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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/11/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente Dott. IO Cosentino Consigliere rel. Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo generale al n. 2035 dell'anno 2017, vertente tra
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3
) nella qualità di eredi legittimi di C.F._3 Per_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Messina
[...]
( , il primo per procura in calce al ricorso per C.F._4 riassunzione, il secondo e il terzo soggetto per procura nella comparsa di costituzione e risposta, contenute nel fascicolo di parte di primo grado.
- appellante
CONTRO
(P. I. Controparte_1
, in persona legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. P.IVA_1
OR SO.
- appellata CONCLUSIONI
L'Avv. Messina si riporta a tutti gli scritti difensivi qui da intendersi trascritti, e chiede che la Corte d'Appello di Catanzaro voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare la responsabilità per i fatti per cui è causa di parte convenuta;
b) condannare parte convenuta, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore delle parti attrici;
c) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
d) concedere i termini di cui all'art 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie.
La difesa di parte appellata prende atto del deposito della CTU definitiva (a firma dei dottori e , corredata anche Persona_2 Persona_3 dalle risposte alle osservazioni di parte appellante e rileva l'esaustività del cennato elaborato T. U. Precisa, quindi, le conclusioni, invocando il rigetto dell'appello e l'emissione di ogni altra conseguenziale statuizione di legge, in ordine alla condanna a carico di controparte delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
pag. 2/12 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Nella causa iscritta a ruolo nel 2009, citava in Persona_1 Contr giudizio l'azienda ospedaliera (ora Controparte_2
affermando di essere stata ricoverata Controparte_1 nel 1999 presso il reparto di urologia, per indagini diagnostiche, lamentando lombalgia destra, disiuria ed ematuria. L'attrice veniva ricoverata presso il medesimo nosocomio una seconda volta nel 2000, allorché veniva accertata la presenza di due piccole neoformazioni papillari. Constatata la presenza di una ulteriore neoformazione, la paziente veniva quindi sottoposta ad intervento chirurgico, con asportazione del rene destro. Lamentava pertanto la mancata e tardiva diagnosi del tumore, nonché il difetto del consenso informato circa l'operazione subita, di asportazione totale dell'organo, che poteva essere evitata. Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, sulla costituzione degli eredi a seguito della sopravvenuta morte di Per_1
dichiarata all'udienza del 10.5.2011, rigettava la domanda, sulla
[...] base della ctu espletata, che non rilevava alcun aspetto di responsabilità dell'azienda ospedaliera pubblica, costituendo l'espletata ureteroscopia il gold standard per la diagnosi del tipo di neoplasia manifestatasi nella paziente, concludendo per l'esclusione di nesso causale diretto e univoco tra mancanza di approfondimenti diagnostici nel mese di novembre 1999 (primo ricovero) e riduzione della qualità della vita della paziente, ovvero della perdita di chance di sopravvivenza della stessa, e da ultimo il decesso intervenuto nelle more del giudizio.
2. Con atto di citazione in appello , e , Pt_1 Pt_2 Parte_3 nella loro qualità di eredi, hanno eccepito e dedotto: a) nullità ed inutilizzabilità della consulenza tecnica, espletata prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di e Pt_2
; Parte_4
b) sussistenza dell'inadempimento da parte dei sanitari dell'azienda
, essendo con ogni favorevole probabilità Controparte_2 diagnosticabile la neoplasia di cui era affetta la paziente, sin dal primo ricovero, nel 1999; c) errata valutazione del riparto di onere della prova;
pag. 3/12 d) assenza di adeguata motivazione e in aggiunta contraddittoria;
e) errata valutazione dei fatti da parte del CTU;
f) errata ricostruzione dei fatti da parte del CTU, in relazione alla (mancata o incompleta) esplorazione del rene da parte dei sanitari nel corso del primo ricovero. Concludevano i costituiti appellanti per la condanna della azienda ospedaliera convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 252.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione. Assunta la causa in decisione, con ordinanza del 26.2.2021 la Corte dichiarava la nullità della consulenza tecnica condotta in primo grado di giudizio, per difetto di contraddittorio, e disponeva la ripetizione dell'accertamento medico, nominando consulenti i dottori e Persona_4
, specialista in oncologia. Quest'ultima rinunciava Persona_5 all'incarico, dichiarando la propria incompatibilità essendo dipendente della azienda sanitaria convenuta, e la Corte nominava al suo posto la d.ssa che però non risulta essere mai comparsa per accettare Persona_6
l'incarico. Con ordinanza del 21.2.2022 veniva sostituita la d.ssa – Per_4 rinunciante per motivi di salute – con la d.ssa CP_4
La Corte in data 18.11.2024 spediva una prima volta la causa a sentenza, previa precisazione delle conclusioni, e assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali. Successivamente, rilevando l'obbligo per il giudice di nominare, nei giudizi di responsabilità sanitaria, un collegio di almeno due consulenti, ossia un medico legale ed un medico specialista che abbia comprovata esperienza della materia oggetto del procedimento per come disposto dall'art. 15, comma 1, della c.d. legge (l. n. 24/2017) e considerato anche il secondo Persona_7 contributo consulenziale affetto da nullità/inutilizzabilità, essendo già entrata in vigore la nuova normativa (Cassazione, Ordinanza n. 1253 del 12/05/2021 e successive altre), dichiarava la nullità della consulenza a firma della d.ssa e nominava CTU i dottori medico CP_4 Persona_8 legale e oncologo, per rispondere ai medesimi quesiti Persona_3 formulati nella precedente ordinanza istruttoria del 26.2.2021. La causa perviene ora nuovamente all'attenzione del collegio.
pag. 4/12 RAGIONI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato, per quanto si dirà. Il tema della responsabilità sanitaria è da lungo tempo dibattuto, alla ricerca di un punto di equilibrio tra le ragioni dei pazienti che si sottopongono alle cure, ambiti di rischio consentito nell'esercizio dell'attività medica, sopportabilità dei livelli risarcitori da parte delle compagnie assicuratrici (overcompensation) e, alla fine dal parterre dei contribuenti: conflitto di istanze che non può essere risolto attraverso il semplificato schema: obbligazioni di mezzi/obblighi di risultato. Non è il caso di ripercorrere in dettaglio il susseguirsi di decisioni da parte della Suprema Corte che hanno contribuito a delineare una griglia ermeneutica attraverso cui valutare l'operare dei sanitari - basterà ricordare le ultime principali - ma alcuni punti fermi vanno certamente rammentati.
Quello che è in gioco attiene alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, attraverso l'individuazione dei criteri per attribuire i rischi del trattamento sanitario alla parte che più è in grado di controllarli, senza incorrere in un eccesso di disincentivi. La crescita esponenziale delle controversie sanitarie in tema di malpractice, l'aumento dell'entità dei risarcimenti e del contenzioso produca una ulteriore pericolosa conseguenza riassumibile nella overdeterrence della classe medica e delle strutture ospedaliere, nonché, di riflesso, delle compagnie di assicurazione: il rischio di incorrere in procedimenti giudiziari ed eventualmente in pronunce di condanna per il risarcimento dei danni provocati, induce i medici ad abbandonare le specialità più a rischio o a ricorrere ad esami diagnostici superflui prima di ogni intervento azionando il meccanismo diffusamente conosciuto come medicina difensiva, che determina la prescrizione di accertamenti diagnostici non strettamente indispensabili, al solo scopo di acquisire strumenti difensivi nella prospettiva di una eventuale, ma prevedibile, lite giudiziaria. Ciò determina un aumento dei rischi a carico della salute del paziente, dei costi per la spesa sanitaria e dei premi assicurativi, con l'uscita dal mercato, in qualche caso, delle compagnie di assicurazione o, addirittura, il rifiuto di assicurare medici operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di procedimenti giudiziari per risarcimento dei danni. La tesi perseguita dalla giurisprudenza – sulla scia della dottrina di origine tedesca, del c.d. contatto sociale ed ante l. n. 24 del 2017 ritenuta non applicabile ai rapporti pregressi – è quella della ricostruzione dei rapporti tra medico e paziente, o meglio tra struttura sanitaria (al cui interno opera il medico) e paziente, nei termini di un contratto atipico, c.d. di spedalità o di pag. 5/12 assistenza sanitaria, in cui il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente, rispondendone ex art. 1218 c.c. o mediante il personale sanitario, rispondendone ex art. 1228 c.c., mentre il medico che opera all'interno della struttura è tenuto ad obblighi di comportamento fondato sulla buona fede, “funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene direttamente responsabile ex art. 1218” (così Cass., sezione 3 civile, 29.3.2022, n. 10050). Il riparto dell'onere della prova non è pertanto quello che regola la responsabilità aquiliana, nel cui ambito il danneggiato deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante, ma quello della responsabilità contrattuale, sia pure temperato dall'onere di dimostrare, oltre alla fonte del proprio credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando - anche mediante semplici presunzioni - che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del più probabile che non la causa del danno lamentato. La ricostruzione teorica del rapporto tra destinatario della prestazione ed ente erogatore si è avvalsa del criterio risolutivo noto come , secondo cui è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causa fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (principio di diritto espresso da Cass., terza sezione civile, con le sentenze dell'11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28922). Ciò, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale. Si tratta di un principio che si è fatto ampia strada tra le decisioni apicali, e che si accompagna a quello della preponderanza dell'evidenza, ovvero del decidere sul nesso causale in base al criterio del
, secondo il quale “non è dato ipotizzare che ogni enunciato sia vero o falso, sì che la scelta del giudice ricadrà su quello che in base alle prove ha un grado di conferma logica superiore” e della della probabilità, “la quale rileva nel caso di multifattorialità nella produzione di un evento dannoso, ovvero quando all'ipotesi formulata dall'attore in ordine all'eziologia dell'evento possano affiancarsene altre e tutte abbiano trovato un riscontro probatorio, sì che il giudice sceglierà come vero l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili” (Id., ordinanza 6 luglio 2020, n. 13872). La rilevata impostazione è presente nelle pronunce più recenti, che ribadiscono come il rapporto che si instaura tra il paziente e la casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento pag. 6/12 del corrispettivo da parte del paziente, dall'assicurazione, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente, insorgono a carico della casa di cura o dell'ente accanto a quelli lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione di personale medico ausiliario , del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze o emergenze (Id., 22 febbraio 2023, n. 5490). Questo, in quanto si tratta di dare corso al principio della sicurezza delle cure, per il compito di protezione e garanzia che incombe sulla struttura sanitaria nel suo complesso, e sulle specifiche condotte del personale che al loro interno si trovano ad operare, raccomandato dal Consiglio d'Europa e ribadito anche in sede comunitaria dalla Corte EDU.
4. Posti tali principi, è possibile analizzare nel concreto il caso che ha visto coinvolta e la struttura presso la quale è avvenuto il Persona_1 suo primo ricovero, a seguito di lamentati problemi urinari. (di anni 42, all'epoca del primo contatto con la Persona_1 struttura sanitaria) a novembre 1999 si presentava affetta da uroteliale recidivante e pregressa isterecotmia in attuale cicolo di trattamento chemioprofilattico> come attestato presso il medesimo reparto di urologia ove si recava per un controllo endoscopico;
il difetto di indagine lamentato riguarda il mancato esame endoscopico del rene destro, essendovi chiara indicazione per tale esame strumentale, attesa l'anamnesi della paziente. L'ureterorenescopia veniva disposta soltanto in occasione del secondo ricovero, a maggio del 2000 con interventistica adeguata e conforme alle regole di protocollo. L'atteggiamento attendista di circa sei mesi (ossia tra novembre 1999 e maggio 2000) è risultato non imputabile alla paziente, ma per come già accertato dalla consulenza della d.ssa in primo grado, la Persona_9 negligenza da parte del personale medico in occasione del primo ricovero è risultata ininfluente, attesa l'assenza di elementi atti a sostenere che già nel novembre 1999 fossero presenti le malformazioni che avrebbero portato poi sei mesi dopo alla totale resezione del rene. Il ritardo diagnostico – scriveva la consulente in primo grado – dovuto alla non adeguata esecuzione dell'esame strumentale di controllo della pelvi renale nel novembre 1999 “non ha comunque influito sul tipo di intervento chirurgico da effettuarsi né tantomeno sulla prognosi della paziente stessa”. La multifocalità, l'elevato tasso di recidiva e la buona funzionalità del rene controlaterale, “candidavano comunque la s.ra ad un intervento radicale”. Ovvero, non vi è prova Per_1 che ove correttamente svolto il primo accertamento, si sarebbe potuto arrivare ad una asportazione parziale dell'organo compromesso, perché in ogni caso, pag. 7/12 andava disposto ciò che i medici avrebbero attuato in occasione del secondo ricovero. A riguardo, va precisato che nei confronti di uno degli appellanti,
, non si è verificata la nullità procedurale della consulenza di Parte_1 primo grado, che nei suoi confronti conserva validità, essendo stato per lo stesso assicurato il contraddittorio.
4.1. Non può tenersi conto invece della revisione del caso effettuata dalla d.ssa dovendo la stessa considerarsi nulla/inutilizzabile, per mancata CP_4 partecipazione all'accertamento di un medico specialista. In ogni caso, anche a voler affrontare nel merito il contenuto della consulenza questa non appare per nulla convincente. CP_4
La consulenza della d.ssa muove da un vizio di fondo, che è CP_4 quello di compiere una mera della consulenza , Per_9 alternando ampie citazioni testuali alle proprie considerazioni critiche. Il punto di maggior dissenso viene identificato nelle conclusioni raggiunte dalla prima consulente, laddove afferma “con mero parere soggettivo seppure espresso da specialista in oncologia” che non è possibile sostenere che la lesione renale tumorale riscontrata poi in data 8 maggio 2000 era già presente prima e che l'eventuale ritardo diagnostico dovuto alla non adeguata esecuzione dell'esame strumentale di controllo della pelvi renale nel novembre 1999 non ha comunque in alcun modo influito sul tipo di intervento chirurgico da effettuarsi né tantomeno sulla prognosi della paziente stessa. La consulenza afferma che, seppure la si Per_9 Per_1 presentasse come soggetto con rischio di recidiva di carcinoma uroteliale e per questo necessitava di un accurato approfondimento diagnostico strumentale, non limitato solo allo studio degli ureteri ma anche quello della pelvi renale, così come effettuato poi nel controllo successivo, non è possibile sostenere che una lesione renale tumorale riscontrata nel maggio 2000 fosse già presente a novembre 1999. Il ritardo diagnostico dovuto alla non adeguata esecuzione dell'esame strumentale di controllo della pelvi renale nel novembre 1999 non aveva in alcun modo influito sul tipo di intervento chirurgico da effettuarsi né tantomeno sulla prognosi della paziente stessa perché l'eventuale intervento di tipo conservativo cioè la nefrectomia parziale viene considerato ed effettuato solo nel caso in cui il rene controlaterale sia danneggiato o precedentemente asportato: non era questo il caso della . L'intervento di asportazione CP_5 totale del rene era un intervento comunque necessitato che non poteva essere evitato nemmeno laddove il riscontro della neoplasia fosse stato effettuato nel controllo avvenuto sei mesi prima.
pag. 8/12 La consulenza nel discostarsi da questo giudizio, dopo essersi CP_4 soffermata a lungo su un caso affrontato dalla Corte di Cassazione salta alle conclusioni, ritenendo che il mancato maggiore approfondimento clinico nel periodo successivo al novembre 1999 avrebbe concorso casualmente ad un peggioramento delle condizioni di salute della paziente, incidente sulle sue prospettive di sopravvivenza con perdita di chance e al 50% sulle aspettative di vita che l'hanno condotta all'exitus. Queste conclusioni – perentorie ed apodittiche – non appaiono sostenute da alcun ragionamento medico-legale, in quanto nessuna indicazione specifica viene offerta circa il percorso dal punto di vista clinico e medico successivo all' asportazione del rene avvenuto come abbiamo detto nell'anno 2000, rispetto all'evento morte che si registra a distanza di oltre 10 anni. Nemmeno è spiegato se e in che misura l'eventuale terapia conservativa ovvero un'asportazione solo parziale del rene interessato dalle formazioni neoplastiche avrebbe potuto evitare conseguenze letali alla
, attesa la funzionalità del rene di sinistra. Non si citano statistiche o CP_5 fonti scientifiche, si parla di perdita di chance in maniera del tutto generica, né si offre alcuna indicazione circa la quantificazione al 50% di riduzione delle aspettative di vita. Non è dato quindi in alcun modo comprendere il percorso logico e scientifico seguito per giungere alle conclusioni esposte nelle – a questo punto, evasive – risposte ai quesiti rivolti dalla Corte con l'ordinanza di nomina, sui rilievi da muovere al personale medico che ha seguito il caso presso l'ospedale di . Controparte_2 CP_2
4.2. D'altro canto, se pure volesse concedersi valenza alle apodittiche conclusioni della consulenza vi sarebbe un'ulteriore questione, ad CP_4 avviso del collegio, insuperabile, circa il petitum per come emerge dalle richieste dell'atto di appello e dalle conclusioni presentate dai familiari di
. Gli appellanti non sembrano far valere istanze iure Parte_5 hereditario, bensì iure proprio, essendosi limitati a richiedere il patrimoniale subito dagli odierni attori> (pagina 19 atto di appello), richiesta non supportata nell'atto da alcuna motivazione, così come non è dato sapere come si sia giunti alla quantificazione del danno medesimo in euro 252.000,00. Richiedere il danno per sé – e non a titolo di successione quello subito dalla paziente deceduta – comporta l'onere di una serie di dimostrazioni sugli effetti negativi derivanti dalla precoce perdita parentale, che facciano leva sul rapporto di convivenza, sulla durata e consistenza dei legami familiari: il convivente che rivendica il diritto al risarcimento deve dare prova di avere avuto una relazione stabile e prolungata nel tempo con il defunto, e del danno derivato dalla sua prematura privazione. Orbene, nulla di tutto questo è detto nell'atto, limitandosi a dedurre il mero rapporto parentale, pag. 9/12 senza alcuna specificazione a riguardo, laddove è invece da escludere ogni sorta di .
4.3. Ma, tutto quanto sopra rimarcato, al solo scopo di dare la più possibile completa risposta alle richieste avanzate dagli eredi, cede il passo a fronte del rinnovo di consulenza disposto da questa Corte, affidato ai dottori
[...]
(medico legale) e (oncologo), il cui esito Per_2 Persona_3 conferma l'indagine e le conclusioni raggiunte a suo tempo dalla d.ssa
. Per_9
Così ricostruita l'anamnesi della paziente, prima del ricovero nel 1999,
La signora ra una paziente che nel mese di Gennaio dell'anno 1997 era stata Persona_1 sottoposta ad intervento di ureterectomia sinistra con anastomosi termino terminale + TURV del meato ureterale destro. Nel Marzo 1997 era stata sottoposta ad intervento di isterectomia per carcinoma uterino. Essendo affetta da Carcinoma Uroteliale Recidivante, nei mesi di Maggio e Dicembre 1997 e successivamente nel Gennaio e Dicembre 1998 e nel Gennaio 1999, essendo la patologia recidivante, era stata sottoposta ripetutamente a TURV
e riassunti i passaggi fondamentali dei ricoveri ospedalieri, i due consulenti hanno rimarcato che
Nel carcinoma della pelvi renale la terapia chirurgica è radicale con nefroureterectomia. La chemio sensibilità antiblastica è ottima e sovrapponibile a quella della terapia transizionale della vescica con schemi di trattamento polichemioterapico ad alta percentuale di risposta clinica obiettiva.
Nel caso oggetto di valutazione non risulta per altro il ricorso ad altri strumenti diagnostici come l'Uro TC. Emerge pertanto un errore di condotta nella fase diagnostica. Cinque mesi dopo, nell'Aprile 2000, la paziente si sottoponeva ad una Urografia che poneva il sospetto della presenza di una recidiva neoplastica a carico del o. Pertanto, la paziente si ricoverava sempre presso la Urologia dell'Ospedale Pugliese di e veniva sottoposta ad ureteronefroscopia. Erano trascorsi 6 mesi CP_2 dal precedente esame. L'esame documentava la presenza nell'uretere basso, prossimo alla vescica, ad 1 cm circa dal meato due piccole neoformazioni papillari grande ciascuna come un pisello di nuova insorgenza in quanto assenti all'esame precedente. L'esame questa volta veniva condotto fino alla pelvi renale dove il calice superiore appariva completamente occupato da una neoformazione. A sinistra veniva confermato lo stato locale già apprezzato al precedente esame. La diagnosi era di carcinoma uroteliale pielo caliceale del rene destro. Il 15 maggio 2000 la paziente veniva ricoverata e veniva sottoposta a nefrectomia destra (asportazione del rene) e dell'uretere destro. All'esame istologico il carcinoma era uroteliale papillare (G2) localizzato in sede pelvica, plurifocale, microinvasivo infiltrante il tessuto connettivo sub epiteliale interessava il calice medio. L'intervento può definirsi risolutore poiché la paziente sopravviveva per altri 10 anni con marker oncogeni nella norma.
In ordine all' arco temporale dal 2000 al 2010 Parte Appellante non produce esami strumentali, controlli oncologici ed altri elementi di valutazione del follow up oncologico. Di fatto non è documentata una patologia ripetitiva o metastatica correlata al ritardo di 6 mesi nella formulazione della diagnosi e nel trattamento chirurgico.
pag. 10/12 Per quanto attiene alla indicazione ad eseguire l'intervento chirurgico si ritiene che la nefroureterectomia fosse l'intervento indicato essendo il tumore localizzato a livello della pelvi renale destra ed essendo il rene contro laterale integro. Per scegliere il trattamento più adatto a ogni singolo caso è necessario tenere conto delle caratteristiche del tumore, come il tipo di cancro, la sua posizione e diffusione, e di quelle dei pazienti, come l'età e lo stato di salute generale. La prima scelta per la cura dei tumori della pelvi renale e dell'uretere è la chirurgia, con la quale si cerca di asportare, se possibile, tutto il tumore. L'intervento indicato è la nefroureterectomia, che prevede l'asportazione completa del rene, dell'uretere e di una parte della vescica. Si può anche decidere di asportare solo la parte di uretere che contiene il tumore e una piccola parte di tessuto sano circostante (ureterectomia parziale). Si tratta però di una scelta riservata solo a casi molto selezionati, dal momento che con questo intervento il rischio che il tumore si ripresenti in un altro tratto dell'uretere è piuttosto alto. La decisione di asportare solo una parte della pelvi renale intaccata dal tumore senza rimuovere l'intero rene è riservata a quelle persone che hanno già problemi renali o vivono già con un solo rene ed il destino sarebbe la dialisi.
I consulenti hanno riportato le Linee Guida circa le ipotesi di intervento attinenti al caso di specie e rassegnato le seguenti conclusioni:
Nella condotta tenuta dai Sanitari che ebbero la Sig.ra in affidamento e cura nel corso Per_1
9 al 10 novembre 1999 presso la Unità Operativa di Urologia della emergono errori per la omessa valutazione ureteroscopica della pelvi Controparte_6 renale. Non esplorata la pelvi renale destra emerge quale errore di condotta anche l'omesso approfondimento diagnostico mediante urografia e uroTC. Tale errore introduce profili di responsabilità per negligenza, imprudenza ed imperizia ed inosservanza della leges artis. Ciò detto, non si può affermare che se l'esame uretroscopico fosse stato correttamente eseguito, in quel momento (8 novembre 99), avrebbe intercettato la presenza di una neoplasia caliceale/pelvica. Si consideri che le formazioni apprezzate a livello dell'uretere destro ad 1 cm dal meato ureterale al maggio 2000 non erano presenti nel precedente esame del novembre 1999. Ipotizzando comunque che date le dimensioni la neoplasia a carico della pelvi renale destra fosse diagnosticabile occorre chiarire che l'errore del percorso diagnostico non ha provocato, secondo il criterio del più probabile che non, una lesione della integrità psico fisica del paziente. Non si ritiene che una anticipazione di sei mesi della diagnosi di carcinoma della pelvi renale destra, se posta nel novembre 1999, avrebbe indotto un diverso approccio chirurgico rispetto a quello attuato nel maggio 2000. La chirurgia conservativa in luogo della nefrectomia totale, quando ad essere interessati dalla neoplasia sono i calici e la pelvi renale, non trova indicazione nei casi a basso rischio ed alto rischio se non in condizioni imperative ovvero nei casi di pazienti mono rene o insufficienza renale severa. Tale condizione non si configurava nel caso oggetto di valutazione. Non esiste alcuna indicazione ad eseguire la pielectomia o nefrectomia parziale in presenza di carcinoma uroteliale della via escretrice superiore. Pertanto non si ritiene che l'ipotizzato ritardo diagnostico abbia reso inevitabile l'asportazione totale del rene destro. Non emerge inoltre il dato che il probabile ritardo diagnostico abbia concorso causalmente ad un peggioramento delle condizioni di salute della paziente ed abbia inciso sulle prospettive di sopravvivenza. Risulta dalla documentazione presente in atti che la paziente è sopravvissuta per altri dieci anni senza alcuna recidiva locale o metastasi di carcinoma uroteliale. Per tale motivo non si quantifica il danno biologico e non emerge una perdita della aspettativa di vita. Nell'anno 2020, pertanto quando le strategie medico chirurgiche si sono avvalse di innovazioni rispetto all'anno 2000 la sopravvivenza a 5 anni è stimata al 50% per i tumori T2- T3. Non è valutata una sopravvivenza a 10 anni. La paziente è pertanto sopravvissuta più delle aspettative di vita di casi consimili e non emerge che sia deceduta per ripresa della malattia nel decennio documentato. Non si riconoscono pertanto valide, sotto il profilo oncologico e medico legale, le argomentazioni dell'Appellante.
pag. 11/12 I due consulenti, pur riconoscendo l'errore diagnostico iniziale, corretto alla breve distanza di sei mesi, hanno chiarito che tale errore non ha comportato conseguenze valutabili:
- anche se diagnosticato in tempo il male, l'indicazione sarebbe rimasta sempre per l'asportazione totale del rene, e non per una chirurgia conservativa;
- non vi è alcuna correlazione con il decesso e l'aspettativa di vita, tanto che la paziente ha condotto una vita compatibile con la propria patologia per altri dieci anni dopo l'intervento;
- l'eventuale anticipazione di sei mesi della pratica interventistica non avrebbe procurato alcun concreto vantaggio, in termini di salute, alla paziente;
Non resta pertanto che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità delle parti convenute.
5. Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione secondo scaglione di riferimento (valore della causa 250.000,00 euro), le quattro fasi, valori medi, oltre i costi di CTU. Consegue l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Catanzaro – prima sez. civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , IO e Parte_1 Pt_2
, avverso la sentenza n. 1636/2017 del 2-20 ottobre 2017 emessa del
[...]
Tribunale di Catanzaro, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa:
- rigetta l'appello, confermando per l'effetto la sentenza impugnata e condanna gli appellanti al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dall' Controparte_1 liquidati i compensi in euro 14.317,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cap in misura di legge;
- pone definitivamente i costi di CTU a carico degli appellanti;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello inizialmente dovuto. Catanzaro, 11.11.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. IO Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo pag. 12/12
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente Dott. IO Cosentino Consigliere rel. Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo generale al n. 2035 dell'anno 2017, vertente tra
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3
) nella qualità di eredi legittimi di C.F._3 Per_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Messina
[...]
( , il primo per procura in calce al ricorso per C.F._4 riassunzione, il secondo e il terzo soggetto per procura nella comparsa di costituzione e risposta, contenute nel fascicolo di parte di primo grado.
- appellante
CONTRO
(P. I. Controparte_1
, in persona legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. P.IVA_1
OR SO.
- appellata CONCLUSIONI
L'Avv. Messina si riporta a tutti gli scritti difensivi qui da intendersi trascritti, e chiede che la Corte d'Appello di Catanzaro voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare la responsabilità per i fatti per cui è causa di parte convenuta;
b) condannare parte convenuta, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore delle parti attrici;
c) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
d) concedere i termini di cui all'art 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie.
La difesa di parte appellata prende atto del deposito della CTU definitiva (a firma dei dottori e , corredata anche Persona_2 Persona_3 dalle risposte alle osservazioni di parte appellante e rileva l'esaustività del cennato elaborato T. U. Precisa, quindi, le conclusioni, invocando il rigetto dell'appello e l'emissione di ogni altra conseguenziale statuizione di legge, in ordine alla condanna a carico di controparte delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
pag. 2/12 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Nella causa iscritta a ruolo nel 2009, citava in Persona_1 Contr giudizio l'azienda ospedaliera (ora Controparte_2
affermando di essere stata ricoverata Controparte_1 nel 1999 presso il reparto di urologia, per indagini diagnostiche, lamentando lombalgia destra, disiuria ed ematuria. L'attrice veniva ricoverata presso il medesimo nosocomio una seconda volta nel 2000, allorché veniva accertata la presenza di due piccole neoformazioni papillari. Constatata la presenza di una ulteriore neoformazione, la paziente veniva quindi sottoposta ad intervento chirurgico, con asportazione del rene destro. Lamentava pertanto la mancata e tardiva diagnosi del tumore, nonché il difetto del consenso informato circa l'operazione subita, di asportazione totale dell'organo, che poteva essere evitata. Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, sulla costituzione degli eredi a seguito della sopravvenuta morte di Per_1
dichiarata all'udienza del 10.5.2011, rigettava la domanda, sulla
[...] base della ctu espletata, che non rilevava alcun aspetto di responsabilità dell'azienda ospedaliera pubblica, costituendo l'espletata ureteroscopia il gold standard per la diagnosi del tipo di neoplasia manifestatasi nella paziente, concludendo per l'esclusione di nesso causale diretto e univoco tra mancanza di approfondimenti diagnostici nel mese di novembre 1999 (primo ricovero) e riduzione della qualità della vita della paziente, ovvero della perdita di chance di sopravvivenza della stessa, e da ultimo il decesso intervenuto nelle more del giudizio.
2. Con atto di citazione in appello , e , Pt_1 Pt_2 Parte_3 nella loro qualità di eredi, hanno eccepito e dedotto: a) nullità ed inutilizzabilità della consulenza tecnica, espletata prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di e Pt_2
; Parte_4
b) sussistenza dell'inadempimento da parte dei sanitari dell'azienda
, essendo con ogni favorevole probabilità Controparte_2 diagnosticabile la neoplasia di cui era affetta la paziente, sin dal primo ricovero, nel 1999; c) errata valutazione del riparto di onere della prova;
pag. 3/12 d) assenza di adeguata motivazione e in aggiunta contraddittoria;
e) errata valutazione dei fatti da parte del CTU;
f) errata ricostruzione dei fatti da parte del CTU, in relazione alla (mancata o incompleta) esplorazione del rene da parte dei sanitari nel corso del primo ricovero. Concludevano i costituiti appellanti per la condanna della azienda ospedaliera convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 252.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione. Assunta la causa in decisione, con ordinanza del 26.2.2021 la Corte dichiarava la nullità della consulenza tecnica condotta in primo grado di giudizio, per difetto di contraddittorio, e disponeva la ripetizione dell'accertamento medico, nominando consulenti i dottori e Persona_4
, specialista in oncologia. Quest'ultima rinunciava Persona_5 all'incarico, dichiarando la propria incompatibilità essendo dipendente della azienda sanitaria convenuta, e la Corte nominava al suo posto la d.ssa che però non risulta essere mai comparsa per accettare Persona_6
l'incarico. Con ordinanza del 21.2.2022 veniva sostituita la d.ssa – Per_4 rinunciante per motivi di salute – con la d.ssa CP_4
La Corte in data 18.11.2024 spediva una prima volta la causa a sentenza, previa precisazione delle conclusioni, e assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali. Successivamente, rilevando l'obbligo per il giudice di nominare, nei giudizi di responsabilità sanitaria, un collegio di almeno due consulenti, ossia un medico legale ed un medico specialista che abbia comprovata esperienza della materia oggetto del procedimento per come disposto dall'art. 15, comma 1, della c.d. legge (l. n. 24/2017) e considerato anche il secondo Persona_7 contributo consulenziale affetto da nullità/inutilizzabilità, essendo già entrata in vigore la nuova normativa (Cassazione, Ordinanza n. 1253 del 12/05/2021 e successive altre), dichiarava la nullità della consulenza a firma della d.ssa e nominava CTU i dottori medico CP_4 Persona_8 legale e oncologo, per rispondere ai medesimi quesiti Persona_3 formulati nella precedente ordinanza istruttoria del 26.2.2021. La causa perviene ora nuovamente all'attenzione del collegio.
pag. 4/12 RAGIONI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato, per quanto si dirà. Il tema della responsabilità sanitaria è da lungo tempo dibattuto, alla ricerca di un punto di equilibrio tra le ragioni dei pazienti che si sottopongono alle cure, ambiti di rischio consentito nell'esercizio dell'attività medica, sopportabilità dei livelli risarcitori da parte delle compagnie assicuratrici (overcompensation) e, alla fine dal parterre dei contribuenti: conflitto di istanze che non può essere risolto attraverso il semplificato schema: obbligazioni di mezzi/obblighi di risultato. Non è il caso di ripercorrere in dettaglio il susseguirsi di decisioni da parte della Suprema Corte che hanno contribuito a delineare una griglia ermeneutica attraverso cui valutare l'operare dei sanitari - basterà ricordare le ultime principali - ma alcuni punti fermi vanno certamente rammentati.
Quello che è in gioco attiene alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, attraverso l'individuazione dei criteri per attribuire i rischi del trattamento sanitario alla parte che più è in grado di controllarli, senza incorrere in un eccesso di disincentivi. La crescita esponenziale delle controversie sanitarie in tema di malpractice, l'aumento dell'entità dei risarcimenti e del contenzioso produca una ulteriore pericolosa conseguenza riassumibile nella overdeterrence della classe medica e delle strutture ospedaliere, nonché, di riflesso, delle compagnie di assicurazione: il rischio di incorrere in procedimenti giudiziari ed eventualmente in pronunce di condanna per il risarcimento dei danni provocati, induce i medici ad abbandonare le specialità più a rischio o a ricorrere ad esami diagnostici superflui prima di ogni intervento azionando il meccanismo diffusamente conosciuto come medicina difensiva, che determina la prescrizione di accertamenti diagnostici non strettamente indispensabili, al solo scopo di acquisire strumenti difensivi nella prospettiva di una eventuale, ma prevedibile, lite giudiziaria. Ciò determina un aumento dei rischi a carico della salute del paziente, dei costi per la spesa sanitaria e dei premi assicurativi, con l'uscita dal mercato, in qualche caso, delle compagnie di assicurazione o, addirittura, il rifiuto di assicurare medici operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di procedimenti giudiziari per risarcimento dei danni. La tesi perseguita dalla giurisprudenza – sulla scia della dottrina di origine tedesca, del c.d. contatto sociale ed ante l. n. 24 del 2017 ritenuta non applicabile ai rapporti pregressi – è quella della ricostruzione dei rapporti tra medico e paziente, o meglio tra struttura sanitaria (al cui interno opera il medico) e paziente, nei termini di un contratto atipico, c.d. di spedalità o di pag. 5/12 assistenza sanitaria, in cui il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente, rispondendone ex art. 1218 c.c. o mediante il personale sanitario, rispondendone ex art. 1228 c.c., mentre il medico che opera all'interno della struttura è tenuto ad obblighi di comportamento fondato sulla buona fede, “funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene direttamente responsabile ex art. 1218” (così Cass., sezione 3 civile, 29.3.2022, n. 10050). Il riparto dell'onere della prova non è pertanto quello che regola la responsabilità aquiliana, nel cui ambito il danneggiato deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante, ma quello della responsabilità contrattuale, sia pure temperato dall'onere di dimostrare, oltre alla fonte del proprio credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando - anche mediante semplici presunzioni - che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del più probabile che non la causa del danno lamentato. La ricostruzione teorica del rapporto tra destinatario della prestazione ed ente erogatore si è avvalsa del criterio risolutivo noto come , secondo cui è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causa fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (principio di diritto espresso da Cass., terza sezione civile, con le sentenze dell'11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28922). Ciò, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale. Si tratta di un principio che si è fatto ampia strada tra le decisioni apicali, e che si accompagna a quello della preponderanza dell'evidenza, ovvero del decidere sul nesso causale in base al criterio del
, secondo il quale “non è dato ipotizzare che ogni enunciato sia vero o falso, sì che la scelta del giudice ricadrà su quello che in base alle prove ha un grado di conferma logica superiore” e della della probabilità, “la quale rileva nel caso di multifattorialità nella produzione di un evento dannoso, ovvero quando all'ipotesi formulata dall'attore in ordine all'eziologia dell'evento possano affiancarsene altre e tutte abbiano trovato un riscontro probatorio, sì che il giudice sceglierà come vero l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili” (Id., ordinanza 6 luglio 2020, n. 13872). La rilevata impostazione è presente nelle pronunce più recenti, che ribadiscono come il rapporto che si instaura tra il paziente e la casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento pag. 6/12 del corrispettivo da parte del paziente, dall'assicurazione, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente, insorgono a carico della casa di cura o dell'ente accanto a quelli lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione di personale medico ausiliario , del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze o emergenze (Id., 22 febbraio 2023, n. 5490). Questo, in quanto si tratta di dare corso al principio della sicurezza delle cure, per il compito di protezione e garanzia che incombe sulla struttura sanitaria nel suo complesso, e sulle specifiche condotte del personale che al loro interno si trovano ad operare, raccomandato dal Consiglio d'Europa e ribadito anche in sede comunitaria dalla Corte EDU.
4. Posti tali principi, è possibile analizzare nel concreto il caso che ha visto coinvolta e la struttura presso la quale è avvenuto il Persona_1 suo primo ricovero, a seguito di lamentati problemi urinari. (di anni 42, all'epoca del primo contatto con la Persona_1 struttura sanitaria) a novembre 1999 si presentava affetta da uroteliale recidivante e pregressa isterecotmia in attuale cicolo di trattamento chemioprofilattico> come attestato presso il medesimo reparto di urologia ove si recava per un controllo endoscopico;
il difetto di indagine lamentato riguarda il mancato esame endoscopico del rene destro, essendovi chiara indicazione per tale esame strumentale, attesa l'anamnesi della paziente. L'ureterorenescopia veniva disposta soltanto in occasione del secondo ricovero, a maggio del 2000 con interventistica adeguata e conforme alle regole di protocollo. L'atteggiamento attendista di circa sei mesi (ossia tra novembre 1999 e maggio 2000) è risultato non imputabile alla paziente, ma per come già accertato dalla consulenza della d.ssa in primo grado, la Persona_9 negligenza da parte del personale medico in occasione del primo ricovero è risultata ininfluente, attesa l'assenza di elementi atti a sostenere che già nel novembre 1999 fossero presenti le malformazioni che avrebbero portato poi sei mesi dopo alla totale resezione del rene. Il ritardo diagnostico – scriveva la consulente in primo grado – dovuto alla non adeguata esecuzione dell'esame strumentale di controllo della pelvi renale nel novembre 1999 “non ha comunque influito sul tipo di intervento chirurgico da effettuarsi né tantomeno sulla prognosi della paziente stessa”. La multifocalità, l'elevato tasso di recidiva e la buona funzionalità del rene controlaterale, “candidavano comunque la s.ra ad un intervento radicale”. Ovvero, non vi è prova Per_1 che ove correttamente svolto il primo accertamento, si sarebbe potuto arrivare ad una asportazione parziale dell'organo compromesso, perché in ogni caso, pag. 7/12 andava disposto ciò che i medici avrebbero attuato in occasione del secondo ricovero. A riguardo, va precisato che nei confronti di uno degli appellanti,
, non si è verificata la nullità procedurale della consulenza di Parte_1 primo grado, che nei suoi confronti conserva validità, essendo stato per lo stesso assicurato il contraddittorio.
4.1. Non può tenersi conto invece della revisione del caso effettuata dalla d.ssa dovendo la stessa considerarsi nulla/inutilizzabile, per mancata CP_4 partecipazione all'accertamento di un medico specialista. In ogni caso, anche a voler affrontare nel merito il contenuto della consulenza questa non appare per nulla convincente. CP_4
La consulenza della d.ssa muove da un vizio di fondo, che è CP_4 quello di compiere una mera della consulenza , Per_9 alternando ampie citazioni testuali alle proprie considerazioni critiche. Il punto di maggior dissenso viene identificato nelle conclusioni raggiunte dalla prima consulente, laddove afferma “con mero parere soggettivo seppure espresso da specialista in oncologia” che non è possibile sostenere che la lesione renale tumorale riscontrata poi in data 8 maggio 2000 era già presente prima e che l'eventuale ritardo diagnostico dovuto alla non adeguata esecuzione dell'esame strumentale di controllo della pelvi renale nel novembre 1999 non ha comunque in alcun modo influito sul tipo di intervento chirurgico da effettuarsi né tantomeno sulla prognosi della paziente stessa. La consulenza afferma che, seppure la si Per_9 Per_1 presentasse come soggetto con rischio di recidiva di carcinoma uroteliale e per questo necessitava di un accurato approfondimento diagnostico strumentale, non limitato solo allo studio degli ureteri ma anche quello della pelvi renale, così come effettuato poi nel controllo successivo, non è possibile sostenere che una lesione renale tumorale riscontrata nel maggio 2000 fosse già presente a novembre 1999. Il ritardo diagnostico dovuto alla non adeguata esecuzione dell'esame strumentale di controllo della pelvi renale nel novembre 1999 non aveva in alcun modo influito sul tipo di intervento chirurgico da effettuarsi né tantomeno sulla prognosi della paziente stessa perché l'eventuale intervento di tipo conservativo cioè la nefrectomia parziale viene considerato ed effettuato solo nel caso in cui il rene controlaterale sia danneggiato o precedentemente asportato: non era questo il caso della . L'intervento di asportazione CP_5 totale del rene era un intervento comunque necessitato che non poteva essere evitato nemmeno laddove il riscontro della neoplasia fosse stato effettuato nel controllo avvenuto sei mesi prima.
pag. 8/12 La consulenza nel discostarsi da questo giudizio, dopo essersi CP_4 soffermata a lungo su un caso affrontato dalla Corte di Cassazione salta alle conclusioni, ritenendo che il mancato maggiore approfondimento clinico nel periodo successivo al novembre 1999 avrebbe concorso casualmente ad un peggioramento delle condizioni di salute della paziente, incidente sulle sue prospettive di sopravvivenza con perdita di chance e al 50% sulle aspettative di vita che l'hanno condotta all'exitus. Queste conclusioni – perentorie ed apodittiche – non appaiono sostenute da alcun ragionamento medico-legale, in quanto nessuna indicazione specifica viene offerta circa il percorso dal punto di vista clinico e medico successivo all' asportazione del rene avvenuto come abbiamo detto nell'anno 2000, rispetto all'evento morte che si registra a distanza di oltre 10 anni. Nemmeno è spiegato se e in che misura l'eventuale terapia conservativa ovvero un'asportazione solo parziale del rene interessato dalle formazioni neoplastiche avrebbe potuto evitare conseguenze letali alla
, attesa la funzionalità del rene di sinistra. Non si citano statistiche o CP_5 fonti scientifiche, si parla di perdita di chance in maniera del tutto generica, né si offre alcuna indicazione circa la quantificazione al 50% di riduzione delle aspettative di vita. Non è dato quindi in alcun modo comprendere il percorso logico e scientifico seguito per giungere alle conclusioni esposte nelle – a questo punto, evasive – risposte ai quesiti rivolti dalla Corte con l'ordinanza di nomina, sui rilievi da muovere al personale medico che ha seguito il caso presso l'ospedale di . Controparte_2 CP_2
4.2. D'altro canto, se pure volesse concedersi valenza alle apodittiche conclusioni della consulenza vi sarebbe un'ulteriore questione, ad CP_4 avviso del collegio, insuperabile, circa il petitum per come emerge dalle richieste dell'atto di appello e dalle conclusioni presentate dai familiari di
. Gli appellanti non sembrano far valere istanze iure Parte_5 hereditario, bensì iure proprio, essendosi limitati a richiedere il patrimoniale subito dagli odierni attori> (pagina 19 atto di appello), richiesta non supportata nell'atto da alcuna motivazione, così come non è dato sapere come si sia giunti alla quantificazione del danno medesimo in euro 252.000,00. Richiedere il danno per sé – e non a titolo di successione quello subito dalla paziente deceduta – comporta l'onere di una serie di dimostrazioni sugli effetti negativi derivanti dalla precoce perdita parentale, che facciano leva sul rapporto di convivenza, sulla durata e consistenza dei legami familiari: il convivente che rivendica il diritto al risarcimento deve dare prova di avere avuto una relazione stabile e prolungata nel tempo con il defunto, e del danno derivato dalla sua prematura privazione. Orbene, nulla di tutto questo è detto nell'atto, limitandosi a dedurre il mero rapporto parentale, pag. 9/12 senza alcuna specificazione a riguardo, laddove è invece da escludere ogni sorta di .
4.3. Ma, tutto quanto sopra rimarcato, al solo scopo di dare la più possibile completa risposta alle richieste avanzate dagli eredi, cede il passo a fronte del rinnovo di consulenza disposto da questa Corte, affidato ai dottori
[...]
(medico legale) e (oncologo), il cui esito Per_2 Persona_3 conferma l'indagine e le conclusioni raggiunte a suo tempo dalla d.ssa
. Per_9
Così ricostruita l'anamnesi della paziente, prima del ricovero nel 1999,
La signora ra una paziente che nel mese di Gennaio dell'anno 1997 era stata Persona_1 sottoposta ad intervento di ureterectomia sinistra con anastomosi termino terminale + TURV del meato ureterale destro. Nel Marzo 1997 era stata sottoposta ad intervento di isterectomia per carcinoma uterino. Essendo affetta da Carcinoma Uroteliale Recidivante, nei mesi di Maggio e Dicembre 1997 e successivamente nel Gennaio e Dicembre 1998 e nel Gennaio 1999, essendo la patologia recidivante, era stata sottoposta ripetutamente a TURV
e riassunti i passaggi fondamentali dei ricoveri ospedalieri, i due consulenti hanno rimarcato che
Nel carcinoma della pelvi renale la terapia chirurgica è radicale con nefroureterectomia. La chemio sensibilità antiblastica è ottima e sovrapponibile a quella della terapia transizionale della vescica con schemi di trattamento polichemioterapico ad alta percentuale di risposta clinica obiettiva.
Nel caso oggetto di valutazione non risulta per altro il ricorso ad altri strumenti diagnostici come l'Uro TC. Emerge pertanto un errore di condotta nella fase diagnostica. Cinque mesi dopo, nell'Aprile 2000, la paziente si sottoponeva ad una Urografia che poneva il sospetto della presenza di una recidiva neoplastica a carico del o. Pertanto, la paziente si ricoverava sempre presso la Urologia dell'Ospedale Pugliese di e veniva sottoposta ad ureteronefroscopia. Erano trascorsi 6 mesi CP_2 dal precedente esame. L'esame documentava la presenza nell'uretere basso, prossimo alla vescica, ad 1 cm circa dal meato due piccole neoformazioni papillari grande ciascuna come un pisello di nuova insorgenza in quanto assenti all'esame precedente. L'esame questa volta veniva condotto fino alla pelvi renale dove il calice superiore appariva completamente occupato da una neoformazione. A sinistra veniva confermato lo stato locale già apprezzato al precedente esame. La diagnosi era di carcinoma uroteliale pielo caliceale del rene destro. Il 15 maggio 2000 la paziente veniva ricoverata e veniva sottoposta a nefrectomia destra (asportazione del rene) e dell'uretere destro. All'esame istologico il carcinoma era uroteliale papillare (G2) localizzato in sede pelvica, plurifocale, microinvasivo infiltrante il tessuto connettivo sub epiteliale interessava il calice medio. L'intervento può definirsi risolutore poiché la paziente sopravviveva per altri 10 anni con marker oncogeni nella norma.
In ordine all' arco temporale dal 2000 al 2010 Parte Appellante non produce esami strumentali, controlli oncologici ed altri elementi di valutazione del follow up oncologico. Di fatto non è documentata una patologia ripetitiva o metastatica correlata al ritardo di 6 mesi nella formulazione della diagnosi e nel trattamento chirurgico.
pag. 10/12 Per quanto attiene alla indicazione ad eseguire l'intervento chirurgico si ritiene che la nefroureterectomia fosse l'intervento indicato essendo il tumore localizzato a livello della pelvi renale destra ed essendo il rene contro laterale integro. Per scegliere il trattamento più adatto a ogni singolo caso è necessario tenere conto delle caratteristiche del tumore, come il tipo di cancro, la sua posizione e diffusione, e di quelle dei pazienti, come l'età e lo stato di salute generale. La prima scelta per la cura dei tumori della pelvi renale e dell'uretere è la chirurgia, con la quale si cerca di asportare, se possibile, tutto il tumore. L'intervento indicato è la nefroureterectomia, che prevede l'asportazione completa del rene, dell'uretere e di una parte della vescica. Si può anche decidere di asportare solo la parte di uretere che contiene il tumore e una piccola parte di tessuto sano circostante (ureterectomia parziale). Si tratta però di una scelta riservata solo a casi molto selezionati, dal momento che con questo intervento il rischio che il tumore si ripresenti in un altro tratto dell'uretere è piuttosto alto. La decisione di asportare solo una parte della pelvi renale intaccata dal tumore senza rimuovere l'intero rene è riservata a quelle persone che hanno già problemi renali o vivono già con un solo rene ed il destino sarebbe la dialisi.
I consulenti hanno riportato le Linee Guida circa le ipotesi di intervento attinenti al caso di specie e rassegnato le seguenti conclusioni:
Nella condotta tenuta dai Sanitari che ebbero la Sig.ra in affidamento e cura nel corso Per_1
9 al 10 novembre 1999 presso la Unità Operativa di Urologia della emergono errori per la omessa valutazione ureteroscopica della pelvi Controparte_6 renale. Non esplorata la pelvi renale destra emerge quale errore di condotta anche l'omesso approfondimento diagnostico mediante urografia e uroTC. Tale errore introduce profili di responsabilità per negligenza, imprudenza ed imperizia ed inosservanza della leges artis. Ciò detto, non si può affermare che se l'esame uretroscopico fosse stato correttamente eseguito, in quel momento (8 novembre 99), avrebbe intercettato la presenza di una neoplasia caliceale/pelvica. Si consideri che le formazioni apprezzate a livello dell'uretere destro ad 1 cm dal meato ureterale al maggio 2000 non erano presenti nel precedente esame del novembre 1999. Ipotizzando comunque che date le dimensioni la neoplasia a carico della pelvi renale destra fosse diagnosticabile occorre chiarire che l'errore del percorso diagnostico non ha provocato, secondo il criterio del più probabile che non, una lesione della integrità psico fisica del paziente. Non si ritiene che una anticipazione di sei mesi della diagnosi di carcinoma della pelvi renale destra, se posta nel novembre 1999, avrebbe indotto un diverso approccio chirurgico rispetto a quello attuato nel maggio 2000. La chirurgia conservativa in luogo della nefrectomia totale, quando ad essere interessati dalla neoplasia sono i calici e la pelvi renale, non trova indicazione nei casi a basso rischio ed alto rischio se non in condizioni imperative ovvero nei casi di pazienti mono rene o insufficienza renale severa. Tale condizione non si configurava nel caso oggetto di valutazione. Non esiste alcuna indicazione ad eseguire la pielectomia o nefrectomia parziale in presenza di carcinoma uroteliale della via escretrice superiore. Pertanto non si ritiene che l'ipotizzato ritardo diagnostico abbia reso inevitabile l'asportazione totale del rene destro. Non emerge inoltre il dato che il probabile ritardo diagnostico abbia concorso causalmente ad un peggioramento delle condizioni di salute della paziente ed abbia inciso sulle prospettive di sopravvivenza. Risulta dalla documentazione presente in atti che la paziente è sopravvissuta per altri dieci anni senza alcuna recidiva locale o metastasi di carcinoma uroteliale. Per tale motivo non si quantifica il danno biologico e non emerge una perdita della aspettativa di vita. Nell'anno 2020, pertanto quando le strategie medico chirurgiche si sono avvalse di innovazioni rispetto all'anno 2000 la sopravvivenza a 5 anni è stimata al 50% per i tumori T2- T3. Non è valutata una sopravvivenza a 10 anni. La paziente è pertanto sopravvissuta più delle aspettative di vita di casi consimili e non emerge che sia deceduta per ripresa della malattia nel decennio documentato. Non si riconoscono pertanto valide, sotto il profilo oncologico e medico legale, le argomentazioni dell'Appellante.
pag. 11/12 I due consulenti, pur riconoscendo l'errore diagnostico iniziale, corretto alla breve distanza di sei mesi, hanno chiarito che tale errore non ha comportato conseguenze valutabili:
- anche se diagnosticato in tempo il male, l'indicazione sarebbe rimasta sempre per l'asportazione totale del rene, e non per una chirurgia conservativa;
- non vi è alcuna correlazione con il decesso e l'aspettativa di vita, tanto che la paziente ha condotto una vita compatibile con la propria patologia per altri dieci anni dopo l'intervento;
- l'eventuale anticipazione di sei mesi della pratica interventistica non avrebbe procurato alcun concreto vantaggio, in termini di salute, alla paziente;
Non resta pertanto che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità delle parti convenute.
5. Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione secondo scaglione di riferimento (valore della causa 250.000,00 euro), le quattro fasi, valori medi, oltre i costi di CTU. Consegue l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Catanzaro – prima sez. civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , IO e Parte_1 Pt_2
, avverso la sentenza n. 1636/2017 del 2-20 ottobre 2017 emessa del
[...]
Tribunale di Catanzaro, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa:
- rigetta l'appello, confermando per l'effetto la sentenza impugnata e condanna gli appellanti al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dall' Controparte_1 liquidati i compensi in euro 14.317,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cap in misura di legge;
- pone definitivamente i costi di CTU a carico degli appellanti;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello inizialmente dovuto. Catanzaro, 11.11.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. IO Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo pag. 12/12