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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5045/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5045/2020
PROMOSSA DA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Paolo Bonalume, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Palillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all‟udienza del 09.10.2024, previa assegnazione dei termini di cui all‟art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti dell di Parte_1 CP_2
, volta a ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento: a) della somma di € CP_1
1.711.173,69, a titolo di sorte capitale, come da fatture prodotte in atti;
b) degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento delle fatture, sino all'integrale soddisfo;
c) degli interessi anatocistici maturati sui suddetti interessi moratori, ai sensi dell'art. 1283
c.c., decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione, in quanto scaduti da oltre sei mesi alla predetta data;
d) di € 34.680,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.lgs. n. 231/2002, per il mancato pagamento delle fatture di cui alla sorte capitale;
e) di € 107.150,69 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
f) degli interessi anatocistici maturati su tali ulteriori interessi di mora, anch'essi scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; g) di € 18.480,00, pari a € 40,00 per ciascuna delle 462 fatture il cui pagamento tardivo ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, ex art. 6, co.
2, D.lgs. n. 231/2002; h) di € 73.440,00, ai sensi del medesimo art. 6, co. 2, D.lgs. n.
231/2002, per il ritardato pagamento della sorte capitale relativa a fatture ulteriori rispetto a quelle menzionate, sia in relazione a quelle costituenti la sorte capitale principale sia a quelle oggetto delle Note Debito;
i) in via subordinata, al pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta, a titolo di capitale, interessi e rivalutazione monetaria, quale indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.1. - A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto che i crediti azionati derivano da fatture emesse nei confronti dell convenuta da diverse società fornitrici, CP_2
a fronte di prestazioni di servizi e forniture rese in suo favore. Detti crediti sarebbero stati
Pag. 2 di 7 ceduti alla società attrice mediante plurimi contratti di cessione stipulati in forma di scrittura privata autenticata e regolarmente notificati all'Ente ceduto.
2. - Si è costituita in giudizio l , eccependo: a) il difetto di legittimazione Controparte_3
attiva dell'attrice per inefficacia delle cessioni;
b) l'infondatezza della pretesa per erronea contabilizzazione del credito azionato.
3. - Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, basata sull'asserita inefficacia delle cessioni di credito, con la precisazione che l'eccezione, pur veicolata sotto il nomen iuris della “legitimatio ad causam”, attiene in realtà alla titolarità sostanziale della posizione soggettiva fatta valere in giudizio (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 2951/2016).
4.1. - Ai sensi dell'art. 1260 e ss. c.c., i crediti sono liberamente cedibili senza che sia necessaria l'accettazione da parte del debitore ceduto.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui il debitore ceduto sia non già un privato, bensì un soggetto pubblico, la cessione dei crediti è disciplinata dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923, i quali, pur riferendosi espressamente ai soli crediti verso lo Stato, secondo l'orientamento dominante della Corte di Cassazione, sono applicabili alla Pubblica Amministrazione nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono (cfr. Cass. n. 981/2002; Cass. n. 11041/1996).
In particolare, l'art. 69 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo che la stessa debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che debba essere notificata all'ente; l'art. 70, invece, introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c., stabilendo che per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865,
Pag. 3 di 7 il quale, a sua volta, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l‟amministrazione interessata”.
Nell'ipotesi di mancato rispetto dei suddetti presupposti - pur rimanendo valida la cessione nei rapporti tra cedente e cessionario, trattandosi di atto avente natura consensuale - la stessa sarà inefficace e inopponibile nei confronti dell'Ente pubblico, debitore ceduto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessione dei crediti vantati verso la P.A. si perfeziona con la notifica all'Ente della sola dichiarazione unilaterale di cessione, ma, perché sia opponibile al debitore, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e deve essere accettata (cfr. Cass. n. 13481/2002).
La richiamata disciplina speciale - che, contrariamente alle regole generali previste dal codice civile, subordina l'efficacia della cessione del credito alla preventiva adesione della
P.A. - si applica solamente ai rapporti di durata quali l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali, secondo la giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha ravvisato l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. n. 18339/2014; Cass. n. 9789/1994).
A ciò aggiungasi che l'adesione della P.A. è richiesta solo finché il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art 9 L. n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”,
e dall'articolo 70 R.D. n. 2440/1923. Conclusosi il rapporto contrattuale, dunque, tornerà ad applicarsi la disciplina generale prevista dal codice civile, con l'eccezione della forma dell'atto di cessione secondo quanto stabilito dall'art. 69 R.D. n. 2440/1923.
Ai sensi dell'art. 106, co. 13, D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), inoltre, la cessione di crediti derivanti da un contratto di appalto con la P.A. è efficace e opponibile alla stazione appaltante (amministrazione pubblica) solo qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Pertanto, in assenza di rifiuto espresso della cessione, essa si ha per accettata.
Pag. 4 di 7 4.2. - Va precisato, tuttavia, che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima si applica alla sola amministrazione statale, ed è, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali, poiché la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento (cfr. Cass. n. 29420/2023; Cass.
32788/2019). Ne consegue che, in caso di cessione ritualmente notificata, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non ha effetto sulla validità della stessa e la cessione è opponibile all'ente ceduto (cfr. Trib. Milano n. 7130/2020).
4.3. - Con riguardo al caso in esame, in applicazione dei principi sopra richiamati, il dedotto rifiuto delle cessioni da parte della convenuta non ha alcun rilievo sull'efficacia della stessa, dovendosi applicare le norme generali del codice civile.
La normativa speciale sopra richiamata, infatti, non può trovare applicazione, nel caso di specie, sia perché l'ente convenuto è un'azienda sanitaria locale, sia perché i crediti ceduti derivano da rapporti già conclusi, posto che le prestazioni quali la fornitura di farmaci non hanno la caratteristica del rapporto di durata, ma si esauriscono al momento della consegna dei farmaci acquistati, anche se trattasi di prestazioni ripetute nel tempo (cfr. Cass. n.
24758/2021; Cass. n. 18339/2014).
5. - Nel merito, la domanda va disattesa per carenza di prova in ordine al credito azionato.
5.1. - Parte attrice ha versato in atti documentazione abbondante ma disordinata, del tutto inidonea a individuare in modo puntuale e intellegibile i documenti rilevanti a fondamento della propria domanda, in aperta violazione degli obblighi e dei principi di lealtà processuale.
Più in dettaglio, la società attrice ha versato nel fascicolo telematico numerose cartelle compresse in formato “.zip”, numerate progressivamente, ma contenenti una mole ingente di documenti privi di qualsiasi elenco analitico o indice descrittivo. L'indice delle produzioni, ancorché formalmente allegato all'atto introduttivo, si limita a rinviare
Pag. 5 di 7 genericamente ai file compressi, senza chiarire il contenuto dei documenti ivi racchiusi, né specificarne la riferibilità alle allegazioni difensive.
Tale modalità di produzione si pone in contrasto con gli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., che impongono l'onere di accompagnare ciascun documento con un'indicazione dettagliata, idonea a consentire alle controparti e al giudice una disamina ordinata e trasparente della documentazione.
Secondo l'insegnamento della S.C., infatti, “compito del giudice è [...] quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di „trovare‟ la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell‟indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto
e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l‟indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all‟interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica” (Cass. n. 12006/2022; Cass. n. 11617/2011).
5.2. - Inoltre, parte attrice non ha illustrato la rilevanza dei documenti prodotti rispetto ai fatti costitutivi della domanda, né ha provveduto a ricollegarli puntualmente alle allegazioni difensive, in violazione dell'art. 163, co. 3, n. 5, c.p.c.
5.3. - Una simile condotta processuale, oltre a rappresentare un uso disfunzionale degli strumenti informatici, viola l'art. 88 c.p.c., e determina una lesione concreta del diritto di difesa della controparte che, di fronte a una produzione documentale caotica e disorganica, si trova nell'impossibilità di esercitare un contraddittorio effettivo. Ne consegue la violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa sanciti dall'art. 24 della
Costituzione, che impongono che ogni parte sia posta in condizione di conoscere, comprendere e contestare le prove avversarie.
5.4. - Va infine rilevato che parte della documentazione è comunque inammissibile, in quanto allegata tardivamente alla seconda memoria istruttoria depositata in data
22.06.2021.
Pag. 6 di 7 5.5. - In ragione di quanto esposto, la documentazione prodotta risulta inammissibile e, comunque, inutilizzabile ai fini decisori, con conseguente rigetto della domanda per difetto di prova idonea a sorreggere le pretese azionate.
6. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a € 4.000.000,00), della natura della controversia e dell'esito del giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5045/2020 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione, in favore dell , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 49.336,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5045/2020
PROMOSSA DA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Paolo Bonalume, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Palillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all‟udienza del 09.10.2024, previa assegnazione dei termini di cui all‟art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti dell di Parte_1 CP_2
, volta a ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento: a) della somma di € CP_1
1.711.173,69, a titolo di sorte capitale, come da fatture prodotte in atti;
b) degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento delle fatture, sino all'integrale soddisfo;
c) degli interessi anatocistici maturati sui suddetti interessi moratori, ai sensi dell'art. 1283
c.c., decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione, in quanto scaduti da oltre sei mesi alla predetta data;
d) di € 34.680,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.lgs. n. 231/2002, per il mancato pagamento delle fatture di cui alla sorte capitale;
e) di € 107.150,69 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
f) degli interessi anatocistici maturati su tali ulteriori interessi di mora, anch'essi scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; g) di € 18.480,00, pari a € 40,00 per ciascuna delle 462 fatture il cui pagamento tardivo ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, ex art. 6, co.
2, D.lgs. n. 231/2002; h) di € 73.440,00, ai sensi del medesimo art. 6, co. 2, D.lgs. n.
231/2002, per il ritardato pagamento della sorte capitale relativa a fatture ulteriori rispetto a quelle menzionate, sia in relazione a quelle costituenti la sorte capitale principale sia a quelle oggetto delle Note Debito;
i) in via subordinata, al pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta, a titolo di capitale, interessi e rivalutazione monetaria, quale indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.1. - A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto che i crediti azionati derivano da fatture emesse nei confronti dell convenuta da diverse società fornitrici, CP_2
a fronte di prestazioni di servizi e forniture rese in suo favore. Detti crediti sarebbero stati
Pag. 2 di 7 ceduti alla società attrice mediante plurimi contratti di cessione stipulati in forma di scrittura privata autenticata e regolarmente notificati all'Ente ceduto.
2. - Si è costituita in giudizio l , eccependo: a) il difetto di legittimazione Controparte_3
attiva dell'attrice per inefficacia delle cessioni;
b) l'infondatezza della pretesa per erronea contabilizzazione del credito azionato.
3. - Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, basata sull'asserita inefficacia delle cessioni di credito, con la precisazione che l'eccezione, pur veicolata sotto il nomen iuris della “legitimatio ad causam”, attiene in realtà alla titolarità sostanziale della posizione soggettiva fatta valere in giudizio (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 2951/2016).
4.1. - Ai sensi dell'art. 1260 e ss. c.c., i crediti sono liberamente cedibili senza che sia necessaria l'accettazione da parte del debitore ceduto.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui il debitore ceduto sia non già un privato, bensì un soggetto pubblico, la cessione dei crediti è disciplinata dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923, i quali, pur riferendosi espressamente ai soli crediti verso lo Stato, secondo l'orientamento dominante della Corte di Cassazione, sono applicabili alla Pubblica Amministrazione nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono (cfr. Cass. n. 981/2002; Cass. n. 11041/1996).
In particolare, l'art. 69 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo che la stessa debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che debba essere notificata all'ente; l'art. 70, invece, introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c., stabilendo che per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865,
Pag. 3 di 7 il quale, a sua volta, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l‟amministrazione interessata”.
Nell'ipotesi di mancato rispetto dei suddetti presupposti - pur rimanendo valida la cessione nei rapporti tra cedente e cessionario, trattandosi di atto avente natura consensuale - la stessa sarà inefficace e inopponibile nei confronti dell'Ente pubblico, debitore ceduto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessione dei crediti vantati verso la P.A. si perfeziona con la notifica all'Ente della sola dichiarazione unilaterale di cessione, ma, perché sia opponibile al debitore, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e deve essere accettata (cfr. Cass. n. 13481/2002).
La richiamata disciplina speciale - che, contrariamente alle regole generali previste dal codice civile, subordina l'efficacia della cessione del credito alla preventiva adesione della
P.A. - si applica solamente ai rapporti di durata quali l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali, secondo la giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha ravvisato l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. n. 18339/2014; Cass. n. 9789/1994).
A ciò aggiungasi che l'adesione della P.A. è richiesta solo finché il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art 9 L. n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”,
e dall'articolo 70 R.D. n. 2440/1923. Conclusosi il rapporto contrattuale, dunque, tornerà ad applicarsi la disciplina generale prevista dal codice civile, con l'eccezione della forma dell'atto di cessione secondo quanto stabilito dall'art. 69 R.D. n. 2440/1923.
Ai sensi dell'art. 106, co. 13, D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), inoltre, la cessione di crediti derivanti da un contratto di appalto con la P.A. è efficace e opponibile alla stazione appaltante (amministrazione pubblica) solo qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Pertanto, in assenza di rifiuto espresso della cessione, essa si ha per accettata.
Pag. 4 di 7 4.2. - Va precisato, tuttavia, che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima si applica alla sola amministrazione statale, ed è, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali, poiché la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento (cfr. Cass. n. 29420/2023; Cass.
32788/2019). Ne consegue che, in caso di cessione ritualmente notificata, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non ha effetto sulla validità della stessa e la cessione è opponibile all'ente ceduto (cfr. Trib. Milano n. 7130/2020).
4.3. - Con riguardo al caso in esame, in applicazione dei principi sopra richiamati, il dedotto rifiuto delle cessioni da parte della convenuta non ha alcun rilievo sull'efficacia della stessa, dovendosi applicare le norme generali del codice civile.
La normativa speciale sopra richiamata, infatti, non può trovare applicazione, nel caso di specie, sia perché l'ente convenuto è un'azienda sanitaria locale, sia perché i crediti ceduti derivano da rapporti già conclusi, posto che le prestazioni quali la fornitura di farmaci non hanno la caratteristica del rapporto di durata, ma si esauriscono al momento della consegna dei farmaci acquistati, anche se trattasi di prestazioni ripetute nel tempo (cfr. Cass. n.
24758/2021; Cass. n. 18339/2014).
5. - Nel merito, la domanda va disattesa per carenza di prova in ordine al credito azionato.
5.1. - Parte attrice ha versato in atti documentazione abbondante ma disordinata, del tutto inidonea a individuare in modo puntuale e intellegibile i documenti rilevanti a fondamento della propria domanda, in aperta violazione degli obblighi e dei principi di lealtà processuale.
Più in dettaglio, la società attrice ha versato nel fascicolo telematico numerose cartelle compresse in formato “.zip”, numerate progressivamente, ma contenenti una mole ingente di documenti privi di qualsiasi elenco analitico o indice descrittivo. L'indice delle produzioni, ancorché formalmente allegato all'atto introduttivo, si limita a rinviare
Pag. 5 di 7 genericamente ai file compressi, senza chiarire il contenuto dei documenti ivi racchiusi, né specificarne la riferibilità alle allegazioni difensive.
Tale modalità di produzione si pone in contrasto con gli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., che impongono l'onere di accompagnare ciascun documento con un'indicazione dettagliata, idonea a consentire alle controparti e al giudice una disamina ordinata e trasparente della documentazione.
Secondo l'insegnamento della S.C., infatti, “compito del giudice è [...] quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di „trovare‟ la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell‟indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto
e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l‟indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all‟interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica” (Cass. n. 12006/2022; Cass. n. 11617/2011).
5.2. - Inoltre, parte attrice non ha illustrato la rilevanza dei documenti prodotti rispetto ai fatti costitutivi della domanda, né ha provveduto a ricollegarli puntualmente alle allegazioni difensive, in violazione dell'art. 163, co. 3, n. 5, c.p.c.
5.3. - Una simile condotta processuale, oltre a rappresentare un uso disfunzionale degli strumenti informatici, viola l'art. 88 c.p.c., e determina una lesione concreta del diritto di difesa della controparte che, di fronte a una produzione documentale caotica e disorganica, si trova nell'impossibilità di esercitare un contraddittorio effettivo. Ne consegue la violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa sanciti dall'art. 24 della
Costituzione, che impongono che ogni parte sia posta in condizione di conoscere, comprendere e contestare le prove avversarie.
5.4. - Va infine rilevato che parte della documentazione è comunque inammissibile, in quanto allegata tardivamente alla seconda memoria istruttoria depositata in data
22.06.2021.
Pag. 6 di 7 5.5. - In ragione di quanto esposto, la documentazione prodotta risulta inammissibile e, comunque, inutilizzabile ai fini decisori, con conseguente rigetto della domanda per difetto di prova idonea a sorreggere le pretese azionate.
6. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a € 4.000.000,00), della natura della controversia e dell'esito del giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5045/2020 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione, in favore dell , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 49.336,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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