Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4484 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano MAZZEO
e
VA MASSIMO, C.F. , nato a [...] il C.F._2
13/08/1977, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania RAVAZZOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1
Conclusioni delle parti:
“1) Affidarsi il figlio RE ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente del RE
presso la madre nell'abitazione familiare di proprietà della stessa.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del
RE, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti il figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità
genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
La sig.ra avrà facoltà di trasferire, qualora lo ritenga opportuno, la Pt_1
propria residenza e quella del figlio purché ciò non limiti e/o impedisca Per_1
il diritto di visita del padre con le modalità di seguito indicate ed ove ciò
avvenga comunque con congruo preavviso.
2) Il sig. Valente, compatibilmente con i propri orari di lavoro, avrà facoltà di tenere con sé il figlio , secondo le seguenti modalità: Per_1
- martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 08.00 del giorno seguente allorquando accompagnerà il figlio a scuola ovvero presso la madre
- nei weekend un giorno con pernottamento, da concordarsi con una settimana
2 di anticipo, tra il venerdì il sabato o la domenica dalle ore 20.00 alle ore 20.00
del giorno successivo allorquando il padre accompagnerà a casa Per_1
della madre
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero il giorno di Capodanno (ossia un anno dal 24
al 30 e l'anno successivo dal 31 al 6 gennaio);
- 3 giorni a Pasqua comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì
in albis;
- due settimane, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, durante le vacanze scolastiche estive. I genitori dovranno comunicare previamente la località di vacanza ove si recheranno con il figlio;
- il giorno del compleanno del padre e la festa del papà il figlio rimarrà con il padre;
- il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma il figlio rimarrà con la madre;
- il giorno del compleanno di sarà suddiviso tra i genitori in modo che Per_1
entrambi possano festeggiare con il RE;
3) La casa familiare, di proprietà della sig.ra rimarrà nella disponibilità Pt_1
della medesima.
4) Disporsi che il sig. Valente contribuisca al mantenimento del figlio Per_1
mediante versamento in favore della sig.ra entro il giorno 10 di ogni Pt_1
mese, della somma mensile di € 250,00= da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso.
3 5) il sig. Valente corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese Pt_1
straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro Per_1
semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa,
con l'intesa tra i genitori che la retta scolastica del figlio verrà pagata Per_1
direttamente all'istituto scolastico dal padre e dalla madre a mesi alterni (fatti salvi eventuali conguagli tra i genitori nell'ipotesi in cui le rate complessive fossero di numero dispari).
A titolo meramente esplicativo e non esaustivo dovranno ritenersi come straordinarie, quindi non ricomprese nel mantenimento ordinario, con preventivo accordo o senza preventivo accordo, le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
4 accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (
pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e)
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività
sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente
5 di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Disporsi che l'assegno unico per i figli minori sia goduto e spetti integralmente ed unicamente alla sig.ra a decorrere dalla data di Pt_1
deposito del presente ricorso.
7) Il figlio RE , ai fini fiscali, sarà posto a carico di entrambi i Per_1
genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti per i medesimi consentendo altresì il rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio RE . Persona_2
10) Ciascuna parte remunererà il proprio difensore”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9/12/2024 e VA Parte_1
SS hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio RE . Per_1
6 All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio RE , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato Per_1
dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del RE.
Le spese straordinarie relative al figlio RE , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per il figlio RE;
Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è
7 stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento del RE Per_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in
[...]
epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 6 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
8