TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 508/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi
promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente a Parte_1 C.F._1
EG (TO) piazza Municipio n. 8, elettivamente domiciliata in Torino – Via Luigi
Mercantini n. 5, presso lo studio degli avv.ti Fabio Deorsola e Giovanni Dionisio, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
contro nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via
Gropello n. 28, presso lo studio dell'avv. Maurizio Merlo, che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Matteo CO Mondelli, lo rappresentano e difendono per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte
“A) Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, dando atto che le parti reciprocamente
rinunciano alla domanda di addebito impegnandosi a rimettere ed accettare reciprocamente le
querele avanzate (entro 20 giorni);
B) Disporre che i figli minori CO e rimangano affidati congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, con esercizio disgiunto delle sole questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo la
residenza anagrafica e domicilio principale presso la madre.
incontri padre/figli inizialmente con la mediazione dei Servizi eventualmente in luogo neutro con
l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento e con obiettivo finale il seguente calendario:
Il padre potrà vederli e tenerli con sé :
- A w.e. alternati, dal sabato mattina ore 10 alla domenica sera ore 21.
- Per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in epoca da concordarsi entro il
31.5 di ogni anno.
- Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- Per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di
Pasquetta.
- In occasione di Ponti e festività scolastiche, in alternanza con la madre.
disporre la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale, di , Controparte_2
con sostegno alla genitorialità per entrambi e incontri padre/figli inizialmente con la mediazione dei
Servizi eventualmente in luogo neutro con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento
(come da calendario finale sopra riportato)
C) Disporre che la casa coniugale di EG, piazza Municipio n. 8, sia assegnata alla moglie
collocataria dei figli
D) Disporre che il padre sig. contribuisca al mantenimento dei figli, versando a Controparte_1
mani della madre entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile di euro 800,00 per i mesi di
dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025; a partire da marzo 2025 l'importo mensile sarà di €
700,00 complessivi (€ 350,00 ciascuno), annualmente indicizzato secondo indice ISTAT del costo
pagina 2 di 7 della vita, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea del
24.6.16.
a titolo di arretrati per il periodo marzo2024/novembre 2024 il padre verserà alla madre la somma
complessiva di € 2.000,00 mediante bonifico entro il 31.12.2024;
l'AU sarà richiesto e percepito unicamente dalla madre per entrambi i figli.
E) il marito potrà ritirare i propri effetti personale e le cose di sua proprietà (diversi dagli arredi)
come ad es. fotografie, lampade di sua proprietà, strumenti musicali, tappeto della sala, scrivania, i
piatti della madre del marito ecc. entro il 31.1.2025 in data da concordarsi con la moglie previo
preavviso di almeno 5 giorni.
F) spese legali compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.2.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito, disponendo che i figli minori CO e rimangano affidati Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica e domicilio principale presso la madre, cui andava assegnata la casa coniugale di EG (di sua proprietà), con obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli, versando a mani della madre entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di euro 600,00
ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea
del 24.4.16 (con decorrenza a far data dal mese di settembre 2023, di rilascio della casa coniugale da parte del marito, detratto quanto già versato).
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione ma contestando la richiesta di addebito e chiedendo piuttosto l'addebito alla moglie,
chiedendo altresì disporsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso il padre, mantenimento diretto pagina 3 di 7 dei figli e partecipazione paritaria alle spese extra;
in subordine, in caso di collocazione prevalente dei figli presso la madre, disporre a carico del padre un contributo al mantenimento di € 500,00 complessive.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 20.11.2024,
esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Alla medesima udienza le parti, avendo raggiunto l'accordo, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473 bis.28
c.p.c., rassegnavano conclusioni congiunte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente ed anche dal resistente (con iniziali domande di addebito reciproche), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile, in EG, in data 01.12.2012, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (Atto n. 4/parte II/ serie C) (doc. 1 estratto atto matrimonio).).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo circa l'affidamento ed il mantenimento dei figli e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (oltre che conformi al principio cd. di
“bigenitorialità”, garantendo l'accesso della prole ad entrambe le figure genitoriali in pagina 4 di 7 modo paritario ed adeguato) possono essere integralmente recepite dal Collegio. In ogni caso, i genitori hanno ritenuto opportuna la presa in carico del nucleo da parte del Servizio
Sociale, di NPI/Psicologia , con sostegno alla genitorialità per entrambi e CP_2
incontri padre/figli inizialmente con la mediazione dei Servizi eventualmente in luogo neutro con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento (alla luce della delicata situazione vissuta dal nucleo familiare).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile, in EG, in data 01.12.2012,
[...]
optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (Atto n. 4/parte II/ serie C);
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
dando atto che le parti hanno concordato e dichiarato che reciprocamente rinunciano alla domanda di addebito impegnandosi a rimettere ed accettare reciprocamente le querele avanzate (entro 20 giorni);
B) Dispone che i figli minori CO e rimangano affidati congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto delle sole questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo la residenza anagrafica e domicilio principale presso la madre.
Gli incontri padre/figli inizialmente avverranno con la mediazione dei Servizi
eventualmente in luogo neutro con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento e con obiettivo finale il seguente calendario:
Il padre potrà vederli e tenerli con sé :
- A w.e. alternati, dal sabato mattina ore 10 alla domenica sera ore 21.
pagina 5 di 7 - Per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in epoca da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno.
- Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6
gennaio.
- Per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di
Pasqua o di Pasquetta.
- In occasione di Ponti e festività scolastiche, in alternanza con la madre.
Dispone la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale, di Controparte_2
, con sostegno alla genitorialità per entrambi e incontri padre/figli inizialmente
[...]
con la mediazione dei Servizi eventualmente in luogo neutro con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento (come da calendario finale sopra riportato)
C) Dispone che la casa coniugale di EG, piazza Municipio n. 8, sia assegnata alla moglie collocataria dei figli.
D) Dispone che il padre sig. contribuisca al mantenimento dei figli, Controparte_1
versando a mani della madre entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile di euro
800,00 per i mesi di dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025; a partire da marzo 2025
l'importo mensile sarà di € 700,00 complessivi (€ 350,00 ciascuno), annualmente indicizzato secondo indice ISTAT del costo della vita, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea del 24.6.16.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che a titolo di arretrati per il periodo marzo 2024/novembre 2024 il padre verserà alla madre la somma complessiva di € 2.000,00
mediante bonifico entro il 31.12.2024; l'Assegno Unico sarà richiesto e percepito unicamente dalla madre per entrambi i figli.
E) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il marito potrà ritirare i propri effetti personale e le cose di sua proprietà (diversi dagli arredi) come ad es. fotografie,
lampade di sua proprietà, strumenti musicali, tappeto della sala, scrivania, i piatti della madre del marito ecc. entro il 31.1.2025 in data da concordarsi con la moglie previo preavviso di almeno 5 giorni.
pagina 6 di 7 F) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 8 gennaio 2024
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 508/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi
promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente a Parte_1 C.F._1
EG (TO) piazza Municipio n. 8, elettivamente domiciliata in Torino – Via Luigi
Mercantini n. 5, presso lo studio degli avv.ti Fabio Deorsola e Giovanni Dionisio, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
contro nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via
Gropello n. 28, presso lo studio dell'avv. Maurizio Merlo, che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Matteo CO Mondelli, lo rappresentano e difendono per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte
“A) Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, dando atto che le parti reciprocamente
rinunciano alla domanda di addebito impegnandosi a rimettere ed accettare reciprocamente le
querele avanzate (entro 20 giorni);
B) Disporre che i figli minori CO e rimangano affidati congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, con esercizio disgiunto delle sole questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo la
residenza anagrafica e domicilio principale presso la madre.
incontri padre/figli inizialmente con la mediazione dei Servizi eventualmente in luogo neutro con
l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento e con obiettivo finale il seguente calendario:
Il padre potrà vederli e tenerli con sé :
- A w.e. alternati, dal sabato mattina ore 10 alla domenica sera ore 21.
- Per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in epoca da concordarsi entro il
31.5 di ogni anno.
- Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- Per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di
Pasquetta.
- In occasione di Ponti e festività scolastiche, in alternanza con la madre.
disporre la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale, di , Controparte_2
con sostegno alla genitorialità per entrambi e incontri padre/figli inizialmente con la mediazione dei
Servizi eventualmente in luogo neutro con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento
(come da calendario finale sopra riportato)
C) Disporre che la casa coniugale di EG, piazza Municipio n. 8, sia assegnata alla moglie
collocataria dei figli
D) Disporre che il padre sig. contribuisca al mantenimento dei figli, versando a Controparte_1
mani della madre entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile di euro 800,00 per i mesi di
dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025; a partire da marzo 2025 l'importo mensile sarà di €
700,00 complessivi (€ 350,00 ciascuno), annualmente indicizzato secondo indice ISTAT del costo
pagina 2 di 7 della vita, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea del
24.6.16.
a titolo di arretrati per il periodo marzo2024/novembre 2024 il padre verserà alla madre la somma
complessiva di € 2.000,00 mediante bonifico entro il 31.12.2024;
l'AU sarà richiesto e percepito unicamente dalla madre per entrambi i figli.
E) il marito potrà ritirare i propri effetti personale e le cose di sua proprietà (diversi dagli arredi)
come ad es. fotografie, lampade di sua proprietà, strumenti musicali, tappeto della sala, scrivania, i
piatti della madre del marito ecc. entro il 31.1.2025 in data da concordarsi con la moglie previo
preavviso di almeno 5 giorni.
F) spese legali compensate.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.2.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito, disponendo che i figli minori CO e rimangano affidati Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica e domicilio principale presso la madre, cui andava assegnata la casa coniugale di EG (di sua proprietà), con obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli, versando a mani della madre entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di euro 600,00
ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea
del 24.4.16 (con decorrenza a far data dal mese di settembre 2023, di rilascio della casa coniugale da parte del marito, detratto quanto già versato).
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione ma contestando la richiesta di addebito e chiedendo piuttosto l'addebito alla moglie,
chiedendo altresì disporsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso il padre, mantenimento diretto pagina 3 di 7 dei figli e partecipazione paritaria alle spese extra;
in subordine, in caso di collocazione prevalente dei figli presso la madre, disporre a carico del padre un contributo al mantenimento di € 500,00 complessive.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 20.11.2024,
esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Alla medesima udienza le parti, avendo raggiunto l'accordo, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473 bis.28
c.p.c., rassegnavano conclusioni congiunte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente ed anche dal resistente (con iniziali domande di addebito reciproche), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile, in EG, in data 01.12.2012, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (Atto n. 4/parte II/ serie C) (doc. 1 estratto atto matrimonio).).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo circa l'affidamento ed il mantenimento dei figli e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (oltre che conformi al principio cd. di
“bigenitorialità”, garantendo l'accesso della prole ad entrambe le figure genitoriali in pagina 4 di 7 modo paritario ed adeguato) possono essere integralmente recepite dal Collegio. In ogni caso, i genitori hanno ritenuto opportuna la presa in carico del nucleo da parte del Servizio
Sociale, di NPI/Psicologia , con sostegno alla genitorialità per entrambi e CP_2
incontri padre/figli inizialmente con la mediazione dei Servizi eventualmente in luogo neutro con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento (alla luce della delicata situazione vissuta dal nucleo familiare).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile, in EG, in data 01.12.2012,
[...]
optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (Atto n. 4/parte II/ serie C);
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
dando atto che le parti hanno concordato e dichiarato che reciprocamente rinunciano alla domanda di addebito impegnandosi a rimettere ed accettare reciprocamente le querele avanzate (entro 20 giorni);
B) Dispone che i figli minori CO e rimangano affidati congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto delle sole questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo la residenza anagrafica e domicilio principale presso la madre.
Gli incontri padre/figli inizialmente avverranno con la mediazione dei Servizi
eventualmente in luogo neutro con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento e con obiettivo finale il seguente calendario:
Il padre potrà vederli e tenerli con sé :
- A w.e. alternati, dal sabato mattina ore 10 alla domenica sera ore 21.
pagina 5 di 7 - Per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in epoca da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno.
- Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6
gennaio.
- Per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di
Pasqua o di Pasquetta.
- In occasione di Ponti e festività scolastiche, in alternanza con la madre.
Dispone la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale, di Controparte_2
, con sostegno alla genitorialità per entrambi e incontri padre/figli inizialmente
[...]
con la mediazione dei Servizi eventualmente in luogo neutro con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento (come da calendario finale sopra riportato)
C) Dispone che la casa coniugale di EG, piazza Municipio n. 8, sia assegnata alla moglie collocataria dei figli.
D) Dispone che il padre sig. contribuisca al mantenimento dei figli, Controparte_1
versando a mani della madre entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile di euro
800,00 per i mesi di dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025; a partire da marzo 2025
l'importo mensile sarà di € 700,00 complessivi (€ 350,00 ciascuno), annualmente indicizzato secondo indice ISTAT del costo della vita, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea del 24.6.16.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che a titolo di arretrati per il periodo marzo 2024/novembre 2024 il padre verserà alla madre la somma complessiva di € 2.000,00
mediante bonifico entro il 31.12.2024; l'Assegno Unico sarà richiesto e percepito unicamente dalla madre per entrambi i figli.
E) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il marito potrà ritirare i propri effetti personale e le cose di sua proprietà (diversi dagli arredi) come ad es. fotografie,
lampade di sua proprietà, strumenti musicali, tappeto della sala, scrivania, i piatti della madre del marito ecc. entro il 31.1.2025 in data da concordarsi con la moglie previo preavviso di almeno 5 giorni.
pagina 6 di 7 F) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 8 gennaio 2024
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 7 di 7