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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/10/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott. AR Mitola Presidente dott. Michele Prencipe Consigliere dott. AR GR Caserta Consigliere - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 334/2024 e promossa da difeso dall'avv. CATACCHIO CARMINE ALDO Parte_1 Appellante contro e Controparte_1 Controparte_2 Appellati contumaci
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4840/2023 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio R.G. 14825/2019, pubblicata il 24.11.2023, con cui è stata annullata la cartella esattoriale n.
n.01420190045031963000 notificata all'avv. il 30.09.2019”. Parte_1
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità dell'udienza del 28.10.2025, fissata per la decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è inammissibile.
1. Con atto di citazione ritualmente depositato, l'odierno appellante proponeva, dinanzi al
Tribunale di Bari, opposizione avverso la cartella di pagamento n.014 2019 00450319 63 000, emessa dall' per conto della per il Controparte_3 Controparte_1 recupero di crediti afferenti a spese di giustizia, pari a €.6.624,51. Con la domanda sosteneva l'illegittimità della cartella esattoriale opposta per: a) inutilizzabilità/inammissibilità della pagina 1 di 3 procedura di riscossione mediante ruolo esattoriale, per il recupero di spese legali ordinarie;
b) omessa notifica dei titoli esecutivi sottesi alla cartella;
c) estraneità dell'opponente rispetto al contesto delle sentenze iscritte a ruolo esattoriale;
d) impossibilità di recuperare il credito, nei confronti del difensore antistatario percettore diretto delle spese legali, sulla sola base della sentenza di riforma in appello.
La causa veniva iscritta al n.14825/19 del Registro Generale dell'Ufficio del Tribunale di Bari e si concludeva con l'accoglimento dell'opposizione e con compensazione delle spese di lite (in parte motiva, mentre nel dispositivo si disponeva nulla per le spese).
Il Tribunale scindeva l'opposizione proposta dall'appellante qualificandola in parte come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e rispetto ad essa respingeva l'opposizione e, per altro verso, qualificava il rimedio come opposizione ex art. 617 c.p.c. e rispetto a tale segmento dell'azione accoglieva l'opposizione per poi compensare le spese processuali.
Osservava che la doglianza relativa all'omessa notifica delle sentenze di condanna, quali titoli presupposti e prodromici alla formazione del ruolo e alla cartella esattiva, inerisce al quomodo dell'azione esecutiva e, pertanto, il motivo di opposizione doveva essere ricondotto all'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass., sez. III, 10 giugno 2013, n. 14528), applicabile al procedimento di riscossione in oggetto per il richiamo che l'art. 226 del t.u. sulle spese di giustizia fa al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 2.
2. Avverso la sentenza ha interposto gravame l'opponente lamentando la violazione degli artt. 91 e
92 c.p.c. dal momento che, pur risultando vittorioso nel merito sull'opposizione ex art. 617
c.p.c., il Tribunale ha ugualmente compensato le spese di lite.
3. L'appello è inammissibile.
Giova rammentare che per individuare il mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato (in termini Cass. Sez. 6, 09/11/2021, n. 32833, Rv. 663336 - 01). Nella specie, il segmento della decisione rispetto al quale l'appellante impugna la decisione resa in prime cure è quello qualificato come opposizione agli atti esecutivi di talché non resta che dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 618, co. 3 c.p.c. perché la decisione impugnata non è appellabile.
pagina 2 di 3 7. Circa il regolamento delle spese di lite, nulla deve disporsi in favore degli appellati che sono rimasti contumaci1.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, invece, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 4840/2023 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio R.G.
[...]
14825/2019, pubblicata il 24.11.2023, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla per le spese;
3. pone a carico dell'appellante l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente
Il consigliere estensore AR MITOLA
AR GR CA
1 Cfr. “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rinviando al giudice di prime cure per il rinnnovo della notifica dell'atto di citazione, aveva condannato la parte alle spese del doppio grado, nonostante la controparte, seppure involontariamente, non aveva partecipato al giudizio di primo grado)”. (cfr. Cass. Sez. 3, 14/03/2023, n. 7361, Rv. 667047 –
01 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922 – 01, ex multis). pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott. AR Mitola Presidente dott. Michele Prencipe Consigliere dott. AR GR Caserta Consigliere - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 334/2024 e promossa da difeso dall'avv. CATACCHIO CARMINE ALDO Parte_1 Appellante contro e Controparte_1 Controparte_2 Appellati contumaci
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4840/2023 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio R.G. 14825/2019, pubblicata il 24.11.2023, con cui è stata annullata la cartella esattoriale n.
n.01420190045031963000 notificata all'avv. il 30.09.2019”. Parte_1
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità dell'udienza del 28.10.2025, fissata per la decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è inammissibile.
1. Con atto di citazione ritualmente depositato, l'odierno appellante proponeva, dinanzi al
Tribunale di Bari, opposizione avverso la cartella di pagamento n.014 2019 00450319 63 000, emessa dall' per conto della per il Controparte_3 Controparte_1 recupero di crediti afferenti a spese di giustizia, pari a €.6.624,51. Con la domanda sosteneva l'illegittimità della cartella esattoriale opposta per: a) inutilizzabilità/inammissibilità della pagina 1 di 3 procedura di riscossione mediante ruolo esattoriale, per il recupero di spese legali ordinarie;
b) omessa notifica dei titoli esecutivi sottesi alla cartella;
c) estraneità dell'opponente rispetto al contesto delle sentenze iscritte a ruolo esattoriale;
d) impossibilità di recuperare il credito, nei confronti del difensore antistatario percettore diretto delle spese legali, sulla sola base della sentenza di riforma in appello.
La causa veniva iscritta al n.14825/19 del Registro Generale dell'Ufficio del Tribunale di Bari e si concludeva con l'accoglimento dell'opposizione e con compensazione delle spese di lite (in parte motiva, mentre nel dispositivo si disponeva nulla per le spese).
Il Tribunale scindeva l'opposizione proposta dall'appellante qualificandola in parte come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e rispetto ad essa respingeva l'opposizione e, per altro verso, qualificava il rimedio come opposizione ex art. 617 c.p.c. e rispetto a tale segmento dell'azione accoglieva l'opposizione per poi compensare le spese processuali.
Osservava che la doglianza relativa all'omessa notifica delle sentenze di condanna, quali titoli presupposti e prodromici alla formazione del ruolo e alla cartella esattiva, inerisce al quomodo dell'azione esecutiva e, pertanto, il motivo di opposizione doveva essere ricondotto all'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass., sez. III, 10 giugno 2013, n. 14528), applicabile al procedimento di riscossione in oggetto per il richiamo che l'art. 226 del t.u. sulle spese di giustizia fa al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 2.
2. Avverso la sentenza ha interposto gravame l'opponente lamentando la violazione degli artt. 91 e
92 c.p.c. dal momento che, pur risultando vittorioso nel merito sull'opposizione ex art. 617
c.p.c., il Tribunale ha ugualmente compensato le spese di lite.
3. L'appello è inammissibile.
Giova rammentare che per individuare il mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato (in termini Cass. Sez. 6, 09/11/2021, n. 32833, Rv. 663336 - 01). Nella specie, il segmento della decisione rispetto al quale l'appellante impugna la decisione resa in prime cure è quello qualificato come opposizione agli atti esecutivi di talché non resta che dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 618, co. 3 c.p.c. perché la decisione impugnata non è appellabile.
pagina 2 di 3 7. Circa il regolamento delle spese di lite, nulla deve disporsi in favore degli appellati che sono rimasti contumaci1.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, invece, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 4840/2023 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio R.G.
[...]
14825/2019, pubblicata il 24.11.2023, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla per le spese;
3. pone a carico dell'appellante l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente
Il consigliere estensore AR MITOLA
AR GR CA
1 Cfr. “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rinviando al giudice di prime cure per il rinnnovo della notifica dell'atto di citazione, aveva condannato la parte alle spese del doppio grado, nonostante la controparte, seppure involontariamente, non aveva partecipato al giudizio di primo grado)”. (cfr. Cass. Sez. 3, 14/03/2023, n. 7361, Rv. 667047 –
01 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922 – 01, ex multis). pagina 3 di 3