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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N.° 1322/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale dell'udienza del 2 ottobre 2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 1322/2025 R.G.L.
tra Parte_1
e
Controparte_1
All'udienza del 2 ottobre 2025, alle ore 10,45, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: per la ricorrente 'avv. Vincenzo Peluso;
Parte_1 fino alle ore 11,22 nessuno si è collegato per il resistente costituito CP_1 ai sensi ai sensi dell'art. 416 c.p.c. con memoria difensiva depositata il 23 settembre 2025. Per il prescritto tirocinio è presente il dr. , nominato MOT con Persona_1 decreto ministeriale del 4 aprile 2025.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Si procede alla discussione della causa di accertamento dell'illegittima reiterazione di contratti a termine di insegnante di religione – condanna al pagamento di indennità ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come novellato dall'art. 12, comma1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. L'avv. Vincenzo Peluso si riporta al contenuto del ricorso, ne illustra il contenuto, richiama le circostanze del servizio prestato con contratti a tempo determinato, succedutisi nel corso degli anni, attestate dal foglio matricolare e, sul quantum, dichiara di avere prodotto lo statino di stipendio di aprile 2025, epoca di proposizione del ricorso. Contesta la linea difensiva esposta dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione. Conclude per l'accoglimento del ricorso. Chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio e CP_1 da distrarre. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice, data lettura del verbale di udienza, terminata la discussione e data alle parti lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 dando lettura dell'allegato dispositivo di sentenza. Bologna, 2 ottobre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 1322/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra: avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso) Parte_1
e
(dr.sse Controparte_1 Controparte_2 [...]
, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.) CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, condanna il
e del merito al risarcimento del danno a favore di Controparte_1 [...]
liquidato in somma pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di Pt_1 fatto, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
Condanna il alla rifusione delle spese sostenute Controparte_1 da nel presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi Parte_1 professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge, spese da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna 2 ottobre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale dell'udienza del 2 ottobre 2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 1322/2025 R.G.L.
tra Parte_1
e
Controparte_1
All'udienza del 2 ottobre 2025, alle ore 10,45, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: per la ricorrente 'avv. Vincenzo Peluso;
Parte_1 fino alle ore 11,22 nessuno si è collegato per il resistente costituito CP_1 ai sensi ai sensi dell'art. 416 c.p.c. con memoria difensiva depositata il 23 settembre 2025. Per il prescritto tirocinio è presente il dr. , nominato MOT con Persona_1 decreto ministeriale del 4 aprile 2025.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Si procede alla discussione della causa di accertamento dell'illegittima reiterazione di contratti a termine di insegnante di religione – condanna al pagamento di indennità ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come novellato dall'art. 12, comma1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. L'avv. Vincenzo Peluso si riporta al contenuto del ricorso, ne illustra il contenuto, richiama le circostanze del servizio prestato con contratti a tempo determinato, succedutisi nel corso degli anni, attestate dal foglio matricolare e, sul quantum, dichiara di avere prodotto lo statino di stipendio di aprile 2025, epoca di proposizione del ricorso. Contesta la linea difensiva esposta dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione. Conclude per l'accoglimento del ricorso. Chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio e CP_1 da distrarre. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice, data lettura del verbale di udienza, terminata la discussione e data alle parti lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 dando lettura dell'allegato dispositivo di sentenza. Bologna, 2 ottobre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 1322/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra: avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso) Parte_1
e
(dr.sse Controparte_1 Controparte_2 [...]
, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.) CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, condanna il
e del merito al risarcimento del danno a favore di Controparte_1 [...]
liquidato in somma pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di Pt_1 fatto, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
Condanna il alla rifusione delle spese sostenute Controparte_1 da nel presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi Parte_1 professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge, spese da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna 2 ottobre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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