Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3325/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 5 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. SCROGLIERI SARA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 3 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. SCROGLIERI SARA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN il giorno 22/10/2011 (atto n. 33,
P. 2, S. A, anno 2011).
In comunione legale.
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno tra loro separati, di letto e di mensa, fermi i reciproci obblighi di legge;
nulla a titolo di mantenimento essendo entrambi autosufficienti.
2) I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori come per legge, con Per_1 Per_2 collocazione e residenza presso la madre. Il IG. avrà facoltà di vedere e tenere con sé i Parte_2 minori a week end alternati - con possibilità di recupero nel caso di propri impegni lavorativi - dal venerdì sera prima di cena fino al lunedì mattina, sempre in maniera conforme agli interessi dei minori e compatibilmente con i propri impegni di lavoro. Il IG. avrà inoltre facoltà di vedere e Parte_2 tenere con sé i minori un pomeriggio alla settimana comprensivo di pernotto, in giornata da stabilire di comune accordo tra i genitori, tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi e delle eIGenze dei figli. Le vacanze di Natale dei minori saranno suddivise in due periodi continuativi da fine scuola fino al 30 dicembre a dal 30 dicembre al rientro alle lezioni, da trascorrere alternativamente con ciascun genitore ad anni alterni. La Pasqua e le altre festività verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i minori un periodo di due settimane anche continuative, in periodi che dovranno essere concordati tra i coniugi entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo tra i genitori, a ciascuno di loro ad anni alterni spetterà la decisione sul periodo di propria competenza.
3) I genitori si faranno carico degli accompagnamenti dei figli alle varie attività extrascolastiche e ricreative in via alternata tra loro.
4) La IGnora percepirà in via esclusiva e per l'intero l'assegno unico erogato per entrambi Parte_1
i figli.
5) Il IG. corrisponderà quale contributo al mantenimento dei figli minori la somma Parte_2 mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta,//) per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre a rifondere il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015.
6) I coniugi alla sottoscrizione del presente atto danno atto di avere già definito la divisione del patrimonio mobiliare.
7) Il IG. , nato a [...] in data [...], residente in [...] (cf Parte_2
), cede, ed in piena proprietà trasferisce, alla IGnora , nata a [...]F._2 Parte_1 Taranto in data 08.08.1984, residente in [...] (cf ), che C.F._1 accetta, la quota del 50% di proprietà del seguente immobile, e sue quote di pertinenza condominiale, così censito: all'Ufficio Tavolare di Trieste:
Comune Censuario di Trieste, Partita Tavolare 14712, ente indipendente costituito da alloggio sito al piano quarto della casa civico n. 5 di via Hermet, costruita sulla pcn 5797/1 in Partita Tavolare 7192, corpo tavolare 1 di Trieste nonché cantina, il tutto marcato 23 in giallo nel piano in atti tavolari sub GN
7716/2019, con le congiunte 23/1000 p.i del corpo tavolare 1 della PT 7192, fondo e parti comuni dell'edificio.
All'Ufficio del Territorio di Trieste l'immobile risulta censito alla sez. urbana V, foglio 26, mappale 5797/1 sub 23, via Francesco Hermet 5, piano S-1-4, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, superficie catastale totale mq 135, escluse aree scoperte mq 134, RC Euro 1.394,43.
8) Le parti ai sensi del DPR 445/2000 del D.L. 443/2000 artt. 46 e 47 (testo unico delle disposizioni in materia di dichiarazioni amministrative) consapevoli delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci ed a conoscenza dell'art. 10 della L. 675/96, ai sensi e per gli effetti della L. 47/85 e delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, dichiarano che la costruzione dell'immobile di cui trattasi è iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.
9) Le parti dichiarano inoltre che:
- il fabbricato è stato dichiarato abitabile con atto Ufficio Tecnico del Comune di Trieste in data 17 febbraio
1954 n. 416/16-1952 prot.corr.
-per la posa in opera di una veranda è stata rilasciata autorizzazione edilizia in sanatoria dal Comune di
Trieste in data 15.06.1998 n. SAI (u) C950/S prot. corr. relativamente alla domanda di condono n. 81094 prot.gen. del 25 novembre 1985;
-in data 31 marzo 1995 è stata presentata al Comune di Trieste la comunicazione per modifiche interne n.
6749 ai sensi degli art. 26 e 48 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 corredata di tutta la documentazione prevista dalla legge;
-a seguito di dette opere non è necessario il rinnovo del certificato di agibilità come risulta dalla comunicazione del Comune di Trieste n. 56/35/ 2019 prot;
-per ulteriori modifiche interne e la sostituzione dei serramenti esterni è stata presentata denuncia di inizio attività al Comune di Trieste in data 13 luglio 2004 n. 11/04/1734 prot.corr, a cui ha fatto seguito la comunicazione di fine lavori dd. 25 febbraio 2005;
-per le modifiche interne sopra citate non è necessario il rinnovo del certificato di agibilità come da attestazione arch. di Trieste in data 18 febbraio 2019; Persona_3
-successivamente non sono intervenute modificazioni tali da necessitare il rilascio di provvedimenti autorizzativi o la presentazione di segnalazioni certificate e/o denunce di inizio attività e che lo stesso non
è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi delle leggi 1150/1942, 765/1967 e 10/1977.
10) Le parti dichiarano, inoltre, ai fini di cui all'art. 41 della L. 47/85, per quanto a loro conoscenza, che per l'edificio e la porzione di fabbricato che interessa non sono intervenuti i provvedimenti sanzionatori riguardanti opere abusive, e che comunque non sono state realizzate opere o modifiche, per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti autorità di concessioni od autorizzazioni in genere.
11) Ai sensi e per gli effetti della L. 122/2010 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale come sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data
13.03.2019 n. T295415 e che lo stato di fatto del compendio immobiliare di cui al punto 7) del presente atto
è conforme ai dati catastali ed alla relativa planimetria catastale che si allega.
12) La IG.ra dichiara di aver ricevuto dal IG. le informazioni e la Parte_1 Parte_2 documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 6 D.Lgs 192/05 così come modificato dal D.Lgs 2/2011, del D.M. 26 giugno 2009 e del Decreto del Presidente della Regione FVG dd. 01/10/2009 e succ. mod. e integr., che si allega al presente atto.
13) Le parti, di comune accordo, convengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza, conseguentemente la IG.ra esonera il IG. dall'obbligo della consegna Parte_1 Parte_2 della relativa documentazione amministrativa e tecnica;
quest'ultimo garantisce comunque il normale funzionamento di tutti gli impianti posti a servizio dell'immobile oggetto del presente atto.
14) Le parti convengono che in virtù della cessione della metà quota dell'immobile effettuata dal IG.
in favore della IGnora quest'ultima si accollerà integralmente con Parte_2 Parte_1 effetto liberatorio il mutuo fondiario contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile. L'accollo liberatorio dovrà perfezionarsi entro 10 mesi dall'intavolazione della proprietà dell'immobile a nome della IG.ra . Parte_1
15) Le parti convengono altresì che in caso di futura cessione a qualsivoglia titolo dell'immobile da parte della IG.ra , il 40% del prezzo ricavato ovvero il 40% del valore di mercato dell'immobile Parte_1 sarà attribuito ai figli e , nei termini che verranno concordati tra i genitori e salvo Per_1 Persona_2 diverso accordo.
16) Le detrazioni spettanti per i lavori sull'immobile di via Locchi 16 e sull'immobile di via Hermet 5 verranno ripartite al 50% tra le parti.
17) La parte cedente dichiara fin d'ora di rinunciare, come effettivamente rinuncia, ad ogni diritto di ipoteca legale sull'immobile oggetto di cessione di cui al punto 7) del presente atto, ed esonera il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Trieste da ogni responsabilità al riguardo autorizzando la parte cessionaria a conseguire la voltura catastale e l'intavolazione del diritto di proprietà sull'intera proprietà trasferita.
18) Tutte le variazioni tavolari e catastali relative al diritto di proprietà sull'immobile oggetto di cessione di cui al punto 7) del presente atto - Comune Censuario di Trieste, Partita Tavolare 14712- saranno fatte ad esclusiva cura della parte cessionaria IG.ra , con domande da presentarsi entro 45 Parte_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
19) Le parti convengono che tutti gli accordi del presente atto trovano la loro causa e giustificazione nella regolazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi connessi alla separazione e chiedono l'esonero del pagamento di tutte le tasse ed imposte per il trasferimento immobiliare, ove dovute.
20) Sin d'ora i ricorrenti chiedono che il Tribunale, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori ed in Parte_1 Parte_2
AN (La Spezia) in data 22.10.2011, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
AN, atto n. 33 P. II S.A. anno 2011, con le medesime condizioni di gestione, collocamento e mantenimento dei figli di cui alla separazione”.
All'udienza del 25 febbraio 2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno sottoscritto personalmente davanti al Giudice il ricorso contente un trasferimento immobiliare.
Hanno inoltre chiesto che la causa, emanata la sentenza di separazione, sia rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento all'ulteriore statuizione economica (trasferimento immobiliare), essa non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in AN il 22/10/2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 19 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli