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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.167/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.243/2022 resa dal Tribunale di Enna il 2 aprile 2022,
depositata il 7 aprile 2022 e notificata l'8 aprile 2022, avente ad oggetto risarcimento danni per protesto illegittimo
vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Nicosia alla Via G.B. Li
Volsi n.10 presso lo studio dell'avv.Filippo Giangrasso, che lo rappresenta e difende per procura in atti
- appellante -
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cavani e Bruna Alessandra Fossati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marlene Giuliani in Ragusa alla via
Dante n.90, giusta procura in atti
- appellata - All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima ditta Parte_1
che si occupa di movimento terra e lavori affini, conveniva dinanzi al Tribunale CP_1
di Enna (R.G. 618/2018), per sentirla condannare al risarcimento dei pregiudizi subiti a causa dell'erroneo protesto di un titolo cambiario di € 3.633,60 con scadenza 30.09.2017.
Esponeva di aver intrattenuto rapporti commerciali con acquistando un frantoio CP_1
mobile marca “Extec C10” il cui pagamento era stato rateizzato.
A causa di difficoltà economiche, le parti avevano successivamente concordato lo spostamento del pagamento di tre titoli cambiari (scadenti il 30.08.2017, il 30.09.2017 e il
30.10.2017) mediante la loro sostituzione con assegni bancari post-datati (un assegno di €
4.903,00 con data 30.11.2017, e un assegno di € 5.000,00 con data 22.12.2017).
Tuttavia, nonostante la sostituzione che rendeva i titoli cambiari privi di "validità ed
efficacia", veva omesso di restituirli a e, anzi, aveva posto all'incasso il CP_1 Parte_1
titolo cambiario di € 3.633,60 con scadenza 30.09.2017, che era stato protestato in data
04.10.2017.
Per l'effetto, l'attore concludeva chiedendo:
- accertare e dichiarare l'illegittimo ed erroneo comportamento di per aver CP_1
protestato arbitrariamente il titolo cambiario di € 3.633,60, causandone l'iscrizione nel registro dei protesti;
- condannare al risarcimento del danno non patrimoniale (lesione dell'immagine CP_1 sociale e reputazione) nella misura di € 100.000,00;
- condannare al risarcimento del danno patrimoniale (mancato finanziamento per CP_1
acquisto di mezzi e pressioni restitutorie di ) nella misura di € 100.000,00; Controparte_2
- condannare alla restituzione dei titoli cambiari in suo possesso (scadenze CP_1
31.08.2017, 30.09.2017, 31.10.2017);
- vittoria di spese.
Con comparsa di risposta del 20 luglio 2018 si costituiva contestando la CP_1
domanda, ritenendola "assolutamente infondata nell'an ed esorbitante nel quantum",
fornendo una diversa ricostruzione dei fatti e addebitando il protesto alla violazione degli obblighi di diligenza da parte di . Parte_1
In particolare, sosteneva che aveva omesso di trasmettere l'avviso di Parte_1
scadenza del titolo cambiario e il relativo codice identificativo, procedura consolidata e
"perfettamente nota all'attore", negando comunque che i titoli fossero "inefficaci" o che fosse stata richiesta la loro immediata restituzione prima della lite.
In via subordinata, eccepiva la compensazione del proprio credito con l'eventuale risarcimento dovuto all'attore, affermando di essere a propria volta creditrice per la somma residua di € 9.913,32 derivante dal contratto di compravendita.
Con ordinanza del 5 aprile 2019, il Tribunale rigettava le richieste di prova testimoniale di entrambe le parti, ritenuta la loro "inammissibilità ed irrilevanza" in quanto aventi ad oggetto "circostanze generiche e prive di riferimenti temporali".
Istruita perciò la causa sulla base della sola documentazione allegata dalle parti, con sentenza n.243/2022 il Tribunale di Enna decideva la causa col seguente dispositivo:
“Il Giudice rigetta la domanda risarcitoria di e lo condanna al Parte_1
rimborso delle spese del giudizio in favore della convenuta come sopra CP_1
liquidate in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Riteneva il Tribunale che, sebbene l'erronea elevazione del protesto fosse "pacifica",
l'attore non aveva fornito alcuna prova del danno, provvedendo a delle Parte_1
allegazioni di carattere "generico e sommario", ritenendo provata la prassi interna di CP_1
(richiesta di attivazione da parte di per il richiamo dell'effetto cambiario Parte_1
dall'incasso) sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta (cfr. doc. 8, 6 e 7
allegati alla comparsa di costituzione), che l'attore aveva contestato solo con le memorie conclusionali.
Al riguardo del rigetto delle istanze istruttorie, ribadiva che i capitoli erano "privi di
riferimento temporale e comunque inidonei a dimostrare che la società convenuta si fosse
realmente impegnata a restituire i titoli cambiari".
Escludeva il risarcimento per danno in re ipsa, richiedendosi invece la "dimostrazione delle
concrete conseguenze pregiudizievoli", la cui prova l'attore non aveva fornito.
Con atto di citazione del 6 ottobre 2022, propone appello avverso la Parte_1
suddetta sentenza, affidandolo ai seguenti motivi:
ERRONEA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE (ART. 115 C.P.C.) E TRAVISAMENTO DEI FATTI:
Il Tribunale ha erroneamente applicato il principio di non contestazione a un "fatto secondario, privo di prova e di documenti e
CP_ assolutamente contra legem", ovvero la presunta "procedura interna" di he obbligava a segnalare il titolo per Parte_1
evitarne il protesto.
Al contrario, la non contestazione avrebbe dovuto operare a favore di sul fatto dell'illegittimità del protesto, in Parte_1
CP_ quanto stessa ha ammesso di aver trattenuto la cambiale che doveva essere restituita e di averla posta all'incasso per errore, sia pure assumendo non fosse ad essa imputabile.
Si ribadisce che la cambiale era "giuridicamente non più esistente" a seguito della sostituzione con assegni, e che la prassi
SCAI era "assolutamente sconosciuta a ". Parte_1
ERRONEO RIGETTO DELLE PROVE TESTIMONIALI E TRAVISAMENTO DEL DANNO IN RE IPSA E DEL DANNO CONSEGUENZA Si contesta il rigetto delle prove orali, la cui richiesta di ammissione si ribadisce in appello, ritenendo che i capitoli sono
"abbondantemente specifici e fanno riferimento ad un preciso fatto", e che il Tribunale, lamentando l'assenza di prova sul danno, ha incoerentemente rigettato i mezzi istruttori destinati a provarlo.
Si contesta l'esclusione del danno non patrimoniale, essendo evidente secondo la giurisprudenza di legittimità che l'illegittimo protesto arreca un grave pregiudizio alla reputazione e all'onore personale, il cui danno è da ritenersi "in re ipsa".
Riguardo al danno patrimoniale, ribadisce la prova offerta sui mancati finanziamenti (per € 600.000,00 per mezzi meccanici da
OMAI/Com. , e il rifiuto di € 10.000,00 da Intesa Sanpaolo/BCC) conseguenti direttamente al protesto. CP_3
ERRONEA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE
L'appellante si duole della liquidazione, ingiustamente posta a suo carico, e in subordine per l'erroneo conteggio di € 1.700,00
per la fase istruttoria, che in realtà non si è svolta a causa del rigetto dei mezzi di prova da parte del Tribunale.
Con comparsa responsiva si costituisce chiedendo il rigetto del gravame per CP_1
l'infondatezza delle censure.
Ribadisce che il protesto era imputabile alla "negligenza" e al "concorso di colpa" di
, che non aveva adempiuto all'obbligo di comunicare il codice di richiamo Parte_1
dell'effetto, quale "prassi operativa consolidata e concordata" nota allo stesso.
In ogni caso, rileva l'assenza di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale,
ritenendo che il danno non è in re ipsa e che la causale del protesto ("Il domiciliatario non
paga per mancanza di istruzioni") è un elemento neutro e non sintomatico di insolvenza.
Reitera la richiesta di ammissione delle prove testimoniali ed evidenzia come gli assegni sostitutivi consegnati da erano tornati insoluti "per mancanza parziale o totale Parte_1
di fondi", dimostrando l'inadempimento successivo dell'appellante. In via subordinata reitera l'eccezione di compensazione col proprio credito residuo di € 9.913,32.
Con ordinanza del 23.03.2023 la Corte d'Appello rigetta le richieste istruttorie reiterate dalle parti, ritenute "superflue ai fini del decidere".
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato solo parzialmente per quanto attiene all'accertamento dell'illegittimità
del protesto e alla conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale.
Il primo motivo di gravame, relativo all'erronea applicazione del principio di non contestazione e al travisamento dei fatti, è fondato nei limiti che seguono.
Risulta pacifico e non contestato tra le parti che abbia acquistato da Parte_1 [...]
un frantoio mobile e che, successivamente, a fronte di difficoltà finanziarie, sia stato CP_1
concordato un differimento dei pagamenti e la sostituzione di tre titoli cambiari con assegni bancari aventi scadenza successiva.
In particolare, il titolo cambiario di € 3.633,60 con scadenza 30.09.2017, poi protestato in data 04.10.2017, era stato sostituito da assegni (doc.11 e 12 della comparsa di risposta) e la sostituzione del titolo di credito estingue l'obbligazione originaria cambiaria.
È pacifico, come ammesso e non negato dall'appellata (la quale si limita a spostare la responsabilità sull'omissione di ), che la cambiale protestata non aveva "più Parte_1
alcuna validità ed efficacia" e che avrebbe dovuto essere restituita.
mmette di averla trattenuta e di averla posta all'incasso, la tesi – però - secondo cui CP_1
la responsabilità del protesto ricadrebbe su per non aver attivato la presunta Parte_1
"prassi" di richiamo mediante comunicazione del codice identificativo non può essere accolta, poichè l'obbligo di di attivare una procedura di richiamo interno può Parte_1
essere solo subordinato all'esistenza giuridica del titolo. Poiché il titolo era stato sostituito e, di conseguenza, estinto in quanto effetto cambiario, la sua ritenzione da parte di CP_1
era illegittima fin dall'accordo di sostituzione.
Il Tribunale ha perciò errato nel ritenere che la mancata contestazione di questa "prassi" aziendale da parte di (tardivamente contestata solo nella comparsa Parte_1
conclusionale in primo grado) potesse valere come relevatio ab onere probandi per CP_1
e sanare l'illegittima detenzione e presentazione all'incasso di un titolo ormai estinto.
Ne discende che il fatto primario e costitutivo del diritto al risarcimento (l'illegittimità del protesto) è accertato e deriva unicamente dall'azione di i incassare un titolo non più CP_1
valido, per l'effetto dovendo dichiararsi illegittimo ed erroneo il comportamento della convenuta per aver protestato arbitrariamente il titolo cambiario di € 3.633,60 con scadenza 30.09.2017.
Il secondo motivo di gravame, relativo all'esclusione del danno in re ipsa e all'asserita mancanza di prova del danno patrimoniale, è fondato solo parzialmente.
Circa il danno non patrimoniale (danno d'immagine e di reputazione commerciale),
, titolare di una ditta individuale come allegato dalla stessa visura ER Parte_1
prodotta dalla convenuta (doc.1 della comparsa di risposta), ha richiamato il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente.
E, infatti, sebbene bbia obiettato che la causale del protesto ("Il domiciliatario non CP_1
paga per mancanza di istruzioni") fosse neutra, tale lesione costituisce un danno reale (il discredito derivante dall'illegittima iscrizione nel Registro dei protesti e nelle banche dati a cui si fa riferimento per valutare l'affidabilità commerciale delle imprese e che impedisce al soggetto protestato di relazionarsi commercialmente), riguardo cui è corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi ex art.1226 c.c., ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito.
Tenuto conto della modesta somma protestata (€ 3.633,60) e del presunto nocumento alla credibilità aziendale, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella misura di €
3.000,00, quale danno da discredito che discende da una prova presuntiva costituita dall'esercizio di attività commerciale del e dalla pubblicità del registro dei Parte_1
protesti.
Circa l'invocato danno patrimoniale, ha richiesto il risarcimento per la mancata Parte_1
erogazione di finanziamenti, in particolare per un investimento di circa € 600.000,00 per mezzi meccanici e un prestito di € 10.000,00 rifiutato da , riguardo cui Controparte_2
l'attore non ha assolto pienamente alla prova nonostante abbia insistito sulla riammissione delle prove orali, correttamente ritenute inconducenti e inammissibili, non essendo dirette alla dimostrazione del nesso causale tra il protesto e la mancata concessione di tali finanziamenti o l'effettivo pregiudizio patrimoniale subito.
L'allegazione dei contratti di finanziamento non è infatti sufficiente a Controparte_2
dimostrare che il rifiuto bancario sia dipeso direttamente dal protesto, né che le "pressioni
restitutorie" menzionate fossero immediate e certe. Il danno patrimoniale asserito, perciò,
non è stato provato e la richiesta di risarcimento deve essere rigettata.
L'appellata ha sollevato in via subordinata eccezione di compensazione, CP_1
vantando un credito residuo di € 9.913,32 derivante dalla compravendita del macchinario,
rimasto incontestato dall'appellante.
A tal proposito, risulta provato che gli assegni bancari sostitutivi (doc.11 e 12 allegati alla comparsa di risposta) sono tornati insoluti per "mancanza parziale o totale di fondi",
giustificando il credito residuo in capo a CP_1
Deve quindi procedersi, pertanto, alla compensazione parziale tra il credito risarcitorio riconosciuto a (€ 3.000,00) e il debito di questi verso € 9.913,32). Parte_1 CP_1
Riguardo alla restituzione dei titoli cambiari (scadenze 31.08.2017, 30.09.2017,
31.10.2017), a ammesso di esserne in possesso e di aver tentato la restituzione CP_1 (anche tramite l'agente Pino). Tale obbligo di restituzione, derivante dall'estinzione del titolo, deve essere confermato.
Riguardo il carico delle spese, atteso l'accoglimento sia pure assai limitato delle ragioni attoree (l'illegittimità del protesto e il riconoscimento di un danno non patrimoniale pari a €
3.000,00), è necessario considerare che la domanda risarcitoria complessiva proposta dall'attore in primo grado ammontava a €200.000,00 (€ 100.000,00 per danno non patrimoniale e €100.000,00 per danno patrimoniale).
L'esito complessivo del giudizio, considerata la scorrettezza iniziale di che ha CP_1
determinato l'insorgere della controversia e le domande palesemente eccessive del
, giustificano una parziale riforma della statuizione sulle spese del primo grado Parte_1
e una regolamentazione delle spese del grado di appello che tenga conto della soccombenza prevalente di . Parte_1
Pertanto, si riforma la statuizione e si condanna a rifondere Parte_1 [...]
delle spese processuali del primo grado, compensate nella misura della metà, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, nello stesso modo ponendo a carico dell'appellante le spese del grado di appello compensate nella misura di metà, in Parte_1
ragione della sua soccombenza prevalente rispetto al thema decidendum iniziale, che si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. n.55/2014 (per il primo grado) e il D.M.
n.147/2022 (per l'appello) ratione temporis vigente, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 52.001/00 ad € 260.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività
svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.167/2022, in parziale riforma della sentenza n.243/2022 resa dal Tribunale di Enna il 2 aprile 2022 e depositata il 7 aprile 2022,
appellata da , accerta e dichiara l'illegittimo ed erroneo Parte_1
comportamento di per aver protestato arbitrariamente il titolo cambiario di € CP_1
3.633,60 con scadenza 30.09.2017.
Accerta e dichiara la sussistenza del danno non patrimoniale subito da Parte_1
, che liquida in via equitativa nell'importo di € 3.000,00.
[...]
Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da Parte_1
.
[...]
Accerta l'esistenza del credito vantato da nei confronti di CP_1 Parte_1
, pari ad € 9.913/32, e, per l'effetto, dispone la compensazione parziale tra il
[...]
credito risarcitorio riconosciuto a di €3.000/00 e il debito di verso Parte_1 Parte_1
CP_1
Condanna alla restituzione dei titoli cambiari in suo possesso con scadenza CP_1
31.08.2017, 30.09.2017 e 31.10.201
Condanna a rifondere delle spese del giudizio di Parte_1 CP_1
primo grado, liquidati in complessivi € 7.795/00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che si compensano nella misura della metà, ponendole a carico dell'attore.
Condanna a rifondere delle spese del grado di Parte_1 CP_1
appello, liquidate in complessivi € 4.758/00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti, che si compensano nella misura di metà,
ponendole a carico dell'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)