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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TERRUSI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240002051844501 ALTRI TRIBUTI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata una cartella di pagamento che la stessa parte dice riferibile a contravvenzioni al codice della strada relative ad infrazioni commesse da veicoli di proprietà della Società_1
. durante l'anno 2019.
Si assume che la cartella sia stata notificata alla ricorrente nella supposta qualità di socio illimitatamente responsabile della suddetta società, quando invece la ricorrente ha rivestito il ruolo di semplice accomandante.
L'DE ha replicato con controdeduzioni, altresì evidenziando di prendere atto di di voler rinunciare alla pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattandosi di cartella per violazioni non tributarie va prioritariamente dichiarato il difetto di giurisdizione, essendo la giurisdizione appartenente al giudice ordinario. La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica difatti la potestà giurisdizionale, che nella specie non sussiste.
Sussistono validi motivi di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TERRUSI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240002051844501 ALTRI TRIBUTI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata una cartella di pagamento che la stessa parte dice riferibile a contravvenzioni al codice della strada relative ad infrazioni commesse da veicoli di proprietà della Società_1
. durante l'anno 2019.
Si assume che la cartella sia stata notificata alla ricorrente nella supposta qualità di socio illimitatamente responsabile della suddetta società, quando invece la ricorrente ha rivestito il ruolo di semplice accomandante.
L'DE ha replicato con controdeduzioni, altresì evidenziando di prendere atto di di voler rinunciare alla pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattandosi di cartella per violazioni non tributarie va prioritariamente dichiarato il difetto di giurisdizione, essendo la giurisdizione appartenente al giudice ordinario. La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica difatti la potestà giurisdizionale, che nella specie non sussiste.
Sussistono validi motivi di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e compensa le spese.