Sentenza 24 aprile 2024
Massime • 1
Le cause di incompatibilità e di incapacità dei periti previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione, neanche in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero, sicché sono utilizzabili gli accertamenti eventualmente compiuti dai predetti consulenti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 222 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'incompatibilità dell'esperto nominato dal pubblico ministero ed inserito negli organici della stessa azienda sanitaria locale cui faceva capo l'imputato).
Commentario • 1
- 1. Muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale con dolore toracicoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 27 maggio 2024
Condannato il medico del Pronto Soccorso in entrambi i gradi di merito per omissione diagnostica. Ha dimesso la paziente sottovalutando i dati clinici e di laboratorio. La vicenda Dopo gli accertamenti strumentali e di laboratorio effettuati nella notte tra il 27 e il 28/02/2015, l'imputato aveva dimesso la paziente con la diagnosi di “riferito dolore toracico in ipertesa” con indicazione di terapia farmacologica. Il 03/03/2015, la paziente si era recata presso il medico di base (poi assolto) in considerazione della permanenza del dolore al torace e che questi, attesa la presenza di un picco glicemico, aveva concordato un ulteriore ricovero. La donna, tornata al domicilio, aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2024, n. 19626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19626 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere IO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dal responsabile civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato con revoca delle statuizioni civili;
letta la memoria depositata dalle parti civili, che hanno replicato alle conclusioni del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 02/11/2022, con la quale NI RI era stato ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt. 41, comma 1 e 589 cod.pen. e condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione (con beneficio della sospensione condizionale) e, in solido con il responsabile civile Azienda Sanitaria Locale di Salerno, al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, con determinazione di una provvisionale esecutiva.
1.1 Nell'atto di esercizio dell'azione penale era specificamente stato contestato al predetto imputato - nella propria qualità di medico di pronto soccorso in servizio presso l'Ospedale di Vallo della Lucania di avere dimesso la paziente GE UT poche ore dopo il ricovero (avvenuto alle 22,09 del 27/02/2015) nonostante i dati clinici (quali il dolore toracico e l'anamnesi di crisi ipertensiva) e di laboratorio (l'aumento della troponina) facessero ipotizzare un infarto del miocardio, contribuendo quindi (in concorso con i coimputati SE D'OS e Alfonso Fiorillo) a cagionare il decesso della paziente medesima, sopravvenuto il 04/03/2015. 1.2 La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, rilevando come lo stesso avesse valorizzato le dichiarazioni testimoniali rese dai congiunti della vittima e da una vicina di casa della stessa, nonché le valutazioni compendiate nella perizia d'ufficio disposta dal Tribunale;
ha esposto che, sulla base degli atti, risultava che l'odierno imputato, dopo gli accertamenti strumentali e di laboratorio effettuati nella notte tra il 27 e il 28/02/2015, aveva dimesso la paziente con una diagnosi di "riferito dolore toracico in ipertesa" con indicazione di terapia farmacologica;
che, il 03/03/2015, la paziente si era recata presso il medico di base (poi assolto) in considerazione della permanenza del dolore al torace e che questi, attesa la presenza di un picco glicemico, aveva concordato con la UT un ulteriore ricovero;
che la donna, tornata al domicilio, aveva lamentato dispnea e dolore toracico e che il medico del 118 intervenuto sul posto (pure assolto) aveva attribuito la sintomatologia a uno stato ansioso dopo avere appreso del pregresso accesso ospedaliero e della relativa dimissione;
che, alle ore 20,14 del 03/03/2015, paziente si era recata presso lo stesso pronto soccorso, attesa la persistenza dei sintomi, dove era quindi deceduta dopo la diagnosi di sindrome coronarica acuta per asistolia refrattaria- - alle manovre di ECP. 2 1.3 La Corte ha quindi rilevato che il Tribunale aveva dato conto delle conclusioni esposte dai consulenti del p.m. e delle parti civili, dalle quali era emerso che gli esami disposti in occasione del primo accesso presso pronto soccorso erano univocamente indicativi di un problema cardiaco, a fronte dei quali l'imputato avrebbe dovuto disporre la ripetizione degli esami attinenti al valore della troponina;
esponendo, altresì, che il perito nominato d'ufficio aveva censurato la scelta di non effettuare un ecocardiogramma e di non ripetere il dosaggio delle troponine sieriche, nonostante il valore risultasse di tre volte superiore a quello normale, ponendo tali omissioni in diretto rapporto causale con il successivo decesso. La Corte territoriale ha quindi dichiarato infondato il motivo di appello inerente a una dedotta incompatibilità del consulente del p.m., attesa la non applicabilità neanche in via analogica della disposizione contenuta nell'art.225, comma 3, cod.proc.pen., nonché l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'inizio delle operazioni peritali. In punto di merito, ha ritenuto infondate le censure dell'appellante inerenti all'effettiva causa ultima del decesso della paziente e tanto anche in assenza dell'espletamento di un'autopsia; ha rilevato che, sulla base delle osservazioni del perito, in presenza di dolore toracico era assolutamente necessario procedere a una diagnosi differenziale tra patologie in grado di determinare un esito letale e che un corretto approccio avrebbe imposto l'effettuazione di un ecocardiogramma e la ripetizione del dosaggio delle proteine sieriche, tanto in adesione alle linee guida applicabili nel caso concreto nella gestione delle sindromi coronariche acute (SCA); in tal modo essendosi determinato per effetto di tale omissione un - - ritardo diagnostico che aveva favorito la progressione della patologia sino all'esito finale. La Corte ha altresì ritenuto infondata l'argomentazione difensiva in base alla quale gli effetti dell'omissione ascrivibile all'imputato sarebbero stati neutralizzati, nella loro efficienza causale, dalle successive omissioni riscontrabili in capo agli altri sanitari poi intervenuti, peraltro assolti da parte del giudice di primo grado.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI RI, tramite il proprio difensore, articolando sei motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo ha dedotto -in relazione all'art. 606, comma 1, lett.b) la violazione degli artt. 222, 359 e 360 cod.proc.pen. in e c), cod.proc.pen.- merito alla dedotta incompatibilità del dott. Adamo Maiese, quale consulente del p.m., nonché l'omessa o insufficiente motivazione sul punto, in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.. 3 Ha dedotto che il suddetto consulente, in quanto inquadrato negli organici dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno n.3, avrebbe dovuto astenersi dall'accettare l'incarico atteso che i medici coinvolti nel processo appartenevano alla stessa struttura, con conseguente inutilizzabilità delle relative risultanze peritali.
2.2 Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. la violazione degli artt. 222, 359 e 360 cod. proc.pen., per non - avere il consulente tecnico comunicato l'inizio delle operazioni e la violazione dell'art. 192, cod. proc.pen. e dell'art.111 Cost. in relazione al libero convincimento del giudice e al principio del contraddittorio nonché in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod. proc.pen. - l'omissione della motivazione sul punto. Ha dedotto che, al momento dell'inizio delle operazioni svolte dal consulente tecnico, il ricorrente era stato già iscritto nel registro degli indagati, ragione per la quale era dovuto il relativo avviso dell'inizio delle operazioni;
esponendo come il giudice di primo grado si fosse pronunciato sulla relativa eccezione senza avere conoscenza degli esiti e delle modalità della disposta consulenza tecnica e, quindi, senza essere a conoscenza del carattere ripetibile o meno dei relativi accertamenti (elementi di fatto posti a base di istanza di ricusazione, dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello).
2.3 Con il terzo motivo ha dedotto -ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. l'omessa motivazione in ordine alla preferenza accordata dai - giudici di merito alle conclusioni espresse dal perito nominato d'ufficio e la contraddittorietà della sentenza di primo grado in relazione agli esiti della perizia suddetta nonché l'omessa motivazione in ordine alla esclusione, a fini decisori, delle conclusioni espresse a opera dei consulenti di parte e l'omessa motivazione in ordine alle conclusioni degli ausiliari in punto di mancata prova del nesso di causalità tra la patologia diagnosticata il 27/02/2015 e quella che aveva causato la morte della paziente, nonché l'omessa verifica di altre possibili cause in ordine al decesso. Ha dedotto che tutti gli ausiliari erano stati concordi nel ritenere che, senza il rilievo autoptico, non fosse possibile stabile se la paziente avesse già avuto un infarto nei giorni precedenti e la sua eventuale incidenza;
avendo lo stesso perito d'ufficio ritenuto come non si potesse escludere che la paziente fosse deceduta per un evento patologico autonomo;
avendo pure gli stessi ausiliari ritenuto che l'alto valore della troponina era compatibile con altra infezione o patologia quale quella bronchiale da cui era affetta la UT;
esponendo come il giudice di primo grado - in tanto confermato dalla Corte d'appello non avesse ravvisato responsabilità in capo al sanitario intervenuto il 03/03/2015 a bordo dell'ambulanza e di quelli intervenuti lo stesso giorno presso il nosocomio, pure avendo gli stessi potuto 4 adottare scelte terapeutiche diverse;
ha quindi dedotto come non fosse emersa la prova del nesso causale tra la condotta del ricorrente e il decesso.
2.4 Con il quarto motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.468, comma 4, cod. proc.pen. nonché dell'art.507 cod.proc.pen.; ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe violato le suddette disposizioni non ammettendo l'escussione a prova contraria di un teste (individuato come AN PO) che avrebbe dovuto confermare la circostanza in base alla quale la UT si sarebbe volontariamente allontanata dal pronto soccorso nella notte tra il 27 e il 28/02/2015. 2.5 Con il quinto motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b - la violazione dell'art.192 cod. proc.pen. e dell'art.111 Cost., nonché il difetto di motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per avere la sentenza omesso ogni motivazione in ordine alle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato e al memoriale scritto dallo stesso depositato.
2.6 Con il sesto motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. la violazione dei criteri legali in punto di determinazione - della pena, per non essere la stessa stata quantificata nel minimo edittale e per essere stata esclusa la diminuente prevista dall'art.114 cod.pen.. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. La responsabile civile Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto di accogliere il ricorso dell'imputato con revoca delle statuizioni civili. La difesa dell'imputato ha depositato nota scritta nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso con la formula più favorevole anche ai fini civili. Le parti civili hanno fatto pervenire memoria con la quale hanno replicato rispetto alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati 2. Va premesso che, vertendosi in punto di responsabilità dell'odierno ricorrente in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito - vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui 5 «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).
3. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto la violazione della legge processuale derivante dall'omesso rilievo dell'incompatibilità con l'incarico espletato in capo al consulente del p.m., escusso in dibattimento e il cui elaborato è stato acquisito al fascicolo ai sensi dell'art.501, comma 2, cod. proc.pen.. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Sul punto, va osservato che costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte quella in base alla quale è assorbente il fatto che le norme in tema di incompatibilità previste dall'art. 225 cod.proc.pen., comma 3, non trovano applicazione nei confronti dei consulenti del p.m. nominati ai sensi dell'art.359 cod.proc.pen.. Risulta, difatti, chiaramente dalla collocazione sistematica della norma che le incompatibilità previste per il perito ed i consulenti riguardino la perizia ed il suo espletamento. Le medesime "garanzie" non hanno invece ragion d'essere quando si tratti di una consulenza di parte disposta dal p.m. in sede di indagini preliminari. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, orientata nel senso che nei confronti dei consulenti tecnici nominati dal p.m. ai sensi dell'art. 359 cod.proc.pen. non trovano applicazione, neppure in via analogica, le ipotesi di incapacità ed incompatibilità previste dall'art. 225 cod. proc.pen., comma 3; nè gli accertamenti compiuti dal consulente del p.m. che si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 222 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c) d), richiamato dal suddetto art. 225 cod.proc.pen., possono essere annoverati tra gli atti inutilizzabili (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247870; Sez. 3, n. 39512 del 26/04/2017, N., Rv. 271421, in motivazione). In ogni caso, va rilevato che - a differenza di quanto previsto per il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede civile (art.51 e 63 cod. proc. civ.) - il codice di procedura penale non prevede, nell'ambito dell'art.222 cod. proc.pen. e del successivo art.225 cod. proc.pen. (richiamato a proposito dei consulenti di parte), alcuna ipotesi di incompatibilità con l'ufficio derivante da rapporti di dipendenza con una delle parti e dal conseguente conflitto di interessi;
dovendosi sottolineare come le cause di incompatibilità abbiano carattere tassativo e non estensibile in 6 via analogica (Sez. 3, n. 21939 del 19/04/2016, B., Rv. 267471; Sez. 3, n. 25313 del 05/02/2019, Monteleone, Rv. 276004). Ulteriormente, va comunque evidenziato che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per conseguente aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del. 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218); onere evidentemente non adempiuto nel caso di specie, in cui la difesa non ha esplicitato quale sarebbe stata la concreta incidenza degli elementi forniti dal consulente del p.m. sulle conclusioni raggiunte dai giudici di merito.
4. Il secondo motivo, attinente alla asserita nullità derivante dal mancato invio dell'avviso da parte del consulente del p.m. - dell'inizio delle operazioni, è pure manifestamente infondato oltre che intrinsecamente aspecifico. Difatti, come congruamente dato atto da parte dei giudici di merito, gli accertamenti demandati al consulente del p.m. consistevano in un esame della documentazione medica finalizzato a chiarire la causa del decesso della paziente;
si verteva, quindi, in un'ipotesi di accertamento tecnico non presentante i caratteri dell'irripetibilità e in relazione ai quali non erano pertanto dovuti gli avvisi previsti nello specifico ambito regolato dall'art.360 cod. proc.pen. (Sez. 5, n. 3178 del 01/06/2000, Brunello, Rv. 216940; Sez. 6, n. 48415 del 14/10/2008, Nirta, Rv. 242385). Essendo del tutto inconferente il rilievo in base al quale il giudice sarebbe venuto a conoscenza aliunde del carattere ripetibile dell'atto prima ancora che il consulente fosse escusso in dibattimento con conseguente sussistenza di un causa di ricusazione, peraltro risultante come dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello; rilevando che il mancato adempimento rispetto all'obbligo di astensione, pure denunciato nel motivo, non determina alcuna nullità della sentenza non essendovi alcuna norma che contenga una previsione esplicita in tal senso;
e che nemmeno tale nullità può farsi derivare dal disposto di cui all'art. 178 lett. a) cod. proc. pen., posto che l'incompatibilità non configura un difetto di capacità del giudice, il quale si concreta nella mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento (Sez. 3, 7 n. 2115 del 14/11/2003, dep. 2004, Jayasurya, Rv. 227588; Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci, Rv. 266990). In ogni caso, il motivo risulta affetto dal medesimo vizio di aspecificità intrinseca rilevato in ordine al motivo precedente, attesa la mancata puntualizzazione della concreta incidenza degli elementi forniti dal consulente del p.m. sulle conclusioni raggiunte dai giudici di merito.
5. Con il terzo motivo, la difesa ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha recepito le conclusioni spiegate da parte del perito nominato dal Tribunale a preferenza di quelle espresse dai consulenti del p.m. e delle parti private;
nonché per avere omesso la necessaria motivazione in ordine alle dichiarazioni degli ausiliari, nella parte in cui questi avrebbero - deduttivamente - ritenuto carente la prova del nesso di causalità tra le omissioni addebitate all'imputato e la morte della paziente, non avendo quindi i giudici di merito tenuto adeguatamente conto della valenza causale da attribuire al comportamento dei sanitari intervenuti dopo il 27/02/2015 ovvero a eventuali eventi patologici autonomi sopravvenuti dopo tale data. Il motivo è complessivamente inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
5.1 Va quindi premesso che, per consolidata giurisprudenza, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente;
conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909; Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019. Giampaolo, Rv. 275945). Nel caso di specie, quindi, non era richiesto uno specifico onere motivazionale sul punto;
fermo restando, comunque, che i giudici di merito hanno operato una puntuale disamina delle argomentazioni e delle conclusioni - contrapponendole a quelle esposte dagli altri ausiliari formulate da parte del consulente - dell'imputato. 800 5.2 Il complesso delle argomentazioni riferite alla valenza causale da attribuire al comportamento doveroso omesso da parte dell'imputato sono pure complessivamente inammissibili in quanto manifestamente infondate. A tale proposito va fatto richiamo alle considerazioni espresse nella parte motiva di Sez. 5, n. 15816 del 20/01/2020, Mascolo, Rv. 279417 – a propria volta - fondate sull'esame della consolidata giurisprudenza di questa Corte - che si ritiene di dover integralmente condividere e nella quale si è rilevato come il relativo accertamento di responsabilità, in punto di rapporto di causalità, debba avvenire sulla base della legge statistica di riferimento, al fine di stabilire se nel caso concreto sussistano o meno altri fattori di tipo alternativo in nesso causale con l'evento. Tale principio in generale discende dalle affermazioni delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U, n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222138/222139 hanno fissato, specificamente in una fattispecie concreta di causalità omissiva impropria, alcuni snodi logico-giuridici fondamentali per la verifica del nesso di causalità nei reati colposi, confermati dalla giurisprudenza successiva (tra le tante, riferite a ipotesi di responsabilità del sanitario, Sez. 3, n. 5460 del 4/12/2013, dep. 2014, Grassini, Rv. 258847; Sez. 4, n. 9695 del 12/02/2014, S., Rv. 260159; Sez. 3, Sentenza n. 10209 del 07/10/2020, dep. 2021, Ceriani, Rv. 281710, nonché - in diverso ambito fattuale Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261103). Le Sezioni Unite hanno stabilito che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Allo stesso modo, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito - assolutorio del giudizio.
5.2.1 Va quindi rilevato che causalità omissiva e causalità commissiva nei reati colposi rispondono a regole identiche ai fini della verifica della sussistenza del nesso di causalità, poiché i comportamenti che le realizzano sono strettamente connessi, dato che, nella condotta omissiva, nel violare le regole cautelari, il soggetto non sempre è assolutamente inerte, ma, frequentemente, pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto, cioè da quello che sarebbe stato doveroso secondo le regole della comune prudenza, perizia, attenzione. La distinzione attiene, quindi, soltanto alla necessità, in caso di comportamento omissivo, di fare ricorso, per verificare la sussistenza del nesso di causalità, ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico (dandosi per verificato il comportamento invece omesso), anziché fondato sui dati della realtà, come nella causalità commissiva;
infatti, nel caso di comportamento omissivo, è solo con riferimento alle regole cautelari inosservate che può formularsi un concreto rimprovero nei confronti del soggetto e verificarsi, con giudizio controfattuale ipotetico, la sussistenza del nesso di causalità (Sez. 4, n. 3380 del 15/11/2005, dep. 2006, Fedele, Rv. 233237). Ne consegue che, seguendo l'impostazione della citata sentenza delle Sezioni Unite, al fine di stabilire la sussistenza del nesso di causalità, occorre un duplice controllo, ovvero: la verifica sul nesso causale tra la condotta e l'evento sulla base di una legge statistica o universale di copertura sufficientemente valida e astrattamente applicabile al caso concreto;
la successiva verifica, attraverso un giudizio di alta probabilità logica, dell'attendibilità, in concreto, della spiegazione causale così ipotizzata. Occorre cioè verificare sulla base delle evidenze processuali che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione doverosa omessa (nel reato colposo omissivo improprio) o al contrario non compiuta la condotta commissiva assunta a causa dell'evento (nel reato commissivo colposo), ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non si sarebbe verificato (oppure sarebbe avvenuto molto dopo, o avrebbe comunque avuto minore intensità lesiva).
5.2.2 D'altra parte, l'interpretazione di tale criterio passa attraverso la delimitazione del concetto di 'probabilità logica', il quale - a propria volta muove dalla divisione, nell'ambito delle leggi scientifiche, tra leggi di carattere universale e leggi di carattere statistico;
intendendosi per le prime che asseriscono, nella successione di determinati eventi, invariabilità regolari mentre le seconde si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa (si vedano sul punto le considerazioni spiegate in parte motiva, pure qui integralmente condivise, da Sez. 4, n. 9705 del 15/12/2021, dep. 2022, Pazzoni, Rv. 282855). A proposito di tale distinzione, questa Corte ha affermato che il ricorso alle leggi statistiche da parte del giudice è più che legittimo perché il modello della sussunzione sotto leggi sottende, il più delle volte, necessariamente il distacco da una spiegazione causale deduttiva che implicherebbe una impossibile conoscenza 10 di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti;
affermando quindi le Sezioni unite che, ove si ripudiasse la natura eminentemente induttiva dell'accertamento giudiziale e si pretendesse comunque una spiegazione causale di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica certezza assoluta, si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beni primari, stabilendo conseguentemente che la spiegazione causale dell'evento può essere tratta da leggi scientifiche, universali o statistiche, enucleabili anche da rilevazioni epidemiologiche (Sez. U, 10 luglio 2002, Franzese, cit.). Per colmare le carenze derivanti da parametri che, di per sé stessi, non assicurano la certezza del nesso causale, le Sezioni Unite hanno quindi elaborato il concetto di probabilità logica, a propria volta da distinguere da quello di probabilità statistica;
difatti, mentre la prima attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi, la seconda contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale;
dunque, il concetto di probabilità logica impone di tener conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, integrando il criterio della frequenza statistica con tutti gli elementi astrattamente idonei a modificarla. Se la probabilità statistica viene invece integrata da tutti gli elementi forniti dall'evidenza disponibile, è possibile pervenire ad una valutazione, in un senso o nell'altro, connotata da un elevato grado di credibilità razionale, non più espresso in termini meramente percentualistici. Le caratteristiche del caso concreto da prendere in considerazione potranno inerire all'età, al sesso del paziente, allo stadio cui era pervenuta la patologia, alla tempestività dell'accertamento della malattia, alle condizioni di salute generale del soggetto, alla presenza di altre patologie, alla necessaria assunzione, da parte del paziente, di altri farmaci che interferiscono con la terapia praticata e, in generale, a tutte le circostanze che possono aumentare o diminuire le speranze di sopravvivenza.
5.2.3 Sul punto le Sezioni unite, nella sentenza Franzese, hanno affermato che anche coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica o da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche, pur imponendo verifiche particolarmente attente sia in merito alla loro fondatezza che alla specifica applicabilità alla fattispecie concreta, possono essere utilizzati per l'accertamento del nesso di condizionamento, ove siano corroborati dal positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza, nel caso di specie, di altri fattori interagenti in via alternativa. 11 Il procedimento logico, non dissimile, secondo le Sezioni unite, dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettata, in tema di prova indiziaria, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deve pertanto condurre alla conclusione, caratterizzata da "un alto grado di credibilità razionale", quindi alla "certezza processuale che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, sia stata condizione "necessaria" dell'evento, attribuibile perciò all'agente come fatto proprio.
5.2.4 L'ulteriore passo sarà costituito, nell'ottica del giudizio di probabilità logica, dalla ricerca ed eventualmente, dall'esclusione di decorsi causali alternativi. Dunque, l'attività investigativa del pubblico ministero prima e quella istruttoria del giudice poi non devono essere dirette soltanto ad ottenere la conferma dell'ipotesi formulata ma devono riguardare anche l'esistenza di fattori causali alternativi, che possano costituire elementi di smentita dell'ipotesi prospettata. L'impossibilità di escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di fattori causali alternativi non consente di ritenere processualmente certo il rapporto di causalità e dunque di attribuire, sotto il profilo oggettivo, l'evento all'imputato. In giurisprudenza, si è, in proposito, precisato però che il giudice deve adeguatamente motivare la conclusione sulla possibile esistenza di fattori alternativi di spiegazione dell'evento e che lo stesso non può contrapporre ai dati di fatto accertati mere congetture per ipotizzare tali spiegazioni alternative (Sez. 4, Sentenza n. 20560 del 02/03/2005, Herreros, Rv. 231356); mentre le Sezioni Unite hanno ribadito che il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sulla base dell'analisi delle connotazioni del fatto storico e delle peculiarità del caso concreto. (Sez. U, n. 38343 de/ 24/04/2014, Rv. 261103, sopra citata).
5.2.5 In tale contesto, il principio dell'oltre il ragionevole dubbio segna il limite del ragionamento probatorio, non il requisito di validità della legge scientifica di copertura;
difatti principio stesso rappresenta nient'altro che, a contrario, la verifica del grado di probabilità logica attribuibile al ragionamento sulla base delle prove raccolte, nonché del collegamento tra il fatto concreto e l'ipotizzata spiegazione causale. Ed invero, intanto tale ragionamento può ritenersi dotato di elevato grado di probabilità logica e idoneo, pertanto, a supportare il convincimento della 12 sussistenza del nesso causale con «elevato grado di credibilità razionale», in quanto non permanga un «dubbio ragionevole» (ossia, non meramente congetturale) che l'evento possa essere stato determinato da una causa diversa. Non è possibile, dunque, invocare il principio dell'oltre il ragionevole dubbio per determinare la validità della legge di copertura, poiché in tal modo si confonde il piano processuale con quello sostanziale e si attribuisce valenza probatoria fattuale ad una regola di giudizio che rappresenta, appunto, un canone logico di ragionamento e non un'evidenza concreta (in tal senso si esprime la richiamata sentenza n. 9695 del 2014). In altre parole, il giudice ha il dovere di verificare il nesso di causalità secondo le regole della sussunzione della causalità entro leggi scientifiche universali sufficientemente valide e in tale operazione deve lasciarsi guidare dal criterio di alta probabilità logica della spiegazione causale ipotizzata, ma non può usare, per validare la propria verifica, il canone logico del ragionevole dubbio, che, invece, si manifesta all'esito di tale verifica, come piano di sintesi logico-giuridica degli accertamenti di fatto già svolti, alla luce dell'art. 533 cod. proc. pen.. Conseguendone quindi, dalle predette considerazioni, la conclusione in base alla quale in tema di responsabilità del sanitario per omissione, l'accertamento del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale necessario per stabilire l'effetto salvifico delle cure omesse, deve essere effettuato secondo un giudizio di alta probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche delle contingenze significative del caso concreto, ed in particolare, della condizione specifica del paziente (Sez. 4, n. 10175 del 04/03/2020, Bracchitta, Rv. 278673; Sez. 4, n. 33230 del 18/11/2020, Campo, Rv. 280074; Sez. 4, n. 28182 del 06/07/2021, R., Rv. 281737), conseguendone che l'esistenza del nesso causale può essere ritenuta quando l'ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti sia caratterizzata da elevata probabilità logica, ovvero sia fortemente corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili (Sez. 4, n. 32121 del 16/06/2010, Chiodo, Rv. 248210).
5.2.6 In tale quadro concettuale, deve ritenersi che i giudici di merito si siano adeguatamente confrontati con i predetti principi;
mentre, d'altro canto, le considerazioni poste alla base del motivo di ricorso appaiono frutto di un'impropria sovrapposizione tra la nozione di alta probabilità logica e quella di ragionevole dubbio, a propria volta fondata sulla configurazione meramente ipotetica e non sostenuta da adeguati elementi logici in ordine alla presenza di un decorso causale alternativo rispetto a quello configurato nella pronuncia impugnata. In particolare, deve ritenersi che, nel caso di specie, le sentenze di merito - con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità abbiano dato compiutamente conto del nesso di causalità sussistente tra la condotta omissiva 13 addebitata all'imputato e l'evento letale con un complessivo percorso argomentativo pienamente aderente ai suddetti postulati. Tanto con specifico riferimento ai principi applicabili in caso di responsabilità derivante da un'omissione diagnostica, in relazione alla quale il giudizio controfattuale, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, si richiede il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (cd. giudizio esplicativo), mentre il giudizio controfattuale (c.d. giudizio implicativo) implica la necessaria valutazione sul potenziale carattere salvifico della condotta doverosa omessa, sulla base di un giudizio ipotetico fondato alla luce del paradigma indiziario disponibile imperniato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati (Sez. 4, n. 29889 del 05/04/2013, De Florentis, Rv. 257073; Sez. 4, Sentenza n. 16843 del 24/02/2021, AR Cardenas, Rv. 281074; Sez. 4, n. 416 del 12/11/2021, dep. 2022, Castriotta, Rv. 282559).
5.2.7. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che le sentenze di merito si caratterizzino per una motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità; in particolare avendo compiutamente evidenziato - sulla base del sapere scientifico acquisito nel corso del processo sia il tenore della condotta doverosa omessa e sia, in applicazione dei principi in tema di giudizio controfattuale, la sua concreta incidenza sull'evento ascritto, con una valutazione pienamente calata nelle specifiche contingenze del caso concreto. In via pregiudiziale, va rilevato come i giudici di merito abbiano univocamente ricondotto - con argomentazioni immuni da vizi logici - il decesso della paziente a un infarto acuto del miocardio seguito da choc cardiogeno;
tanto sulla scorta di quanto riferito sia dal perito sia dal consulente del p.m., anche sulla base della diagnosi formulata presso il nosocomio di ricovero. -Sul punto, la Corte d'appello nel replicare a deduzione posta alla base di motivo di gravame e poi riproposta in sede di ricorso per cassazione ha osservato, in aderenza a quanto esposto dal perito, che l'esame autoptico non assume valenza determinante quando, come nel caso di specie, l'evento non sia stato traumatico ma conseguenza di una c.d. morte aritmica.
5.2.8 I giudici di merito hanno quindi provveduto, con valutazioni univoche e immuni da censure di carattere logico e con le quali, di fatto, motivo di ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente - a esaminare i profili di colpa omissiva ravvisabili nei confronti dell'odierno ricorrente. -a fronte dei sintomi manifestati dalla Specificamente, è stato rilevato che paziente in sede di ingresso presso il pronto soccorso (dolore al pezzo e pressione alta) e dopo l'effettuazione di un elettrocardiogramma e del dosaggio della 14 troponina sierica - fosse necessaria l'effettuazione di un ecocardiogramma nonché la ripetizione del dosaggio suddetto, atteso che le stesse risultavano comunque di valore superiore di circa il triplo rispetto ai valori normali (41,73 rispetto a un valore di sicura esclusione del danno miocardico compreso nel range pari a 0/15); tanto in richiamo alle linee guida AHA/ACC del 2014 in materia di gestione della sindrome coronarica acuta (SCA) e che impongono tale ripetizione dopo ulteriori tre ore e sei ore in tutti i pazienti presentati sintomi compatibili con la sindrome medesima;
ciò anche in considerazione della circostanza, pure esposta dal perito in sede di dibattimento, in base alla quale lo stesso elettrocardiogramma presentava comunque elementi di dubbia interpretazione. In tale quadro, quindi, i giudici di merito hanno univocamente concluso - con considerazioni conseguenti al suddetto sapere scientifico e intrinsecamente logiche - che l'imputato, in presenza degli elementi a propria disposizione, aveva posto in atto un'omissione diagnostica, in particolare omettendo di procedere a una diagnosi differenziale tra le patologie in grado di determinare un esito letale;
aggiungendo che tale condotta doverosa sarebbe stata comunque necessaria anche in presenza di un elettrocardiogramma negativo, atteso che lo stesso può presentarsi privo di alterazioni in un quinto dei pazienti con dolore toracico conseguente a sindrome coronarica acuta. Ulteriormente, sempre sulla base di quanto esposto dal perito, il Tribunale ha argomentato che la ripetizione dell'esame alle scadenze dovute avrebbe consentito con ragguardevole certezza di diagnosticare la cardiopatia ischemica, atteso il prospettico e sicuro aumento dei valori delle troponine;
avendo altresì evidenziato (specificamente, sul punto, la sentenza di appello) che, anche in presenza di un valore di troponina astrattamente compatibile con una patologica bronchiale ovvero quella diagnosticata dall'imputato e menzionata nell'esposizione del motivo di appello, con argomentazione riproposta in sede di ricorso per cassazione - dolore toracico e la crisi ipertensiva costituivano comunque elementi, alla luce delle suddette linee guida, tali da imporre la ripetizione dell'esame sierologico. Con conseguente e logica valutazione, i giudici di merito hanno quindi evidenziato un'univoca violazione dei criteri imposti dalle linee guida, concretizzatasi per avere omesso odi tenere sotto osservazione la paziente e di disporre i dovuti approfondimenti diagnostici, anziché dimetterla con la sola prescrizione di una terapia antibiotica e broncodilatatrice da infezione respiratoria.
5.2.9 A fronte di tale accertato comportamento omissivo, i giudici di merito hanno operato valutazioni che sono del tutto immuni dal denunciato vizio di omessa motivazione in ordine alla complessiva eziologia che ha portato al decesso della paziente e alla sussistenza del nesso causale con la predetta omissione diagnostica. 15 rigettatoIn particolare, i giudici di merito hanno congruamente l'argomentazione difensiva riproposta, peraltro, in questa sede in base alla - - quale, essendo il decesso intervenuto dopo quattro giorni dall'intervento dell'imputato, l'evento non avrebbe potuto che essere attribuito alle omissioni ascrivibili ai sanitari intervenuti nei giorni successivi essendosi verificata una interruzione del rapporto causale. - vaA tale proposito in riferimento alla tematica del nesso causale richiamato il principio in base al quale, in caso di condotte colpose indipendenti non può invocare il principio di affidamento l'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità: difatti, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità (Sez. 4, n. 30991 del 06/02/2015, Pioppo, Rv. 264315; Sez. 4, n. 50038 del 10/10/2017, De Fina, Rv. 271521). Sul punto, con argomentazione immune dai denunciati vizi di illogicità e in risposta alle relative argomentazioni della difesa, il giudice di primo grado ha osservato che l'intervento salvavita era stato (tardivamente) posto in essere dopo quattro giorni dall'accesso al pronto soccorso proprio per effetto dell'omissione e dell'erroneo inquadramento diagnostico originariamente ascrivibile all'odierno imputato. -Erroneo inquadramento diagnostico che sempre in risposta alle argomentazioni difensive - era, di contro, stato idoneo a giustificare un incolpevole affidamento in capi ai due sanitari successivamente intervenuti e che hanno assunto la veste di coimputati (ovvero il medico di base della paziente e il sanitario intervenuto a bordo dell'ambulanza chiamato il 03/03/2014 e che non ne dispose l'immediato ricovero), nei cui confronti i giudici di merito hanno ritenuto non ravvisabile alcuna condotta colposa.
5.2.10 Conclusivamente, i giudici di merito hanno escluso, con valutazioni di fatto intangibili in questa sede e basate sul sapere scientifico esaminato, che la patologia che ha determinato l'esito letale fosse in corso di sviluppo al momento 16 dell'intervento dell'imputato e che il rispetto del corretto percorso diagnostico avrebbe consentito in termini tempestivi mediante l'effettuazione di un ecocardiogramma e la ripetizione del dosaggio del troponine, presupponenti l'osservazione successiva della paziente di giungere a una corretta e precoce - diagnosi, la quale avrebbe a propria volta consentito di evitare l'evento con un margine probabilistico che il perito (con valutazione fatta propria dai giudici di merito) ha ritenuto prossimo a quello della certezza. Deve quindi ritenersi che la valutazione compiuta dai giudici di merito sia pienamente aderente e rispettosa rispetto al corpus di principi sopra riassunti;
avendo gli stessi operato un coerente giudizio in punto di sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento, sulla base del citato criterio di alta probabilità logica calato nella circostanze del caso concreto, con conseguente formulazione di una coerente conclusione in punto della rilevanza della condotta doverosa omessa e quindi di giudizio controfattuale.- 6. Il quarto motivo, con il quale è stata dedotta la violazione del diritto alla controprova ai sensi dell'art.468 cod.proc.pen., nonché in via logicamente - subordinata censurata la mancata attivazione dei poteri officiosi conferiti dall'art.507 cod. proc.pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato in ordine a entrambi i profili. In relazione al primo aspetto, sulla base della stessa prospettazione contenuta nel motivo di ricorso, emerge come la relativa richiesta formulata ai sensi dell'art.468, comma 4, cod.proc.pen. sia stata presentata al Giudice nel corso dell'istruzione dibattimentale e sulla base degli elementi emersi nel corso della stessa in riferimento al profilo fattuale rappresentato dal comportamento tenuto dalla paziente durante l'accesso al pronto soccorso avvenuto nella notte tra il 27 e il 28/02/2015. -Ciò posto, va quindi rilevato che in riferimento al disposto dell'art. 468, comma 4, cod. proc.pen., in base al quale «in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista ovvero presentarli al dibattimento>> il relativo diritto alla controprova trova un termine finale - nell'esaurimento della fase degli atti introduttivi rispetto al dibattimento e, quindi, fino all'ordinanza di ammissione delle prove (Sez. 6, n. 18755 del 16/04/2008, Bacarelli, Rv. 239979; Sez. 3, n. 15368 del 03/03/2010, Arseni, Rv. 246613); potendo il relativo termine trovare una deroga solo nel caso di indicazione di nuovi mezzi di prova ovvero di ammissione di prove d'ufficio ai sensi degli artt. 506 e 507 cod.proc.pen.. 17 Deve quindi escludersi che, nel caso di specie, l'ordinanza di rigetto dell'assunzione di prova testimoniale formulata del corso dell'istruttoria abbia leso le prerogative difensive conferite dalla predetta disposizione. Quanto alla censura attinente alla mancata assunzione della prova per effetto della omessa attivazione dei poteri conferiti dall'art.507 cod. proc.pen., la stessa risulta pure manifestamente infondata;
atteso che per giurisprudenza assolutamente consolidata la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di ricorso per cassazione, può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (tra le altre, Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270; Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2014, Pasimeni, Rv. 285722).
7. Il quinto motivo, con il quale è stato dedotto il difetto di motivazione delle sentenze di merito per non avere le stesse tenuto conto delle dichiarazioni spontanee e del memoriale scritto reso dall'imputato, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Sul punto, deve rilevarsi che le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., prima della discussione dall'imputato sottrattosi al contraddittorio per effetto della mancata sottoposizione all'esame, non sono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame stesso, né utilizzate neanche come prove a carico di terzi (Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911; risultando necessitata la relativa conclusione sulla scorta del disposto dell'art.526, comma 1bis, cod. proc.pen., in base al quale la prova della colpevolezza non può essere desunta sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sottratto volontariamente all'esame). non rappresentandoNe consegue che le dichiarazioni spontanee ontologicamente un mezzo di prova valutabile a favore di chi le abbia rese - non rientrano tra gli elementi che debbano essere esaminati e valutati dal giudice in sede di redazione della sentenza ai sensi dell'art.546, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.. 8. Il sesto e ultimo motivo, con il quale sono state censurate le sentenze di merito in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 18 Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione non - sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Nel caso di specie, quindi, va rilevato come la pena concretamente inflitta sia stata applicata dai giudici di merito in misura prossima al minimo edittale e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ragione per la quale non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale sullo specifico punto. Manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod.pen.; atteso che la stessa può essere concessa nei delitti colposi solo nel caso di cooperazione colposa contestata ai sensi dell'art. 113 cod. pen. e non anche nel caso, del tutto diverso, del concorso causale di condotte colpose peraltro non ritenuto in sentenza in cui manca la necessaria e reciproca consapevolezza dei cooperanti - di contribuire alla condotta altrui (Sez. 4, n. 11439 del 04/10/2012, dep. 2013, Taccetti, Rv. 255419). al9. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 19 Nulla va provveduto in relazione al rapporto processuale con la parte civile, la quale in sede di memoria depositata prima dell'udienza non ha chiesto la - liquidazione delle spese né presentato specifica nota.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore La Presidente AT LL IO AR ITAT 14/05/2014 DEPOSITATO IN CANCELLENTA Plike IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 20 0 2