Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2024, n. 19626
CASS
Sentenza 24 aprile 2024

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Massime1

Le cause di incompatibilità e di incapacità dei periti previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione, neanche in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero, sicché sono utilizzabili gli accertamenti eventualmente compiuti dai predetti consulenti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 222 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'incompatibilità dell'esperto nominato dal pubblico ministero ed inserito negli organici della stessa azienda sanitaria locale cui faceva capo l'imputato).

Commentario1

  • 1Muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale con dolore toracico
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 27 maggio 2024

    Condannato il medico del Pronto Soccorso in entrambi i gradi di merito per omissione diagnostica. Ha dimesso la paziente sottovalutando i dati clinici e di laboratorio. La vicenda Dopo gli accertamenti strumentali e di laboratorio effettuati nella notte tra il 27 e il 28/02/2015, l'imputato aveva dimesso la paziente con la diagnosi di “riferito dolore toracico in ipertesa” con indicazione di terapia farmacologica. Il 03/03/2015, la paziente si era recata presso il medico di base (poi assolto) in considerazione della permanenza del dolore al torace e che questi, attesa la presenza di un picco glicemico, aveva concordato un ulteriore ricovero. La donna, tornata al domicilio, aveva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2024, n. 19626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19626
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo