Art. 17.
E' consentita l'ammissione al collegio di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana, siano di sana e robusta costituzione fisica, non abbiano superato il 19° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione stessa e siano in possesso di un titolo di studio che sia stato riconosciuto, ai sensi dell' articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , equipollente a quelli prescritti dal vigente ordinamento scolastico ai fini dell'iscrizione ad una delle classi funzionanti presso il collegio Morosini.
E' consentita l'ammissione al collegio di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana, siano di sana e robusta costituzione fisica, non abbiano superato il 19° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione stessa e siano in possesso di un titolo di studio che sia stato riconosciuto, ai sensi dell' articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , equipollente a quelli prescritti dal vigente ordinamento scolastico ai fini dell'iscrizione ad una delle classi funzionanti presso il collegio Morosini.