CASS
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2024, n. 43102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43102 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GE RT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 30 maggio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato a GE OB la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) nonché per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 19). Secondo l'originaria ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per le indagini preliminari, GE OB e il fratello MA avrebbero partecipato (assieme a LE AN, GR BE, GR AN, GR CC, TA IU, ED MA e ER OB) a un sodalizio di stampo mafioso, Penale Sent. Sez. 5 Num. 43102 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/10/2024 riferibile a Cosa Nostra, operante sul territorio di Vittoria e comuni limitrofi, finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti contro la vita, l'incolumità individuale e il patrimonio, nonché ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, anche mediante «l'operatività di GR AN, detto Elio, nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli». GE OB e GE MA, in particolare, avrebbero posto in essere le attività strumentali al perseguimento degli interessi criminali del sodalizio nel territorio di Scicli e Modica. Con ordinanza del 29 giugno 2024, il Tribunale di Catania - Sezione riesame -, previa riqualificazione del reato di cui al capo 1) nel reato previsto dagli artt. 110 e 416 cod. pen., ha confermato l'ordinanza impugnata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione GE OB, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di seguito enunciati negli stretti limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo, articolato con particolare riferimento al delitto di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 e 416 cod. pen. Sostiene che il Tribunale, nel ritenere sussistente il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, avrebbe posto a carico dell'indagato indizi di colpevolezza esclusivamente riferibili a GE MA. Il ricorrente, in particolare, evidenzia il rilievo attribuito dal Tribunale al rapporto di cooperazione intrattenuto tra la ditta di GE MA e quella di GR CC, figlio di AN (quest'ultimo ritenuto a capo del presunto sodalizio), finalizzato a consentire al GR di svolgere l'attività imprenditoriale, eludendo il sequestro di prevenzione subito. Dalla documentazione in atti, tuttavia, emergerebbe che tale rapporto coinvolgerebbe la sola ditta di GE MA, che era titolare di una ditta distinta da quella del fratello. L'ordinanza impugnata, inoltre, non avrebbe in alcun modo chiarito quale sarebbe stato il concreto e consapevole contributo fornito dall'indagato al mantenimento in vita dell'organismo criminale. 2.2. Con un secondo motivo, articolato con particolare riferimento al delitto in materia di stupefacenti, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente evidenzia che il delitto in questione è relativo a un episodio di cosiddetta "droga parlata", avente ad oggetto l'acquisto di 20 grammi di cocaina. Tanto premesso, sostiene che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, il reato andrebbe riqualificato come fatto di lieve entità. La riqualificazione, peraltro, potrebbe modificare anche le valutazioni relative alle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondati entrambi i motivi di ricorso. 1.1. Il primo motivo è fondato. Il Tribunale, nel ritenere sussistente il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, ha attribuito rilievo determinante alla circostanza che i fratelli GE, con la loro attività imprenditoriale, avevano consentito ai GR di aggirare le misure di prevenzione patrimoniali, continuando a operare nel settore della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. A sostegno di tale ricostruzione, tuttavia, ha addotto elementi esclusivamente riferibili alla ditta di GE MA, salvo poi limitarsi ad affermare che il rapporto con i GR «sarebbe chiaramente riferibile ad ambedue i germani, stante la sinergia imprenditoriale che ne connotava l'agire, ad onta della formale esistenza di due ditte individuali distinte». Tale affermazione, tuttavia, si presenta non solo generica, non essendo state chiarire le modalità in cui si estrinsecava tale «sinergia», ma anche meramente assertiva. Il Tribunale, infatti, non ha chiarito da quali elementi abbia dedotto che l'impresa dell'indagato fosse strettamente connessa a quella del fratello, al punto tale da perdere, sostanzialmente, una propria autonomia. L'onere motivazione su tale elemento di fatto era particolarmente stringente, atteso che su di esso, sostanzialmente, il Tribunale ha fondato l'intero quadro indiziario a carico dell'indagato. Risulta evidente che il Tribunale ha eluso tale onere motivazionale, rendendo il provvedimento impugnato corredato da una motivazione solo apparente, basata su mere asserzioni. Al riguardo, va ribadito che la motivazione è apparente e, dunque, inesistente «quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322; Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012, Marino, Rv. 253006). 1.2. Anche il secondo motivo è fondato. Il Tribunale, infatti, ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla possibile riconducibilità del fatto alla diversa fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Né si può ritenere che tale possibilità fosse preclusa dalla quantità della sostanza stupefacente ricevuta dall'indagato (20 grammi), sia perché lo stesso Tribunale non ha escluso che una parte di essa fosse destinata a uso personale, sia perché il giudizio sulla lieve entità del fatto non è basato esclusivamente sul dato quantitativo. Al riguardo, va ricordato che «in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena» (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706). Nel caso in esame, è completamente mancata la valutazione complessiva del fatto, essendosi il Tribunale limitato a sostenere che risultava dimostrato che l'indagato aveva acquistato 20 grammi di cocaina, «per rivenderla, almeno in parte». La motivazione del provvedimento, dunque, risulta viziata in ordine a entrambi i reati contestati. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 9 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 30 maggio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato a GE OB la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) nonché per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 19). Secondo l'originaria ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per le indagini preliminari, GE OB e il fratello MA avrebbero partecipato (assieme a LE AN, GR BE, GR AN, GR CC, TA IU, ED MA e ER OB) a un sodalizio di stampo mafioso, Penale Sent. Sez. 5 Num. 43102 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/10/2024 riferibile a Cosa Nostra, operante sul territorio di Vittoria e comuni limitrofi, finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti contro la vita, l'incolumità individuale e il patrimonio, nonché ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, anche mediante «l'operatività di GR AN, detto Elio, nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli». GE OB e GE MA, in particolare, avrebbero posto in essere le attività strumentali al perseguimento degli interessi criminali del sodalizio nel territorio di Scicli e Modica. Con ordinanza del 29 giugno 2024, il Tribunale di Catania - Sezione riesame -, previa riqualificazione del reato di cui al capo 1) nel reato previsto dagli artt. 110 e 416 cod. pen., ha confermato l'ordinanza impugnata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione GE OB, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di seguito enunciati negli stretti limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo, articolato con particolare riferimento al delitto di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 e 416 cod. pen. Sostiene che il Tribunale, nel ritenere sussistente il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, avrebbe posto a carico dell'indagato indizi di colpevolezza esclusivamente riferibili a GE MA. Il ricorrente, in particolare, evidenzia il rilievo attribuito dal Tribunale al rapporto di cooperazione intrattenuto tra la ditta di GE MA e quella di GR CC, figlio di AN (quest'ultimo ritenuto a capo del presunto sodalizio), finalizzato a consentire al GR di svolgere l'attività imprenditoriale, eludendo il sequestro di prevenzione subito. Dalla documentazione in atti, tuttavia, emergerebbe che tale rapporto coinvolgerebbe la sola ditta di GE MA, che era titolare di una ditta distinta da quella del fratello. L'ordinanza impugnata, inoltre, non avrebbe in alcun modo chiarito quale sarebbe stato il concreto e consapevole contributo fornito dall'indagato al mantenimento in vita dell'organismo criminale. 2.2. Con un secondo motivo, articolato con particolare riferimento al delitto in materia di stupefacenti, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente evidenzia che il delitto in questione è relativo a un episodio di cosiddetta "droga parlata", avente ad oggetto l'acquisto di 20 grammi di cocaina. Tanto premesso, sostiene che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, il reato andrebbe riqualificato come fatto di lieve entità. La riqualificazione, peraltro, potrebbe modificare anche le valutazioni relative alle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondati entrambi i motivi di ricorso. 1.1. Il primo motivo è fondato. Il Tribunale, nel ritenere sussistente il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, ha attribuito rilievo determinante alla circostanza che i fratelli GE, con la loro attività imprenditoriale, avevano consentito ai GR di aggirare le misure di prevenzione patrimoniali, continuando a operare nel settore della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. A sostegno di tale ricostruzione, tuttavia, ha addotto elementi esclusivamente riferibili alla ditta di GE MA, salvo poi limitarsi ad affermare che il rapporto con i GR «sarebbe chiaramente riferibile ad ambedue i germani, stante la sinergia imprenditoriale che ne connotava l'agire, ad onta della formale esistenza di due ditte individuali distinte». Tale affermazione, tuttavia, si presenta non solo generica, non essendo state chiarire le modalità in cui si estrinsecava tale «sinergia», ma anche meramente assertiva. Il Tribunale, infatti, non ha chiarito da quali elementi abbia dedotto che l'impresa dell'indagato fosse strettamente connessa a quella del fratello, al punto tale da perdere, sostanzialmente, una propria autonomia. L'onere motivazione su tale elemento di fatto era particolarmente stringente, atteso che su di esso, sostanzialmente, il Tribunale ha fondato l'intero quadro indiziario a carico dell'indagato. Risulta evidente che il Tribunale ha eluso tale onere motivazionale, rendendo il provvedimento impugnato corredato da una motivazione solo apparente, basata su mere asserzioni. Al riguardo, va ribadito che la motivazione è apparente e, dunque, inesistente «quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322; Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012, Marino, Rv. 253006). 1.2. Anche il secondo motivo è fondato. Il Tribunale, infatti, ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla possibile riconducibilità del fatto alla diversa fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Né si può ritenere che tale possibilità fosse preclusa dalla quantità della sostanza stupefacente ricevuta dall'indagato (20 grammi), sia perché lo stesso Tribunale non ha escluso che una parte di essa fosse destinata a uso personale, sia perché il giudizio sulla lieve entità del fatto non è basato esclusivamente sul dato quantitativo. Al riguardo, va ricordato che «in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena» (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706). Nel caso in esame, è completamente mancata la valutazione complessiva del fatto, essendosi il Tribunale limitato a sostenere che risultava dimostrato che l'indagato aveva acquistato 20 grammi di cocaina, «per rivenderla, almeno in parte». La motivazione del provvedimento, dunque, risulta viziata in ordine a entrambi i reati contestati. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 9 ottobre 2024.