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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11456/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11456/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. AMATO GAETANO
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO
Avente ad oggetto : responsabilità da emotrasfusioni
All'udienza del 6.3.2025 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del settembre 2021, l'attrice in epigrafe, riferiva che in data 23.10.1976 Parte_2
veniva ricoverato presso l'UO di chirurgia dell'ospedale di Comiso a seguito di incidente
[...] stradale e poi trasferito, il 26.10.1976 presso il Centro di rianimazione e terapia intensiva del PO di
Caltagirone per “postumi da trauma cranico”, ove era sottoposto a terapie tra cui somministrazione intramuscolare di immunoglobuline “Gammamet 500 UI” e poi dimesso il 29.10.1976; riferiva che in data 14.2.1997 il sig. era ricoverato presso la Divisione Urologica del PO di Caltagirone per Parte_2
“calcolosi renale sinistra” e che, in seguito agli esami effettuati il 17.2.1997 era risultata la positività al pagina 1 di 6 test di screening degli anticorpi ANTI-HCV, si che, richiesta consulenza infettivologica, emergeva diagnosi di “epatite cronica HCV – correlata a modesta attività citolitica”; descrivendo gli ulteriori esami ed accertamenti effettuati nel corso degli anni successivi e deducendo che il sig aveva
Parte_2 goduto di discrete condizioni generali, riferiva che nel 2006 era emersa significativa elevazione degli enzimi di citolisi epatica e che, in seguito a visita presso l'ospedale Cannizzaro, veniva disposta terapia antivirale con “Peg- interferon a -2b+ ribavirina” dal 6.10.2006 al 27.7.2007; descriveva gli esiti degli esami effettuati e riferiva che al sig. era prescritto un secondo ciclo terapeutico, che tuttavia
Parte_2 non veniva effettuato, perché lo stesso era colpito da infarto del miocardio in data 15.12.2008; riferiva che il sig. nutriva sfiducia circa le possibilità terapeutiche contro il virus HCV e che per tale
Parte_2 motivo aveva sviluppato sindrome depressiva , sottoponendosi solo saltuariamente ai controlli epatospecifici, di follow-up della malattia che, tuttavia proseguiva il suo decorso;
riferiva che il sig. era infine deceduto il 22.7.2017.
Parte_2
Allegando la responsabilità del in relazione alla somministrazione di emoderivati Controparte_1
“gammatet 500UI”, nonché il nesso causale tra tale terapia e l'insorgenza dell'epatite C e poi del decesso, deduceva di essere coniuge ed unica erede dello stesso, con cui aveva condiviso la vita, in assenza della nascita di figli;
allegava il diritto al risarcimento del danno biologico patito dal sig.
e trasmesso ad essa attrice iure hereditatis, nonché il proprio diritto al risarcimento del danno Parte_2 iure proprio da lesione del rapporto parentale e chiedeva, pertanto, ritenersi il nesso causale tra la somministrazione di emoderivati di sangue ricevuta da il 26.10.1976 e la positività Parte_2 anti HCV in fase attiva con cirrosi epatica HCV correlata;
chiedeva altresì ritenersi il nesso causale tra tale patologia ed il decesso;
ritenersi la responsabilità del e condannarlo al Controparte_1 risarcimento del danno biologico iure hereditatis da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di
Milano, nonché al risarcimento del danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il , contestando la fondatezza della domanda, l'esistenza di nesso Controparte_1 causale tra la terapia e la patologia, la prescrizione di ogni domanda ed eccependo l'assenza di prova del danno lamentato, chiedendo il rigetto di ogni pretesa, con vittoria di spese e compensi.
La controversia, istruita documentalmente e per mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 6.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
pagina 2 di 6 Le domande attoree sono infondate.
Analizzando gli esiti della ctu, è emerso quanto segue: “ Dalla esame della documentazione sanitaria esaminata in atti il sig. , è stato sottoposto in data 26/10/1976, alle ore 16,30, a Parte_2 somministrazione intra-muscolare di una fiala di GAMMA-TET P da 500 UI (Immunoglobuline umane anti-tetaniche). Come precedentemente vagliato, la predetta somministrazione intra-muscolare di immunoglobuline umane arricchite di anticorpi anti-tetanici, configurante una corretta profilassi anti- tetanica passiva, può aver costituito un POSSIBILE fattore di rischio per esposizione ad HCV. Il predetto fattore di rischio, configurante un POSSIBILE nesso causale tra la profilassi antitetanica praticata e l'epatite HCV-correlata documentata a datare dal febbraio 1993, ha costituito UNA
LIMITATA PROBABILITA' di contagio da HCV, non sufficiente secondo il criterio “del più probabile che non”. Infatti secondo la criteriologia medico legale di affermazione del nesso causale, nella fattispecie in esame, non è possibile, secondo “il criterio di esclusione di altre cause” escludere altre possibili cause di contagio. Infatti, in data antecedente al 26/10/ preesistevano certamente due documentati fattori di rischio per esposizione a contagio da HCV, configurati da due interventi chirurgici (un intervento chirurgico di tonsillectomia all' età di 5 anni ed ad un intervento chirurgico di exeresi di cisti al testicolo sn all' età di 25 anni, effettuato quindi nel 1972). Ambedue gli interventi chirurgici documentati in atti, effettuati verosimilmente in corso di degenze ospedaliere, hanno configurato POSSIBILI fattori di rischio per esposizione a contagio da virus Non A Non B, i quali hanno costituito UNA LIMITATA PROBABILITA' di contagio da HCV, la cui percentuale probabilistica è quantificabile, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità statistica, in misura non inferiore al 30%, in conformità alle statistiche SEIEVA precedentemente esaminate, con riferimento ad interventi chirurgici. Il periziato, altresì, come documentato nel corso della degenza estesa dal 14/02/1997 al 21/02/1997 presso la divisione di Urologia del P. O. di Caltagirone, in data
19/02/97 veniva sottoposto ad urografia in pz già sottoposto a precedenti urografie. Non è dato di sapere in quale epoca il p. è stato sottoposto a precedenti urografie né se le stesse siano consistite in urografie anterograde o retrograde, le quali, qualora siano state praticate in epoca antecedente il febbraio 1993 in corso di degenze ospedaliere, possono aver configurato POSSIBILI fattori di rischio per esposizione a contagio di virus C, la cui percentuale di probabilità di contagio è quantificabile in misura non inferiore al 40%, in conformità alle statistiche SEIEVA precedentemente esaminate, con riferimento a ricoveri ospedalieri. In conclusione, quindi, il collegio peritale è in grado di affermare che il periziato in data 26/10/1976, alle ore 16,30, è stato sottoposto a profilassi anti-tetanica, correttamente pagina 3 di 6 praticata previa somministrazione intramuscolare di una fiala di GAMMA-TET P da 500 UI
(Immunoglobuline umane anti-tetaniche arricchite in anticorpi anti-tetanici). Pertanto in conclusione non è possibile ammettere secondo “l'ipotesi del più probabile che non” che il contagio da HCV sia causalmente correlato alla somministrazione di Immunoglobuline umane antitetaniche per via i.m. … Il collegio peritale è in grado di affermare che a datare dal febbraio 1993 il sig. era affetto da Parte_2 epatite cronica lieve, relapsing type, caratterizzata da alternanza di valori normali di ALT con valori superiori alla norma. Il medesimo collegio è in grado di affermare: Che a datare dal 15/02/1997 la predetta epatite cronica a modesta attività citolitica, relapsing type, è stata correlata ad HCV. Che nel giugno 1998 si confermava la diagnosi di epatite cronica HCV-correlata lieve, relapsing type. Che a datare dal 2007 si accertava la progressione della documentata epatite cronica HCV-correlata lieve in epatite cronica attiva HCV-correlata. Che a datare dal 2014 si aveva contezza di una progressione della precedente epatite cronica attiva in cirrosi epatica, con evidenza di indici di citolisi epatocellulare (AST
/ ALT) con valori superiori alla norma di tre/quattro volte e persistente disprotidemia con ipoalbumi- nemia ed ipergammaglobulinemia policlonale, evidenza alla diagnostica d' immagine di epatomegalia a contorni bozzuti con marcata disomogeneità ecostrutturale, dilatazione delle vie biliari intra-epatiche, asse spleno-portale pervio ma ectasico (15 mm) ; splenomegalia (15 cm) ; linfoadenopatie retroperitoneali, lesioni focali multiple al IV, V, VII ed VIII segmento sospette per eteroplasie. Si accertava, quindi, una cirrosi epatica complicata da epato-carcinoma (HCC) multifocale. Che nel giugno 2017 si confermava l'evidenza diagnostica di una cirrosi epatica HCV-correlata complicata da
HCC multifocale, caratterizzata da un incremento volumetrico progressivo tra il 2016 ed il 2017 dei noduli epatici, decorrente in pz con evidenza di scadenti condizioni generali, denutrito, torpido, astenico, che presentava nausea, vomito e segni di encefalopatia porto-sistemica, Relapser al trattamento anti-virale. Che l'insieme dei sintomi osservati nel giugno 2017, compatibili con cachessia neoplastica, configuravano segni di premorienza, il cui decesso di fatto sopravveniva il 22/07/2017. La patologia in seguito contratta può considerarsi causa del decesso del periziato, tenuto conto che le coesistenti di patologie sofferte dal periziato (glaucoma cronico in OD, esiti di colecistectomia, esiti di
ESWL al rene sn per litiasi, ipertrofia prostatica, rachialgie e gonalgie, BPCO, reflusso gastro- esofageo, depressione umorale) non configuravano, all' epoca del decesso, eventi patologici a prognosi infausta od in grado di determinare la morte del periziato”.
Rispondendo alle osservazioni fatte pervenire dalla parte attrice, i consulenti hanno così riferito: “
Ebbene dalla documentazione esaminata, in particolare la cartella clinica del ricovero del 14.02.1997
pagina 4 di 6 presso la divisione di Urologia del PO di Caltagirone risulta che il soggetto si era in epoca precedente sottoposta a urografie, come risulta dalle notizie anamnestiche. Come già ampiamente detto, le precedenti urografie rappresentando anch'esse possibili fonte di contagio. Non è possibile datare
l'epoca delle procedure eseguite, né se le stesse siano consistite in urografie anterograde o retrograde, le quali, qualora siano state praticate in epoca antecedente il febbraio 1993 in corso di degenze ospedaliere, possono aver configurato POSSIBILI fattori di rischio per esposizione a contagio di virus
C, la cui percentuale di probabilità di contagio è quantificabile in misura non inferiore al 40%, in conformità alle statistiche SEIEVA precedentemente esaminate, con riferimento a ricoveri ospedalieri.
In ordine alle fonti bibliografiche citate e ai dati epidemiologici del contagio, si ribadisce che non avendo contezza dell'epoca del contagio tenuto conto che il primo riscontro risale al 1997, i dati epidemiologici utilizzati risultano quanto mai adeguati al caso concreto. Pertanto, si ribadisce che non è possibile affermare secondo un criterio probabilistico (con percentuale superiore al 50%) che la somministrazione di somministrazione intramuscolare di una fiala di GAMMA-TET P da 500 UI
(Immunoglobuline umane anti-tetaniche arricchite in anticorpi anti-tetanici sia causa del contagio da
HCV.”.
Le conclusioni raggiunte dai ccttuu sono condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
L'esame della documentazione e della vicenda per cui è causa, non ha consente di ritenere esistente il nesso causale tra la somministrazione degli emoderivati e la contrazione dell'epatite C.
La domanda, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile per le controversie di valore indeterminato.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta le domande;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
pagina 5 di 6 liquidate in complessivi € 7616,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 21.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11456/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. AMATO GAETANO
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO
Avente ad oggetto : responsabilità da emotrasfusioni
All'udienza del 6.3.2025 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del settembre 2021, l'attrice in epigrafe, riferiva che in data 23.10.1976 Parte_2
veniva ricoverato presso l'UO di chirurgia dell'ospedale di Comiso a seguito di incidente
[...] stradale e poi trasferito, il 26.10.1976 presso il Centro di rianimazione e terapia intensiva del PO di
Caltagirone per “postumi da trauma cranico”, ove era sottoposto a terapie tra cui somministrazione intramuscolare di immunoglobuline “Gammamet 500 UI” e poi dimesso il 29.10.1976; riferiva che in data 14.2.1997 il sig. era ricoverato presso la Divisione Urologica del PO di Caltagirone per Parte_2
“calcolosi renale sinistra” e che, in seguito agli esami effettuati il 17.2.1997 era risultata la positività al pagina 1 di 6 test di screening degli anticorpi ANTI-HCV, si che, richiesta consulenza infettivologica, emergeva diagnosi di “epatite cronica HCV – correlata a modesta attività citolitica”; descrivendo gli ulteriori esami ed accertamenti effettuati nel corso degli anni successivi e deducendo che il sig aveva
Parte_2 goduto di discrete condizioni generali, riferiva che nel 2006 era emersa significativa elevazione degli enzimi di citolisi epatica e che, in seguito a visita presso l'ospedale Cannizzaro, veniva disposta terapia antivirale con “Peg- interferon a -2b+ ribavirina” dal 6.10.2006 al 27.7.2007; descriveva gli esiti degli esami effettuati e riferiva che al sig. era prescritto un secondo ciclo terapeutico, che tuttavia
Parte_2 non veniva effettuato, perché lo stesso era colpito da infarto del miocardio in data 15.12.2008; riferiva che il sig. nutriva sfiducia circa le possibilità terapeutiche contro il virus HCV e che per tale
Parte_2 motivo aveva sviluppato sindrome depressiva , sottoponendosi solo saltuariamente ai controlli epatospecifici, di follow-up della malattia che, tuttavia proseguiva il suo decorso;
riferiva che il sig. era infine deceduto il 22.7.2017.
Parte_2
Allegando la responsabilità del in relazione alla somministrazione di emoderivati Controparte_1
“gammatet 500UI”, nonché il nesso causale tra tale terapia e l'insorgenza dell'epatite C e poi del decesso, deduceva di essere coniuge ed unica erede dello stesso, con cui aveva condiviso la vita, in assenza della nascita di figli;
allegava il diritto al risarcimento del danno biologico patito dal sig.
e trasmesso ad essa attrice iure hereditatis, nonché il proprio diritto al risarcimento del danno Parte_2 iure proprio da lesione del rapporto parentale e chiedeva, pertanto, ritenersi il nesso causale tra la somministrazione di emoderivati di sangue ricevuta da il 26.10.1976 e la positività Parte_2 anti HCV in fase attiva con cirrosi epatica HCV correlata;
chiedeva altresì ritenersi il nesso causale tra tale patologia ed il decesso;
ritenersi la responsabilità del e condannarlo al Controparte_1 risarcimento del danno biologico iure hereditatis da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di
Milano, nonché al risarcimento del danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il , contestando la fondatezza della domanda, l'esistenza di nesso Controparte_1 causale tra la terapia e la patologia, la prescrizione di ogni domanda ed eccependo l'assenza di prova del danno lamentato, chiedendo il rigetto di ogni pretesa, con vittoria di spese e compensi.
La controversia, istruita documentalmente e per mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 6.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
pagina 2 di 6 Le domande attoree sono infondate.
Analizzando gli esiti della ctu, è emerso quanto segue: “ Dalla esame della documentazione sanitaria esaminata in atti il sig. , è stato sottoposto in data 26/10/1976, alle ore 16,30, a Parte_2 somministrazione intra-muscolare di una fiala di GAMMA-TET P da 500 UI (Immunoglobuline umane anti-tetaniche). Come precedentemente vagliato, la predetta somministrazione intra-muscolare di immunoglobuline umane arricchite di anticorpi anti-tetanici, configurante una corretta profilassi anti- tetanica passiva, può aver costituito un POSSIBILE fattore di rischio per esposizione ad HCV. Il predetto fattore di rischio, configurante un POSSIBILE nesso causale tra la profilassi antitetanica praticata e l'epatite HCV-correlata documentata a datare dal febbraio 1993, ha costituito UNA
LIMITATA PROBABILITA' di contagio da HCV, non sufficiente secondo il criterio “del più probabile che non”. Infatti secondo la criteriologia medico legale di affermazione del nesso causale, nella fattispecie in esame, non è possibile, secondo “il criterio di esclusione di altre cause” escludere altre possibili cause di contagio. Infatti, in data antecedente al 26/10/ preesistevano certamente due documentati fattori di rischio per esposizione a contagio da HCV, configurati da due interventi chirurgici (un intervento chirurgico di tonsillectomia all' età di 5 anni ed ad un intervento chirurgico di exeresi di cisti al testicolo sn all' età di 25 anni, effettuato quindi nel 1972). Ambedue gli interventi chirurgici documentati in atti, effettuati verosimilmente in corso di degenze ospedaliere, hanno configurato POSSIBILI fattori di rischio per esposizione a contagio da virus Non A Non B, i quali hanno costituito UNA LIMITATA PROBABILITA' di contagio da HCV, la cui percentuale probabilistica è quantificabile, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità statistica, in misura non inferiore al 30%, in conformità alle statistiche SEIEVA precedentemente esaminate, con riferimento ad interventi chirurgici. Il periziato, altresì, come documentato nel corso della degenza estesa dal 14/02/1997 al 21/02/1997 presso la divisione di Urologia del P. O. di Caltagirone, in data
19/02/97 veniva sottoposto ad urografia in pz già sottoposto a precedenti urografie. Non è dato di sapere in quale epoca il p. è stato sottoposto a precedenti urografie né se le stesse siano consistite in urografie anterograde o retrograde, le quali, qualora siano state praticate in epoca antecedente il febbraio 1993 in corso di degenze ospedaliere, possono aver configurato POSSIBILI fattori di rischio per esposizione a contagio di virus C, la cui percentuale di probabilità di contagio è quantificabile in misura non inferiore al 40%, in conformità alle statistiche SEIEVA precedentemente esaminate, con riferimento a ricoveri ospedalieri. In conclusione, quindi, il collegio peritale è in grado di affermare che il periziato in data 26/10/1976, alle ore 16,30, è stato sottoposto a profilassi anti-tetanica, correttamente pagina 3 di 6 praticata previa somministrazione intramuscolare di una fiala di GAMMA-TET P da 500 UI
(Immunoglobuline umane anti-tetaniche arricchite in anticorpi anti-tetanici). Pertanto in conclusione non è possibile ammettere secondo “l'ipotesi del più probabile che non” che il contagio da HCV sia causalmente correlato alla somministrazione di Immunoglobuline umane antitetaniche per via i.m. … Il collegio peritale è in grado di affermare che a datare dal febbraio 1993 il sig. era affetto da Parte_2 epatite cronica lieve, relapsing type, caratterizzata da alternanza di valori normali di ALT con valori superiori alla norma. Il medesimo collegio è in grado di affermare: Che a datare dal 15/02/1997 la predetta epatite cronica a modesta attività citolitica, relapsing type, è stata correlata ad HCV. Che nel giugno 1998 si confermava la diagnosi di epatite cronica HCV-correlata lieve, relapsing type. Che a datare dal 2007 si accertava la progressione della documentata epatite cronica HCV-correlata lieve in epatite cronica attiva HCV-correlata. Che a datare dal 2014 si aveva contezza di una progressione della precedente epatite cronica attiva in cirrosi epatica, con evidenza di indici di citolisi epatocellulare (AST
/ ALT) con valori superiori alla norma di tre/quattro volte e persistente disprotidemia con ipoalbumi- nemia ed ipergammaglobulinemia policlonale, evidenza alla diagnostica d' immagine di epatomegalia a contorni bozzuti con marcata disomogeneità ecostrutturale, dilatazione delle vie biliari intra-epatiche, asse spleno-portale pervio ma ectasico (15 mm) ; splenomegalia (15 cm) ; linfoadenopatie retroperitoneali, lesioni focali multiple al IV, V, VII ed VIII segmento sospette per eteroplasie. Si accertava, quindi, una cirrosi epatica complicata da epato-carcinoma (HCC) multifocale. Che nel giugno 2017 si confermava l'evidenza diagnostica di una cirrosi epatica HCV-correlata complicata da
HCC multifocale, caratterizzata da un incremento volumetrico progressivo tra il 2016 ed il 2017 dei noduli epatici, decorrente in pz con evidenza di scadenti condizioni generali, denutrito, torpido, astenico, che presentava nausea, vomito e segni di encefalopatia porto-sistemica, Relapser al trattamento anti-virale. Che l'insieme dei sintomi osservati nel giugno 2017, compatibili con cachessia neoplastica, configuravano segni di premorienza, il cui decesso di fatto sopravveniva il 22/07/2017. La patologia in seguito contratta può considerarsi causa del decesso del periziato, tenuto conto che le coesistenti di patologie sofferte dal periziato (glaucoma cronico in OD, esiti di colecistectomia, esiti di
ESWL al rene sn per litiasi, ipertrofia prostatica, rachialgie e gonalgie, BPCO, reflusso gastro- esofageo, depressione umorale) non configuravano, all' epoca del decesso, eventi patologici a prognosi infausta od in grado di determinare la morte del periziato”.
Rispondendo alle osservazioni fatte pervenire dalla parte attrice, i consulenti hanno così riferito: “
Ebbene dalla documentazione esaminata, in particolare la cartella clinica del ricovero del 14.02.1997
pagina 4 di 6 presso la divisione di Urologia del PO di Caltagirone risulta che il soggetto si era in epoca precedente sottoposta a urografie, come risulta dalle notizie anamnestiche. Come già ampiamente detto, le precedenti urografie rappresentando anch'esse possibili fonte di contagio. Non è possibile datare
l'epoca delle procedure eseguite, né se le stesse siano consistite in urografie anterograde o retrograde, le quali, qualora siano state praticate in epoca antecedente il febbraio 1993 in corso di degenze ospedaliere, possono aver configurato POSSIBILI fattori di rischio per esposizione a contagio di virus
C, la cui percentuale di probabilità di contagio è quantificabile in misura non inferiore al 40%, in conformità alle statistiche SEIEVA precedentemente esaminate, con riferimento a ricoveri ospedalieri.
In ordine alle fonti bibliografiche citate e ai dati epidemiologici del contagio, si ribadisce che non avendo contezza dell'epoca del contagio tenuto conto che il primo riscontro risale al 1997, i dati epidemiologici utilizzati risultano quanto mai adeguati al caso concreto. Pertanto, si ribadisce che non è possibile affermare secondo un criterio probabilistico (con percentuale superiore al 50%) che la somministrazione di somministrazione intramuscolare di una fiala di GAMMA-TET P da 500 UI
(Immunoglobuline umane anti-tetaniche arricchite in anticorpi anti-tetanici sia causa del contagio da
HCV.”.
Le conclusioni raggiunte dai ccttuu sono condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
L'esame della documentazione e della vicenda per cui è causa, non ha consente di ritenere esistente il nesso causale tra la somministrazione degli emoderivati e la contrazione dell'epatite C.
La domanda, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile per le controversie di valore indeterminato.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta le domande;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
pagina 5 di 6 liquidate in complessivi € 7616,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 21.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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