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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1566/2021 r.g.
T R A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, nella qualità di eredi di Pt_4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Giovanna Casciaro come da mandato in atti, attori in prosecuzione
E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'Avv. Deborah Calavita come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 24.02.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 05.02.2021, ritualmente notificato, Persona_1
citava in giudizio il dinanzi a codesto Tribunale onde Controparte_1
sentire: A) dichiarare che la caduta del 06.03.2020 occorsale in CP_1
allorché percorreva a piedi la via Vittorio Emanuele incappando in una buca presente sul manto stradale occultata dalla presenza di fogliame era ascrivibile all'ente convenuto ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043
c.c.; B) per l'effetto, condannare il predetto Comune al pagamento in favore di lei della somma di euro 25.401,68 a titolo di risarcimento delle lesioni riportate nell'occorso (di cui euro 3.920,00 per 40 giorni di I.T.T., euro 2.940,00 per 60 giorni di I.T.P. al 50%, euro 1.470,00 per 60 giorni di I.T.P. al 25% ed euro 16.528,00 per I.P. al 9%, oltre 543,68 per spese sanitarie) o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo;
C) con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata in data 07.05.2021 si costituiva in giudizio il , che, contestato l'avverso dedotto, concludeva Controparte_1
chiedendo: a) dichiararsi la nullità dell'atto di citazione avversario per carenza degli elementi di cui all'art. 163, comma 3, numeri 3) e 4), c.p.c.;
b) rigettarsi la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
c) in subordine, ridurre il quantum del risarcimento richiesto siccome esorbitante e sproporzionato;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c.; rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
reso dall'attrice l'interrogatorio formale deferitole;
escussi i testi ammessi;
disposta sulla persona di la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio Persona_1
richiesta; con comparsa depositata il 17.05.2024 si costituivano in giudizio, in prosecuzione, i sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi dell'attrice , deceduta Parte_4 Persona_1
il 07.05.3024, riportandosi alle difese della propria dante causa.
Espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del
24.02.2025 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del
19.05.2025, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa per la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini. La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade e i marciapiedi;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell'estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione;
pertanto, su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto (come una macchia oleosa sulla strada: cfr. Cass 1725/2019).
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione Comunale ha la custodia delle strade e dei marciapiedi cittadini ed è obbligata per legge a curarne la manutenzione e, dall'altro, che la caduta dell'attrice in data 06.03.2020 verso le ore 11,00 è stata determinata dalla presenza –sulla via Vittorio Emanuele II nell'abitato di Casarano Lecce in prossimità del marciapiedi- di una cavità nel manto stradale, in corrispondenza di un tombino AQP, coperta da volantini pubblicitari e non visibile, in cui, scendendo dal marciapiedi che percorreva a piedi, incappava rovinando al suolo e Persona_1
procurandosi lesioni (come dichiarato in giudizio dal teste indifferente che, nell'occasione, si trovava nei pressi del Testimone_1
garage della propria abitazione avente ingresso dalla via Vittorio Emanuele
II, assisteva alla caduta dell'attrice e le prestava i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il avrebbe Controparte_1
quindi dovuto eliminare il dislivello tra il chiusino/tombino dell'acquedotto e il manto stradale (atteso che gli impianti fognari -da chiunque realizzati- una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito), o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito di pedoni e veicoli nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Né il ha dimostrato che i volantini che coprivano la buca fossero CP_1
stati gettati in un momento talmente recente rispetto all'incidente da non consentirne la rimozione in tempo utile ad evitare che si verificasse, onde sottrarsi a responsabilità per l'accaduto; in giudizio è anzi risultato che la distribuzione dei depliant pubblicitari risalisse al giorno prima dell'evento (come dichiarato dal teste indifferente residente nei Testimone_1
pressi).
Né in giudizio è emerso che conoscesse l'esistenza del Persona_1
chiusino sottoposto rispetto al manto stradale (o che, con l'ordinaria diligenza, dovesse esserle noto lo stato della strada percorsa) e nemmeno la sua condotta imprudente e avventata nell'incedere; in sede di interrogatorio formale ella dichiarava infatti di risiedere a Taviano dal 1985 e che, pur avendo percorso altre volte la via Vittorio Emanuele II in (dove era nata), non conosceva in CP_1
dettaglio lo stato dei luoghi e che, nell'occorso, indossava calzature con tacchi bassi.
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione
Comunale convenuta, per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere la sede stradale di Via Vittorio Emanuele II nell'abitato di in stato di CP_1
sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti da , dall'elaborato redatto Persona_1
dal C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini Persona_2
appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che, a causa del trauma da caduta del 6/3/2020,
[...]
subiva “Trauma del braccio destro” e “Frattura del trochite Persona_1
omerale destro”, trattato con applicazione di tutore di spalla per 30 giorni;
- che le ulteriori indagini strumentali mettevano in luce “tendinosi e lesione subtotale del sovraspinato, soluzione di continuo del sottospinato e tendinosi del sottoscapolare della spalla destra, tendinosi del capolungo del bicipite omerale, ispessimento ed edema del tendine comune dei flessori e degli estensori del gomito destro”; che il danno biologico temporaneo totale aveva una durata di 30 (trenta) giorni (fase acuta della malattia, tutore ortopedico con spalla e braccio bloccato, terapia medico e riposo in posizione semiseduta;
- che aveva fatto seguito un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di 20 (venti) giorni (fase subacuta della malattia con algia e difficoltà alla mobilizzazione in intra ed extra rotazione della spalla), un ulteriore periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% di 30 (trenta) giorni (fase intermedia della malattia, terapia medica, fisioterapia e riposo) ed un periodo finale di ITP al 25% (danno biologico temporaneo parziale al 25%) di 30 (trenta) giorni
(conclusione della malattia e stabilizzazione con esiti permanenti); - che, in considerazione della documentata ripercussione disfunzionale, dell'alterazione anatomica risultante dalle indagini strumentali e dell'incidenza dinamico-relazionale, sussisteva l'elevata probabilità che al trauma del 6 marzo 2020 fosse residuato un danno biologico permanente
(esiti di trauma contusivo dell'arto superiore destro con frattura del trochite omerale, residua tendinosi e lesione subtotale del sovraspinato, soluzione di continuo del sottospinato e tendinosi del sottoscapolare della spalla destra, tendinosi del capolungo del bicipite omerale, ispessimento ed edema del tendine comune dei flessori e degli estensori del gomito destro) valutabile nella misura del 7% (sette per cento) di riduzione della totale integrità psico-fisica; - che risultavano congrue e necessarie le documentate spese sanitarie sostenute pari ad euro 541,68
(cinquecentoquarantuno/68) In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (59 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore degli eredi dell'attrice la somma, già valutata all'attualità, di € 18.149,50 (di cui € 3.450,00 per I.T.T., € 1.725,00 per I.T.P. al
75%, € 1.725,00 per I.T.P. al 50%, € 862,50 per I.T.P. al 25%, € 10.387,00 per danno biologico permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte da Per_1
non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
[...]
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio (e invero nemmeno allegate e descritte) le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione (cfr. Cass.
25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di €
541,68 (cinquecentoquarantuno/68)
In conclusione, spetta agli eredi di a titolo di Persona_1
risarcimento dei danni tutti da essa subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 18.691,18, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% (ex art. 4 comma 4) per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, e della somma Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_4
complessiva di euro 18.691,18, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla loro dante causa Per_1
a causa della caduta occorsale in data 06.03.2020 in via Vittorio
[...]
Emanuele II nell'abitato di;
CP_1
2) condanna altresì il al pagamento in favore Controparte_1
dell'Avv. Maria Giovanna Casciaro, procuratrice di parte attrice dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
3.837,55, di cui € 283,65 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e CP_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio, condannandolo a rimborsare le somme eventualmente anticipate a tale titolo da parte attrice.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 02 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1566/2021 r.g.
T R A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, nella qualità di eredi di Pt_4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Giovanna Casciaro come da mandato in atti, attori in prosecuzione
E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'Avv. Deborah Calavita come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 24.02.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 05.02.2021, ritualmente notificato, Persona_1
citava in giudizio il dinanzi a codesto Tribunale onde Controparte_1
sentire: A) dichiarare che la caduta del 06.03.2020 occorsale in CP_1
allorché percorreva a piedi la via Vittorio Emanuele incappando in una buca presente sul manto stradale occultata dalla presenza di fogliame era ascrivibile all'ente convenuto ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043
c.c.; B) per l'effetto, condannare il predetto Comune al pagamento in favore di lei della somma di euro 25.401,68 a titolo di risarcimento delle lesioni riportate nell'occorso (di cui euro 3.920,00 per 40 giorni di I.T.T., euro 2.940,00 per 60 giorni di I.T.P. al 50%, euro 1.470,00 per 60 giorni di I.T.P. al 25% ed euro 16.528,00 per I.P. al 9%, oltre 543,68 per spese sanitarie) o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo;
C) con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata in data 07.05.2021 si costituiva in giudizio il , che, contestato l'avverso dedotto, concludeva Controparte_1
chiedendo: a) dichiararsi la nullità dell'atto di citazione avversario per carenza degli elementi di cui all'art. 163, comma 3, numeri 3) e 4), c.p.c.;
b) rigettarsi la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
c) in subordine, ridurre il quantum del risarcimento richiesto siccome esorbitante e sproporzionato;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c.; rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
reso dall'attrice l'interrogatorio formale deferitole;
escussi i testi ammessi;
disposta sulla persona di la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio Persona_1
richiesta; con comparsa depositata il 17.05.2024 si costituivano in giudizio, in prosecuzione, i sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi dell'attrice , deceduta Parte_4 Persona_1
il 07.05.3024, riportandosi alle difese della propria dante causa.
Espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del
24.02.2025 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del
19.05.2025, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa per la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini. La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade e i marciapiedi;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell'estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione;
pertanto, su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto (come una macchia oleosa sulla strada: cfr. Cass 1725/2019).
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione Comunale ha la custodia delle strade e dei marciapiedi cittadini ed è obbligata per legge a curarne la manutenzione e, dall'altro, che la caduta dell'attrice in data 06.03.2020 verso le ore 11,00 è stata determinata dalla presenza –sulla via Vittorio Emanuele II nell'abitato di Casarano Lecce in prossimità del marciapiedi- di una cavità nel manto stradale, in corrispondenza di un tombino AQP, coperta da volantini pubblicitari e non visibile, in cui, scendendo dal marciapiedi che percorreva a piedi, incappava rovinando al suolo e Persona_1
procurandosi lesioni (come dichiarato in giudizio dal teste indifferente che, nell'occasione, si trovava nei pressi del Testimone_1
garage della propria abitazione avente ingresso dalla via Vittorio Emanuele
II, assisteva alla caduta dell'attrice e le prestava i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il avrebbe Controparte_1
quindi dovuto eliminare il dislivello tra il chiusino/tombino dell'acquedotto e il manto stradale (atteso che gli impianti fognari -da chiunque realizzati- una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito), o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito di pedoni e veicoli nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Né il ha dimostrato che i volantini che coprivano la buca fossero CP_1
stati gettati in un momento talmente recente rispetto all'incidente da non consentirne la rimozione in tempo utile ad evitare che si verificasse, onde sottrarsi a responsabilità per l'accaduto; in giudizio è anzi risultato che la distribuzione dei depliant pubblicitari risalisse al giorno prima dell'evento (come dichiarato dal teste indifferente residente nei Testimone_1
pressi).
Né in giudizio è emerso che conoscesse l'esistenza del Persona_1
chiusino sottoposto rispetto al manto stradale (o che, con l'ordinaria diligenza, dovesse esserle noto lo stato della strada percorsa) e nemmeno la sua condotta imprudente e avventata nell'incedere; in sede di interrogatorio formale ella dichiarava infatti di risiedere a Taviano dal 1985 e che, pur avendo percorso altre volte la via Vittorio Emanuele II in (dove era nata), non conosceva in CP_1
dettaglio lo stato dei luoghi e che, nell'occorso, indossava calzature con tacchi bassi.
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione
Comunale convenuta, per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere la sede stradale di Via Vittorio Emanuele II nell'abitato di in stato di CP_1
sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti da , dall'elaborato redatto Persona_1
dal C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini Persona_2
appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che, a causa del trauma da caduta del 6/3/2020,
[...]
subiva “Trauma del braccio destro” e “Frattura del trochite Persona_1
omerale destro”, trattato con applicazione di tutore di spalla per 30 giorni;
- che le ulteriori indagini strumentali mettevano in luce “tendinosi e lesione subtotale del sovraspinato, soluzione di continuo del sottospinato e tendinosi del sottoscapolare della spalla destra, tendinosi del capolungo del bicipite omerale, ispessimento ed edema del tendine comune dei flessori e degli estensori del gomito destro”; che il danno biologico temporaneo totale aveva una durata di 30 (trenta) giorni (fase acuta della malattia, tutore ortopedico con spalla e braccio bloccato, terapia medico e riposo in posizione semiseduta;
- che aveva fatto seguito un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di 20 (venti) giorni (fase subacuta della malattia con algia e difficoltà alla mobilizzazione in intra ed extra rotazione della spalla), un ulteriore periodo di danno biologico temporaneo parziale al 50% di 30 (trenta) giorni (fase intermedia della malattia, terapia medica, fisioterapia e riposo) ed un periodo finale di ITP al 25% (danno biologico temporaneo parziale al 25%) di 30 (trenta) giorni
(conclusione della malattia e stabilizzazione con esiti permanenti); - che, in considerazione della documentata ripercussione disfunzionale, dell'alterazione anatomica risultante dalle indagini strumentali e dell'incidenza dinamico-relazionale, sussisteva l'elevata probabilità che al trauma del 6 marzo 2020 fosse residuato un danno biologico permanente
(esiti di trauma contusivo dell'arto superiore destro con frattura del trochite omerale, residua tendinosi e lesione subtotale del sovraspinato, soluzione di continuo del sottospinato e tendinosi del sottoscapolare della spalla destra, tendinosi del capolungo del bicipite omerale, ispessimento ed edema del tendine comune dei flessori e degli estensori del gomito destro) valutabile nella misura del 7% (sette per cento) di riduzione della totale integrità psico-fisica; - che risultavano congrue e necessarie le documentate spese sanitarie sostenute pari ad euro 541,68
(cinquecentoquarantuno/68) In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (59 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore degli eredi dell'attrice la somma, già valutata all'attualità, di € 18.149,50 (di cui € 3.450,00 per I.T.T., € 1.725,00 per I.T.P. al
75%, € 1.725,00 per I.T.P. al 50%, € 862,50 per I.T.P. al 25%, € 10.387,00 per danno biologico permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte da Per_1
non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
[...]
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio (e invero nemmeno allegate e descritte) le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione (cfr. Cass.
25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di €
541,68 (cinquecentoquarantuno/68)
In conclusione, spetta agli eredi di a titolo di Persona_1
risarcimento dei danni tutti da essa subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 18.691,18, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% (ex art. 4 comma 4) per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, e della somma Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_4
complessiva di euro 18.691,18, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla loro dante causa Per_1
a causa della caduta occorsale in data 06.03.2020 in via Vittorio
[...]
Emanuele II nell'abitato di;
CP_1
2) condanna altresì il al pagamento in favore Controparte_1
dell'Avv. Maria Giovanna Casciaro, procuratrice di parte attrice dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €
3.837,55, di cui € 283,65 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e CP_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio, condannandolo a rimborsare le somme eventualmente anticipate a tale titolo da parte attrice.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 02 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)