Articolo 2 della Legge 21 luglio 2016, n. 145
Articolo 1Articolo 3
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Art. 2. Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali 1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e' deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessita', puo' essere convocato, ai sensi dell' articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , il Consiglio supremo di difesa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unita' di personale coinvolte, ((anche in modalita' interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica,)) nonche' la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Qualora il Governo intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 19, comma 2, per prevedere l'applicazione ad una specifica missione delle norme del codice penale militare di guerra , presenta al Parlamento un apposito disegno di legge.
((2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo puo' altresi' individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unita' di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilita' complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della presente legge e all'articolo 620-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo e' deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione e' trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione. Entro novanta giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo)) .
2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
((3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai commi 2 e 2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto del comma 2-bis)) ((4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo 4, comma 6)) 4-bis. Fino ((all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6)) , per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche ((e delle anticipazioni gia' concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis)) .
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2024, N. 168)) .
6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonche' ai fini dell'eventuale modifica di uno o piu' caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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