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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/11/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 48/2022 pendente
TRA
- C.F. e P.IVA - in persona del Liquidatore Dr. Parte_1 P.IVA_1
- C.F. - rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Parte_2 C.F._1
Ruggiero - C.F. – con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_2 certificata Email_1
- Attrice -
E
- C.F. - - C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
- - C.F. - - C.F. - Controparte_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Luciana Angela Scaroina - C.F. – C.F._7 con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata e dall'Avv. Valentina Zancan - C.F. Email_2
– con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._8
Email_3
- Convenuti e attori in riconvenzionale –
- C.F. CP_5 C.F._9
- Terzo chiamato in causa contumace- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare:
A. Accertare e dichiarare che ad oggi qualsiasi diritto creditorio dei GG.ri , CP_1
, ed nei confronti della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
[.. risulta già soddisfatto o, in ogni caso, Accertare e dichiarare che il credito della provvisionale di cui alla sentenza n.
3691/21 risulta già esser stato soddisfatto dalla compagnia assicurativa Controparte_6 CP_7
CP_
. 0342013012750211-01) nell'interesse dell'assicurato (coobbligato in solido con il Sig. e la
[...] CP_8
[...]
); Pt_1
B. Per l'effetto di quanto accertato al punto A, Dichiarare che nulla è dovuto dalla ai GG. GG.ri Parte_1
, , ed CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ovvero accertare gli importi realmente dovuti al netto di quanto già percepito;
C. Con vittoria di spese di lite, onorari di causa oltre IVA e CPA.
Convenuti / attori in riconvenzionale
“Accertata e dichiarata la responsabilità civile di per la morte di avvenuta in data CP_5 Persona_1
13.10.2013, condannare al risarcimento del danno in favore di: CP_5
1. nella somma di euro 196.970,75 o nella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di individuare;
CP_1
2. nella somma di euro 158.164,05 o nella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di Controparte_3 individuare;
3. nella somma di euro 197.164,05 o nella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 riterrà di individuare;
4. nella somma di euro 157.937,25 o nella diversa somma che l'Ill.mo Controparte_4
Tribunale riterrà di individuare. Con vittoria di spese di giudizio, anche peritali, oltre oneri fiscali e rimborso forfettario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e per sentire accertare che i crediti risarcitori dai medesimi vantati in ragione del decesso Controparte_4 del congiunto, (marito di e padre di , e Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 [...]
), avvenuto a causa di un infortunio sul lavoro in data 18.10.2023, erano stati integralmente CP_4 soddisfatti all'esito della percezione da parte dei convenuti dall'INAIL di Novara nell'anno 2015 di un importo pari a € 241.023,35 a titolo di rendita, di ulteriori importi a titolo di risarcimento da parte della di Torino e dell' importo di € 400.000,00 dalla compagnia assicurativa Parte_3 Controparte_6 nell'interesse dell'assicurato responsabile in via solidale.
[...] Controparte_9 In particolare, ha esposto che la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 3691/21 stabiliva:
(i) la responsabilità di del delitto a lui ascritto;
Controparte_9
(ii) la responsabilità civile di e della in relazione al reato di cui CP_5 Parte_1 all'imputazione;
(iii) la condanna in solido di , e al risarcimento Controparte_9 CP_5 Parte_1 dei danni in favore di , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
nonché il solo al risarcimento dei danni in favore di ,
[...] CP_8 Controparte_10
rimettendo tutte le parti civili avanti al Controparte_11 Controparte_12
Giudice civile competente per la relativa liquidazione;
(iv) una provvisionale di € 90.000,00 in favore di di € 100.000 in favore di CP_1
e di € 60.000,00 per ciascuno in favore di e di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
(v) la condanna di , e al pagamento delle spese Controparte_9 CP_5 Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, nonché alla rifusione delle spese processuali di assistenza e rappresentanza per il primo grado di giudizio, in favore di tutte le costituite parti civili, liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
e, per il secondo grado dì giudizio, in favore , Controparte_13 Controparte_2 CP_3
liquidate in complessivi curo 4500,00, oltre spese generali, I.V.À.
[...] Controparte_4
e C.P.A. come per legge.
Premesso che avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino era pendente giudizio in Cassazione e che i convenuti avevano azionato in via esecutiva il credito alla provvisionale prima ancora di avviare il giudizio civile volto a verificare l'importo effettivo complessivamente dovuto, hanno chiesto che “ad oggi” qualsiasi credito dei convenuti nei confronti della risulta già soddisfatto o, in ogni Parte_1 caso, che il credito alla provvisionale di cui alla sentenza n. 3691/21 è già stato soddisfatto dalla compagnia assicurativa nell'interesse dell'assicurato e, per Controparte_6 CP_8
l'effetto, che nulla è dovuto dalla ai convenuti, ovvero accertare gli importi realmente dovuti Parte_1 al netto di quanto già percepito.
2. Si sono costituiti i convenuti, che hanno esposto come: nel corso del processo penale di primo grado avevano esercitato l'azione civile ed erano stati autorizzati a chiamare nel processo anche il responsabile civile ai sensi degli artt. 83 e 185 c.p., 2049, 2043, 2087 c.c. e 2, 18 e ss. D. Parte_1
Lgs. 81/08, quale società alle cui dipendenze lavorava il congiunto al momento Persona_1 dell'infortunio.
Nelle more del giudizio di primo grado, interveniva una transazione tra - Controparte_6 quale società assicuratrice della responsabilità civile del coimputato - motivo per cui Controparte_9 revocavano la costituzione di parte civile nei confronti del solo . Controparte_9 Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza di assoluzione di tutti gli imputati.
Il Pubblico Ministero proponeva appello avverso l'assoluzione di e Controparte_9 [...]
. CP_14
Le parti civili, , , e , proponevano CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 appello ai soli effetti civili nei confronti di e CP_5 Parte_1
Nel giudizio di appello i predetti davano atto dell'intervenuta transazione con Controparte_6
e, pertanto, reiteravano la richiesta di condanna di di e del responsabile civile
[...] CP_5 [...]
oltre che di e del responsabile civile intervenuto in Parte_1 Controparte_14 Controparte_15 solido fra loro.
La Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 3691/21 del 24.05.21 riformava la pronuncia di primo grado, affermando la responsabilità penale di e accoglieva l'appello proposto agli effetti Controparte_9 civili nei confronti di e condannando in solido questi ultimi al pagamento CP_5 Parte_1 di una provvisionale, pari a complessivi € 310.000,00, quantificata tenendo conto degli importi già ottenuti dalle parti civili dalla Controparte_6
La sentenza era stata impugnata per Cassazione.
Tanto premesso, hanno esposto di aver diritto di agire in via esecutiva nei confronti di per Parte_1 ottenere il pagamento della provvisionale e hanno contestato che la sentenza della Corte d'Appello di
Torino avesse condannato in solido , e al risarcimento CP_5 Controparte_9 Parte_1 di tutti i danni patiti, evidenziando come con successiva ordinanza di correzione il dispositivo della sentenza era stato corretto, prevedendo la condanna in solido del e della ed CP_5 Parte_1 espungendo il riferimento al come da conclusioni formulate dalla parte civile. CP_9
Il vincolo di solidarietà era dunque sussistente solo tra e pur dovendosi tenere conto CP_5 Parte_1 in sede di liquidazione di quanto già versato da per conto dell'imputato . Controparte_16 CP_9
Sotto altro profilo, la transazione con la prevedeva “resta esclusa la possibilità per i Controparte_16 coobbligati in solido di profittare del presente accordo anche ai sensi dell'art. 1304 c.c.”.
Tanto premesso, hanno esposto che in ragione della domanda proposta dalla era sorto il Parte_1 loro interesse ad ottenere in via riconvenzionale la liquidazione del danno, formulando pertanto richiesta di chiamata in causa di . CP_5
Sul punto, hanno esposto che la rendita riconosciuta dall'INAIL era satisfattiva del credito al risarcimento del danno patrimoniale, ma di vantare un credito residuo a titolo di danno non patrimoniale in conseguenza della perdita del rapporto parentale, al netto dell'importo di € 330.000,00 ricevuto dalla CP_ (di cui € 90.000,00 in favore della convenuta ed € 80.000,00 per ciascun figlio) Controparte_16
e dell'importo ricevuto dalla Cassa Edile Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino per l'importo complessivo di € 28.921,58 (€. 7.230,25 per ciascuno). Hanno, pertanto, concluso chiedendo in via preliminare autorizzarsi la chiamata in causa di CP_5
e disporsi la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino all'esito del giudizio in
[...]
Cassazione; nel merito, hanno concluso chiedendo respingere le domande proposte dall'attrice e condannare in solido e al risarcimento del danno come quantificato nelle CP_5 Parte_1 conclusioni riportate.
3. Autorizzata la chiamata in causa di , i convenuti in data 14/10/2022 hanno CP_5 depositato comunicazione del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Torino nei confronti di e e ha rinviato CP_5 Controparte_9
a nuovo giudizio innanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, dichiarando, invece, inammissibile il ricorso proposto da Controparte_17
[...
. All'udienza del 18/10/2022, verificata la ritualità della notifica a , ne è stata CP_5 dichiarata la contumacia.
Con ordinanza all'esito della medesima udienza, il processo è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. con la seguente motivazione: “rilevato parte attrice ha proposto domanda volta ad ottenere l'accertamento che il credito della provvisionale di cui alla sentenza n. 3691/21 della Corte d'Appello di Torino risulta già esser stato soddisfatto dalla compagnia assicurativa ( n. 0342013012750211-01) nell'interesse Controparte_6 CP_7
CP_ dell'assicurato (coobbligato in solido con il Sig. e la ); rilevato che parte convenuta ha chiesto in CP_8 Parte_1 via riconvenzionale procedersi alla quantificazione definitiva del danno subito ai sensi dell'art. 185 c.p. e 2059 c.c. per la morte di avvenuta in data 13.10.2013, nei confronti di e e chiedendo Persona_1 Parte_1 CP_5 pertanto la condanna dei convenuti al pagamento di un importo superiore a quello quantificato in via provvisionale;
rilevato che in relazione all'accertamento della responsabilità per il sinistro oggetto di causa pende processo penale - procedimento penale n. 16452/15 R.g.n.r. Procura della Repubblica di Torino – in cui gli attori sono costituiti parte civile ed hanno svolto l'azione civile di risarcimento del danno nei confronti delle medesime parti oggetto del presente giudizio;
richiamato il principio in forza del quale per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (Cass. 15641/2009; 6990/2020); ritenuto, pertanto, che la pendenza del giudizio penale tra le medesime parti avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità rivesta carattere pregiudiziale rispetto alla liquidazione dei danni chiesta in questa sede;
ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. essendo ravvisabile un nesso di pregiudizialità dipendenza tra i due giudizi, tenuto conto del principio consolidato (cfr. Cass. 12744/1998; 3452/2000; 32762/2006) secondo cui “In tema di revoca della costituzione di parte civile, la previsione dell'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile "promuove l'azione davanti al giudice civile", non riguarda
l'ipotesi in cui il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l'azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l'"an", proponga poi davanti al giudice civile domanda per il "quantum". In tale ipotesi, infatti, non si ha doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile”.
4. Con ricorso in data 8.3.2024 i convenuti hanno riassunto il processo dando atto che la Corte
d'Appello di Torino con sentenza 4144/2023, all'esito del giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha dichiarato civilmente responsabile dei danni CP_5 conseguenti all'infortunio subito da e per l'effetto lo ha condannato al risarcimento Persona_1 dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando in favore delle parti civili una provvisionale ai sensi degli artt. 539 e 540 c.p.p. che ha liquidato in € 90.000,00 a favore di € 100.000,00 CP_1
a , € 60.000,00 ciascuno a e che la sentenza è Controparte_2 Controparte_18 passata in giudicato in data 30.09.2023 e che la formula esecutiva è stata apposta in data 27.1.2024.
4.1. Fissata udienza per la prosecuzione del processo al 12.7.2024, il terzo chiamato CP_5 non si è costituito pur a fronte della regolarità della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna in data 14.3.2024 per l'udienza del 12.7.2024.
4.2. Con distinti depositi in data 15.3.2024 e 18.3.2024 la e i convenuti/attori in Parte_1 riconvenzionale hanno depositato atti di rinuncia alle reciproche domande con compensazione delle spese di lite, ferma la prosecuzione del giudizio tra i soli convenuti e , esponendo di aver CP_5 concluso una transazione in data 27.2.2024 con previsione del pagamento da ai convenuti Parte_1 dell'importo di € 50.000,00.
4.3. All'udienza del 12.7.2024 è stata sollevata d'ufficio la questione relativa all'applicabilità nel caso di specie del principio affermato dalle Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011, secondo cui: “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che
l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” ed è stato assegnato termine di quaranta giorni per osservazioni;
la causa matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Par I convenuti hanno depositato osservazioni, evidenziando come la transazione stipulata con la Pt_1
è una transazione limitata alla quota della rimettendosi sulla individuazione delle quote.
[...] Parte_1
I convenuti hanno di seguito depositato note in sostituzione di udienza e la causa è stata riservata in decisione.
I convenuti hanno depositato comparsa conclusionale.
La non ha depositato note in sostituzione di udienza, né comparsa conclusionale. Parte_1 5. Tanto premesso, preliminarmente va dato che l'attrice e i convenuti Parte_1 hanno raggiunto un accordo in corso di causa sottoscrivendo in data 27.2.2024 atto di transazione in forza del quale la prima si è obbligata al pagamento in favore dei convenuti/attori in via riconvenzionale della somma complessiva di € 50.000,00.
Pertanto, con atto depositato telematicamente in data 15.3.2024 ha Parte_1 Parte_1 rinunciato alla domanda proposta nei confronti dei convenuti e con atto depositato in data 18.3.2024 i convenuti hanno rinunciato alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti di Parte_1
.
[...]
Va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l'attrice e i convenuti per intervenuta transazione con compensazione delle spese di lite come da accordo tra le parti.
6. La domanda proposta dai convenuti nei confronti di è volta ad ottenere la CP_5 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sulla base della sentenza n.
4144/2023 della Corte d'Appello di Torino, Sezione IV Penale, che, in parziale riforma della sentenza appellata ha così statuito:
“dichiara civilmente responsabile dei danni conseguenti all'infortunio subito da e per CP_5 Persona_1
l'effetto lo condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile.
Assegna in favore delle parti civili una provvisionale ai sensi degli artt. 539 e 540 c.p.p., che liquida in: euro 90.000,00 a;
euro 100.000 a euro 60.000 ciascuno a e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
”. Controparte_4
La predetta sentenza, come risulta dalla formula esecutiva apposta in data 27.1.2024 (allegato n. 1 alla nota in data 8.3.2024), è passata in giudicato in data 30.9.2023, sicché risulta vincolante nel presente giudizio quanto all'affermazione della responsabilità civile del convenuto, , tenuto conto CP_5 del principio consolidato in forza del quale “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18352 del 27/08/2014).
Occorre, pertanto, procedere alla liquidazione del danno da perdita parentale, conseguente al decesso di
, patito dai congiunti. Persona_1
6.1. La liquidazione è operata sulla base delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano vigenti alla data della sentenza, che nella versione aggiornata del 2024, al punto 5 prevedono un sistema a punti con valore del singolo punto pari a € 3.911,00 e la possibilità di valorizzare ai fini della liquidazione l'età della vittima, l'età del congiunto, la convivenza o meno del congiunto con la vittima primaria, la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
6.2. Ai fini della liquidazione si tiene conto delle somme già percepite dai convenuti e, dunque, occorrerà tenere in considerazione gli importi:
- corrisposti ai convenuti dalla nel febbraio 24.2.2014 (doc. 13 di parte attrice); Parte_3
- corrisposti dai convenuti dall' per conto di in data Controparte_16 Controparte_9
12.10.2018 (doc. 15 di parte attrice), € 90.000,00 in favore di ed € 80.000,00 CP_1 per ciascuno in favore di , ; CP_2 CP_3 Controparte_4
- riconosciuti dall'attrice con la transazione conclusa in corso di Parte_4 causa, di complessivi € 50.000,00, che sono già stati corrisposti per quanto dichiarato da parte attrice all'udienza del 12.7.2024 e che, in mancanza di specifica imputazione, sono ripartiti in misura paritaria per ciascuno dei convenuti - € 12.500,00 ciascuno.
In merito ai predetti importi si osserva, preliminarmente, che la decurtazione degli importi percepiti dalla
è stata riconosciuta dalla medesima parte attrice in citazione e non si vedono motivi per Parte_3 escludere che tali somme siano da imputare al danno non patrimoniale.
Con riguardo alle somme già corrisposte dall' per , dall'atto di Controparte_16 Controparte_9 transazione si evince che trattasi di transazione sulla quota, con conseguente scioglimento della solidarietà rispetto alla posizione del predetto , sulla base del principio di diritto affermato dalle Sez. U, CP_9
Sentenza n. 30174 del 30/12/2011: “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari
o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”.
Nel caso di specie, le somme corrisposte dall' per vanno Controparte_16 Controparte_9 certamente detratte per l'intero, non risultando che abbia corrisposto un importo corrispondente ad una quota ideale del debito inferiore alla quota effettiva, tenuto conto anche dell'assoluzione di
[...]
nel giudizio penale. CP_9
Con riguardo alla posizione di i convenuti hanno argomentato la relativa responsabilità Parte_1 sulla base della sentenza della Corte d'Appello 24.5.2021 che aveva riconosciuto la responsabilità solidale della ai sensi dell'art. 2049 c.c. il quale prevede: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni Parte_1 arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. Secondo i convenuti, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione sarebbe divenuta irrevocabile nei confronti della Parte_1 Sul punto, la tesi di parte attrice non persuade, perché la medesima sentenza della Corte di Cassazione, Par pur dichiarando la inammissibilità del ricorso proposto dalla ha accolto il ricorso proposto da
[...]
, facendo venire meno il presupposto della responsabilità indiretta della affermata CP_5 Parte_1 dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 2049 c.c., ossia la responsabilità del . CP_5
Tuttavia va osservato come la responsabilità del è stata poi riconosciuta dalla sentenza della Corte CP_5
d'Appello di Torino 4144/2023 emessa a seguito del giudizio di rinvio, per cui non si vedono motivi per discostarsi dalla prima pronuncia della Corte d'Appello, dovendosi ritenere la responsabilità della
[...] una responsabilità oggettiva per fatto altrui ai sensi dell'art. 2049 c.c. e risultando dalla sentenza Parte_1 della Corte d'Appello di Torino 4144/2023 che , agendo in qualità di rappresentante legale CP_5 della ha colposamente causato la morte di : “per non avere delegato ad Parte_1 Persona_1 alcuno le sue incombenze nel settore infortunistico: non avere previsto la sostituzione di , pur essendo a conoscenza Per_2 della sua assenza, e non avere incaricato alcuno, debitamente formato, di svolgere le mansioni di capocantiere e di preposto alla sicurezza dei lavoratori, lasciando quindi i suoi operai in balia di assumere iniziative pericolose per la loro incolumità
o nella condizione di eseguire ordini (come avvenuto per il povero impartiti da soggetti di una terza impresa e CP_4 noncuranti dei profili inerenti alla sicurezza, ma unicamente interessati a smontare quel giorno l'opera provvisionale, perché il lunedì successivo sarebbe stato collocato il lucernario verticale (o trasversale) e non sarebbe più stato possibile utilizzare quella apertura e caricare la gru, con la conseguenza che i tavolati e i tubi avrebbero dovuto passare per le scale, con maggiore dispendio di risorse e di tempo”.
Per quanto suddetto, essendo la responsabilità della una responsabilità indiretta per fatto Parte_1 altrui, ossia per il reato commesso da nell'esercizio dell'attività di prevenzione degli CP_5 infortuni sul lavoro, quanto corrisposto dalla va detratto dal residuo risarcimento Parte_1 dovuto dal ed è imputabile alla quota del . CP_5 CP_5
Dall'atto di transazione si evince inequivocabilmente che la transazione stipulata dai convenuti con la
[...] non ha avuto ad oggetto l'intera pretesa risarcitoria di parte attrice riconducibile alla quota di Parte_1
Par responsabilità del , ma solo la pretesa nei confronti della in liquidazione quale responsabile in CP_5 via solidale per fatto altrui, come si evince dalla previsione dell'espressa salvezza dei diritti e delle domande contro gli altri soggetti obbligati in solido, tra i quali , “verso il quale proseguirà la CP_5 causa già incardinata innanzi al Tribunale di Verbania”.
6.3. Va, invece, escluso che gli importi già liquidati dalla Corte d'Appello di Torino a titolo di provvisionale con la sentenza n. 4144/2023 possano essere considerati come acconti, tenuto conto della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025 che - discostandosi dai precedenti n. 6739 del 24/03/2011
e n. 8662 del 04/04/2017 - ha argomentato come la considerazione degli importi liquidati a titolo di provvisionale quali acconti non è compatibile con la natura provvisoria della condanna al pagamento della provvisionale (La provvisionale, dunque, non può essere considerata (a maggior ragione, se non pagata) come un acconto di cui tenere conto al momento della complessiva liquidazione del danno, poiché la sua quantificazione è provvisoria
e potrebbe subire aumenti o riduzioni (o persino il suo totale annullamento) nel conseguente giudizio civile), né pone alcun problema in relazione alla duplicazione dei titoli esecutivi, potendo il danneggiante far valere il precedente pagamento, sulla base della provvisionale, in sede di opposizione all'esecuzione (“anche a voler ipotizzare che il danneggiato azioni (abusivamente) diversi titoli giudiziali ottenuti nei confronti di diversi danneggianti, a ciascuno di questi è dato il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (ancorché contro un titolo giudiziale) nonostante il giudicato formatosi sull'entità della sua obbligazione risarcitoria”).
Nel caso di specie, non risulta che siano intervenuti ulteriori pagamenti (oltre all'importo che verrà Par considerato di € 50.000,00 di cui alla transazione con la in adempimento della sentenza di condanna alla provvisionale, motivo per cui i predetti importi non vengono detratti nella liquidazione complessiva del danno.
6.4. Infine, occorre tenere conto ai fini della liquidazione che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la detrazione degli acconti deve avvenire sulla base di un conteggio che parametri poste omogenee, essendosi affermato che: “Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante
l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
6.5. Tenuto conto dei principi sopra esposti si procede di seguito alla liquidazione del danno residuo patito dai convenuti.
A) CP_1
La signora era coniuge convivente del defunto , al momento CP_1 Persona_1
CP_ dell'infortunio la signora aveva 56 anni e il marito aveva 59 anni. CP_ La coppia aveva avuto tre figli e per scelta condivisa la signora si era dedicata integralmente alla famiglia.
Con i genitori conviveva il figlio, che è affetto da invalidità riconosciuta dall'INAIL Controparte_2 pari al 27% nonché da invalidità civile pari al 65% (doc. 17, certificati invalidità ) e che Controparte_2 ora convive solo con la madre (doc. 16 certificato stato di famiglia . CP_1
Per quanto suddetto, risulta provato il danno, sia sotto il profilo morale, che sotto il profilo dinamico relazionale, tenuto conto della sofferenza derivante dalla perdita in giovane età del sostegno personale e CP_ morale della persona con cui la signora condivideva la sua vita. In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età vittima (punti 18), dell'età della CP_ signora (punti 18), della convivenza tra congiunto e vittima (punti 16), della presenza nel nucleo familiare primario di altri 3 soggetti (punti 9), della intensità della relazione (punti 15 corrispondente alla media), si ottiene un risultato di 76 punti, che moltiplicato per il valore del punto base pari a € 3.911,00, restituisce un importo di € 297.236,00.
Per quanto detto al punto precedente in ordine ai criteri di liquidazione, il predetto importo va:
- devalutato alla data del sinistro del 18.10.2013 e diventa pari a € 244.236,65;
- tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino alla data della quietanza rilasciata alla del 24.2.2014 (doc. 13 di parte attrice) Parte_3 diventa pari a € 246.088,44;
- detratto l'importo corrisposto a quella data dalla di €. 7.230,25 diventa pari a € Parte_3
238.858,19;
- tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma residua anno per anno rivalutata sino al pagamento dell'acconto dell' in data 12.1.2018 (doc. 15 di parte attrice) CP_16 diventa pari a € 246.158,39;
- detratto il pagamento di € 90.000,00 ricevuto dalla iventa pari a € 156.158,39; CP_16
- tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma residua, anno per anno rivalutata sino alla transazione con la in data 27.2.2024, diventa pari Parte_1
a € 197.472,51;
- detratto l'importo di € 12.500,00 diventa pari a € 184.972,51;
- a tale ultimo importo vanno aggiunti gli interessi sulla somma rivalutata sino alla sentenza e diventa pari a € 195.452,04.
B) Controparte_2
Il signor era figlio convivente del defunto . Controparte_2 Persona_1
Al momento dell'infortunio il signor aveva 37 anni. Controparte_2
Lo stesso è affetto da invalidità riconosciuta dall'INAIL pari al 27% nonché da invalidità civile pari al
65%, per cui è del tutto verosimile che la relazione con il padre fosse fondamentale, oltre che per il sostentamento economico, anche per il supporto psicologico e motivazionale che gli veniva fornito dal padre. Tale ultimo elemento, si ritiene che non determini uno scostamento dal parametro medio con riguardo all'intensità della relazione in quanto considerato già nel punteggio attribuito per la convivenza.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età di (punti Controparte_2
22), dell'età della vittima (punti 18), della convivenza tra congiunto e vittima (punti 16), della presenza nel nucleo familiare primario di altri 3 soggetti (punti 9), della intensità media della relazione (punti 15), si ottiene un risultato di 80 punti, che moltiplicato per il valore del punto base pari a € 3.911,00, restituisce un importo di € 312.880,00.
Per detto al precedente paragrafo in ordine ai criteri di liquidazione, il predetto importo va:
- devalutato alla data del sinistro del 18.10.2013 e diventa pari a € 257.091,21;
- il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino all'importo ricevuto dalla nel febbraio 24.2.2014 (doc. 13 di Parte_3 parte attrice) diventa pari a € 259.040,46;
- detratto l'importo corrisposto a quella data dalla di €. 7.230,25 diventa pari a € Parte_3
251.810,21
- il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino al pagamento dell'acconto dell' n data 12.10.2018 (doc. 15 di parte CP_16 attrice) diventa pari a € 262.349,78;
- detratto l'importo di € 80.000,00 ricevuto dalla iventa pari a € 182.349,78; CP_16
- il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino alla transazione con la in data 27.2.2024, Parte_1 diventa pari a € 228.203,81;
- detratto l'importo di € 12.500,00 diventa pari a € 215.703,81;
- a tale ultimo importo vanno aggiunti gli interessi sulla somma rivalutata sino alla sentenza e diventa pari a € 227.924,41.
C) Controparte_3
Il signor era figlio non convivente del defunto . Controparte_3 Persona_1
Al momento dell'infortunio il signor aveva 38 anni. Controparte_3
Il signor ha esposto che, pur non convivendo più con il padre, aveva con lo stesso Controparte_3 un rapporto molto profondo e condivideva momenti di vita famigliare e domestica. Non vi sono elementi per dubitare della sussistenza di una relazione affettiva riconducibile ai normali rapporti padre figlio, per cui risulta del tutto verosimile la sofferenza soggettiva e il pregiudizio relazionale patito dal figlio per la perdita in giovane età del padre.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età di (punti Controparte_3
22), dell'età della vittima (punti 18), della presenza nel nucleo familiare primario di altri 3 soggetti
(punti 9), della intensità media della relazione (punti 15), si ottiene un risultato di 64 punti, che moltiplicato per il valore del punto base pari a € 3.911,00, restituisce un importo di € 250.304,00.
Per quanto detto al paragrafo precedente in ordine ai criteri di liquidazione, il predetto importo va:
- devalutato alla data del sinistro del 18.10.2013 e diventa pari a € 205.672,97; - tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino all'importo ricevuto dalla il 24.2.2014 (doc. 13 di parte attrice) diventa pari a € Parte_3
207.232,36;
- detratto l'importo corrisposto a quella data dalla di €. 7.230,25 diventa pari a € Parte_3
200.002,11;
- tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino al pagamento dell'acconto dell' in data 12.10.2018 (doc. 15 di parte attrice) diventa CP_16 pari a € 208.373,23;
- detratto il pagamento di € 80.000,00 ricevuto dalla iventa pari a € 128.373,23 CP_16
- tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino all'importo risultante dalla transazione con la in data 27.2.2024, Parte_1 diventa pari a € 162.286,79;
- detratto l'importo di € 12.500,00 diventa pari a € 149.786,79;
- a tale ultimo importo vanno aggiunti gli interessi sulla somma rivalutata sino alla sentenza e diventa pari a € 158.272,89.
D) Controparte_4
La signora era figlia non convivente del defunto . Controparte_4 Persona_1
Al momento dell'infortunio il signor aveva 28 anni. Controparte_4
La signora ha esposto che, pur non convivendo più con il padre, aveva con lo stesso Controparte_4 un rapporto molto profondo e condivideva momenti di vita famigliare e domestica. Non vi sono elementi per dubitare della sussistenza di una relazione affettiva riconducibile ai normali rapporti padre figlio, per cui risulta del tutto verosimile la sofferenza soggettiva e il pregiudizio relazionale patito dalla figlia per la perdita del padre in giovane età.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età di (punti Controparte_4
24), dell'età della vittima (punti 18), della presenza nel nucleo familiare primario di altri 3 soggetti
(punti 9), della intensità media della relazione (punti 15), si ottiene un risultato di 66 punti, che moltiplicato per il valore del punto base pari a € 3.911,00, restituisce un importo di € 258.126,00:
Per quanto detto al paragrafo precedente in ordine ai criteri di liquidazione, il predetto importo va:
- devalutato alla data del sinistro del 18.10.2013 e diventa pari a € 212.100,25;
- il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino all'importo ricevuto dalla il 24.2.2014 (doc. 13 di parte attrice) Parte_3 diventa pari a € 213.708,37;
- detratto l'importo corrisposto a quella data dalla di €. 7.230,25 diventa pari a € Parte_3
206.478,12; - il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino al pagamento dell'acconto dell' n data 12.10.2018 (doc. 15 di parte CP_16 attrice) diventa pari a € 215.120,31;
- detratto il pagamento di € 80.000,00 ricevuto dalla diventa pari a € 135.120,31; CP_16
- il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino all'importo risultante dalla transazione con la Parte_1
in data 27.2.2024, diventa pari a € 169.097,94;
[...]
- detratto l'importo di € 12.500,00 diventa pari a 156.597,94;
- a tale ultimo importo vanno aggiunti gli interessi sulla somma rivalutata sino alla sentenza e diventa pari a € 165.469,93.
Il conclusione , condannato con sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 4144/2023 CP_5 passata in giudicato in data 30.9.2023 al risarcimento dei danni patiti dai convenuti per la perdita del congiunto da liquidarsi in separato giudizio, va condannato al risarcimento del danno Persona_1 liquidato in via definitiva nell'importo di € 195.452,04 in favore di di € 227.924,41 in CP_1 favore di , di € 158.272,89 in favore di ell'importo e di € 165.469,93 Controparte_2 Controparte_3 in favore di per tutti oltre interessi al tasso di interesse legale sino al soddisfo. Controparte_4
6.6. Le spese di lite nei rapporti tra i convenuti e il terzo chiamato seguono la CP_5 soccombenza e si liquidano in favore dei primi e carico del secondo in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda con applicazione dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva (€ 7.646,00) e medi ridotti del 30% per la fase istruttoria e decisionale (€
15.082,90), in ragione della limitata attività difensiva a fronte della mancanza di contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione in corso di causa tra
[...]
e i convenuti , Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 ed Controparte_4
2. Compensa le spese di lite tra e i convenuti Parte_1 CP_1
, ed come da accordo delle parti. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
3. Accoglie la domanda proposta dai convenuti nei confronti del terzo chiamato , CP_5 condannato della Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 4144/2023 passata in giudicato in data 30.9.2023 al risarcimento dei danni patiti dai convenuti per la perdita del congiunto da liquidarsi in separato giudizio e, per l'effetto, condanna al Persona_1 CP_5 risarcimento del danno che liquida in via definitiva nell'importo di € 195.452,04 in favore di
[...]
di € 227.924,41 in favore di , di € 158.272,89 in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3 nell'importo e di € 165.469,93 in favore di per tutti oltre interessi al
[...] Controparte_4 tasso di interesse legale sino al soddisfo.
4. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in CP_5
€ 1.728,78 per spese vive (1.686,00 contributo unificato, 27,00 marca da bollo, 15,78 notifica citazione) ed € 22.728,90 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
Verbania, 13.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Vittoria Mingione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 48/2022 pendente
TRA
- C.F. e P.IVA - in persona del Liquidatore Dr. Parte_1 P.IVA_1
- C.F. - rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Parte_2 C.F._1
Ruggiero - C.F. – con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_2 certificata Email_1
- Attrice -
E
- C.F. - - C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
- - C.F. - - C.F. - Controparte_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Luciana Angela Scaroina - C.F. – C.F._7 con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata e dall'Avv. Valentina Zancan - C.F. Email_2
– con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._8
Email_3
- Convenuti e attori in riconvenzionale –
- C.F. CP_5 C.F._9
- Terzo chiamato in causa contumace- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare:
A. Accertare e dichiarare che ad oggi qualsiasi diritto creditorio dei GG.ri , CP_1
, ed nei confronti della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
[.. risulta già soddisfatto o, in ogni caso, Accertare e dichiarare che il credito della provvisionale di cui alla sentenza n.
3691/21 risulta già esser stato soddisfatto dalla compagnia assicurativa Controparte_6 CP_7
CP_
. 0342013012750211-01) nell'interesse dell'assicurato (coobbligato in solido con il Sig. e la
[...] CP_8
[...]
); Pt_1
B. Per l'effetto di quanto accertato al punto A, Dichiarare che nulla è dovuto dalla ai GG. GG.ri Parte_1
, , ed CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ovvero accertare gli importi realmente dovuti al netto di quanto già percepito;
C. Con vittoria di spese di lite, onorari di causa oltre IVA e CPA.
Convenuti / attori in riconvenzionale
“Accertata e dichiarata la responsabilità civile di per la morte di avvenuta in data CP_5 Persona_1
13.10.2013, condannare al risarcimento del danno in favore di: CP_5
1. nella somma di euro 196.970,75 o nella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di individuare;
CP_1
2. nella somma di euro 158.164,05 o nella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di Controparte_3 individuare;
3. nella somma di euro 197.164,05 o nella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 riterrà di individuare;
4. nella somma di euro 157.937,25 o nella diversa somma che l'Ill.mo Controparte_4
Tribunale riterrà di individuare. Con vittoria di spese di giudizio, anche peritali, oltre oneri fiscali e rimborso forfettario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e per sentire accertare che i crediti risarcitori dai medesimi vantati in ragione del decesso Controparte_4 del congiunto, (marito di e padre di , e Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 [...]
), avvenuto a causa di un infortunio sul lavoro in data 18.10.2023, erano stati integralmente CP_4 soddisfatti all'esito della percezione da parte dei convenuti dall'INAIL di Novara nell'anno 2015 di un importo pari a € 241.023,35 a titolo di rendita, di ulteriori importi a titolo di risarcimento da parte della di Torino e dell' importo di € 400.000,00 dalla compagnia assicurativa Parte_3 Controparte_6 nell'interesse dell'assicurato responsabile in via solidale.
[...] Controparte_9 In particolare, ha esposto che la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 3691/21 stabiliva:
(i) la responsabilità di del delitto a lui ascritto;
Controparte_9
(ii) la responsabilità civile di e della in relazione al reato di cui CP_5 Parte_1 all'imputazione;
(iii) la condanna in solido di , e al risarcimento Controparte_9 CP_5 Parte_1 dei danni in favore di , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
nonché il solo al risarcimento dei danni in favore di ,
[...] CP_8 Controparte_10
rimettendo tutte le parti civili avanti al Controparte_11 Controparte_12
Giudice civile competente per la relativa liquidazione;
(iv) una provvisionale di € 90.000,00 in favore di di € 100.000 in favore di CP_1
e di € 60.000,00 per ciascuno in favore di e di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
(v) la condanna di , e al pagamento delle spese Controparte_9 CP_5 Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, nonché alla rifusione delle spese processuali di assistenza e rappresentanza per il primo grado di giudizio, in favore di tutte le costituite parti civili, liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
e, per il secondo grado dì giudizio, in favore , Controparte_13 Controparte_2 CP_3
liquidate in complessivi curo 4500,00, oltre spese generali, I.V.À.
[...] Controparte_4
e C.P.A. come per legge.
Premesso che avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino era pendente giudizio in Cassazione e che i convenuti avevano azionato in via esecutiva il credito alla provvisionale prima ancora di avviare il giudizio civile volto a verificare l'importo effettivo complessivamente dovuto, hanno chiesto che “ad oggi” qualsiasi credito dei convenuti nei confronti della risulta già soddisfatto o, in ogni Parte_1 caso, che il credito alla provvisionale di cui alla sentenza n. 3691/21 è già stato soddisfatto dalla compagnia assicurativa nell'interesse dell'assicurato e, per Controparte_6 CP_8
l'effetto, che nulla è dovuto dalla ai convenuti, ovvero accertare gli importi realmente dovuti Parte_1 al netto di quanto già percepito.
2. Si sono costituiti i convenuti, che hanno esposto come: nel corso del processo penale di primo grado avevano esercitato l'azione civile ed erano stati autorizzati a chiamare nel processo anche il responsabile civile ai sensi degli artt. 83 e 185 c.p., 2049, 2043, 2087 c.c. e 2, 18 e ss. D. Parte_1
Lgs. 81/08, quale società alle cui dipendenze lavorava il congiunto al momento Persona_1 dell'infortunio.
Nelle more del giudizio di primo grado, interveniva una transazione tra - Controparte_6 quale società assicuratrice della responsabilità civile del coimputato - motivo per cui Controparte_9 revocavano la costituzione di parte civile nei confronti del solo . Controparte_9 Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza di assoluzione di tutti gli imputati.
Il Pubblico Ministero proponeva appello avverso l'assoluzione di e Controparte_9 [...]
. CP_14
Le parti civili, , , e , proponevano CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 appello ai soli effetti civili nei confronti di e CP_5 Parte_1
Nel giudizio di appello i predetti davano atto dell'intervenuta transazione con Controparte_6
e, pertanto, reiteravano la richiesta di condanna di di e del responsabile civile
[...] CP_5 [...]
oltre che di e del responsabile civile intervenuto in Parte_1 Controparte_14 Controparte_15 solido fra loro.
La Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 3691/21 del 24.05.21 riformava la pronuncia di primo grado, affermando la responsabilità penale di e accoglieva l'appello proposto agli effetti Controparte_9 civili nei confronti di e condannando in solido questi ultimi al pagamento CP_5 Parte_1 di una provvisionale, pari a complessivi € 310.000,00, quantificata tenendo conto degli importi già ottenuti dalle parti civili dalla Controparte_6
La sentenza era stata impugnata per Cassazione.
Tanto premesso, hanno esposto di aver diritto di agire in via esecutiva nei confronti di per Parte_1 ottenere il pagamento della provvisionale e hanno contestato che la sentenza della Corte d'Appello di
Torino avesse condannato in solido , e al risarcimento CP_5 Controparte_9 Parte_1 di tutti i danni patiti, evidenziando come con successiva ordinanza di correzione il dispositivo della sentenza era stato corretto, prevedendo la condanna in solido del e della ed CP_5 Parte_1 espungendo il riferimento al come da conclusioni formulate dalla parte civile. CP_9
Il vincolo di solidarietà era dunque sussistente solo tra e pur dovendosi tenere conto CP_5 Parte_1 in sede di liquidazione di quanto già versato da per conto dell'imputato . Controparte_16 CP_9
Sotto altro profilo, la transazione con la prevedeva “resta esclusa la possibilità per i Controparte_16 coobbligati in solido di profittare del presente accordo anche ai sensi dell'art. 1304 c.c.”.
Tanto premesso, hanno esposto che in ragione della domanda proposta dalla era sorto il Parte_1 loro interesse ad ottenere in via riconvenzionale la liquidazione del danno, formulando pertanto richiesta di chiamata in causa di . CP_5
Sul punto, hanno esposto che la rendita riconosciuta dall'INAIL era satisfattiva del credito al risarcimento del danno patrimoniale, ma di vantare un credito residuo a titolo di danno non patrimoniale in conseguenza della perdita del rapporto parentale, al netto dell'importo di € 330.000,00 ricevuto dalla CP_ (di cui € 90.000,00 in favore della convenuta ed € 80.000,00 per ciascun figlio) Controparte_16
e dell'importo ricevuto dalla Cassa Edile Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino per l'importo complessivo di € 28.921,58 (€. 7.230,25 per ciascuno). Hanno, pertanto, concluso chiedendo in via preliminare autorizzarsi la chiamata in causa di CP_5
e disporsi la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino all'esito del giudizio in
[...]
Cassazione; nel merito, hanno concluso chiedendo respingere le domande proposte dall'attrice e condannare in solido e al risarcimento del danno come quantificato nelle CP_5 Parte_1 conclusioni riportate.
3. Autorizzata la chiamata in causa di , i convenuti in data 14/10/2022 hanno CP_5 depositato comunicazione del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Torino nei confronti di e e ha rinviato CP_5 Controparte_9
a nuovo giudizio innanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, dichiarando, invece, inammissibile il ricorso proposto da Controparte_17
[...
. All'udienza del 18/10/2022, verificata la ritualità della notifica a , ne è stata CP_5 dichiarata la contumacia.
Con ordinanza all'esito della medesima udienza, il processo è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. con la seguente motivazione: “rilevato parte attrice ha proposto domanda volta ad ottenere l'accertamento che il credito della provvisionale di cui alla sentenza n. 3691/21 della Corte d'Appello di Torino risulta già esser stato soddisfatto dalla compagnia assicurativa ( n. 0342013012750211-01) nell'interesse Controparte_6 CP_7
CP_ dell'assicurato (coobbligato in solido con il Sig. e la ); rilevato che parte convenuta ha chiesto in CP_8 Parte_1 via riconvenzionale procedersi alla quantificazione definitiva del danno subito ai sensi dell'art. 185 c.p. e 2059 c.c. per la morte di avvenuta in data 13.10.2013, nei confronti di e e chiedendo Persona_1 Parte_1 CP_5 pertanto la condanna dei convenuti al pagamento di un importo superiore a quello quantificato in via provvisionale;
rilevato che in relazione all'accertamento della responsabilità per il sinistro oggetto di causa pende processo penale - procedimento penale n. 16452/15 R.g.n.r. Procura della Repubblica di Torino – in cui gli attori sono costituiti parte civile ed hanno svolto l'azione civile di risarcimento del danno nei confronti delle medesime parti oggetto del presente giudizio;
richiamato il principio in forza del quale per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (Cass. 15641/2009; 6990/2020); ritenuto, pertanto, che la pendenza del giudizio penale tra le medesime parti avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità rivesta carattere pregiudiziale rispetto alla liquidazione dei danni chiesta in questa sede;
ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. essendo ravvisabile un nesso di pregiudizialità dipendenza tra i due giudizi, tenuto conto del principio consolidato (cfr. Cass. 12744/1998; 3452/2000; 32762/2006) secondo cui “In tema di revoca della costituzione di parte civile, la previsione dell'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile "promuove l'azione davanti al giudice civile", non riguarda
l'ipotesi in cui il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l'azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l'"an", proponga poi davanti al giudice civile domanda per il "quantum". In tale ipotesi, infatti, non si ha doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile”.
4. Con ricorso in data 8.3.2024 i convenuti hanno riassunto il processo dando atto che la Corte
d'Appello di Torino con sentenza 4144/2023, all'esito del giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha dichiarato civilmente responsabile dei danni CP_5 conseguenti all'infortunio subito da e per l'effetto lo ha condannato al risarcimento Persona_1 dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando in favore delle parti civili una provvisionale ai sensi degli artt. 539 e 540 c.p.p. che ha liquidato in € 90.000,00 a favore di € 100.000,00 CP_1
a , € 60.000,00 ciascuno a e che la sentenza è Controparte_2 Controparte_18 passata in giudicato in data 30.09.2023 e che la formula esecutiva è stata apposta in data 27.1.2024.
4.1. Fissata udienza per la prosecuzione del processo al 12.7.2024, il terzo chiamato CP_5 non si è costituito pur a fronte della regolarità della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna in data 14.3.2024 per l'udienza del 12.7.2024.
4.2. Con distinti depositi in data 15.3.2024 e 18.3.2024 la e i convenuti/attori in Parte_1 riconvenzionale hanno depositato atti di rinuncia alle reciproche domande con compensazione delle spese di lite, ferma la prosecuzione del giudizio tra i soli convenuti e , esponendo di aver CP_5 concluso una transazione in data 27.2.2024 con previsione del pagamento da ai convenuti Parte_1 dell'importo di € 50.000,00.
4.3. All'udienza del 12.7.2024 è stata sollevata d'ufficio la questione relativa all'applicabilità nel caso di specie del principio affermato dalle Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011, secondo cui: “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che
l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” ed è stato assegnato termine di quaranta giorni per osservazioni;
la causa matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Par I convenuti hanno depositato osservazioni, evidenziando come la transazione stipulata con la Pt_1
è una transazione limitata alla quota della rimettendosi sulla individuazione delle quote.
[...] Parte_1
I convenuti hanno di seguito depositato note in sostituzione di udienza e la causa è stata riservata in decisione.
I convenuti hanno depositato comparsa conclusionale.
La non ha depositato note in sostituzione di udienza, né comparsa conclusionale. Parte_1 5. Tanto premesso, preliminarmente va dato che l'attrice e i convenuti Parte_1 hanno raggiunto un accordo in corso di causa sottoscrivendo in data 27.2.2024 atto di transazione in forza del quale la prima si è obbligata al pagamento in favore dei convenuti/attori in via riconvenzionale della somma complessiva di € 50.000,00.
Pertanto, con atto depositato telematicamente in data 15.3.2024 ha Parte_1 Parte_1 rinunciato alla domanda proposta nei confronti dei convenuti e con atto depositato in data 18.3.2024 i convenuti hanno rinunciato alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti di Parte_1
.
[...]
Va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l'attrice e i convenuti per intervenuta transazione con compensazione delle spese di lite come da accordo tra le parti.
6. La domanda proposta dai convenuti nei confronti di è volta ad ottenere la CP_5 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sulla base della sentenza n.
4144/2023 della Corte d'Appello di Torino, Sezione IV Penale, che, in parziale riforma della sentenza appellata ha così statuito:
“dichiara civilmente responsabile dei danni conseguenti all'infortunio subito da e per CP_5 Persona_1
l'effetto lo condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile.
Assegna in favore delle parti civili una provvisionale ai sensi degli artt. 539 e 540 c.p.p., che liquida in: euro 90.000,00 a;
euro 100.000 a euro 60.000 ciascuno a e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
”. Controparte_4
La predetta sentenza, come risulta dalla formula esecutiva apposta in data 27.1.2024 (allegato n. 1 alla nota in data 8.3.2024), è passata in giudicato in data 30.9.2023, sicché risulta vincolante nel presente giudizio quanto all'affermazione della responsabilità civile del convenuto, , tenuto conto CP_5 del principio consolidato in forza del quale “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18352 del 27/08/2014).
Occorre, pertanto, procedere alla liquidazione del danno da perdita parentale, conseguente al decesso di
, patito dai congiunti. Persona_1
6.1. La liquidazione è operata sulla base delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano vigenti alla data della sentenza, che nella versione aggiornata del 2024, al punto 5 prevedono un sistema a punti con valore del singolo punto pari a € 3.911,00 e la possibilità di valorizzare ai fini della liquidazione l'età della vittima, l'età del congiunto, la convivenza o meno del congiunto con la vittima primaria, la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
6.2. Ai fini della liquidazione si tiene conto delle somme già percepite dai convenuti e, dunque, occorrerà tenere in considerazione gli importi:
- corrisposti ai convenuti dalla nel febbraio 24.2.2014 (doc. 13 di parte attrice); Parte_3
- corrisposti dai convenuti dall' per conto di in data Controparte_16 Controparte_9
12.10.2018 (doc. 15 di parte attrice), € 90.000,00 in favore di ed € 80.000,00 CP_1 per ciascuno in favore di , ; CP_2 CP_3 Controparte_4
- riconosciuti dall'attrice con la transazione conclusa in corso di Parte_4 causa, di complessivi € 50.000,00, che sono già stati corrisposti per quanto dichiarato da parte attrice all'udienza del 12.7.2024 e che, in mancanza di specifica imputazione, sono ripartiti in misura paritaria per ciascuno dei convenuti - € 12.500,00 ciascuno.
In merito ai predetti importi si osserva, preliminarmente, che la decurtazione degli importi percepiti dalla
è stata riconosciuta dalla medesima parte attrice in citazione e non si vedono motivi per Parte_3 escludere che tali somme siano da imputare al danno non patrimoniale.
Con riguardo alle somme già corrisposte dall' per , dall'atto di Controparte_16 Controparte_9 transazione si evince che trattasi di transazione sulla quota, con conseguente scioglimento della solidarietà rispetto alla posizione del predetto , sulla base del principio di diritto affermato dalle Sez. U, CP_9
Sentenza n. 30174 del 30/12/2011: “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari
o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”.
Nel caso di specie, le somme corrisposte dall' per vanno Controparte_16 Controparte_9 certamente detratte per l'intero, non risultando che abbia corrisposto un importo corrispondente ad una quota ideale del debito inferiore alla quota effettiva, tenuto conto anche dell'assoluzione di
[...]
nel giudizio penale. CP_9
Con riguardo alla posizione di i convenuti hanno argomentato la relativa responsabilità Parte_1 sulla base della sentenza della Corte d'Appello 24.5.2021 che aveva riconosciuto la responsabilità solidale della ai sensi dell'art. 2049 c.c. il quale prevede: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni Parte_1 arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. Secondo i convenuti, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione sarebbe divenuta irrevocabile nei confronti della Parte_1 Sul punto, la tesi di parte attrice non persuade, perché la medesima sentenza della Corte di Cassazione, Par pur dichiarando la inammissibilità del ricorso proposto dalla ha accolto il ricorso proposto da
[...]
, facendo venire meno il presupposto della responsabilità indiretta della affermata CP_5 Parte_1 dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 2049 c.c., ossia la responsabilità del . CP_5
Tuttavia va osservato come la responsabilità del è stata poi riconosciuta dalla sentenza della Corte CP_5
d'Appello di Torino 4144/2023 emessa a seguito del giudizio di rinvio, per cui non si vedono motivi per discostarsi dalla prima pronuncia della Corte d'Appello, dovendosi ritenere la responsabilità della
[...] una responsabilità oggettiva per fatto altrui ai sensi dell'art. 2049 c.c. e risultando dalla sentenza Parte_1 della Corte d'Appello di Torino 4144/2023 che , agendo in qualità di rappresentante legale CP_5 della ha colposamente causato la morte di : “per non avere delegato ad Parte_1 Persona_1 alcuno le sue incombenze nel settore infortunistico: non avere previsto la sostituzione di , pur essendo a conoscenza Per_2 della sua assenza, e non avere incaricato alcuno, debitamente formato, di svolgere le mansioni di capocantiere e di preposto alla sicurezza dei lavoratori, lasciando quindi i suoi operai in balia di assumere iniziative pericolose per la loro incolumità
o nella condizione di eseguire ordini (come avvenuto per il povero impartiti da soggetti di una terza impresa e CP_4 noncuranti dei profili inerenti alla sicurezza, ma unicamente interessati a smontare quel giorno l'opera provvisionale, perché il lunedì successivo sarebbe stato collocato il lucernario verticale (o trasversale) e non sarebbe più stato possibile utilizzare quella apertura e caricare la gru, con la conseguenza che i tavolati e i tubi avrebbero dovuto passare per le scale, con maggiore dispendio di risorse e di tempo”.
Per quanto suddetto, essendo la responsabilità della una responsabilità indiretta per fatto Parte_1 altrui, ossia per il reato commesso da nell'esercizio dell'attività di prevenzione degli CP_5 infortuni sul lavoro, quanto corrisposto dalla va detratto dal residuo risarcimento Parte_1 dovuto dal ed è imputabile alla quota del . CP_5 CP_5
Dall'atto di transazione si evince inequivocabilmente che la transazione stipulata dai convenuti con la
[...] non ha avuto ad oggetto l'intera pretesa risarcitoria di parte attrice riconducibile alla quota di Parte_1
Par responsabilità del , ma solo la pretesa nei confronti della in liquidazione quale responsabile in CP_5 via solidale per fatto altrui, come si evince dalla previsione dell'espressa salvezza dei diritti e delle domande contro gli altri soggetti obbligati in solido, tra i quali , “verso il quale proseguirà la CP_5 causa già incardinata innanzi al Tribunale di Verbania”.
6.3. Va, invece, escluso che gli importi già liquidati dalla Corte d'Appello di Torino a titolo di provvisionale con la sentenza n. 4144/2023 possano essere considerati come acconti, tenuto conto della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 11614 del 03/05/2025 che - discostandosi dai precedenti n. 6739 del 24/03/2011
e n. 8662 del 04/04/2017 - ha argomentato come la considerazione degli importi liquidati a titolo di provvisionale quali acconti non è compatibile con la natura provvisoria della condanna al pagamento della provvisionale (La provvisionale, dunque, non può essere considerata (a maggior ragione, se non pagata) come un acconto di cui tenere conto al momento della complessiva liquidazione del danno, poiché la sua quantificazione è provvisoria
e potrebbe subire aumenti o riduzioni (o persino il suo totale annullamento) nel conseguente giudizio civile), né pone alcun problema in relazione alla duplicazione dei titoli esecutivi, potendo il danneggiante far valere il precedente pagamento, sulla base della provvisionale, in sede di opposizione all'esecuzione (“anche a voler ipotizzare che il danneggiato azioni (abusivamente) diversi titoli giudiziali ottenuti nei confronti di diversi danneggianti, a ciascuno di questi è dato il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (ancorché contro un titolo giudiziale) nonostante il giudicato formatosi sull'entità della sua obbligazione risarcitoria”).
Nel caso di specie, non risulta che siano intervenuti ulteriori pagamenti (oltre all'importo che verrà Par considerato di € 50.000,00 di cui alla transazione con la in adempimento della sentenza di condanna alla provvisionale, motivo per cui i predetti importi non vengono detratti nella liquidazione complessiva del danno.
6.4. Infine, occorre tenere conto ai fini della liquidazione che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la detrazione degli acconti deve avvenire sulla base di un conteggio che parametri poste omogenee, essendosi affermato che: “Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante
l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
6.5. Tenuto conto dei principi sopra esposti si procede di seguito alla liquidazione del danno residuo patito dai convenuti.
A) CP_1
La signora era coniuge convivente del defunto , al momento CP_1 Persona_1
CP_ dell'infortunio la signora aveva 56 anni e il marito aveva 59 anni. CP_ La coppia aveva avuto tre figli e per scelta condivisa la signora si era dedicata integralmente alla famiglia.
Con i genitori conviveva il figlio, che è affetto da invalidità riconosciuta dall'INAIL Controparte_2 pari al 27% nonché da invalidità civile pari al 65% (doc. 17, certificati invalidità ) e che Controparte_2 ora convive solo con la madre (doc. 16 certificato stato di famiglia . CP_1
Per quanto suddetto, risulta provato il danno, sia sotto il profilo morale, che sotto il profilo dinamico relazionale, tenuto conto della sofferenza derivante dalla perdita in giovane età del sostegno personale e CP_ morale della persona con cui la signora condivideva la sua vita. In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età vittima (punti 18), dell'età della CP_ signora (punti 18), della convivenza tra congiunto e vittima (punti 16), della presenza nel nucleo familiare primario di altri 3 soggetti (punti 9), della intensità della relazione (punti 15 corrispondente alla media), si ottiene un risultato di 76 punti, che moltiplicato per il valore del punto base pari a € 3.911,00, restituisce un importo di € 297.236,00.
Per quanto detto al punto precedente in ordine ai criteri di liquidazione, il predetto importo va:
- devalutato alla data del sinistro del 18.10.2013 e diventa pari a € 244.236,65;
- tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino alla data della quietanza rilasciata alla del 24.2.2014 (doc. 13 di parte attrice) Parte_3 diventa pari a € 246.088,44;
- detratto l'importo corrisposto a quella data dalla di €. 7.230,25 diventa pari a € Parte_3
238.858,19;
- tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma residua anno per anno rivalutata sino al pagamento dell'acconto dell' in data 12.1.2018 (doc. 15 di parte attrice) CP_16 diventa pari a € 246.158,39;
- detratto il pagamento di € 90.000,00 ricevuto dalla iventa pari a € 156.158,39; CP_16
- tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma residua, anno per anno rivalutata sino alla transazione con la in data 27.2.2024, diventa pari Parte_1
a € 197.472,51;
- detratto l'importo di € 12.500,00 diventa pari a € 184.972,51;
- a tale ultimo importo vanno aggiunti gli interessi sulla somma rivalutata sino alla sentenza e diventa pari a € 195.452,04.
B) Controparte_2
Il signor era figlio convivente del defunto . Controparte_2 Persona_1
Al momento dell'infortunio il signor aveva 37 anni. Controparte_2
Lo stesso è affetto da invalidità riconosciuta dall'INAIL pari al 27% nonché da invalidità civile pari al
65%, per cui è del tutto verosimile che la relazione con il padre fosse fondamentale, oltre che per il sostentamento economico, anche per il supporto psicologico e motivazionale che gli veniva fornito dal padre. Tale ultimo elemento, si ritiene che non determini uno scostamento dal parametro medio con riguardo all'intensità della relazione in quanto considerato già nel punteggio attribuito per la convivenza.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età di (punti Controparte_2
22), dell'età della vittima (punti 18), della convivenza tra congiunto e vittima (punti 16), della presenza nel nucleo familiare primario di altri 3 soggetti (punti 9), della intensità media della relazione (punti 15), si ottiene un risultato di 80 punti, che moltiplicato per il valore del punto base pari a € 3.911,00, restituisce un importo di € 312.880,00.
Per detto al precedente paragrafo in ordine ai criteri di liquidazione, il predetto importo va:
- devalutato alla data del sinistro del 18.10.2013 e diventa pari a € 257.091,21;
- il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino all'importo ricevuto dalla nel febbraio 24.2.2014 (doc. 13 di Parte_3 parte attrice) diventa pari a € 259.040,46;
- detratto l'importo corrisposto a quella data dalla di €. 7.230,25 diventa pari a € Parte_3
251.810,21
- il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino al pagamento dell'acconto dell' n data 12.10.2018 (doc. 15 di parte CP_16 attrice) diventa pari a € 262.349,78;
- detratto l'importo di € 80.000,00 ricevuto dalla iventa pari a € 182.349,78; CP_16
- il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino alla transazione con la in data 27.2.2024, Parte_1 diventa pari a € 228.203,81;
- detratto l'importo di € 12.500,00 diventa pari a € 215.703,81;
- a tale ultimo importo vanno aggiunti gli interessi sulla somma rivalutata sino alla sentenza e diventa pari a € 227.924,41.
C) Controparte_3
Il signor era figlio non convivente del defunto . Controparte_3 Persona_1
Al momento dell'infortunio il signor aveva 38 anni. Controparte_3
Il signor ha esposto che, pur non convivendo più con il padre, aveva con lo stesso Controparte_3 un rapporto molto profondo e condivideva momenti di vita famigliare e domestica. Non vi sono elementi per dubitare della sussistenza di una relazione affettiva riconducibile ai normali rapporti padre figlio, per cui risulta del tutto verosimile la sofferenza soggettiva e il pregiudizio relazionale patito dal figlio per la perdita in giovane età del padre.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età di (punti Controparte_3
22), dell'età della vittima (punti 18), della presenza nel nucleo familiare primario di altri 3 soggetti
(punti 9), della intensità media della relazione (punti 15), si ottiene un risultato di 64 punti, che moltiplicato per il valore del punto base pari a € 3.911,00, restituisce un importo di € 250.304,00.
Per quanto detto al paragrafo precedente in ordine ai criteri di liquidazione, il predetto importo va:
- devalutato alla data del sinistro del 18.10.2013 e diventa pari a € 205.672,97; - tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino all'importo ricevuto dalla il 24.2.2014 (doc. 13 di parte attrice) diventa pari a € Parte_3
207.232,36;
- detratto l'importo corrisposto a quella data dalla di €. 7.230,25 diventa pari a € Parte_3
200.002,11;
- tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino al pagamento dell'acconto dell' in data 12.10.2018 (doc. 15 di parte attrice) diventa CP_16 pari a € 208.373,23;
- detratto il pagamento di € 80.000,00 ricevuto dalla iventa pari a € 128.373,23 CP_16
- tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino all'importo risultante dalla transazione con la in data 27.2.2024, Parte_1 diventa pari a € 162.286,79;
- detratto l'importo di € 12.500,00 diventa pari a € 149.786,79;
- a tale ultimo importo vanno aggiunti gli interessi sulla somma rivalutata sino alla sentenza e diventa pari a € 158.272,89.
D) Controparte_4
La signora era figlia non convivente del defunto . Controparte_4 Persona_1
Al momento dell'infortunio il signor aveva 28 anni. Controparte_4
La signora ha esposto che, pur non convivendo più con il padre, aveva con lo stesso Controparte_4 un rapporto molto profondo e condivideva momenti di vita famigliare e domestica. Non vi sono elementi per dubitare della sussistenza di una relazione affettiva riconducibile ai normali rapporti padre figlio, per cui risulta del tutto verosimile la sofferenza soggettiva e il pregiudizio relazionale patito dalla figlia per la perdita del padre in giovane età.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età di (punti Controparte_4
24), dell'età della vittima (punti 18), della presenza nel nucleo familiare primario di altri 3 soggetti
(punti 9), della intensità media della relazione (punti 15), si ottiene un risultato di 66 punti, che moltiplicato per il valore del punto base pari a € 3.911,00, restituisce un importo di € 258.126,00:
Per quanto detto al paragrafo precedente in ordine ai criteri di liquidazione, il predetto importo va:
- devalutato alla data del sinistro del 18.10.2013 e diventa pari a € 212.100,25;
- il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino all'importo ricevuto dalla il 24.2.2014 (doc. 13 di parte attrice) Parte_3 diventa pari a € 213.708,37;
- detratto l'importo corrisposto a quella data dalla di €. 7.230,25 diventa pari a € Parte_3
206.478,12; - il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino al pagamento dell'acconto dell' n data 12.10.2018 (doc. 15 di parte CP_16 attrice) diventa pari a € 215.120,31;
- detratto il pagamento di € 80.000,00 ricevuto dalla diventa pari a € 135.120,31; CP_16
- il predetto importo, tenuto conto della rivalutazione e degli interessi maturati sulla somma anno per anno rivalutata sino all'importo risultante dalla transazione con la Parte_1
in data 27.2.2024, diventa pari a € 169.097,94;
[...]
- detratto l'importo di € 12.500,00 diventa pari a 156.597,94;
- a tale ultimo importo vanno aggiunti gli interessi sulla somma rivalutata sino alla sentenza e diventa pari a € 165.469,93.
Il conclusione , condannato con sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 4144/2023 CP_5 passata in giudicato in data 30.9.2023 al risarcimento dei danni patiti dai convenuti per la perdita del congiunto da liquidarsi in separato giudizio, va condannato al risarcimento del danno Persona_1 liquidato in via definitiva nell'importo di € 195.452,04 in favore di di € 227.924,41 in CP_1 favore di , di € 158.272,89 in favore di ell'importo e di € 165.469,93 Controparte_2 Controparte_3 in favore di per tutti oltre interessi al tasso di interesse legale sino al soddisfo. Controparte_4
6.6. Le spese di lite nei rapporti tra i convenuti e il terzo chiamato seguono la CP_5 soccombenza e si liquidano in favore dei primi e carico del secondo in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda con applicazione dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva (€ 7.646,00) e medi ridotti del 30% per la fase istruttoria e decisionale (€
15.082,90), in ragione della limitata attività difensiva a fronte della mancanza di contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione in corso di causa tra
[...]
e i convenuti , Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 ed Controparte_4
2. Compensa le spese di lite tra e i convenuti Parte_1 CP_1
, ed come da accordo delle parti. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
3. Accoglie la domanda proposta dai convenuti nei confronti del terzo chiamato , CP_5 condannato della Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 4144/2023 passata in giudicato in data 30.9.2023 al risarcimento dei danni patiti dai convenuti per la perdita del congiunto da liquidarsi in separato giudizio e, per l'effetto, condanna al Persona_1 CP_5 risarcimento del danno che liquida in via definitiva nell'importo di € 195.452,04 in favore di
[...]
di € 227.924,41 in favore di , di € 158.272,89 in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3 nell'importo e di € 165.469,93 in favore di per tutti oltre interessi al
[...] Controparte_4 tasso di interesse legale sino al soddisfo.
4. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in CP_5
€ 1.728,78 per spese vive (1.686,00 contributo unificato, 27,00 marca da bollo, 15,78 notifica citazione) ed € 22.728,90 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
Verbania, 13.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Vittoria Mingione