Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/1984, n. 2238
CASS
Sentenza 5 aprile 1984

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A norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della stessa legge, non è applicabile nelle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato. Tale inapplicabilità - stabilita dal legislatore in considerazione del rilevante valore sociale della materia propria di dette controversie - riguarda, attesa l'identità di ratio, non solo i termini per le impugnazioni di merito ma anche i termini per la proposizione del ricorso per Cassazione e, in quanto giustificata da ragioni obiettive e tale da non pregiudicare il diritto delle parti alla tutela giudiziaria, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sicché la questione di legittimità dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, sollevata in relazione a tali norme costituzionali è manifestamente infondata. ( Conf 4717/83, mass n 429609, sulla prima parte).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/1984, n. 2238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2238
    Data del deposito : 5 aprile 1984

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