Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 190
TAR
Sentenza 3 aprile 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di poter esaminare la correttezza dell'azione amministrativa dell'Autorità di tutela, prescindendo dall'impugnazione dei provvedimenti comunali

    La Soprintendenza e l'Ente Parco hanno esercitato poteri inibitori e conformativi direttamente conferiti dall'ordinamento sostanziale, ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. n. 42/2004. Tali poteri escludono la necessità di adire il giudice amministrativo per far valutare la legittimità dei provvedimenti che mettono a repentaglio i beni tutelati. Il TAR ha conosciuto solo della legittimità dei provvedimenti emessi dalla Soprintendenza e dall'Ente Parco, valutando la correttezza del loro agire in relazione ai presupposti per l'esercizio dei poteri loro conferiti.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'esercizio dei poteri attribuiti alla Soprintendenza per aver il Sindaco adottato provvedimenti straordinari senza adeguata istruttoria e motivazione

    La Soprintendenza ha contestato la sussistenza dei presupposti di urgenza per il rimedio straordinario e le modalità dei lavori sul contesto paesaggisticamente tutelato, ritenendo necessario seguire la procedura ordinaria. L'area era già censita nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico come area a pericolosità da frana molto elevata. L'ordinanza sindacale del 21.12.2022 dava atto del ripristino delle condizioni di sicurezza, ma i lavori sono proseguiti. L'uso di esplosivi e mezzi meccanici potenti, senza adeguata istruttoria e coinvolgimento delle autorità di tutela, è stato stigmatizzato. La necessità di un'istruttoria preliminare era stata indicata anche dal Referente della Provincia e dal Prefetto. L'intervento è stato ritenuto ultroneo rispetto alle misure strettamente necessarie per la pubblica incolumità.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'esercizio dei poteri della Soprintendenza in relazione alle fasi del procedimento di autorizzazione paesaggistica

    I provvedimenti della Soprintendenza sono espressione del potere cautelare e inibitorio. L'apporto tecnico della Soprintendenza è stato precluso dalle iniziative comunali. I provvedimenti della Soprintendenza hanno correttamente stigmatizzato i presupposti e le modalità di esercizio del potere comunale, esercitato oltre i limiti di stretta necessità e in modo inadeguato e sproporzionato. La tutela del contesto paesaggistico non è stata attuata dal tecnico comunale né dal Sindaco.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la richiesta della Soprintendenza di attivare un procedimento di verifica della compatibilità paesaggistica delle opere eseguite

    Gli interventi non si sono limitati alla rimozione di massi pericolanti, ma hanno investito il contesto paesaggistico con modalità incisive, incluso l'uso di esplosivi. Le attestazioni del Sindaco non hanno rappresentato l'effettiva portata dell'intervento. La documentazione inviata non è un succedaneo al procedimento normativamente previsto per la verifica della conformità e compatibilità paesaggistica. La richiesta di avviare il procedimento era legittima e doverosa.

  • Rigettato
    Erroneità e inconferenza dei rilievi del TAR secondo cui l'obbligo di ricondurre a liceità l'area oggetto degli interventi sarebbe condizione imprescindibile per l'accesso a fondi pubblici

    Le statuizioni del TAR sono state funzionali ad avvalorare la necessità di ricondurre a legalità gli interventi effettuati, facendo riferimento ai procedimenti volti al restauro paesaggistico del contesto.

  • Rigettato
    Erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha assorbito la disamina dei motivi con i quali era stata dedotta la carenza di motivazione in ordine al concreto giudizio di compatibilità paesaggistica e agli aspetti di interesse archeologico dell'area

    I provvedimenti della Soprintendenza erano congruamente motivati facendo riferimento al rischio di compromissione del valore tutelato. La natura interinale e cautelare dei provvedimenti non esigeva un corredo motivazionale particolarmente analitico. Il riferimento ai plurimi vincoli relativi all'area era sufficiente. I motivi relativi all'interesse archeologico sono stati assorbiti in applicazione del principio secondo cui è sufficiente che una sola delle ragioni a fondamento del provvedimento resista al vaglio giurisdizionale.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimi i provvedimenti adottati dall'Ente Parco

    L'infondatezza dei motivi relativi alla Soprintendenza comporta l'infondatezza dei motivi relativi all'Ente Parco. L'urgenza non esonerava dalla necessità di un'istruttoria adeguata e dal coinvolgimento delle autorità di tutela.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto i provvedimenti adottati dalle Autorità di tutela esenti dai vizi dedotti dal Comune (apoditticità, genericità, incomprensibilità delle motivazioni)

    Le Autorità di tutela hanno esercitato poteri inibitori e cautelari, intimando l'invio della documentazione necessaria. Il Comune ha omesso di fornire tempestivamente tale documentazione. La natura cautelare dei provvedimenti non esigeva un corredo motivazionale particolarmente analitico. Il riferimento alla carenza di proporzionalità era implicito nelle contestazioni della Soprintendenza.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di inammissibilità degli interventi formulati dalle associazioni 'Italia Nostra' e 'Per un Comune migliore'

    Il TAR ha esaminato le censure articolate dal Comune senza considerare deduzioni ulteriori. Italia Nostra ha comprovato la sua legittimazione come associazione riconosciuta che persegue la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale. L'associazione 'Per un Comune migliore' è un ente collettivo locale legittimato a far valere il proprio interesse alla conferma della decisione di primo grado.

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Commentari2

  • 1Tar e Consiglio di Stato
    https://dirittifondamentali.it/

    CategoriaTar e Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato interviene in tema di rimodulazione di incentivi alla produzione di energia elettrica (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 20 febbraio 2026, n. 1357) In materia di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, l'annullamento giurisdizionale del provvedimento di cessazione dal servizio non determina automaticamente il pieno ripristino del rapporto di impiego in tutte le sue componenti giuridiche ed economiche, ma costituisce la premessa per la successiva ricostruzione della posizione del dipendente mediante l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi di […] Il TAR Lazio si pronuncia sulla compatibilità tra la querela …

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  • 2Anno 2026
    https://dirittifondamentali.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 190
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 190
Data del deposito : 9 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo