TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice AO RE RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 64/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1 TERESA SPANU
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIO MURA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) previo, ove ritenuto necessario, l'accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e dello svolgimento in favore della di Dirigente Biologo ospedaliero a tempo CP_2 pieno (dirigente SPTA- ruolo sanitario), con anzianità di servizio > 15° anni, accertare e dichiarare il diritto della Dr.ssa a godere del pieno trattamento economico retributivo e dei Parte_1 connessi incrementi stipendiali spettantele in forza degli atti aziendali ed accordi su richiamati;
2) per l'effetto condannare l' per quanto di competenza, Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di euro39.303,99 per differenze retributive per indennità di posizione variabile anni 2007-2019 e premio di risultato anni 2010-2019, e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre alla corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per l' CP_2 In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva in via esclusiva dell' in luogo di quella CP_3 concorrente dell'Università degli Studi di Sassari, datore di lavoro del ricorrente;
pagina 1 di 5 nel merito rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, improponibile e comunque infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione di tutti i crediti avversamente pretesi ed in ogni caso dei singoli ratei nei limiti della prescrizione quinquennale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15 %, da distrarsi all'Avvocato costituito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.01.2020 la ricorrente, impiegata di categoria D6 appartenente al personale tecnico amministrativo dell'Università di Sassari, ha dedotto di svolgere attività assistenziale Contr presso l' di equiparata al Dirigente Biologo ed ha convenuto in giudizio l' CP_2 CP_2 al fine di ottenere l'indennità di posizione variabile ed il premio di risultato per il periodo dall'1 gennaio 2007 al 2019, con conseguente condanna dell' al Controparte_1 pagamento della somma di € 39.303,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria e la corrispondente quota di contributi previdenziali.
Dopo aver premesso che in data 7.3.2013 è stato sottoscritto tra l'Università e l' Controparte_1
il protocollo attuativo del d.lgs. n. 517/1999 con riferimento al personale universitario che
[...] presta attività assistenziale nell'azienda ospedaliera, in attuazione del precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Università e la Regione Sardegna in data 11.10.2004, ha dedotto la ricorrente di aver richiesto all' Sassa ed all'Università in data 8.10.2010 e 4.12.2017, di conoscere CP_2 CP_2 l'ammontare del trattamento economico spettantegli in base all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999.
In riscontro a tale richiesta l'AOU avrebbe comunicato che la quantificazione degli importi richiesti sarebbe stata comunicata successivamente alla valutazione del competente Organo, senza tuttavia fornire poi alcun riscontro.
Ha altresì dedotto che l' avrebbe riconosciuto ed erogato in favore del personale Dirigente CP_1 Medico, come da delibere dell'AOU nn. 168 del 20.2.2014, la retribuzione di risultato.
La ricorrente ha quindi dedotto di avere diritto a percepire gli arretrati ex art. 31 DPR 671/79 ed ex art. 6 D.lgs 517/99 per gli anni dal 2007 al 2019 oltre l'indennità assistenziale mensile così come riconosciuta nella Delibera n. 695/2006 nella misura complessiva di € 39.030,99, in analogia a quanto già riconosciuto e corrisposto al personale Dirigente medico.
Con memoria difensiva del 2.5.2020 si è ritualmente costituita in giudizio l' eccependo CP_2 la carenza della propria legittimazione, la prescrizione dei crediti azionati in ricorso, l'indebita percezione dell'indennità “ , contestando lo svolgimento di attività assistenziale e di Per_1 Direttore di struttura complessa e chiedendo -infine- il rigetto delle domande e, in subordine, l'accertamento del decorso della prescrizione.
Mutata più volte la persona del giudice e tentata senza esito positivo la conciliazione, la decisione è stata assunta all'esito dell'udienza del 16.12.2025 nel corso della quale parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva. Contr Preliminarmente occorre respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
Invero, si osserva che, come posto in luce anche dalla Corte d'Appello di Sassari nella sentenza n. 123/2021, è stato recentemente confermato il “costante orientamento di questa Corte di legittimità (vedi, in particolare: Cass. SU 9 maggio 2016, n. 9279; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8521; Cass. SU 22 dicembre 2009, n. 26960; Cass. SU 15 maggio 2012, n. 7503; Cass. SU 6 maggio 2013, n. 10406; pagina 2 di 5 Cass. 7 marzo 2014 n. 5325; Cass. 24 maggio 2013 n. 12908; nonché la successiva giurisprudenza di questa Corte che si è uniformata a Cass. SU n. 9279 del 2016: Cass. 8 novembre 2017, n. 26480; Cass. 19 marzo 2018, n. 6794; Cass. 7 marzo 2018, n. 5388; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4631; Cass. 17 agosto 2018, n. 20771; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27377 e molte altre più recenti) che […] ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva sia dell'Università sia della corrispondente
[...]
in riferimento alla gestione del personale universitario “strutturato” nel Controparte_1 Servizio sanitario nazionale che, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera;
che nella giurisprudenza citata […] sono stati affermati principi di portata generale, con riguardo alla gestione del suddetto personale;
che è stato, in primo luogo sottolineato, che l'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra Controparte_4 Università e che prevedono la loro collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria, dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla Regione e all'Università, per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici considerati;
che con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 è stata prevista l'istituzione di Aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 sono stati definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, stabilendosi con l'art. 4 di quest'ultimo d.lgs. che l'organo amministrativo dell'Azienda ospedaliera universitaria (il Direttore generale) ed il Presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal Presidente della Regione d'intesa con il Rettore;
che, inoltre, ai sensi del successivo art. 7, comma 1: “al sostegno economico finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta ...”; che, pertanto, dall'esame della normativa che disciplina l'attività delle Università e delle Aziende ospedaliere emerge che i rapporti fra tali due enti
“configurano una vera e propria cogestione” informata al principio di leale cooperazione (vedi anche: Cass. 27 ottobre 2017, n. 25670); che in Cass. SU 29 maggio 2012 n. 8521 è stato, in particolare, affermato che il personale universitario “strutturato” nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell'Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario sia per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario sia per gli altri emolumenti di spettanza, come quelli derivanti dal riconoscimento del diritto all'attribuzione delle funzioni assistenziali mediche ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, di cui si discute nella presente controversia;
che, infatti, la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere gli emolumenti di spettanza, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass. S.U. 15 giugno 2000 n. 439), non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l'Azienda ospedaliera) cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari “strutturati” in organismi distinti dall'Università” (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 13408 del 2020).
Sull'indennità di posizione variabile
Quanto alla retribuzione di posizione variabile richiesta in ricorso, si osserva che le delibere dell'AOU di Sassari n. 168/2014, n. 375/2014 e n. 376/2014, riconoscono una rideterminazione della stessa in ordine al periodo 2007-2013 con riferimento al personale medico docente universitario con incarico C3 pagina 3 di 5 e superiore.
Sul punto, parte ricorrente, appartenente all'area tecnico amministrativa, non allega alcunché rispetto all'eventuale incarico ricoperto in tale lasso di tempo, emergendo invece documentalmente esclusivamente l'inquadramento nella categoria D dell'area tecnico amministrativa.
Pertanto, tale pretesa deve essere respinta, difettando qualsiasi allegazione e prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato.
Sull'indennità di risultato
La domanda di pagamento del premio di risultato non può essere accolta, non rinvenendosi in atti alcuna delibera per il relativo periodo, riguardando le delibere nn. 168/02014, 337/2014, 284/2016, 543/2014 e 546/2014 il riconoscimento del premio di risultato per il personale di Dirigenza Medica (di cui la ricorrente non fa parte) e la delibera n. 278/2014 il riconoscimento del premio di risultato per il personale docente medico universitario (di cui la ricorrente non fa parte) per gli anni dal 2007 al 2010.
Né lo stesso può riconoscersi in virtù di un qualsivoglia automatismo: difetta in ricorso la deduzione circa gli eventuali obiettivi, ad esempio correlati a criteri di efficienza e produttività, posti dal datore di lavoro e che la ricorrente, avrebbe, da parte sua, raggiunto e manca, di conseguenza, l'allegazione delle condizioni di insorgenza del premio.
A riguardo si osserva che l'art. 39 del CCNL dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5.12.1996 prevede che la struttura della retribuzione del dirigente si compone, tra le altre voci, della retribuzione di risultato.
Il successivo art. 62, al primo comma stabilisce che la retribuzione di risultato dei dirigenti è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture.
Al comma 4 poi si dispone che la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza dell'approvazione del bilancio: a) definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
b) assegna a ciascuna articolazione aziendale, individuata secondo i rispettivi ordinamenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata al dirigente responsabile.
Il successivo CCNL 1998-2001 per l'area della dirigenza sanitaria non medica, all'art. 4 ha confermato che la retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati, per cui la liquidazione avviene a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
Tale impostazione è stata altresì confermata nel successivo CCNL 2002-2005, subordinandosi l'erogazione della retribuzione di risultato alla positiva valutazione del raggiungimento degli obiettivi affidati, secondo quanto previsto agli artt. 4, 26 e 27.
La correlazione tra raggiungimento degli obiettivi e il versamento dell'indennità di risultato è prevista anche nel successivo CCNL area SPTA 2006-2008 (art. 27).
Ebbene, da quanto brevemente ricostruito emergono quali ineludibili presupposti per l'erogazione della retribuzione di risultato quelli dell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti, nonché della positiva valutazione degli stessi.
pagina 4 di 5 Ciò si pone in linea con l'orientamento della Suprema Corte che ritiene che laddove il CCNL prevede che la retribuzione di risultato del dirigente sia erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa era correlata, allora è da escludersi che tale emolumento potesse spettare per il mero svolgimento delle funzioni dirigenziali (cfr. Cass. n. 8084/2015; Cass. n. 10559/2013; Cass. n. 20976/2011).
Invero, nel pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di risultato (così come di posizione) ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento;
ne consegue che dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo (Cass. n. 11899/2017).
Ebbene, si deve rilevare che nel caso di specie difetta qualsiasi allegazione, prima che di prova, in ordine al conferimento degli obiettivi alla dott.ssa , quale dirigente biologo, nonché alla Per_2 positiva valutazione dei risultati conseguiti.
Come sopra rilevato, non sono di ausilio alla tesi della ricorrente le delibere dell'AOU nn. 543/2014 e 546/2014, che concernono la liquidazione del premio di risultato ai dirigenti medici in servizio presso l'AOU, così come la delibera n. 284/2016, relativa alla liquidazione a titolo di retribuzione di risultato del residuo dei fondi a beneficio della dirigenza medica presso l'AOU.
Infine, le delibere n. 862/2019 e n. 49/2020 afferiscono solamente alla certificazione dei fondi, con rimodulazione degli stessi, per la contrattazione integrativa della dirigenza SPTA per gli anni 2007- 2017; da questi ultimi si evince soltanto l'ammontare degli importi costituiti anno per anno ad alimento della retribuzione di risultato, senza tuttavia poterne trarre alcunché in ordine all'eventuale importo spettante alla ricorrente.
Di talché, mancando qualsiasi deduzione circa gli obiettivi e il conseguimento degli stessi nel periodo di cui al ricorso, discende l'infondatezza della domanda di pagamento della retribuzione di risultato, difettandone gli elementi costitutivi.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che vengono compensate alla luce della difficoltà di inquadramento giuridico quale rinvenibile in atti e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite
Sassari, 16/12/2025
Il giudice
AO RE RI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice AO RE RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 64/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1 TERESA SPANU
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIO MURA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) previo, ove ritenuto necessario, l'accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e dello svolgimento in favore della di Dirigente Biologo ospedaliero a tempo CP_2 pieno (dirigente SPTA- ruolo sanitario), con anzianità di servizio > 15° anni, accertare e dichiarare il diritto della Dr.ssa a godere del pieno trattamento economico retributivo e dei Parte_1 connessi incrementi stipendiali spettantele in forza degli atti aziendali ed accordi su richiamati;
2) per l'effetto condannare l' per quanto di competenza, Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di euro39.303,99 per differenze retributive per indennità di posizione variabile anni 2007-2019 e premio di risultato anni 2010-2019, e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre alla corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per l' CP_2 In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva in via esclusiva dell' in luogo di quella CP_3 concorrente dell'Università degli Studi di Sassari, datore di lavoro del ricorrente;
pagina 1 di 5 nel merito rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, improponibile e comunque infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione di tutti i crediti avversamente pretesi ed in ogni caso dei singoli ratei nei limiti della prescrizione quinquennale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15 %, da distrarsi all'Avvocato costituito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.01.2020 la ricorrente, impiegata di categoria D6 appartenente al personale tecnico amministrativo dell'Università di Sassari, ha dedotto di svolgere attività assistenziale Contr presso l' di equiparata al Dirigente Biologo ed ha convenuto in giudizio l' CP_2 CP_2 al fine di ottenere l'indennità di posizione variabile ed il premio di risultato per il periodo dall'1 gennaio 2007 al 2019, con conseguente condanna dell' al Controparte_1 pagamento della somma di € 39.303,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria e la corrispondente quota di contributi previdenziali.
Dopo aver premesso che in data 7.3.2013 è stato sottoscritto tra l'Università e l' Controparte_1
il protocollo attuativo del d.lgs. n. 517/1999 con riferimento al personale universitario che
[...] presta attività assistenziale nell'azienda ospedaliera, in attuazione del precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Università e la Regione Sardegna in data 11.10.2004, ha dedotto la ricorrente di aver richiesto all' Sassa ed all'Università in data 8.10.2010 e 4.12.2017, di conoscere CP_2 CP_2 l'ammontare del trattamento economico spettantegli in base all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999.
In riscontro a tale richiesta l'AOU avrebbe comunicato che la quantificazione degli importi richiesti sarebbe stata comunicata successivamente alla valutazione del competente Organo, senza tuttavia fornire poi alcun riscontro.
Ha altresì dedotto che l' avrebbe riconosciuto ed erogato in favore del personale Dirigente CP_1 Medico, come da delibere dell'AOU nn. 168 del 20.2.2014, la retribuzione di risultato.
La ricorrente ha quindi dedotto di avere diritto a percepire gli arretrati ex art. 31 DPR 671/79 ed ex art. 6 D.lgs 517/99 per gli anni dal 2007 al 2019 oltre l'indennità assistenziale mensile così come riconosciuta nella Delibera n. 695/2006 nella misura complessiva di € 39.030,99, in analogia a quanto già riconosciuto e corrisposto al personale Dirigente medico.
Con memoria difensiva del 2.5.2020 si è ritualmente costituita in giudizio l' eccependo CP_2 la carenza della propria legittimazione, la prescrizione dei crediti azionati in ricorso, l'indebita percezione dell'indennità “ , contestando lo svolgimento di attività assistenziale e di Per_1 Direttore di struttura complessa e chiedendo -infine- il rigetto delle domande e, in subordine, l'accertamento del decorso della prescrizione.
Mutata più volte la persona del giudice e tentata senza esito positivo la conciliazione, la decisione è stata assunta all'esito dell'udienza del 16.12.2025 nel corso della quale parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva. Contr Preliminarmente occorre respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
Invero, si osserva che, come posto in luce anche dalla Corte d'Appello di Sassari nella sentenza n. 123/2021, è stato recentemente confermato il “costante orientamento di questa Corte di legittimità (vedi, in particolare: Cass. SU 9 maggio 2016, n. 9279; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8521; Cass. SU 22 dicembre 2009, n. 26960; Cass. SU 15 maggio 2012, n. 7503; Cass. SU 6 maggio 2013, n. 10406; pagina 2 di 5 Cass. 7 marzo 2014 n. 5325; Cass. 24 maggio 2013 n. 12908; nonché la successiva giurisprudenza di questa Corte che si è uniformata a Cass. SU n. 9279 del 2016: Cass. 8 novembre 2017, n. 26480; Cass. 19 marzo 2018, n. 6794; Cass. 7 marzo 2018, n. 5388; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4631; Cass. 17 agosto 2018, n. 20771; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27377 e molte altre più recenti) che […] ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva sia dell'Università sia della corrispondente
[...]
in riferimento alla gestione del personale universitario “strutturato” nel Controparte_1 Servizio sanitario nazionale che, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera;
che nella giurisprudenza citata […] sono stati affermati principi di portata generale, con riguardo alla gestione del suddetto personale;
che è stato, in primo luogo sottolineato, che l'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra Controparte_4 Università e che prevedono la loro collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria, dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla Regione e all'Università, per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici considerati;
che con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 è stata prevista l'istituzione di Aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 sono stati definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, stabilendosi con l'art. 4 di quest'ultimo d.lgs. che l'organo amministrativo dell'Azienda ospedaliera universitaria (il Direttore generale) ed il Presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal Presidente della Regione d'intesa con il Rettore;
che, inoltre, ai sensi del successivo art. 7, comma 1: “al sostegno economico finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta ...”; che, pertanto, dall'esame della normativa che disciplina l'attività delle Università e delle Aziende ospedaliere emerge che i rapporti fra tali due enti
“configurano una vera e propria cogestione” informata al principio di leale cooperazione (vedi anche: Cass. 27 ottobre 2017, n. 25670); che in Cass. SU 29 maggio 2012 n. 8521 è stato, in particolare, affermato che il personale universitario “strutturato” nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell'Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario sia per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario sia per gli altri emolumenti di spettanza, come quelli derivanti dal riconoscimento del diritto all'attribuzione delle funzioni assistenziali mediche ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, di cui si discute nella presente controversia;
che, infatti, la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere gli emolumenti di spettanza, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass. S.U. 15 giugno 2000 n. 439), non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l'Azienda ospedaliera) cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari “strutturati” in organismi distinti dall'Università” (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 13408 del 2020).
Sull'indennità di posizione variabile
Quanto alla retribuzione di posizione variabile richiesta in ricorso, si osserva che le delibere dell'AOU di Sassari n. 168/2014, n. 375/2014 e n. 376/2014, riconoscono una rideterminazione della stessa in ordine al periodo 2007-2013 con riferimento al personale medico docente universitario con incarico C3 pagina 3 di 5 e superiore.
Sul punto, parte ricorrente, appartenente all'area tecnico amministrativa, non allega alcunché rispetto all'eventuale incarico ricoperto in tale lasso di tempo, emergendo invece documentalmente esclusivamente l'inquadramento nella categoria D dell'area tecnico amministrativa.
Pertanto, tale pretesa deve essere respinta, difettando qualsiasi allegazione e prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato.
Sull'indennità di risultato
La domanda di pagamento del premio di risultato non può essere accolta, non rinvenendosi in atti alcuna delibera per il relativo periodo, riguardando le delibere nn. 168/02014, 337/2014, 284/2016, 543/2014 e 546/2014 il riconoscimento del premio di risultato per il personale di Dirigenza Medica (di cui la ricorrente non fa parte) e la delibera n. 278/2014 il riconoscimento del premio di risultato per il personale docente medico universitario (di cui la ricorrente non fa parte) per gli anni dal 2007 al 2010.
Né lo stesso può riconoscersi in virtù di un qualsivoglia automatismo: difetta in ricorso la deduzione circa gli eventuali obiettivi, ad esempio correlati a criteri di efficienza e produttività, posti dal datore di lavoro e che la ricorrente, avrebbe, da parte sua, raggiunto e manca, di conseguenza, l'allegazione delle condizioni di insorgenza del premio.
A riguardo si osserva che l'art. 39 del CCNL dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5.12.1996 prevede che la struttura della retribuzione del dirigente si compone, tra le altre voci, della retribuzione di risultato.
Il successivo art. 62, al primo comma stabilisce che la retribuzione di risultato dei dirigenti è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture.
Al comma 4 poi si dispone che la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza dell'approvazione del bilancio: a) definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
b) assegna a ciascuna articolazione aziendale, individuata secondo i rispettivi ordinamenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata al dirigente responsabile.
Il successivo CCNL 1998-2001 per l'area della dirigenza sanitaria non medica, all'art. 4 ha confermato che la retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati, per cui la liquidazione avviene a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
Tale impostazione è stata altresì confermata nel successivo CCNL 2002-2005, subordinandosi l'erogazione della retribuzione di risultato alla positiva valutazione del raggiungimento degli obiettivi affidati, secondo quanto previsto agli artt. 4, 26 e 27.
La correlazione tra raggiungimento degli obiettivi e il versamento dell'indennità di risultato è prevista anche nel successivo CCNL area SPTA 2006-2008 (art. 27).
Ebbene, da quanto brevemente ricostruito emergono quali ineludibili presupposti per l'erogazione della retribuzione di risultato quelli dell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti, nonché della positiva valutazione degli stessi.
pagina 4 di 5 Ciò si pone in linea con l'orientamento della Suprema Corte che ritiene che laddove il CCNL prevede che la retribuzione di risultato del dirigente sia erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa era correlata, allora è da escludersi che tale emolumento potesse spettare per il mero svolgimento delle funzioni dirigenziali (cfr. Cass. n. 8084/2015; Cass. n. 10559/2013; Cass. n. 20976/2011).
Invero, nel pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di risultato (così come di posizione) ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento;
ne consegue che dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo (Cass. n. 11899/2017).
Ebbene, si deve rilevare che nel caso di specie difetta qualsiasi allegazione, prima che di prova, in ordine al conferimento degli obiettivi alla dott.ssa , quale dirigente biologo, nonché alla Per_2 positiva valutazione dei risultati conseguiti.
Come sopra rilevato, non sono di ausilio alla tesi della ricorrente le delibere dell'AOU nn. 543/2014 e 546/2014, che concernono la liquidazione del premio di risultato ai dirigenti medici in servizio presso l'AOU, così come la delibera n. 284/2016, relativa alla liquidazione a titolo di retribuzione di risultato del residuo dei fondi a beneficio della dirigenza medica presso l'AOU.
Infine, le delibere n. 862/2019 e n. 49/2020 afferiscono solamente alla certificazione dei fondi, con rimodulazione degli stessi, per la contrattazione integrativa della dirigenza SPTA per gli anni 2007- 2017; da questi ultimi si evince soltanto l'ammontare degli importi costituiti anno per anno ad alimento della retribuzione di risultato, senza tuttavia poterne trarre alcunché in ordine all'eventuale importo spettante alla ricorrente.
Di talché, mancando qualsiasi deduzione circa gli obiettivi e il conseguimento degli stessi nel periodo di cui al ricorso, discende l'infondatezza della domanda di pagamento della retribuzione di risultato, difettandone gli elementi costitutivi.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che vengono compensate alla luce della difficoltà di inquadramento giuridico quale rinvenibile in atti e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite
Sassari, 16/12/2025
Il giudice
AO RE RI
pagina 5 di 5