Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/06/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1571/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a Vimercate (MB) in [...]_1 C.F._1
11.02.1984 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Di Benedetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, Via della Cardatura n. 7, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ) nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...] (doc. 5 avversario), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Angelina MA Molendini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Viale Bianca MA n. 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente rispettivamente in data 24.03.2025
e 04.04.2025.
Conclusioni per Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE Voglia dichiarare l'ammissibilità delle domande inerenti la comunione legale fra i coniugi, la ricostituzione del patrimonio rientrante nella comunione legale fra coniugi e la divisone dei beni in comunione;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Voglia rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Voglia pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
- I figli minori saranno collocati in maniera prevalente presso la madre, anche stante la loro tenera età e l'attività lavorativa del padre;
- La casa coniugale verrà assegnata alla SI.ra , stante la collocazione presso la stessa dei Pt_1 figli minori e stante il già avvenuto trasferimento del marito presso altra abitazione acquistata. Gli arredi della casa coniugale rimarranno a corredo della stessa, anche al fine di consentire una vita tranquilla e dignitosa - in continuità con il precedente vissuto - ai figli che continueranno ad abitarvi;
- I figli, tutti minorenni, saranno affidati a entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione e all'istruzione dei medesimi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi;
Per_
- Si chiede che il Tribunale valuti se disporre, relativamente alle figlie e , forme di Per_2 frequentazione del padre diverse da quelle del figlio per rispondere alle esigenze Per_3 psicologiche dalle stesse manifestate ed evidenzianti la necessità di un maggior tempo per
“accettare” la nuova compagna;
Per_
- Il padre, al netto delle valutazioni che il Tribunale effettuerà relativamente alla situazione di e , potrà tenere con sé e vedere i figli secondo le seguenti modalità: Per_2
- a weekend alternati al mese dal venerdì alle ore 18.30 prelevandoli dalla casa materna sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o riconsegna alla madre nel caso non ci sia scuola;
- ogni settimana i figli trascorreranno con il padre il martedì dalle ore 18.30 con prelevamento presso la casa materna sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola o riconsegna alla madre nel caso non ci sia scuola ed il mercoledì prelevandoli alle ore 18.30 dalla casa della madre ed ivi riaccompagnandoli entro le ore 21 nel periodo scolastico e/o 22 in quello non scolastico;
- durante le festività Natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, un periodo intercorrente 23/12 alle ore 10 e/o dalla chiusura della scuola sino al 30/12 compreso con un genitore e dal 31/12 alle ore 10.00 al 06/01 con l'altro genitore. Fatto salvo ogni diverso e migliorativo accordo di volta in volta raggiunto dai genitori ad esempio per il giorno della Vigilia e del Santo Natale;
- durante le festività Pasquali i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, un periodo intercorrente dalla chiusura della scuola al giorno di Pasqua compreso con uno genitore e dal lunedì dell'Angelo sino alla riapertura della scuola con l'altro genitore;
- durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con i figli oltre ad una ulteriore settimana da concordare di anno in anno nel periodo intercorrente dalla chiusura alla riapertura della scuola;
- entrambi i genitori dovranno comunicarsi la località scelta ed ogni recapito utile a rintracciare i figli con l'impegno di comunicarsi, altresì, per iscritto entro il 30 di aprile di ogni anno il suddetto periodo di vacanza da trascorrere in compagnia dei minori;
-i periodi di vacanza natalizia, pasquale, estiva con uno o con l'altro genitore interromperanno l'alternanza dei weekend di pertinenza, alternanza che riprenderà secondo il calendario stabilito ad inizio anno scolastico da parte dei genitori. Il tutto fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori;
- tutte le altre festività scolastiche, ricorrenze, ponti, feste comandate, compleanni verranno fruiti da ciascun genitore secondo il regime di alternanza;
- in caso di impedimenti di lavoro o trasferte lavorative i figli resteranno con l'altro genitore con facoltà per il genitore in quel momento impossibilitato a recuperare i giorni persi compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore che avrà il diritto di mantenere l'organizzazione prevista per le sue giornate;
- in caso di malattia di un figlio, il genitore che dovrebbe prelevare i figli organizzerà i propri impegni ed il lavoro per seguire il figlio malato durante il proprio periodo di competenza. Se il figlio non potrà essere spostato di casa per motivi di salute, il genitore che in quel momento avrà con sé i figli resta collocatario fino a quando il figlio sarà in condizioni di salute tali da potersi spostare di casa;
- in caso di malattia di un genitore, l'altro genitore si renderà disponibile alla gestione dei figli a meno di impegni inderogabili con la possibilità di recuperare i giorni persi compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore che avrà il diritto di mantenere l'organizzazione prevista per le sue giornate;
- eventuali vacanze con i nonni (sia materni che paterni) dovranno essere concordate da entrambi i genitori rispettando la volontà dei figli;
- Il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 526,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento da parte dei figli della completa indipendenza economica;
- Il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra , vista la sua maggiore forza economica, il CP_1 Pt_1
70% delle spese straordinarie sostenute, o da sostenere, per i figli come regolate dalle linee guida seguite dal Tribunale di Monza;
- Il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento della stessa, l'importo di euro 700,00, o altra cifra ritenuta congrua dal Tribunale, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
- Il SI. dovrà reintegrare il conto corrente cointestato versando nello stesso i 30.000,00 euro CP_1 da lui arbitrariamente spostati nel suo conto corrente personale ed il ricavato di euro 47166,27 della vendita delle 263 azioni Schneider da lui vendute ed il cui ricavato è stato messo nel suo conto corrente personale;
- Il SI. dovrà reintegrare il conto corrente cointestato versando l'equivalente di tutti i prelievi CP_1 effettuati dallo stesso e di tutte le somme (compresi salari e premi) spostate o fatte versare, a qualsiasi titolo, dal datore di lavoro nel suo conto corrente personale in quanto tutti rientranti nella comunione dei beni;
- Nel rispetto della comunione legale fra i coniugi saranno venduti tutti i titoli intestati ai singoli coniugi, o cointestati ad entrambi, con divisione al 50% delle somme ricavate;
- Nel rispetto della comunione legale fra i coniugi le somme presenti nei conti correnti intestati ad entrambi i coniugi, o solo ad uno di essi, saranno divise al 50% fra i coniugi;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi che le proposte e le richieste economiche presentate dalla ricorrente non fossero ritenute congrue voglia il Tribunale provvedere come riterrà congruo a salvaguarda dei diritti dei figli e della SI.ra . Con rigetto in ogni caso delle domande avversarie in quanto Pt_1 infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nel caso in cui non venisse riconosciuto il mantenimento alla SI.ra voglia il Tribunale, Pt_1 accogliendo tutte le altre richieste, aumentare le somme destinate al mantenimento per le spese ordinarie dei figli in quanto le stesse, in caso di mancato riconoscimento del mantenimento alla SI.ra
, sono quantificate dalle tabelle 2008 del Tribunale di Monza in misura pari al 50% del Pt_1 reddito del SI. Essendo il reddito netto annuo del SI. pari ad euro 47.411,00 il 50% CP_1 CP_1 ammonta ad euro 23.705,50. Il versamento mensile per il mantenimento per le spese ordinarie sarebbe quindi di euro 1.975,45 per tutti e tre i figli (euro 658,48 per ugni figlio). Con rigetto in ogni caso delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia l'Eccell.mo Tribunale di Monza ammettere prova testimoniale delle figlie e Persona_4
con le modalità ritenute più opportune, al fine di capire lo stato d'animo delle Testimone_1 ragazze ed assumere, in ambito di affidamento, i provvedimenti più adatti alla stesse, sui seguenti capitoli:
1. Vero che tuo padre sta insistendo molto nel farti passare del tempo con la sua nuova compagna e con i figli della sua nuova compagna?
2. Vero che preferiresti trascorrere il tempo con vostro padre senza la presenza della sua nuova compagna?
3. Vero che hai detto a tuo padre che preferiresti vederlo senza la compagna ma lui continua a farti stare anche con la sua compagna e di suoi figli?
4. Vero che ti sei rivolta alla psicologa della tua scuola per problematiche legate al rapporto con tuo padre?
5. Vero che hai raccontato alla psicologa della Scuola dei problemi che hai relativamente alla frequentazione della nuova campagna di tuo padre?
- Voglia l'Eccell.mo Tribunale di Monza ammettere interrogatorio formale del SI. sui CP_1 seguenti capitoli:
1. Vero che lei si è rivolto ad un legale solo nel luglio 2023 dopo che la SI.ra le aveva detto Pt_1 di avere contattato a sua volta un legale?
2. Vero che lei, senza alcun accordo con la SI.ra , ha venduto le 263 azioni Schneider, legate Pt_1 al conto corrente cointestato, spostandone il ricavato della vendita al suo conto corrente personale?
3. Vero che le imposte sul guadagno ottenuto dalla vendita delle azioni ( capital gain) è stato addebitato sul conto corrente comune?
4. Vero che lei ha, senza alcun accordo con la SI.ra , incominciato ad accreditare o spostare Pt_1 il suo stipendio nel conto personale e quindi non più nel conto corrente cointestato con la SI.ra
? Pt_1
5. Vero che lei versa nel conto corrente cointestato euro 600,00 per il mantenimento di tutti e tre i figli al mese nonostante la SI.ra le abbia evidenziato come non siano assolutamente Pt_1 sufficienti viste le spese necessarie al mantenimento della prole?
6. Vero che lei si era iscritto a siti di incontri come Facebook dating e Tinder ?
7. Vero che lei ha conosciuto su Facebook Dating ? Parte_2
8. Vero che è andato con la sua nuova compagna in vacanza in Francia nell' estate 2023 ?
9. Vero che è andato con la sua nuova compagna in Portogallo durante vacanze di Natale 2023?
10. Vero che dal 1 marzo al 4 marzo 2024 è andato in vacanza con la sua nuova compagna a
Budapest?
11. Vero che ha redatto i documenti che la SI.ra ha depositato come allegati 1 e 2 della sua Pt_1 memoria (come da documenti che si mostrano) ?
- Voglia l'Eccell.mo Tribunale di Monza ammettere prova testimoniale della SI. sui Parte_2 seguenti capitoli:
1. Vero che lei ha una relazione con il SI. da aprile 2023? CP_1 2. Vero che quando ha incominciato la relazione con il SI. era a conoscenza che lo stesso CP_1 era sposato ed aveva figli?
3. Vero che quando ha incominciato la relazione con il SI. era a conoscenza che lo stesso CP_1 andava dal mediatore familiare con la SI.ra ? Pt_1
4. Vero che la sua relazione con il SI. prosegue tutt'oggi? CP_1
5.Vero che è andata con il SI. in vacanza in Francia nell'estate 2023? CP_1
6.Vero che è andata con il SI. in Portogallo per le vacanze di Natale 2023? CP_1
7. Vero che dal 1 marzo al 4 marzo 2024 è andato in vacanza con il SI. a Budapest? CP_1
- Voglia l'Eccell.mo Tribunale di Monza ammettere prova testimoniale del SI. – Testimone_2 codice fiscale – in qualità di Amministratore Delegato di C.F._3 Controparte_2 sui seguenti capitoli:
1) Vero che conferma il contenuto della relazione da lei firmata?
- Voglia l'Eccell.mo Tribunale di Monza ammettere prova testimoniale del SI. Testimone_3 sui seguenti capitoli
1) Vero che lei ha avuto una relazione con la SI.ra ? Pt_1
- Voglia l'Eccell.mo Tribunale di Monza, nel caso in cui il SI. non lo faccia spontaneamente, CP_1 ordinare che lo stesso depositi gli estratti conto degli ultimi tre anni dei suoi conti correnti bancari/postali personali, le buste paga del 2023 e 2024 e, quando saranno disponibili, dichiarazione dei redditi e CUD per l'anno 2023.
- Nel caso in cui il Giudice accolga, vista la riforma intervenuta, la richiesta di trattazione in questo giudizio anche delle questioni inerenti la divisione del patrimonio familiare in comunione dei beni voglia l'Eccell.mo Tribunale di Monza nominare un CTU conferendogli l'incarico di calcolare le somme da ripartire fra i coniugi tenendo conto delle operazioni (giroconti, prelievi, vendita titoli, apertura conto corrente personale con accredito stipendio, ecc) effettuate dai coniugi e disporre le operazioni necessarie alla liquidazione degli investimenti e ripartizione al 50% del patrimonio familiare.
- La SI.ra si riserva di chiedere l'ammissione ulteriore mezzi istruttori e depositare ulteriori Pt_1 documenti.
Relativamente ai messaggi ed alle mail depositate da controparte
Voglia l'Eccell.mo Tribunale di Monza dichiarare inesistente/inammissibile la produzione di messaggi e mail depositata da controparte tramite semplice scansione di foglio stampato.
Relativamente alle richieste istruttorie di controparte
- Voglia l'Eccell.mo Tribunale di Monza rigettare le richieste istruttorie di controparte che si contestano integralmente.
- Non si comprende la richiesta di ordine di esibizione dei documenti dei di estratti conto, che controparte a fa in fondo a pagina 60, avendo la ricorrente già depositato, al momento del deposito del ricorso, tutta la documentazione richiesta dalla legge. Come controparte può facilmente verificare;
- Non si comprende la richiesta di deposito dei CUD e delle buste paga, che controparte fa a pagina
61, in quanto i dati presenti in questi documenti sono già presenti nelle dichiarazioni dei redditi già depositate insieme al ricorso. Inoltre le buste paga sono inutili essendo tutto riportato nelle dichiarazioni dei redditi già depositate;
- Voglia l'Eccell.mo Tribunale di Monza, relativamente all'interrogatorio formale della SI.ra richiesto da controparte: Pt_1 1) dichiarare inammissibili i capitoli 1 e 2 perché inutili ed irrilevanti. Non si capisce quale utilità possa avere la risposta della SI.ra tenuto conto che dal documento, depositato in giudizio Pt_1 in maniera non corretta, si evince in ogni caso un momento di difficoltà (come ce ne sono tanti nei rapporti di coppia) ma non la crisi della coppia.
2) dichiarare inammissibile il capitolo 3 perché irrilevante non potendo la SI.ra rispondere Pt_1 dovendo la domanda essere rivolta al SI. CP_1
3)dichiarare inammissibili i capitoli 4,5,6,7 perché provocatori. Premesso che controparte ha depositato documenti in maniera non corretta, dagli stessi non risulta alcuna relazione extraconiugale ma solo inutili e irrilevanti dialoghi fra coniugi che non attraversavano un buon momento. Pertanto l'unico motivo per proporre queste domande è provocare la ricorrente denigrandola;
4) dichiarare inammissibile il capitolo 8 perché provocatorio e irrilevante visto che dall'allegato si evince palesemente ed inconfutabilmente che il fare la webcamgirl fosse per una battuta fra il SI.
la SI.ra tanto è vero che il SI. capendo lo scherzo, ride nella conversazione CP_1 Pt_1 CP_1 usando espressione “ahahhahaha”. Pertanto l'unico motivo per proporre queste domande è provocare la ricorrente denigrandola;
5) dichiarare inammissibile il capitolo 9 perché provocatorio e irrilevante visto che l'unico motivo per proporre queste domande è provocare la ricorrente denigrandola;
6) dichiarare inammissibili i capitolo 10, 11, 12 e 13 perché generiche, provocatorie ed irrilevanti.
Non si capisce che senso fare domande basate sul nulla tese solo a denigrare la ricorrente davanti al Giudice.
Controparte vuole fare domande tese a denigrare la ricorrente in quanto inerenti accuse false e completamente infondate di cui quindi controparte non può produrre alcuna prova. Controparte vuole denigrare la ricorrente davanti al Giudice facendo domande offensive, denigratorie e provocatorie.
- Voglia l'Eccell.mo Tribunale di Monza, relativamente alla prova testimoniale della SI. CP_3 richiesto da controparte:
[...]
1) Dichiarare inammissibili i capitoli 17 perché riferiti a condotte altrui. Non si capisce come fa il
SI. a rispondere alla domanda. Controparte pur di non fare ascoltare il SI. CP_3 CP_1 fa ai testimoni le domande che dovrebbe fare al SI. CP_1
2) Dichiarare inammissibilità del capitolo 21 e 22 perché irrilevanti. Non si capisce che importanza abbia come si conoscano il SI. e la SI.ra e quante telefonate si facessero.” CP_3 Pt_1
Conclusioni per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
1) Disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione di tutte le espressioni offensive e sconvenienti contenute nella memoria avversaria depositata ex art. 473- bis 17 comma I, ciò allo scopo di conciliare il diritto di difesa e di manifestazione del pensiero, con il diritto all'onore, alla reputazione e con l'interesse pubblico al sereno svolgimento del processo;
2) Disporre lo stralcio dagli atti di causa degli allegati 1 (a - b - c- d - e – f - g) e 2 prodotti dalla difesa avversaria, per tutti i motivi di cui alla narrativa della memoria ex art. 473 bis .17 c. 2 c.p.c. di parte resistente.
Nel merito
1) Pronunciare la separazione personale dei sigg.ri e;
Controparte_1 Parte_1 Per_
2) Confermare l'affidamento condiviso dei figli , ed tutti minorenni, ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi, anche ai fini anagrafici, presso la madre nell'ex casa coniugale di esclusiva proprietà del resistente, in Vimercate (MB), via Bice Cremagnani
n. 13/9;
3) Confermare l'assegnazione alla madre, in quanto prevalente collocataria dei figli, dell'ex casa coniugale in Vimercate (MB), via Bice Cremagnani n. 13/9, di proprietà esclusiva del resistente;
Per_
4) Disporre che la regolamentazione degli incontri del sig. con la figlia sia rimessa al CP_1 diretto accordo tra padre e figlia;
5) Confermare che il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli ed secondo Per_2 Per_3 la vigente regolamentazione e quindi:
- ogni settimana dal mercoledì alle ore 18,30 al mattino successivo con riaccompagnamento dei figli a scuola, ad eventuali centri estivi oppure presso la madre;
- a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,30 al lunedì mattina con riaccompagnamento dei figli a scuola, ad eventuali centri estivi oppure presso la madre.
Quanto alle festività/vacanze scolastiche, confermare che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza.
Disporre quanto le vacanze scolastiche estive che ciascun genitore possa trascorrere con i figli i primi 15 giorni di agosto o i secondi 15 giorni di agosto, ad anni alterni;
Per_ 6) Porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli , ed CP_1 Per_2
tutti minorenni, un contributo mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), ovvero Per_3 il diverso importo ritenuto di giustizia, con decorrenza dal deposito del ricorso, per 12 mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat - costo vita, da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno cinque (5) di ogni mese;
7) Porre a carico del sig. in ragione del 50% le spese straordinarie dei figli, ivi comprese CP_1 quelle mediche che non siano coperte dalla polizza sanitaria aziendale della sig.ra , così Pt_1 come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Monza del 07/05/2018, da intendersi qui integralmente trascritte;
8) Confermare l'attribuzione integrale degli assegni unici universali dei figli alla sig.a , Pt_1 dando atto che il sig. ha già da tempo rinunciato alla propria quota in favore della moglie, CP_1 che pertanto finora li ha integralmente incassati, per l'importo dalla stessa dichiarato all'udienza del 23.01.25 di € 797,40 mensili;
9) Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda della ricorrente avente ad oggetto la richiesta di corresponsione in favore della stessa e a carico del marito di un contributo per il proprio personale mantenimento, dando atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che non ci sono i presupposti per il riconoscimento di un contributo in favore della moglie;
10) Rigettare, in quanto inammissibili, oltre che infondate in fatto e in diritto, le domande tutte, peraltro sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, reiteratamente svolte da parte ricorrente relativamente alla comunione legale fra i coniugi e relativi presunti obblighi restitutori in capo al ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettersi prova testimoniale dei signori e sui seguenti capitoli di CP_4 CP_5 prova: 32) Vero che i signori e tra il 2006 e gennaio 2013 hanno CP_4 Controparte_6 provveduto al pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie del suddetto immobile sito in Vimercate (MB) alla Via Bice Cremagnani n. 13 scala 7; 33) Vero che nel gennaio
2013, i signori e hanno donato al resistente un altro appartamento, CP_4 Controparte_6 poi divenuto residenza coniugale, sito sempre alla Via Bice Cremagnani 13 scala 9 (come da doc. 14 che si rammostra); 35) Vero che dal 2014 a maggio 2023 i signori e CP_4 Controparte_6 hanno provveduto al pagamento delle spese condominiali dell'appartamento sito alla Via Bice
Cremagnani 13 scala 9 adibito a residenza coniugale dai coniugi (come da doc. 22 Parte_3 che si rammostra).
Il resistente si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori e dei capitoli di prova ex adverso richiesti e nella denegata ipotesi di loro ammissione chiede di essere ammesso alla prova contraria con i testi già indicati nei propri atti difensivi;
- Disporre ex art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione in giudizio a carico della sig.ra degli Pt_1 estratti conto dei c.c. alla stessa intestati o cointestati con i di lei familiari, degli estratti conto delle carte di credito e bancomat con movimentazione degli ultimi 5 anni, nonché della documentazione relativa ad eventuali investimenti finanziati, deposito titoli in custodia e/o amministrazione su c.c. intestati alla ricorrente e/o ai di lei familiari, degli ultimi 5 anni;
- Ordinare ex artt. 210 c.p.c. alla ricorrente e/o al datore di lavoro 'esibizione Controparte_7 in giudizio dei CUD degli ultimi 3 anni e delle buste paga della sig.ra degli ultimi 3 anni, Pt_1 nonché il relativo contratto di lavoro;
- Rigettare la richiesta di CTU volta ad accertare le somme da ripartire fra i coniugi a seguito di ricostruzione del patrimonio della comunione legale, poiché esplorativa e eccedente la competenza di Codesto Ill.no Tribunale adito.
- Condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del resistente, in ragione delle domande inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto reiteratamente svolte nel presente giudizio,
e dell'attività difensiva che ne è scaturita da parte del resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 04.03.2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 con rito concordatario in Vimercate (MB) il 03.09.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Vimercate, anno 2006, n. 52, Parte II, Serie A) e dalla cui unione sono nati i figli in Per_1 data 03.02.2009, in data 13.05.2012 e in data 10.05.2016. La ricorrente, più Per_2 Per_3 nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale con pronunzia dell'addebito in capo al resistente,
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei diritti di visita paterni, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione in € 526,00 mensili per ciascun figlio del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 70% delle spese straordinarie, la determinazione in € 700,00
a titolo di contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento, la reintegrazione in conto corrente cointestato di complessivi € 30.000,00 e di tutte le somme prelevate dal resistente, la divisione dei beni e delle somme di denaro nel rispetto della comunione legale e in subordine che venisse aumentato il contributo al mantenimento in favore dei minori qualora non venisse accolta la domanda di mantenimento in favore della ricorrente.
Si costituiva con memoria depositata in data 16.05.2024 il quale aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione e chiedeva, peraltro, la pronunzia di addebito della separazione in capo alla ricorrente, l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la regolamentazione delle visite paterne, che venisse contenuto in
€ 250,00 per ciascun figlio l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intera percezione a favore della resistente dell'assegno unico per i figli a carico, il rigetto della richiesta di mantenimento in favore di e in ogni caso il rigetto di tutte le Parte_1 domande della ricorrente relativamente alla comunione legale.
All'udienza del 18.06.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riservava in ordine alle ulteriori domande.
Con ordinanza del 19.06.2024 il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c., così provvedendo:
“I. Affida i figli minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre;
II. Dispone che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni settimana dal mercoledì alle ore 18,30 al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola, eventuali centri estivi oppure presso la madre, nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,30 al lunedì mattina con Per_ riaccompagnamento a scuola, eventuali centri estivi oppure presso la madre;
rispetto a i genitori affronteranno la questione relativa alla ripresa delle visite con il padre insieme all'ausiliario che il Giudice nominerà su accordo delle parti;
per quanto riguarda le festività, fatti salvi diversi e migliori accordi raggiunti dalle parti alla presenza dell'ausiliario nominato d'accordo delle parti, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive, non consecutivi, da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
III. quale proprio ausiliario la dott. , nota all'Ufficio, con il Per_5 Persona_6 compito di vigilare sul corretto rispetto delle parti del calendario di visite sopra definito, fornire ausilio alle parti nel superare il conflitto genitoriale e agevolare il miglioramento e la ripresa dei Per_ rapporti tra i figli e il padre, in particolare con la figlia . A tal fine l'ausiliario dovrà: a) supportare i minori e il nucleo familiare al fine di promuovere e legittimare le relazioni con entrambi i genitori, nell'elaborazione delle dinamiche conseguenti alla separazione, con facoltà di vedere i minori e i genitori separatamente e congiuntamente;
b) verificare anche mediante colloqui con gli Istituti Scolastici quale sia l'attuale condizione dei minori e se si rendano necessari interventi di supporto per gli stessi;
c) acquisire presso eventuali professionisti che hanno seguito le parti relazione scritta in merito ai percorsi effettuati, la quale relazione verrà posta nella disponibilità del Tribunale;
d) coadiuvare il confronto e la relazione tra i genitori, fornendo loro i suggerimenti ritenuti opportuni per il superamento delle eventuali criticità nel rapporto tra gli stessi e la prole;
e) supportare i genitori, fornendo loro – ove ritenuto opportuno – suggerimenti o raccomandazioni nelle scelte in tema di salute dei figli, educazione, formazione nonché di definizione di diversi tempi di permanenza dei figli con ciascuno, anche in vista delle prossime vacanze estive, e di introduzione ai figli della nuova compagna del padre;
IV. Liquida a favore della dott. MA fondo spese di € 800,00 (oltre oneri) Persona_6 comprensivi di gestione del progetto, relazione semestrale e nr 5 incontri con le parti;
per ogni incontro successivo dovranno essere versati all'ausiliario € 110,00 a incontro;
V. Assegna alla dott. termine fino al giorno 27 giugno 2024 per depositare Persona_6 atto di accettazione dell'incarico e termine fino al giorno 16 gennaio 2025 per depositare in giudizio un report circa l'attività svolta;
VI. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la Parte_1 occupi con i figli minori;
VII. Pone a carico di l'importo di € 975,00, da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda). Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2025 e con riferimento al mese di marzo 2024. Pone altresì a carico di il 60% delle spese Controparte_1 mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
VIII. Dispone che percepisce in misura integrale l'assegno unico per i figli Parte_1 carico;
IX. Rigetta la domanda di di assegno di mantenimento per sè; Parte_1
X. Ammette le prove richieste nei limiti di cui in motivazione e fissa per l'assunzione di un massimo di due testimoni per parte cosi limitandone in via definitiva l'escussione l'udienza del giorno 23 gennaio 2025 alle ore 12,15 alla quale sarà esaminato anche il report depositato dall'ausiliario.”
Alla successiva udienza del giorno 23.01.2025 i legali delle parti davano atto della reciproca rinuncia alla domanda di addebito della separazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, chiedevano che fosse fissata udienza per la rimessione della causa in decisione;
il Giudice delegato, all'esito, disponeva la prosecuzione del percorso con l'ausiliario dott. , assegnando termine alla Persona_6 stessa per il deposito in giudizio un report circa l'attività di osservazione svolta, e fissava udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c. per il giorno 04.06.2025 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti termini ex art. 473- bis.28 c.p.c per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 05.06.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice delegato con l'ordinanza sopra indicata avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili nonché istanze di acquisizione meramente esplorative e superate dai documenti già versati in atti.
III. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vimercate (MB) il 03.09.2006
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Vimercate, anno 2006, n. 52, Parte II, Serie
A). Dalla loro unione sono nati i figli , in data 03.02.2009, in data 13.05.2012 e Per_1 Per_2
in data 10.05.2016. Per_3
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale senza addebito, avendo le parti rinunciato alle domande di addebito.
IV. Deve a questo punto essere decisa la domanda di affidamento dei figli , ed Per_1 Per_2 ai genitori. Per_3
Al riguardo è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
(art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n.
24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez.
I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo
“dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass.
Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010).
Tenuto conto della concorde richiesta formulata dalle parti sul punto e dell'assenza di ragioni contrarie, deve essere disposto l'affido condiviso dei figli ai genitori.
Con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso i genitori deve essere confermato quanto già disposto in via provvisoria e urgente da parte del giudice delegato.
Le parti, infatti, nel corso del procedimento hanno partecipato al percorso con l'ausiliario nominato dott.ssa , presenziando a tutti gli incontri. A tale riguardo l'ausiliario nominato dott.ssa Persona_6
nel report depositato in data 20.01.2025 ha riportato che i coniugi hanno partecipato al Persona_6 percorso con costanza, rappresentando talune perplessità circa la sua prosecuzione poiché considerato strumento non risolutivo nel riavvicinamento tra la minore e il padre (“Entrambe le Parti hanno Per_1 espresso le proprie perplessità in merito alla prosecuzione del percorso: il padre ritiene opportuno che, al fine di superare l'attuale situazione dei suoi rapporti con la primogenita, la stessa venga affiancata da un supporto psicologico;
la madre ritiene che il percorso di Ausilio possa non produrre risultati significativi nel riavvicinamento tra padre e figlia se il SI. non modificherà il suo CP_1 Per_ approccio al disagio espresso da ”). Per tale ragione l'Ausiliario così ha concluso il primo report deposirari “La scrivente ritiene che, per favorire un effettivo ripristino della relazione padre-figlia, potrebbero essere utili: • una riflessione più approfondita del padre sulle modalità di risposta ai bisogni emotivi della figlia;
• favorire nella madre un atteggiamento più determinato e costruttivo nel promuovere e incoraggiare il riavvicinamento della figlia al padre;
• un ulteriore monitoraggio della situazione per valutare eventuali cambiamenti nel tempo e promuovere una comunicazione tra i genitori basata su ascolto attivo e collaborazione, al fine di affrontare congiuntamente in modo positivo e propositivo le esigenze dei figli.
Tuttavia, le perplessità espresse dalle Parti circa l'ipotesi di una prosecuzione del percorso di
, insieme ad alcune rigidità riscontrate nell'approccio alle difficoltà della figlia, sembrano Pt_4 costituire ostacoli che potrebbero compromettere l'efficacia delle azioni proposte e, di conseguenza, la prosecuzione dell'incarico.”.
Nel successivo report depositato in data 26.05.2024 l'ausiliario incaricato ha rappresentato come il percorso avviato abbia avuto un'evoluzione positiva nella relazione tra le parti. I genitori, infatti, sono riusciti a raggiungere alla presenza dell'ausiliario accordi relativi a decisioni rilevanti per i figli minori e la madre si è impegnata a inviare periodicamente al padre aggiornamenti in merito alla condizione della figlia , tenuto conto dell'attuale sospensione degli incontri padre/figlia dovuti Per_1 al rifiuto della figlia stessa di avere rapporti con il padre.
In particolare, la dr.ssa ha così concluso: “Il percorso svolto ha mostrato un'evoluzione Persona_6 positiva nella capacità delle Parti di confrontarsi e giungere ad accordi concreti su questioni rilevanti della vita dei figli. Sebbene permangano differenze valoriali e di stile educativo, si osserva un incremento nella disponibilità al dialogo e alla mediazione.
Alla luce di quanto emerso, si ritiene che l'intervento abbia contribuito al potenziamento delle competenze co-genitoriali, favorendo un contenimento del conflitto e una maggiore responsabilizzazione reciproca.”.
La stessa ricorrente, pur manifestando perduranti criticità rispetto alla frequentazione da parte dei figli della nuova compagna del padre, compagna con cui il padre intrattiene una relazione da ormai due anni e che i figli conoscono, non mette in discussione l'attuale calendario degli incontri tra il padre e e non allegando specifiche difficoltà relazionali o in capo ai minori. Per_3 Per_2
Con riferimento a , tenuto conto della sua età (16 anni e quattro mesi) e delle perduranti criticità Per_1 evidenziate dall'ausiliario nella gestione dei rapporti padre/figlia, imputabili sia al padre che alla madre, le visite saranno rimesse al libero accordo padre/figlia. L'audizione della minore, d'altronde, tenuto conto della convergenza delle deduzioni delle parti sul punto, è manifestamente superflua oltre che contraria all'interesse di , già eccessivamente esposta al contrasto genitoriale. Per_1
Devono in conclusione essere definiti come in dispositivo i tempi di permanenza dei figli presso i genitori.
V. La casa coniugale, attesa la concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti, deve essere assegnata con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti a perché la occupi Parte_1 unitamente ai figli minori , ed Per_1 Per_2 Per_3
VI. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento dei figli, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di € Parte_1
22.917,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.400,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) redditi lordi annui di € 18.803,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.150,00 netti mensili;
La ricorrente dispone di titoli investiti con un controvalore alla data del 31.03.2024 di € 38.827,50
(produzione di parte ricorrente del 7.5.2024, all. 1).
La stessa ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 440,00 mensili circa per spese condominiali (doc.11 ricorrente) e circa 100,00 € per utenze;
non sostiene ulteriori oneri abitativi considerato che vive insieme ai figli nell'abitazione di proprietà del coniuge.
Per effetto della disponibilità in tal senso manifestata dal resistente, la ricorrente percepisce in via esclusiva l'assegno unico per i figli a carico che al momento ammonta a circa € 800,00 mensili (doc.
54 resistente), mentre al tempo dei provvedimenti provvisori a € 188,00 mensili. nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di € Controparte_1
56.361,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 3.330,00 netti mensili, in linea con quanto dichiarato anche nell'anno di imposta precedente.
Il resistente è titolare di un fondo di investimento presso per cui ha versato un capitale iniziale CP_8 di 40.000,00 € (doc. 46 allegato alla comparsa di costituzione); è titolare di un conto personale presso
. CP_8
Osservato che lo stesso ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per: € 27,50 mensili a titolo di premio per l'assicurazione RC sulla casa coniugale (doc. 26 resistente); € 35,00 mensili a titolo di premio per l'assicurazione sulla vita del resistente (doc. 27 resistente); € 62,00 mensili per utenze domestiche dell'immobile condotto in locazione (doc. 29 resistente); € 90,00 per spese straordinarie della casa coniugale e del box pertinenziale nonché delle spese per abbonamento al telefono, internet, tv e musica si considererà solo la metà dell'importo esposto, per un massimo di 30,00 € mensili, tenuto conto della natura voluttuaria di alcune voci di spesa. Quanto agli oneri di € 700,00 a titolo di canone di locazione dell'abitazione per lui acquistata dai genitori nel medesimo complesso in cui si trova la casa coniugale (cfr. doc. 20 e doc. 23 resistente) e di € 300,00 a titolo di spese condominiali ordinarie dell'immobile condotto in locazione (v. doc. 24 e 25 resistente), rileva il Tribunale che il resistente in data 02.09.2024 ha sottoscritto una proposta di acquisto per l'appartamento che sostituirà̀
l'attuale abitazione condotta in locazione (v. doc. 56 resistente). L'appartamento in oggetto, situato a
Cernusco Sul Naviglio, sarà acquistato al 50% dal resistente e dalla compagna al prezzo Parte_2 complessivo di € 370.000,00, il tutto come risulta dall'offerta di acquisto prodotta dal resistente sub. doc. 56. Il resistente ha dichiarato di avere utilizzato per l'acquisto il ricavato della vendita dell'appartamento di Monza di sua proprietà, immobile alienato a terzi il 05.12.2024 al prezzo di €
100.000,00 (doc. 55 resistente), e concesso in locazione a terzi fino al mese di agosto 2023 al canone di € 250,00 mensili al lordo della cedolare secca.
Il resistente ha rappresentato, senza documentarlo, di avere acceso un mutuo per la differenza di prezzo a sé riferibile dell'immobile acquistato a Cernusco Sul Naviglio con la compagna. Si tratta di circostanze non documentate, motivo per cui il Tribunale non si trova in condizione di verificare gli attuali oneri abitativi che graveranno sul resistente stesso, oneri che di certo saranno inferiori a quelli di locazione in precedenza esposti e presi in considerazione dal giudice delegato.
Rispetto al tempo dell'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti, in conclusione, la ricorrente percepisce un importo a titolo di assegno unico per i figli a carico, anche per la quota riferibile al marito, di oltre 600 € superiore a quella considerata dal giudice delegato, mentre il resistente ha ridotto i propri oneri abitativi, sebbene in misura non determinabile dal Tribunale per via delle omissioni imputabili al resistente stesso.
Ritenuto che, alla luce di tali elementi, tenuto conto dei redditi delle parti, degli oneri di cui sono gravate, dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori, prevalenti presso la madre, della percezione dell'assegno unico in via integrale da parte della ricorrente e del godimento da parte sua della casa familiare di proprietà esclusiva del marito, può determinarsi in via temporanea e urgente – fatti salvi maggiori e più approfonditi accertamenti nel prosieguo del giudizio - come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento indiretto dei figli a carico di oltre al 60% Controparte_1 delle spese straordinarie ivi indicate.
VII. Quanto alla domanda di di percepire un contributo per il proprio Parte_1 mantenimento, osserva il Tribunale che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12196 del 16.05.2017).
Ritiene il Tribunale che, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, degli oneri di cui le stesse sono gravate, della piena capacità lavorativa di entrambi i coniugi, la ricorrente non si trovi nella impossibilità di procurarsi redditi adeguati che le consentano di godere di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenuto in particolare conto del godimento da parte della ricorrente stessa della casa coniugale di esclusiva proprietà del coniuge e del fatto che per effetto della separazione inevitabilmente il tenore di vita della famiglia subisce una contrazione.
Deve, di conseguenza, essere rigettata la domanda di di percepire un assegno Parte_1 di mantenimento per sé a carico di Controparte_1
VIII. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di relativa al Parte_1 versamento da parte di nel conto corrente cointestato della somma di € 30.000,00 Controparte_1
e di ogni ulteriore somma a titolo di reintegro dei prelevamenti dallo stesso effettuati in quanto estranea al presente giudizio anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 473-bis.1 c.p.c.
IX. Devono essere dichiarate inammissibili le domande di relative allo Parte_1 scioglimento della comunione legale tra i coniugi in quanto estranea al presente giudizio, soggetto al rito unico in materia di famiglia, per espressa scelta legislativa (art. 473-bis.1 c.p.c.).
X. Va rigettata la domanda di di disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione Controparte_1 di tutte le espressioni offensive e sconvenienti contenute nella memoria avversaria depositata ex art. 473- bis 17 comma I tenuto conto della assoluta genericità della domanda stessa. XI. Va infine rigettata la domanda di di disporre lo stralcio dagli atti di causa degli Controparte_1 allegati 1 (a - b - c- d - e – f - g) e 2 prodotti dalla difesa avversaria in quanto non compete al giudice civile valutare la liceità o meno delle produzioni documentali, sempre liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c., ferma restando la responsabilità in cui la parte potrà incorrere in altri rami dell'ordinamento giuridico.
XII. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca parziale delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere interamente compensate tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1571/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I) Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in Vimercate (MB) il 03.09.2006 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Vimercate, anno 2006, n. 52, Parte II, Serie A).
II) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Affida i figli minori in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre;
IV) Dispone che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni settimana dal mercoledì alle ore 18,30 al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola, eventuali centri estivi oppure presso la madre, nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,30 al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, eventuali centri estivi oppure presso la madre. Per quanto riguarda le festività, fatti salvi diversi e migliori accordi raggiunti dalle parti alla presenza dell'ausiliario nominato d'accordo delle parti, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive, non consecutivi, da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno.
Le visite tra e il padre saranno rimesse al libero accordo degli stessi;
Per_1
V) Invita le parti a mantenere uno spazio di supporto alla genitorialità e di coordinamento anche al fine di supportare la ripresa dei rapporti tra e il padre;
Per_1
VI) Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la Parte_1 occupi con i figli minori;
VII) Pone a carico di l'importo di € 989,63 (somma cosi rivalutata al mese di Controparte_1 giugno 2025 rispetto al mese di marzo 2024), da versarsi a in via anticipata, Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di giugno 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2026 e con riferimento al mese di giugno 2025.
Pone altresì a carico di il 60% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, Controparte_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
VIII) Dispone che l'assegno unico per i figli a carico sia percepito in via esclusiva alla madre su accordo delle parti;
IX) Rigetta la domanda di di assegno di mantenimento per sé; Parte_1
X) Dichiara inammissibile la domanda di a che versi nel Parte_1 Controparte_1 conto corrente cointestato della somma di € 30.000,00 e ulteriori somme prelevate dallo stesso;
XI) Dichiara inammissibili le domande di relative allo scioglimento della Parte_1 comunione legale;
XII) Rigetta la domanda di a che sia condannata ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 89 c.p.c.;
XIII) Rigetta la domanda di a che sia disposto lo stralcio dagli atti di causa degli Controparte_1 allegati 1 (a - b - c- d - e – f - g) e 2 prodotti dalla difesa avversaria;
XIV) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 12 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi