Art. 272.
(Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci).
Il Ministro dell'aeronautica puo' concedere a coloro che hanno eseguito la cattura, o che vi hanno concorso, speciali compensi sul valore delle navi, degli aeromobili e delle merci confiscati, nella misura da determinarsi di concerto con il Ministro delle finanze.
(Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci).
Il Ministro dell'aeronautica puo' concedere a coloro che hanno eseguito la cattura, o che vi hanno concorso, speciali compensi sul valore delle navi, degli aeromobili e delle merci confiscati, nella misura da determinarsi di concerto con il Ministro delle finanze.