TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5211
TAR
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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Sentenza 19 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. del 30 novembre 2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. a) e dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), e dell’art.80, comma 5, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza manifesta.

    La doglianza è inammissibile poiché coperta da giudicato, essendo già stata sollevata nei precedenti giudizi e respinta. La regolarità contributiva della Socioculturale è stata accertata con efficacia di giudicato. I DURC rilasciati attestano la regolarità contributiva, e le presunte omissioni sono anteriori alla presentazione dell'offerta o non definitivamente accertate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. del 30 novembre 2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. a) e dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), e dell’art.80, comma 5, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza manifesta.

    La doglianza è infondata. La regolarità contributiva è comprovata dai DURC positivi, che esonerano la stazione appaltante da ulteriori accertamenti. L'atto di accertamento dell'INPS riguarda fatti già trattati nei precedenti giudizi e non inficia la regolarità contributiva attestata dai DURC.

  • Improcedibile
    Violazione del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato. Violazione degli artt. 30 e 80, commi 1 e 5 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione delle Linee Guida Anac n. 6. Violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione. Disparità di trattamento. Inattendibilità complessiva dell’offerta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione.

    Il motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo l'Amministrazione provveduto all'adempimento in questione nelle more del giudizio.

  • Rigettato
    Violazione del Bando di gara, del Disciplinare (artt. 16 e 18) e del Capitolato (art. 7). Valutazione dell’offerta del controinteressato perplessa e contraddittoria. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione

    La censura è infondata. Il Consiglio di Stato ha già statuito che l'offerta del NS aveva dato conto di profili professionali con requisiti esperienziali, rimettendo alla Commissione la rideterminazione del punteggio. La tesi della ricorrente sulla ripartizione del punteggio tra esperienza e competenze non trova corrispondenza nella legge di gara.

  • Rigettato
    Illegittimità della verifica effettuata dal RUP sul possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 in capo all’aggiudicataria NS.

    La doglianza è infondata. La regolarità contributiva è comprovata dai DURC positivi, che esonerano la stazione appaltante da ulteriori accertamenti. L'atto di accertamento dell'INPS riguarda fatti già trattati nei precedenti giudizi e non inficia la regolarità contributiva attestata dai DURC.

  • Rigettato
    Illegittimità della mancata esclusione del RTI NS per asseriti illeciti professionali (penale contrattuale e indagini per bancarotta fraudolenta).

    Il motivo è infondato. Le penali contrattuali sono state valutate dal RUP come non rilevanti a causa del diverso oggetto dei contratti e della natura degli inadempimenti, o per la pendenza di giudizio e le misure correttive attuate. Le indagini penali non hanno condotto a provvedimenti cautelari e la stazione appaltante ha discrezionalmente valutato la loro rilevanza. Le dichiarazioni rese sono state ritenute sufficienti e non sussistono cause di esclusione automatica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5211
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5211
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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