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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 4224/2019 Verbale di udienza del giorno 7 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale all'esito dell'udienza cartolare del 05/09/2025; vista la nota per la trattazione scritta depositata da che così Parte_1 conclude “impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto ed insiste nell'eccezione di prescrizione;
impugna la CTU per quanto di ragione;
chiede accogliere la presente opposizione, con vittoria di spese ed onorari di causa. Solo in via subordinata, chiede di ammettere la prova testimoniale”. vista la nota per la trattazione scritta depositata da che così Controparte_1 conclude: “chiede l'integrale accoglimento delle richieste ivi contenute anche in virtù delle risultanze della C.T.U. nelle quali si conferma l' autenticità della firma della sig.ra apposta sulla dichiarazione di riconoscimento delle Parte_1 provvigioni;
contesta ed impugna tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da parte opponente, , in quanto infondato in fatto e in diritto. Insiste Parte_1 nell' accoglimento delle proprie richieste e chiede che la causa venga decisa”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice onorario
Dott.ssa AI Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 7 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4224 R.G. del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Muto (C.F. ) CodiceFiscale_2
presso il cui studio in Marzano di Nola, alla via Nazionale n.40, elegge domicilio
OPPONENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_3
giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
LA D'RC (C.F. ) presso il cui studio in Avellino, alla CodiceFiscale_4
via Tagliamento n. 283 elegge domicilio
OPPOSTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Valeria Villani, nella fase della precisazione delle conclusioni
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 942/2019 (RG n. 2413/2019) reso dal
Tribunale di Avellino in data 22/07/2019, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 18.300,00 oltre interessi e spese del Controparte_1
monitorio a titolo di provvigione per l'attività di mediazione immobiliare espletata in favore di relativamente all'immobile sito in Monteforte Parte_1
IR (AV), alla traversa Molinelle.
Le parti, e avevano stipulato un contratto Parte_1 Persona_1
preliminare di compravendita per l'importo di € 465.000,00, con reciproco impegno a concludere il contratto definitivo entro i 4 anni successivi. Tuttavia, tale stipula non ha avuto luogo, in quanto sull'immobile risultavano gravare iscrizioni pregiudizievoli iscritte dal concessionario della riscossione, nonché rilevanti difformità di natura urbanistica.
La SI.ra. aveva accettato e sottoscritto con la SI. una Parte_1 CP_1
promessa di conduzione in locazione, con l'impegno ad offrire un canone annuo pari ad euro 20.000,00 da corrispondersi in rate mensili di euro 5.000,00 ciascuna. Tuttavia,
l'acquisto dell'immobile non ha avuto luogo, poiché, a seguito dell'emersione di gravi difformità urbanistiche, le parti dopo lo scambio di formali diffide e la proposizione di querele hanno concordemente proceduto alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita. A seguito della scoperta di tali impedimenti, la SI.ra si Parte_1
recava presso la SI.ra al fine di ottenere chiarimenti in merito alla CP_1
vicenda; tuttavia, nel corso dell'incontro, subiva da parte di quest'ultima comportamenti offensivi e minacciosi, contrari ai principi di correttezza e buona fede che devono improntare l'attività professionale, e tali da evidenziare la palese mancanza di professionalità del medesimo.
L'opponente eccepiva la prescrizione del diritto del mediatore al pagamento della provvigione, ai sensi dell'art. 2950 c.c., per essere decorso oltre un anno dal compimento del primo atto utile proveniente dalla SI.ra Parte_1
idoneo a interrompere il termine prescrizionale. L'opponente disconosceva la firma apposta sul documento n.4 rubricato “dichiarazione di riconoscimento provvigioni” e dava atto che la dicitura “da pagarsi entro e non oltre il 30/06/2018” fosse stata apposta in un momento successivo alla redazione originaria della proposta e che quindi non faceva parte del contenuto negoziale inizialmente concordato tra le parti.
Parte opponente, eccepiva, infine l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per carenza di prova scritta del credito per l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto.
Alle luci delle suesposte ragioni l'opponente così concludeva:
“1) in via preliminare revocare la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo;
2) nel merito, revocare e dichiarare la nullità del d.i. sopra menzionato;
3) condannare, altresì, l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
Instauratosi il contradditorio si costituiva che impugnava Controparte_1
l'avversa opposizione. In particolare, l'opposta dava atto che il termine di prescrizione del diritto alla provvigione del mediatore decorreva dal 30/06/2018, data concordata tra le parti per il pagamento delle provvigioni e che il mediatore non era gravato dall'onere di effettuare verifiche o indagini sul bene oggetto dell'affare, trattandosi di attività che esulano dall'ambito della diligenza ordinaria richiesta al mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c.
L'opposta così concludeva:
“Previa conferma della provvisoria esecuzione del decreto opposto, rigettare l'opposizione con il favore di spese e compensi del presente giudizio oltre C.P.A. ed
IVA”. Alla prima udienza di comparizione del 03/02/2020, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art 183 VI comma c.p.c. All'udienza del 06/12/2022, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge ex art. 190 c.p.c.
In ossequio ai termini concessi in tale udienza, le parti provvedevano al deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 01/03/2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per disporre CTU.
Depositato l'elaborato peritale, il precedente Giudicante, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Dopo vari rinvii, intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, all'udienza del 05/09/2025 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati nei limiti della effettiva rilevanza tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dalla attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. Instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza-ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
Il rapporto giuridico è da ricondursi nell'alveo della mediazione tipica di cui all'art. 1754 c.c., la quale ricorre quando il mediatore, mantenendo una posizione di imparzialità e di autonomia rispetto alle parti, si limita a metterle in relazione al fine della conclusione di un affare. Tale figura è caratterizzata dall'assenza di un pregresso vincolo contrattuale tra il mediatore e le parti e, conseguentemente, dalla mancanza di un obbligo giuridico di promuovere l'affare: il mediatore ha soltanto la facoltà di attivarsi e il diritto alla provvigione sorge solo qualora la conclusione dell'affare sia effetto causale della sua attività. Diversamente, nella cosiddetta mediazione atipica o negoziale, il mediatore è espressamente incaricato da una o da entrambe le parti di promuovere un determinato affare, assumendo pertanto natura contrattuale e un obbligo giuridico di attivarsi per la realizzazione dell'operazione, anche nell'interesse di una sola parte.
Ai sensi dell'art. 1755 c.c. il mediatore ha diritto alla provvigione se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Per poter vantare il diritto alla provvigione, il mediatore deve essere iscritto in ruolo speciale istituito presso la Camera di Commercio (art. 1 e ss. Legge n.39/1989) e l'affare deve essersi concluso, cioè si sia costituito un vincolo giuridico che abilita le parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, dopo che le stesse siano state messe in comunicazione grazie all'attività del mediatore.
Ne consegue che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto e esclusivo, ed essendo, viceversa sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso e articolato nel tempo, la messa in relazione delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per prevenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3134 del 2022).
Il paramento di riferimento è costituito dalla conclusione dell'affare a cui è collegato il sorgere del diritto mentre la sola proposta di acquisto è un atto meramente preparatorio e la sua sottoscrizione non coincide con la conclusione dell'affare.
Come recentemente ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza del 26 gennaio
2023 n. 2385, la giurisprudenza è costante nell'affermare che al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, è necessario che l'affare sia concluso, vale a dire che tra le parti messe in relazione dal mediatore sia sorto un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. o per il risarcimento del danno scaturente dalla mancata conclusione del negozio (Cass.
39377/2021; Cass. 32066/2021; Cass. 30083/2019).
Orbene nella fattispecie de qua l'affare risulta concluso in data 24/07/2017 coincidente con la sottoscrizione del preliminare di compravendita concluso tra Parte_1
e la promittente venditrice . Parte opposta fa risalire il sorgere
[...] Persona_1
in capo all'opponente dell'obbligazione di pagamento della provvigione al Parte_1
30/06/2018 data concordata tra le parti con la redazione della dichiarazione del riconoscimento delle provvigioni, depositata in atti.
A fronte del tempestivo e formale disconoscimento operato dall'opponente e istanza di verificazione avanzata dall'opposta, il Tribunale ha disposto CTU, ai sensi dell'art. 217, 1° comma, c.p.c., nominando all'uopo il grafologo , sul seguente Persona_2
quesito: “il C.T.U. accerti, previa comparizione con la sottoscrizione apposta alla procura posta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore ed al documento di riconoscimento che esibirà al momento Parte_1 dell'espletamento della Consulenza nonché previa acquisizione di saggio grafico, se la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata di “riconoscimento provvigioni”
(di cui all'allegato n.4 al ricorso per decreto ingiuntivo) sia riconducibile a Parte_1
”. Il CTU, nella sua relazione depositata in data 15/10/2023 ha concluso
[...]
il suo accertamento peritale affermando che la firma in verifica a nome “ Parte_1
” apposta sul documento rubricato “riconoscimento provvigioni” “è stata
[...]
vergata, senza ombra di dubbio, dalla mano della SI.ra , per le medesime e Parte_1
compatibili caratteristiche grafo-motorie riscontrate, pertanto è da ritenersi autografa”.
(pag. 37 della relazione peritale). La predetta relazione scritta risulta esaustiva, tecnicamente ben motivata ed esente da vizi logici e/o giuridici. Le conclusioni a cui è giunto il CTU sono pienamente utilizzabili. Ai sensi dell'art. 2702 c.c., deve ritenersi provata la paternità della sottoscrizione e, di conseguenza, la piena efficacia probatoria del documento prodotto in giudizio.
Pertanto è dalla data del 30/06/2018 che è iniziata a decorrere la prescrizione.
La questione centrale da dirimere attiene al momento in cui si verifica l'effetto interruttivo della prescrizione nel procedimento monitorio .
Il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive, salvo patto contrario, in un anno dalla data di conclusione dell'affare, ai sensi dell'Art. 2950 c.c.
L'Art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Per il mediatore, il termine di un anno decorre dalla conclusione dell'affare (nel caso di specie il 24/07/2017), che nel caso di compravendita immobiliare coincide generalmente con la stipula del preliminare o, in assenza, del definitivo. Nella fattispecie de qua però è presente una dichiarazione di riconoscimento della provvigione da corrispondere entro il 30/06/2018, pertanto in virtù dell'accordo, il diritto non poteva essere fatto valere prima di tale data per cui la prescrizione annuale
è iniziata a decorrere dal 01/07/2018, giorno successivo al termine per il pagamento.
La questione centrale riguarda il momento in cui la proposizione della domanda giudiziale, e quindi del ricorso per decreto ingiuntivo, produce l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'Art. 2943 c.c.
Il Giudice osserva che l'art. 2943, comma 1, c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente della Corte di Cassazione, anche se con oscillazioni, è nel senso che l'effetto interruttivo della prescrizione correlato alla proposizione della domanda giudiziale (art. 2943, comma 1, c.c.) si produce solo con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio al debitore.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 1912 del 28 gennaio 2016 e precedenti conformi) ha chiarito che, ai fini interruttivi della prescrizione, la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo si considera proposta dal momento in cui l'atto giudiziale (e quindi per quel che ci interessa il ricorso e decreto ingiuntivo) è notificato al debitore, e non dal momento del deposito del ricorso. Il deposito, infatti, è un atto unilaterale interno alla cancelleria che non porta a conoscenza del debitore la pretesa creditoria, elemento essenziale per l'interruzione.
Tale indirizzo è stato ribadito anche in successive pronunce con cui la Suprema Corte ha chiarito che l'atto idoneo a interrompere la prescrizione, anche nel procedimento per decreto ingiuntivo, è la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo al debitore e non il mero deposito del ricorso in RI (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 24628 del 22/10/2020; in senso conforme Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 4676 del 15/02/2023).
Ciò si spiega in quanto l'interruzione della prescrizione, per prodursi, richiede che l'atto di esercizio del diritto sia portato a conoscenza legale del debitore il che avviene solo con la notificazione. Il deposito del ricorso ha natura di atto interno al processo, necessario per la richiesta del provvedimento, ma non idoneo di per sé a interrompere la prescrizione del diritto sostanziale.
Il principio sostenuto dal mediatore, secondo cui varrebbe la data del deposito, non è conforme alla giurisprudenza di legittimità per quanto riguarda l'effetto interruttivo della prescrizione nel procedimento monitorio.
Va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione del diritto alla provvigione sollevata dall'opponente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni altra questione.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare, nella condotta della parte opposta, comportamenti connotati da mala fede o da colpa grave.
SUL REGIME DELLE SPESE
Benchè l'opposizione sia stata accolta, in ragione dell'operato disconoscimento da parte opponente della sottoscrizione della scrittura risultata invece all'esito di CTU autentica, con conseguente allungamento dei tempi di giustizia, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto sono poste a definitivo carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.942/2019, RG. n.
2413/2019, emesso dal Tribunale di Avellino, in data 22/07/2019;
2)dichiara estinto il diritto di al pagamento della provvigione per Controparte_1
intervenuta prescrizione;
3)compensa interamente le spese di lite fra le parti;
4)le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto sono a carico di parte opponente.
Così deciso in Avellino il 07 Novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale