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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/12/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2135/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2135/2025 VG, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv.
IC FA Ricorrente;
e
(c.f. ) nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv.
EL TO;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 05.08.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “I genitori eserciteranno l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre;
2. La casa familiare sita in San Zenone al Lambro (LO), via Manzoni n. 2/A, viene assegnata alla madre. Il padre si impegna a rilasciare l'immobile entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso. Il contratto di locazione in essere sarà volturato a favore della madre nel più breve tempo possibile. Il padre si farà carico dei canoni di locazione, spese condominiali ed utenze tutte fino alla data dell'effettivo rilascio dell'appartamento, a decorrere dalla quale canoni, spese ed utenze tutte passeranno a carico della sig.ra . Il padre, inoltre, si impegna a presentare domanda per il Pt_2 cambio di residenza entro la fine del mese di Novembre 2025;
3. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio:
o la somma di € 500,00 mensili (di cui € 400,00 per mantenimento ordinario e € 100,00 quale contributo alla locazione della casa familiare ed a condizione di costante efficacia del relativo contratto);
o la somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di
Settembre 2025, e rivalutata, solo nella parte afferente il mantenimento, annualmente secondo l'indice ISTAT, con prima rivalutazione a decorrere dal 2026;
4. Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le "Linee Guida Spese Extra Assegno" approvate dal Tribunale e dalla
Corte d'Appello di Milano e comunque e sempre documentate e preventivamente approvate;
5. Il minore manterrà rapporti significativi e continuativi con i parenti del ramo paterno. Il padre potrà liberamente favorire tali relazioni nei periodi di permanenza del figlio con lui, nel rispetto del suo benessere;
6. Il padre potrà vedere il figlio nei giorni di riposo lavorativo, un pomeriggio a settimana dalle
14:30 alle 18:00, con eventuale estensione a due giorni in caso di doppio riposo settimanale. In considerazione delle esigenze lavorative del padre e dei bisogni del minore, le visite potranno esser modificate previo accordo tra i genitori. Dal compimento del sesto anno o prima, se il minore lo desidera, si dovranno includere fine settimana alternati, dal venerdì alle 18.00 o sabato ore 9.00, fino alla domenica ore 20.00, metà delle festività natalizie e pasquali ad anni alterni, rimanendo inteso che il genitore che avrà la collocazione a Natale sarà collocatario anche durante il lunedì di
Pasqua mentre il genitore collocatario a Capodanno potrà tenere il figlio a Pasqua, fermi restando sempre 15 giorni ad agosto da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
sempre e comunque fatta salva ogni migliore intesa fra i genitori. Il padre avrà comunque sempre diritto di vedere il figlio il giorno del compleanno di quest'ultimo per fare auguri e portare il regalo e, compatibilmente con l'età del figlio, diritto a contatti telefonici infrasettimanali, preferibilmente in ore serali.
7. I genitori concordano che non sarà loro possibile pubblicare in alcun modo fotografie che ritraggano sui propri profili social. Per_1
8. Resta inteso che la madre percepirà integralmente l'assegno unico universale per il figlio;
9. I genitori dichiarano di aver regolato ogni altra pendenza economica e di non aver altro a pretendere a qualsivoglia titolo ragione o causa derivante dall'intercorsa relazione affettiva.
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. I coniugi hanno intrapreso una convivenza more uxorio e dalla loro unione è nato il figlio
[...] in data 02.02.2024. Per_1
3. Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dell'età del minore e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Omologa le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Spese compensate.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso in Lodi, il 25/11/2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2135/2025 VG, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv.
IC FA Ricorrente;
e
(c.f. ) nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv.
EL TO;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 05.08.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “I genitori eserciteranno l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre;
2. La casa familiare sita in San Zenone al Lambro (LO), via Manzoni n. 2/A, viene assegnata alla madre. Il padre si impegna a rilasciare l'immobile entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso. Il contratto di locazione in essere sarà volturato a favore della madre nel più breve tempo possibile. Il padre si farà carico dei canoni di locazione, spese condominiali ed utenze tutte fino alla data dell'effettivo rilascio dell'appartamento, a decorrere dalla quale canoni, spese ed utenze tutte passeranno a carico della sig.ra . Il padre, inoltre, si impegna a presentare domanda per il Pt_2 cambio di residenza entro la fine del mese di Novembre 2025;
3. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio:
o la somma di € 500,00 mensili (di cui € 400,00 per mantenimento ordinario e € 100,00 quale contributo alla locazione della casa familiare ed a condizione di costante efficacia del relativo contratto);
o la somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di
Settembre 2025, e rivalutata, solo nella parte afferente il mantenimento, annualmente secondo l'indice ISTAT, con prima rivalutazione a decorrere dal 2026;
4. Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le "Linee Guida Spese Extra Assegno" approvate dal Tribunale e dalla
Corte d'Appello di Milano e comunque e sempre documentate e preventivamente approvate;
5. Il minore manterrà rapporti significativi e continuativi con i parenti del ramo paterno. Il padre potrà liberamente favorire tali relazioni nei periodi di permanenza del figlio con lui, nel rispetto del suo benessere;
6. Il padre potrà vedere il figlio nei giorni di riposo lavorativo, un pomeriggio a settimana dalle
14:30 alle 18:00, con eventuale estensione a due giorni in caso di doppio riposo settimanale. In considerazione delle esigenze lavorative del padre e dei bisogni del minore, le visite potranno esser modificate previo accordo tra i genitori. Dal compimento del sesto anno o prima, se il minore lo desidera, si dovranno includere fine settimana alternati, dal venerdì alle 18.00 o sabato ore 9.00, fino alla domenica ore 20.00, metà delle festività natalizie e pasquali ad anni alterni, rimanendo inteso che il genitore che avrà la collocazione a Natale sarà collocatario anche durante il lunedì di
Pasqua mentre il genitore collocatario a Capodanno potrà tenere il figlio a Pasqua, fermi restando sempre 15 giorni ad agosto da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
sempre e comunque fatta salva ogni migliore intesa fra i genitori. Il padre avrà comunque sempre diritto di vedere il figlio il giorno del compleanno di quest'ultimo per fare auguri e portare il regalo e, compatibilmente con l'età del figlio, diritto a contatti telefonici infrasettimanali, preferibilmente in ore serali.
7. I genitori concordano che non sarà loro possibile pubblicare in alcun modo fotografie che ritraggano sui propri profili social. Per_1
8. Resta inteso che la madre percepirà integralmente l'assegno unico universale per il figlio;
9. I genitori dichiarano di aver regolato ogni altra pendenza economica e di non aver altro a pretendere a qualsivoglia titolo ragione o causa derivante dall'intercorsa relazione affettiva.
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. I coniugi hanno intrapreso una convivenza more uxorio e dalla loro unione è nato il figlio
[...] in data 02.02.2024. Per_1
3. Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dell'età del minore e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Omologa le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Spese compensate.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso in Lodi, il 25/11/2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Ada Cappello