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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/10/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
309/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Il Presidente dott. AR CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 D.P.R. 115/02,
iscritta al n° 309 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 C.F._1
proprio
- RICORRENTE -
E
, (P.I.: ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
E CON L'INTERVENTO
P.M., in persona del Procuratore Generale
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 15/10/2025 ex artt. 281
undecies e sexies, u.c. c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE:
- revocarsi il decreto di liquidazione opposto,
- accertare e dichiarare il diritto al compenso del ricorrente per l'attività
svolta e documentata tenuto conto della dignità e del decoro della professione, nonché della rilevanza professionale dell'esercizio del patrocinio a spese dello Stato;
- conseguentemente liquidare, in conformità della vigente tariffa, il suddetto compenso professionale applicando i parametri al valore medio previsti per le fasi espletate di: esame studio, istruttoria e decisionale di fronte alla Corte
d'appello diminuite di 1/3 pari ad euro 1.980,00 otre spese forfettarie iva e cna.
- Con vittoria di spese anche generali e compensi per il presente procedimento.”.
Conclusioni del P.M.:
“Rigettarsi il ricorso”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 25/06/2025 l'avv. Parte_1
esponeva che aveva presentato, avanti la Corte d'Appello di Trieste, istanza di liquidazione dei compensi in relazione alla difesa svolta, nel procedimento penale nei confronti di Persona_1
imputato dei reati agli artt. 572 c.p. e 582, 585 c.p.; che, oltre
[...]
ad aver redatto un articolato atto di appello, aveva partecipato all'udienza di del 18/10/2024, ove sentiti il P.G. ed il difensore, la Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di primo grado;
che il provvedimento di liquidazione notificatole il 29/05/2025, le aveva riconosciuto, a titolo di compenso,
l'importo di € 473,34, da maggiorarsi di oneri di legge comprensivi delle sole fasi di studio e introduttiva con esclusione della fase decisionale;
che tale ultima attività era stata svolta;
che, in ogni caso, la predetta liquidazione era inadeguata perché inferiore ai minimi tabellari e lesiva del decoro della professione forense.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
costituiva.
All'udienza del 15/10/2025 questo Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione.
Ciò premesso in fatto, l'opposizione svolta dall'avv. è Parte_1
parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, quanto al mancato riconoscimento del compenso per la fase decisionale, va ritenuto che l'attività sia stata effettivamente svolta, come emerge chiaramente dalla sentenza della Corte d'Appello di Trieste (cfr. doc. 4 ricorrente).
2 Con riguardo al quantum, va ricordato in via generale che le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, in attuazione del precetto costituzionale (l'art 24 della Costituzione Italiana prevede che “…..sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”) e conformemente alle fonti sovranazionali, sono contenute nel DPR 115/2002.
L'art 82, rubricato “onorario e spese del difensore” prevede che:
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa”.
Con riferimento, in particolare, al processo penale, l'art 106 bis prevede poi che “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato siano ridotti ad un terzo”.
Con il DM 55/2014, il ha adottato il Regolamento Controparte_1
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
In base al predetto D.M. il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.
L'art 12 del predetto DM stabilisce, infatti, che “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
3 dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ai fini della liquidazione del compenso, dunque, deve tenersi conto di vari fattori della prestazione professionale, quali ad esempio: a) le caratteristiche,
b) l'urgenza, c) il pregio dell'attività prestata, d) l'importanza, e) la natura, f) le difficoltà e il valore dell'affare, g) le condizioni soggettive del cliente, h) i risultati conseguiti, i) il numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Ciò premesso, in linea generale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, va ritenuto, innanzitutto, che, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, il difensore di ufficio dell'imputato abbia diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del
4 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, in quanto si tratta di disposizione speciale. Il sacrificio delle aspettative economiche del professionista avviene in misura contenuta al fine di contemperare la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (cfr. sul punto da ultimo Cass.
14/02/2024 n. 4048, nello stesso senso Cass. 27/12/2023 n. 36059; Cass.
14/02/2022 n. 4759).
Ciò precisato, va ritenuto, da un lato, che la liquidazione effettuata dalla
Corte con il provvedimento impugnato non si ponga in violazione del minimo tariffario;
dall'altro, che non sussistono ragioni per ritenere che per l'opera professionale espletata i compensi siano da tassare in relazione ai valori medi e non già ridotti.
Invero, dalla lettura dell'atto di appello prodotto in giudizio (che si compone di 3 pagine) e della sentenza emessa in grado di appello, non emerge alcun elemento che consenta di affermare che la prestazione professionale resa dalla ricorrente abbia caratteristiche e natura tali per non operare la riduzione del 50%
Da ciò discende che l'adeguata liquidazione appare essere pari ad € 945,34
(€ 473,00+ € 945+1.418,00 =€ 2.836/2=€ 1.418,00-1/3=€ 945,34 arrontondato a € 946,00).
Atteso che l'opposizione è stata accolta in misura ridotta e tenuto conto la mancata resistenza dell'Amministrazione, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.
5
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
con il ricorso depositato il 25/06/2025, avverso il decreto di
[...]
liquidazione 20-27/05/2025 emesso dalla Corte d'Appello di Trieste, sezione prima penale, aumenta da € 473,34 ad € 946,00 il compenso liquidato nel sopra citato provvedimento, fermo il resto.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 15/10/2025.
Il Presidente est
AR AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Il Presidente dott. AR CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 D.P.R. 115/02,
iscritta al n° 309 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 C.F._1
proprio
- RICORRENTE -
E
, (P.I.: ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
E CON L'INTERVENTO
P.M., in persona del Procuratore Generale
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 15/10/2025 ex artt. 281
undecies e sexies, u.c. c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE:
- revocarsi il decreto di liquidazione opposto,
- accertare e dichiarare il diritto al compenso del ricorrente per l'attività
svolta e documentata tenuto conto della dignità e del decoro della professione, nonché della rilevanza professionale dell'esercizio del patrocinio a spese dello Stato;
- conseguentemente liquidare, in conformità della vigente tariffa, il suddetto compenso professionale applicando i parametri al valore medio previsti per le fasi espletate di: esame studio, istruttoria e decisionale di fronte alla Corte
d'appello diminuite di 1/3 pari ad euro 1.980,00 otre spese forfettarie iva e cna.
- Con vittoria di spese anche generali e compensi per il presente procedimento.”.
Conclusioni del P.M.:
“Rigettarsi il ricorso”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 25/06/2025 l'avv. Parte_1
esponeva che aveva presentato, avanti la Corte d'Appello di Trieste, istanza di liquidazione dei compensi in relazione alla difesa svolta, nel procedimento penale nei confronti di Persona_1
imputato dei reati agli artt. 572 c.p. e 582, 585 c.p.; che, oltre
[...]
ad aver redatto un articolato atto di appello, aveva partecipato all'udienza di del 18/10/2024, ove sentiti il P.G. ed il difensore, la Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di primo grado;
che il provvedimento di liquidazione notificatole il 29/05/2025, le aveva riconosciuto, a titolo di compenso,
l'importo di € 473,34, da maggiorarsi di oneri di legge comprensivi delle sole fasi di studio e introduttiva con esclusione della fase decisionale;
che tale ultima attività era stata svolta;
che, in ogni caso, la predetta liquidazione era inadeguata perché inferiore ai minimi tabellari e lesiva del decoro della professione forense.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
costituiva.
All'udienza del 15/10/2025 questo Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione.
Ciò premesso in fatto, l'opposizione svolta dall'avv. è Parte_1
parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, quanto al mancato riconoscimento del compenso per la fase decisionale, va ritenuto che l'attività sia stata effettivamente svolta, come emerge chiaramente dalla sentenza della Corte d'Appello di Trieste (cfr. doc. 4 ricorrente).
2 Con riguardo al quantum, va ricordato in via generale che le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, in attuazione del precetto costituzionale (l'art 24 della Costituzione Italiana prevede che “…..sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”) e conformemente alle fonti sovranazionali, sono contenute nel DPR 115/2002.
L'art 82, rubricato “onorario e spese del difensore” prevede che:
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa”.
Con riferimento, in particolare, al processo penale, l'art 106 bis prevede poi che “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato siano ridotti ad un terzo”.
Con il DM 55/2014, il ha adottato il Regolamento Controparte_1
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
In base al predetto D.M. il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.
L'art 12 del predetto DM stabilisce, infatti, che “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
3 dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ai fini della liquidazione del compenso, dunque, deve tenersi conto di vari fattori della prestazione professionale, quali ad esempio: a) le caratteristiche,
b) l'urgenza, c) il pregio dell'attività prestata, d) l'importanza, e) la natura, f) le difficoltà e il valore dell'affare, g) le condizioni soggettive del cliente, h) i risultati conseguiti, i) il numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Ciò premesso, in linea generale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, va ritenuto, innanzitutto, che, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, il difensore di ufficio dell'imputato abbia diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del
4 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, in quanto si tratta di disposizione speciale. Il sacrificio delle aspettative economiche del professionista avviene in misura contenuta al fine di contemperare la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (cfr. sul punto da ultimo Cass.
14/02/2024 n. 4048, nello stesso senso Cass. 27/12/2023 n. 36059; Cass.
14/02/2022 n. 4759).
Ciò precisato, va ritenuto, da un lato, che la liquidazione effettuata dalla
Corte con il provvedimento impugnato non si ponga in violazione del minimo tariffario;
dall'altro, che non sussistono ragioni per ritenere che per l'opera professionale espletata i compensi siano da tassare in relazione ai valori medi e non già ridotti.
Invero, dalla lettura dell'atto di appello prodotto in giudizio (che si compone di 3 pagine) e della sentenza emessa in grado di appello, non emerge alcun elemento che consenta di affermare che la prestazione professionale resa dalla ricorrente abbia caratteristiche e natura tali per non operare la riduzione del 50%
Da ciò discende che l'adeguata liquidazione appare essere pari ad € 945,34
(€ 473,00+ € 945+1.418,00 =€ 2.836/2=€ 1.418,00-1/3=€ 945,34 arrontondato a € 946,00).
Atteso che l'opposizione è stata accolta in misura ridotta e tenuto conto la mancata resistenza dell'Amministrazione, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.
5
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
con il ricorso depositato il 25/06/2025, avverso il decreto di
[...]
liquidazione 20-27/05/2025 emesso dalla Corte d'Appello di Trieste, sezione prima penale, aumenta da € 473,34 ad € 946,00 il compenso liquidato nel sopra citato provvedimento, fermo il resto.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 15/10/2025.
Il Presidente est
AR AR
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