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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 8495/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 16.12.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to IMPOSIMATO AGOSTINO, Parte_1 come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to NATALE CATERINA, Controparte_1 come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle nota di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 16.12.2025; Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n.
69). 2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in data 25.04.1998 con parte resistente e deducendo che nel corso del matrimonio è stato adottato il figlio, (nato a [...] il Persona_1
22.02.2003), oggi maggiorenne, chiedeva pronunziarsi la separazione (con i necessari provvedimenti accessori), con addebito al resistente, per essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza (per le ragioni meglio dettagliate in ricorso).
Si costituiva , il quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1 separazione, ma formulava domanda riconvenzionale di addebito.
All'esito dell'udienza del 21.02.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio della coppia di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 16.12.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione ovvero:
1. il sig. provvederà a versare un mantenimento a favore della sig. per il CP_1 Pt_1 figlio maggiorenne di Euro 200 mensili fino a gennaio 2027, considerato che lavora saltuariamente;
da febbraio 2027 sarà versato un mantenimento di euro 400 mensili a favore della sig. ; Pt_1
2. il signor continuerà a domiciliare e risiedere in via Vallombrosa presso CP_1
l'appartamento di cui è titolare che sarà oggetto di cessione al 50% a favore della IG , nel termine che le parti di comune accordo stabiliranno;
Pt_2
3. la sig.ra lorio continuerà a domiciliare e risiedere nella villa in via Vecchi Fiuggi numero 101 di proprietà comune alle parti.
4. Le spese straordinarie per il figlio graveranno a carico della parti al 50%.
5. Le parti reciprocamente rinunciano a richiedere l'indennità di occupazione all'altro coniuge per i rispettivi immobili occupati risultando gli stessi comuni alle parti.
2
6. Le parti concordano che ognuno provvederà a sostenere le spese ordinarie e straordinarie per gli immobili rispettivamente occupati, a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà.
7. Le parti di comune accordo precisano altresì che, le spese straordinarie relative agli immobili rispettivamente occupati, graveranno a carico dell'uno o dell'altro coniuge, nei limiti di euro 10.000 all'anno, per eventuali eccedenze corrisponderanno rispettivamente il 50% all'altro coniuge.
8. Le parti dichiarano che il mantenimento fissato a carico del sig. e a favore CP_1 della sig.ra lorio è stato determinato di comune accordo in considerazione della condizione economica e fisica del signor , e pertanto, in caso di peggioramento CP_1 di queste ultime, il mantenimento sarà rimodulato.
9. Le parti di comune accordo dichiarano che l'immobile sito in Caserta alla via
Ferrarecce numero 121 in cui la famiglia ha vissuto fino all'anno 2022, non ha più carattere coniugale essendosi essi trasferiti presso altri immobili in Fiuggi.
10. I mobili che arredano la casa già destinata alla famiglia e di proprietà del sig.
, ex casa coniugale, rimangono a corredo della stessa, ad eccezione Controparte_1 dei seguenti beni: mobile di fattura fiorentina, la cassettiera in camera da letto e armadietto, quadri e due casse panche che la IG lorio trasferirà in altro luogo entro
Natale 2025; ad eccezione dei mobili indicati la IG lorio non pretenderà altro.
11. I coniugi di comune accordo dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa a titolo di danno o a qualunque altro titolo o ragione, rinunciando a qualsivoglia azione, con l'impegno del signor di procedere entro il 31/06/2026 sia in sede Parte_3 penale che in sede civile per il recupero di quanto versato alla IG il cui Parte_4 importo recuperato verrà suddiviso in parti uguali.
12. Le spese legali per le procedure indicare da inoltrare di cui al capo 11), graveranno sugli stessi al 50%.
13. Le parti si danno atto che provvederanno a pagare le competenze legali ai rispettivi avvocati, i quali con la sottoscrizione del presente accordo rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.
3 I difensori concludevano per l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono scambiati. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito.
Invero, il comportamento processuale delle parti, che hanno raggiunto l'accordo sopraindicato, ha determinato il definitivo abbandono delle domande di addebito.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio devono essere dichiarate interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 8495/2022 del Ruolo Generale degli
Affari contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
13.05.1959 in CASERTA (CE) e nata il [...] Controparte_1 in GENOVA (GE);
b) adotta le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
4 c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AIROLA per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
(atto n. 4, parte II, serie A, registro atti matrimonio anno 1998);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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