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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/08/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1003/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1003/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Pierfrancesco Guido e Katia Guarini Parte_1
-appellante- contro
, con il patrocinio degli avv.ti Michele Bonfiglioli, Virgilio Antelmi e Claudio Mazzadi CP_1
-appellata- nonché on il patrocinio dell'avv. Gaudenzio Volponi Controparte_2
-appellata- in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma pubblicata in data 19/05/2023, assegnata in decisione all'udienza del 13/05/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale e nel merito: per i motivi in fatto e in diritto sopra trattati, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, - ravvisare nella condotta di una Controparte_1 illecita autotutela privata da cui derivava l'obbligo di risarcire il danno, liquido ed esigibile, come indicato nella perizia redatta dal Dott. pari ad € 14.213,00; Per_1
- condannare la società al pagamento della somma di € 14.213,00 in favore di parte Controparte_1 ricorrente;
pagina 1 di 6 - condannare la società al pagamento di tutte le spese sostenute da parte ricorrente (in Controparte_1 primis spese di perizia, spese di mediazione, contributo unificato spese legali liquidate nella sentenza di primo grado);
In via subordinata: condannare la società al pagamento della minor somma determinata Controparte_1 dal mediatore, pari ad € 7.800,00 In ogni caso, condannare la società al pagamento delle Controparte_1 spese di lite liquidate in favore di Controparte_2
- Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Per l'appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, previa ogni pronuncia del caso e di legge, contrariis reiectiis, 1) nel merito e legittimità rigettare l'appello in ogni sua parte, in quanto inammissibile, improcedibile, infondato, non provato o come meglio, per i motivi in narrativa, e conseguentemente confermare l'ordinanza del Tribunale di Parma impugnata, in ogni sua parte;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte delle domande del sig. e salvo rispettoso gravame, Parte_1 condannare la (cod. fisc. - P.IVA con sede in Bologna, CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante domiciliato e difeso come in atti, in forza di garanzia assicurativa, a tenere indenne e manlevata – di cui alla polizza R.C., in atti - la società
[...] convenuta, dal pagamento di qualsivoglia somma che, in denegata Controparte_3 ipotesi, dovesse essere dovuta all'appellante Sig. in relazione agli asseriti danni per Parte_1 cui è causa, per qualsiasi ragione e/o titolo, incluse spese legali, di perizia, di mediazione e contributo unificato. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, oltre C.N.A.P. e I.V.A. come per legge, del doppio grado”.
Per l'appellata Controparte_2
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile, infondato, non provato o Parte_1 come meglio e confermare integralmente l'ordinanza del 19/5/2023 del Tribunale di Parma, in persona del Giudice Dr.ssa Antonella IOFFREDI.
Con vittoria di spese di causa, oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge, anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., richiedeva al Tribunale di Parma la condanna della Parte_1 società al pagamento in suo favore della somma di €14.213,00 a titolo di risarcimento di CP_1 una asserita arbitraria potatura di alberi presenti nella sua proprietà.
Si costituiva in giudizio la società la quale richiedeva il rigetto della domanda e, in CP_1 subordine, in caso di propria condanna, di essere manlevata dalla società Controparte_2 che chiamava in causa.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente che il danno non Controparte_2 era indennizzabile, in quanto l'allegato alla polizza, lettera A, escludeva dalla garanzia i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori;
eccepiva inoltre l'esistenza di obblighi di manutenzione-potatura a carico del proprietario delle alberature stesse;
contestava l'entità del danno e richiedeva il rigetto della pagina 2 di 6 domanda di manleva ovvero, in subordine, di contenere il proprio obbligo nei limiti di contratto e di franchigia.
Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 19/05/2023, pronunciando nella causa n. R.G. 4054/2021, respingeva la domanda proposta da nei confronti di e condannava il Parte_1 CP_1 ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente e della terza chiamata.
Il Tribunale, richiamato l'art. 121, lettera c) del R.D. n. 1775/1933 secondo cui la costituzione di una servitù di elettrodotto conferisce al titolare di essa, utente della rete elettrica, la facoltà di tagliare i rami degli alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei possano col movimento, con la caduta o altrimenti causare corti circuiti o arrecare inconvenienti al servizio o danni alla condutture e agli impianti, rilevava che la situazione di pericolo che aveva reso necessaria la potatura dei rami risultava provata dalla documentazione fotografica in atti e confermata dalla deposizione del teste
[...]
, impiegato tecnico di parte resistente che aveva dichiarato che la potatura era stata Tes_1 commissionata da Enel DI ed aveva riguardato alberi “piantati sotto il preesistente elettrodotto aereo di Enel DI”, per cui rigettava la domanda formulata da . Parte_1
***
L'ordinanza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le domande formulate in primo Parte_1 grado.
Si è costituita in appello la società che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza di primo grado, reiterando, in via subordinata, la domanda di manleva nei confronti della propria assicuratrice.
Si è costituita in appello la società che ha richiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 13/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
Con il primo motivo di impugnazione rubricato “Erroneità del provvedimento impugnato per omessa, apparente motivazione”, l'appellante lamenta che il primo giudice “non ha reso manifesto l'iter logico giuridico che l'ha condotto a decisione. La motivazione consiste infatti in affermazioni meramente assertive,…, basate su presupposti errati, che preludono a considerazioni del tutto apodittiche che non manifestano minimamente le ragioni della statuizione in concreto”, considerando che la parte motiva della impugnata ordinanza è costituita esclusivamente “dalle seguenti cinque righe: “Nel caso di specie, dalle fotografie prodotte in giudizio si evince la situazione di pericolo che ha reso necessaria la potatura dei rami” “Il teste , impiegato tecnico di parte resistente, ha confermato che la Tes_2 Testimone_1 potatura è stata commissionata da Enel DI e ha riguardato alberi piantati sotto il preesistente elettrodotto areo di Enel DI”.
La doglianza è infondata.
Rileva preliminarmente la Corte che costituisce ius receptum (cfr., Cass. n. 2876/2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Ora, la sanzione di nullità colpisce non solo le pagina 3 di 6 sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 ), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (cfr., Cass., Sez. un., n. 22232/2016; Cass. 22949/2018 ).
Pertanto, secondo quanto statuito dalla S.C. “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105/2017; Cass. 25456/2018; n. 26766/2020).
Ora, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice, sia pur sinteticamente, ha dato sufficiente supporto motivazionale alla sua decisione, indicando sia le motivazioni di diritto (mediante il richiamo alla riportata giurisprudenza della S.C.) e sia le motivazioni di fatto (mediante il richiamo agli elementi probatori posti a base della decisione: documentazione in atti e prova orale), dopo aver puntualmente e precisamente richiamato le posizioni in fatto ed in diritto delle parti costituite, così dando conto dell'infondatezza della domanda formulata da e, viceversa, della legittimità dell'operato della società su incarico dell'Enel Parte_1 CP_1 DI.
Il primo giudice, inoltre, ha dato conto nella motivazione sia pur sintetica della sua decisione della situazione di pericolo emergente dalla documentazione fotografica e della circostanza che la potatura era stata commissionata alla società esecutrice da Enel Distribuzioni e aveva riguardato, contrariamente a quanto infondatamente ed inammissibilmente sostenuto dall'appellante, anche mediante la produzione in giudizio di rilievi fitografici in violazione dell'art. 345 c.p.c., alberi che erano stati piantumati al di sotto del preesistente elettrodotto.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il secondo motivo di impugnazione rubricato “Erroneità del provvedimento impugnato per errore di fatto”, l'appellante sostiene che il primo giudice, nel riportare la massima della decisione della S.C. n. 11445/2017 ha errato nel ritenere sussistente nel caso di specie una servitù di elettrodotto in favore di Enel, con conseguente applicazione del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e che l'art. 121 del R.D. n. 1775/1933, prevede in caso di servitù di elettrodotto il taglio dei rami degli alberi e non già la capitozzatura, come eseguita dall'appellata.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto condivisibilmente statuito dalla S.C., la richiamata disposizione dell'art. 121, lettera c) del R.D. n. 1775/1933 è applicabile anche nel caso di alberi piantati su di un fondo non gravato da servitù di elettrodotto, i cui rami si trovano in prossimità dei conduttori aerei, così da determinare una situazione di pericolo (Cass. n.5144/1991; Cass. n.11445/2017), costituendo non solo una facoltà bensì un obbligo per il titolare della servitù di elettrodotto di avvalersi della richiamata norma al fine di evitare danni alla pubblica incolumità.
pagina 4 di 6 Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato “Erroneità del provvedimento impugnato per errata valutazione delle emergenze istruttorie”, l'appellante lamenta che il primo giudice non ha valutato gli elementi probatori documentali prodotti in giudizio (proposta del mediatore, perizia agronomica del dott. “regolamento comunale della Provincia di Parma”) Per_1
La doglianza è infondata.
Rileva la Corte che in tema di procedimento civile sono infatti "riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento" (Cass. n. 21187/2019).
Il giudice di merito è infatti “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto" (Cass.n. 29730/2020).
Richiamando quanto evidenziato nell'esame del primo motivo di impugnazione, rileva la Corte che il primo giudice ha condivisibilmente posto a base della sua decisione gli elementi di prova indicati nell'ordinanza impugnata e ritenuti idonei a suffragare quanto statuito, con la conseguenza dell'implicito rigetto, per inconferenza, degli altri elementi di prova emersi nel giudizio.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e avverso l'ordinanza del 19/05/2023
[...] CP_1 Controparte_4 del Tribunale di Parma, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna delle parti appellate delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1003/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Pierfrancesco Guido e Katia Guarini Parte_1
-appellante- contro
, con il patrocinio degli avv.ti Michele Bonfiglioli, Virgilio Antelmi e Claudio Mazzadi CP_1
-appellata- nonché on il patrocinio dell'avv. Gaudenzio Volponi Controparte_2
-appellata- in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma pubblicata in data 19/05/2023, assegnata in decisione all'udienza del 13/05/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale e nel merito: per i motivi in fatto e in diritto sopra trattati, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, - ravvisare nella condotta di una Controparte_1 illecita autotutela privata da cui derivava l'obbligo di risarcire il danno, liquido ed esigibile, come indicato nella perizia redatta dal Dott. pari ad € 14.213,00; Per_1
- condannare la società al pagamento della somma di € 14.213,00 in favore di parte Controparte_1 ricorrente;
pagina 1 di 6 - condannare la società al pagamento di tutte le spese sostenute da parte ricorrente (in Controparte_1 primis spese di perizia, spese di mediazione, contributo unificato spese legali liquidate nella sentenza di primo grado);
In via subordinata: condannare la società al pagamento della minor somma determinata Controparte_1 dal mediatore, pari ad € 7.800,00 In ogni caso, condannare la società al pagamento delle Controparte_1 spese di lite liquidate in favore di Controparte_2
- Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Per l'appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, previa ogni pronuncia del caso e di legge, contrariis reiectiis, 1) nel merito e legittimità rigettare l'appello in ogni sua parte, in quanto inammissibile, improcedibile, infondato, non provato o come meglio, per i motivi in narrativa, e conseguentemente confermare l'ordinanza del Tribunale di Parma impugnata, in ogni sua parte;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte delle domande del sig. e salvo rispettoso gravame, Parte_1 condannare la (cod. fisc. - P.IVA con sede in Bologna, CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante domiciliato e difeso come in atti, in forza di garanzia assicurativa, a tenere indenne e manlevata – di cui alla polizza R.C., in atti - la società
[...] convenuta, dal pagamento di qualsivoglia somma che, in denegata Controparte_3 ipotesi, dovesse essere dovuta all'appellante Sig. in relazione agli asseriti danni per Parte_1 cui è causa, per qualsiasi ragione e/o titolo, incluse spese legali, di perizia, di mediazione e contributo unificato. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, oltre C.N.A.P. e I.V.A. come per legge, del doppio grado”.
Per l'appellata Controparte_2
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile, infondato, non provato o Parte_1 come meglio e confermare integralmente l'ordinanza del 19/5/2023 del Tribunale di Parma, in persona del Giudice Dr.ssa Antonella IOFFREDI.
Con vittoria di spese di causa, oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge, anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., richiedeva al Tribunale di Parma la condanna della Parte_1 società al pagamento in suo favore della somma di €14.213,00 a titolo di risarcimento di CP_1 una asserita arbitraria potatura di alberi presenti nella sua proprietà.
Si costituiva in giudizio la società la quale richiedeva il rigetto della domanda e, in CP_1 subordine, in caso di propria condanna, di essere manlevata dalla società Controparte_2 che chiamava in causa.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente che il danno non Controparte_2 era indennizzabile, in quanto l'allegato alla polizza, lettera A, escludeva dalla garanzia i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori;
eccepiva inoltre l'esistenza di obblighi di manutenzione-potatura a carico del proprietario delle alberature stesse;
contestava l'entità del danno e richiedeva il rigetto della pagina 2 di 6 domanda di manleva ovvero, in subordine, di contenere il proprio obbligo nei limiti di contratto e di franchigia.
Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 19/05/2023, pronunciando nella causa n. R.G. 4054/2021, respingeva la domanda proposta da nei confronti di e condannava il Parte_1 CP_1 ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente e della terza chiamata.
Il Tribunale, richiamato l'art. 121, lettera c) del R.D. n. 1775/1933 secondo cui la costituzione di una servitù di elettrodotto conferisce al titolare di essa, utente della rete elettrica, la facoltà di tagliare i rami degli alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei possano col movimento, con la caduta o altrimenti causare corti circuiti o arrecare inconvenienti al servizio o danni alla condutture e agli impianti, rilevava che la situazione di pericolo che aveva reso necessaria la potatura dei rami risultava provata dalla documentazione fotografica in atti e confermata dalla deposizione del teste
[...]
, impiegato tecnico di parte resistente che aveva dichiarato che la potatura era stata Tes_1 commissionata da Enel DI ed aveva riguardato alberi “piantati sotto il preesistente elettrodotto aereo di Enel DI”, per cui rigettava la domanda formulata da . Parte_1
***
L'ordinanza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le domande formulate in primo Parte_1 grado.
Si è costituita in appello la società che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza di primo grado, reiterando, in via subordinata, la domanda di manleva nei confronti della propria assicuratrice.
Si è costituita in appello la società che ha richiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 13/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
Con il primo motivo di impugnazione rubricato “Erroneità del provvedimento impugnato per omessa, apparente motivazione”, l'appellante lamenta che il primo giudice “non ha reso manifesto l'iter logico giuridico che l'ha condotto a decisione. La motivazione consiste infatti in affermazioni meramente assertive,…, basate su presupposti errati, che preludono a considerazioni del tutto apodittiche che non manifestano minimamente le ragioni della statuizione in concreto”, considerando che la parte motiva della impugnata ordinanza è costituita esclusivamente “dalle seguenti cinque righe: “Nel caso di specie, dalle fotografie prodotte in giudizio si evince la situazione di pericolo che ha reso necessaria la potatura dei rami” “Il teste , impiegato tecnico di parte resistente, ha confermato che la Tes_2 Testimone_1 potatura è stata commissionata da Enel DI e ha riguardato alberi piantati sotto il preesistente elettrodotto areo di Enel DI”.
La doglianza è infondata.
Rileva preliminarmente la Corte che costituisce ius receptum (cfr., Cass. n. 2876/2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Ora, la sanzione di nullità colpisce non solo le pagina 3 di 6 sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 ), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (cfr., Cass., Sez. un., n. 22232/2016; Cass. 22949/2018 ).
Pertanto, secondo quanto statuito dalla S.C. “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105/2017; Cass. 25456/2018; n. 26766/2020).
Ora, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice, sia pur sinteticamente, ha dato sufficiente supporto motivazionale alla sua decisione, indicando sia le motivazioni di diritto (mediante il richiamo alla riportata giurisprudenza della S.C.) e sia le motivazioni di fatto (mediante il richiamo agli elementi probatori posti a base della decisione: documentazione in atti e prova orale), dopo aver puntualmente e precisamente richiamato le posizioni in fatto ed in diritto delle parti costituite, così dando conto dell'infondatezza della domanda formulata da e, viceversa, della legittimità dell'operato della società su incarico dell'Enel Parte_1 CP_1 DI.
Il primo giudice, inoltre, ha dato conto nella motivazione sia pur sintetica della sua decisione della situazione di pericolo emergente dalla documentazione fotografica e della circostanza che la potatura era stata commissionata alla società esecutrice da Enel Distribuzioni e aveva riguardato, contrariamente a quanto infondatamente ed inammissibilmente sostenuto dall'appellante, anche mediante la produzione in giudizio di rilievi fitografici in violazione dell'art. 345 c.p.c., alberi che erano stati piantumati al di sotto del preesistente elettrodotto.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il secondo motivo di impugnazione rubricato “Erroneità del provvedimento impugnato per errore di fatto”, l'appellante sostiene che il primo giudice, nel riportare la massima della decisione della S.C. n. 11445/2017 ha errato nel ritenere sussistente nel caso di specie una servitù di elettrodotto in favore di Enel, con conseguente applicazione del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e che l'art. 121 del R.D. n. 1775/1933, prevede in caso di servitù di elettrodotto il taglio dei rami degli alberi e non già la capitozzatura, come eseguita dall'appellata.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto condivisibilmente statuito dalla S.C., la richiamata disposizione dell'art. 121, lettera c) del R.D. n. 1775/1933 è applicabile anche nel caso di alberi piantati su di un fondo non gravato da servitù di elettrodotto, i cui rami si trovano in prossimità dei conduttori aerei, così da determinare una situazione di pericolo (Cass. n.5144/1991; Cass. n.11445/2017), costituendo non solo una facoltà bensì un obbligo per il titolare della servitù di elettrodotto di avvalersi della richiamata norma al fine di evitare danni alla pubblica incolumità.
pagina 4 di 6 Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato “Erroneità del provvedimento impugnato per errata valutazione delle emergenze istruttorie”, l'appellante lamenta che il primo giudice non ha valutato gli elementi probatori documentali prodotti in giudizio (proposta del mediatore, perizia agronomica del dott. “regolamento comunale della Provincia di Parma”) Per_1
La doglianza è infondata.
Rileva la Corte che in tema di procedimento civile sono infatti "riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento" (Cass. n. 21187/2019).
Il giudice di merito è infatti “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto" (Cass.n. 29730/2020).
Richiamando quanto evidenziato nell'esame del primo motivo di impugnazione, rileva la Corte che il primo giudice ha condivisibilmente posto a base della sua decisione gli elementi di prova indicati nell'ordinanza impugnata e ritenuti idonei a suffragare quanto statuito, con la conseguenza dell'implicito rigetto, per inconferenza, degli altri elementi di prova emersi nel giudizio.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e avverso l'ordinanza del 19/05/2023
[...] CP_1 Controparte_4 del Tribunale di Parma, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna delle parti appellate delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
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