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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 820/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Elisabetta GALATI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Oreste MANZI - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E ART. 3, CO. 3, L. 104/92 - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2022 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio stato di persona handicappata in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs.
n° 62/2024), nonché la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento (inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 4 giugno 2020) e, conseguentemente, condannare
l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a CP_1
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Sentenza R.G. n° 820/22 decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Disposto un supplemento di indagine peritale da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**********************
In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2 Controparte_3 all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_1
Si deve dunque opinare che solo l' possa essere individuato quale CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a
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Sentenza R.G. n° 820/22 ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
[...]
o del medesimo in solido con l' , all'onere delle Controparte_4 CP_1 spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_5
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima
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Sentenza R.G. n° 820/22 ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° Parte_2
30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c.,
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Sentenza R.G. n° 820/22 invero, è emerso che la parte ricorrente risultava affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinavano nella predetta uno stato di invalidità comunque non tale – all'epoca - da imporre l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, né il riconoscimento dello stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n°
62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV.
27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO
2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123): si vedano, in particolare i chiarimenti resi dal CTU – a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio – nel supplemento di indagine peritale.
In particolare, si osserva che l'ausiliario ha accertato che le condizioni in cui all'epoca si trovava parte ricorrente, pur determinando una severa compromissione funzionale (tanto da comportare la totale inabilità), non erano tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo: opina questo giudice che anche tali conclusioni del CTU siano condivisibili. In linea generale, infatti, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità statuisca una interpretazione della disciplina in tema di accompagnamento alquanto rigorosa che, peraltro, è coerente con la natura addizionale di tale prestazione e la mancanza di un limite di tipo reddituale: del resto, anche la
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Sentenza R.G. n° 820/22 definizione dell'indennità, finalizzata a sollevare l'assistito dal costo di un accompagnatore fisso, e il suo importo mensile, non trascurabile nel panorama delle prestazioni assistenziali, concorrono a rendere condivisibile l'opzione ermeneutica che risulta dominante.
In particolare, la CORTE REGOLATRICE ha sancito la rilevanza dell'impedimento a provvedere autonomamente alle proprie necessità fisiologiche (che non richiedono un aiuto continuo ma sono essenziali: CASS. LAV. 11 APRILE 2003, N.
5784) nonché al vestirsi e svestirsi, all'igiene personale e ai passaggi posturali
(CASS. LAV. 11 SETTEMBRE 2003, N. 13362), mentre ha negato che l'accompagnamento spetti a chi sia impossibilitato a svolgere una vita di relazione e sociale, perché la legge contempla casi tassativi, senza possibilità di interpretazione estensiva (CASS. LAV. 20 GIUGNO 2006, N.
14127, resa in un caso in cui risultava il rischio generico di cadute, ancorché accentuato in relazione all'età).
Anche 6 MARZO 2002 N° 3212, peraltro, ha affermato che: "Ai fini Parte_2 dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ai sensi degli artt. 1 legge
n. 18/1980 e 1 della legge n. 508/1988, deve sussistere la necessità di una assistenza continua per il compimento degli atti necessari della vita quotidiana e non esclusivamente finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose di una malattia psichica".
L'orientamento in rassegna, d'altro canto, è uniforme e costante nel tempo.
Infatti è del 18 DICEMBRE 1999, IN PARTICOLARE, LA SENTENZA (N. 14293) CON LA QUALE
LA CASSAZIONE ha deciso congruamente, contro le ragioni dell'assistibile, in termini così massimati: "L'invalido civile che sia in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani della vita - quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della propria abitazione, attendere a passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano fisico, ecc. - non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano". E nemmeno in epoca più recente
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Sentenza R.G. n° 820/22 l'opzione ermeneutica sopra esposta pare essere stata in alcun modo smentita, potendosi segnalare, in particolare, 30 MARZO 2011 N° 7273, secondo Parte_2 cui: "Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano
(quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana" (in senso conforme, si veda anche CASS. LAV. 22 OTTOBRE 2008 N° 25569).
In definitiva, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, appare invero evidente la condivisibilità delle conclusioni del CTU, nella parte in cui è stato sottolineato che le condizioni della parte ricorrente non erano – all'epoca - tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo.
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Né pare condivisibile la tesi secondo la quale il riconoscimento (operato dalla stessa COMMISSIONE INVALIDITÀ CIVILE) del fatto che l'istante era “soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi dell'art. 6 del D. L. n° 509/88”, avrebbe dovuto ex se giustificare l'attribuzione della indennità di accompagnamento.
Questo giudice, infatti, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento contrario (cfr. CASS. nn° 9147/03, 4904/01, 4172/01), presta adesione alla opzione interpretativa espressa dalla nella SENTENZA N° 10281 Parte_3 del 27 GIUGNO 2003 e nelle molte altre successive conformi ( 28 MAGGIO Parte_2
2004 N° 10365, 16 MAGGIO 2005 N° 10166, 12 MAGGIO 2008 N° 11718 e 28
MAGGIO 2009 N° 12521), secondo cui le condizioni previste dall'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della
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Sentenza R.G. n° 820/22 legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza mentre, ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità: tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre
1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo
1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.
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Tuttavia, deve nondimeno rilevarsi che alla stregua dell'espletata indagine tecnica, come risultante sempre dal supplemento di indagine peritale, è emerso altresì che la parte ricorrente attualmente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., oltre a comportare una totale e permanente incapacità lavorativa, causano alla medesima l'impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, configurando quindi i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento dello stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs.
n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, sebbene solo con la decorrenza specificata infra in dispositivo.
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Sentenza R.G. n° 820/22 Anche in parte qua, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori
o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, deve rilevarsi che, per il periodo anteriore alla data sotto specificata, il CTU non ha accertato la sussistenza della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, sicché, deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario – relativamente alla indennità di accompagnamento - solo nei limiti indicati dal CTU.
Con la medesima decorrenza, inoltre, sussiste lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D.
Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92.
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Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla
COMMISSIONE, nonché alla data di instaurazione del giudizio (avvenuta con il deposito dell'originario ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio), appare equo compensare integralmente le spese di causa. Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art.
92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132,
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Sentenza R.G. n° 820/22 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile
2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale. Occorre del resto fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. 18 Controparte_5
MARZO 2014 N° 6259).
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto
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Sentenza R.G. n° 820/22 fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589), essendo del resto conforme al disposto di cui all'art 92 c.p.c. porre a carico di una sola parte le spese della consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di una declaratoria di compensazione (cfr. CASS. SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2019 N° 22868).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, nonché dello stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n°
62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dal 7 aprile 2023;
2. dichiara compensate le spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 17 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 820/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Elisabetta GALATI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Oreste MANZI - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E ART. 3, CO. 3, L. 104/92 - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2022 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio stato di persona handicappata in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs.
n° 62/2024), nonché la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento (inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 4 giugno 2020) e, conseguentemente, condannare
l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a CP_1
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Sentenza R.G. n° 820/22 decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Disposto un supplemento di indagine peritale da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2 Controparte_3 all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_1
Si deve dunque opinare che solo l' possa essere individuato quale CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a
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Sentenza R.G. n° 820/22 ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
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o del medesimo in solido con l' , all'onere delle Controparte_4 CP_1 spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_5
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima
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Sentenza R.G. n° 820/22 ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° Parte_2
30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c.,
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Sentenza R.G. n° 820/22 invero, è emerso che la parte ricorrente risultava affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinavano nella predetta uno stato di invalidità comunque non tale – all'epoca - da imporre l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, né il riconoscimento dello stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n°
62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV.
27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO
2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123): si vedano, in particolare i chiarimenti resi dal CTU – a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio – nel supplemento di indagine peritale.
In particolare, si osserva che l'ausiliario ha accertato che le condizioni in cui all'epoca si trovava parte ricorrente, pur determinando una severa compromissione funzionale (tanto da comportare la totale inabilità), non erano tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo: opina questo giudice che anche tali conclusioni del CTU siano condivisibili. In linea generale, infatti, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità statuisca una interpretazione della disciplina in tema di accompagnamento alquanto rigorosa che, peraltro, è coerente con la natura addizionale di tale prestazione e la mancanza di un limite di tipo reddituale: del resto, anche la
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Sentenza R.G. n° 820/22 definizione dell'indennità, finalizzata a sollevare l'assistito dal costo di un accompagnatore fisso, e il suo importo mensile, non trascurabile nel panorama delle prestazioni assistenziali, concorrono a rendere condivisibile l'opzione ermeneutica che risulta dominante.
In particolare, la CORTE REGOLATRICE ha sancito la rilevanza dell'impedimento a provvedere autonomamente alle proprie necessità fisiologiche (che non richiedono un aiuto continuo ma sono essenziali: CASS. LAV. 11 APRILE 2003, N.
5784) nonché al vestirsi e svestirsi, all'igiene personale e ai passaggi posturali
(CASS. LAV. 11 SETTEMBRE 2003, N. 13362), mentre ha negato che l'accompagnamento spetti a chi sia impossibilitato a svolgere una vita di relazione e sociale, perché la legge contempla casi tassativi, senza possibilità di interpretazione estensiva (CASS. LAV. 20 GIUGNO 2006, N.
14127, resa in un caso in cui risultava il rischio generico di cadute, ancorché accentuato in relazione all'età).
Anche 6 MARZO 2002 N° 3212, peraltro, ha affermato che: "Ai fini Parte_2 dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ai sensi degli artt. 1 legge
n. 18/1980 e 1 della legge n. 508/1988, deve sussistere la necessità di una assistenza continua per il compimento degli atti necessari della vita quotidiana e non esclusivamente finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose di una malattia psichica".
L'orientamento in rassegna, d'altro canto, è uniforme e costante nel tempo.
Infatti è del 18 DICEMBRE 1999, IN PARTICOLARE, LA SENTENZA (N. 14293) CON LA QUALE
LA CASSAZIONE ha deciso congruamente, contro le ragioni dell'assistibile, in termini così massimati: "L'invalido civile che sia in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani della vita - quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della propria abitazione, attendere a passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano fisico, ecc. - non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano". E nemmeno in epoca più recente
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Sentenza R.G. n° 820/22 l'opzione ermeneutica sopra esposta pare essere stata in alcun modo smentita, potendosi segnalare, in particolare, 30 MARZO 2011 N° 7273, secondo Parte_2 cui: "Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano
(quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana" (in senso conforme, si veda anche CASS. LAV. 22 OTTOBRE 2008 N° 25569).
In definitiva, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, appare invero evidente la condivisibilità delle conclusioni del CTU, nella parte in cui è stato sottolineato che le condizioni della parte ricorrente non erano – all'epoca - tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo.
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Né pare condivisibile la tesi secondo la quale il riconoscimento (operato dalla stessa COMMISSIONE INVALIDITÀ CIVILE) del fatto che l'istante era “soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi dell'art. 6 del D. L. n° 509/88”, avrebbe dovuto ex se giustificare l'attribuzione della indennità di accompagnamento.
Questo giudice, infatti, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento contrario (cfr. CASS. nn° 9147/03, 4904/01, 4172/01), presta adesione alla opzione interpretativa espressa dalla nella SENTENZA N° 10281 Parte_3 del 27 GIUGNO 2003 e nelle molte altre successive conformi ( 28 MAGGIO Parte_2
2004 N° 10365, 16 MAGGIO 2005 N° 10166, 12 MAGGIO 2008 N° 11718 e 28
MAGGIO 2009 N° 12521), secondo cui le condizioni previste dall'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della
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Sentenza R.G. n° 820/22 legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza mentre, ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità: tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre
1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo
1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.
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Tuttavia, deve nondimeno rilevarsi che alla stregua dell'espletata indagine tecnica, come risultante sempre dal supplemento di indagine peritale, è emerso altresì che la parte ricorrente attualmente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., oltre a comportare una totale e permanente incapacità lavorativa, causano alla medesima l'impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, configurando quindi i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento dello stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs.
n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, sebbene solo con la decorrenza specificata infra in dispositivo.
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Sentenza R.G. n° 820/22 Anche in parte qua, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori
o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, deve rilevarsi che, per il periodo anteriore alla data sotto specificata, il CTU non ha accertato la sussistenza della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, sicché, deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario – relativamente alla indennità di accompagnamento - solo nei limiti indicati dal CTU.
Con la medesima decorrenza, inoltre, sussiste lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D.
Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92.
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Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla
COMMISSIONE, nonché alla data di instaurazione del giudizio (avvenuta con il deposito dell'originario ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio), appare equo compensare integralmente le spese di causa. Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art.
92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132,
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Sentenza R.G. n° 820/22 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile
2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale. Occorre del resto fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. 18 Controparte_5
MARZO 2014 N° 6259).
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto
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Sentenza R.G. n° 820/22 fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589), essendo del resto conforme al disposto di cui all'art 92 c.p.c. porre a carico di una sola parte le spese della consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di una declaratoria di compensazione (cfr. CASS. SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2019 N° 22868).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza, relativamente alla parte ricorrente, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, nonché dello stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n°
62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dal 7 aprile 2023;
2. dichiara compensate le spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 17 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 820/22