Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 13/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2022, proposto dal sig. AV CO De CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Campolieto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Tedino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-dell’ordinanza del Comune di Campolieto prot n. 2 del 12.01.2022, notificata in pari data, avente il seguente oggetto: “ Ordinanza di demolizione dei lavori e ripristino stato dei luoghi. DITTA: De CO AV CO nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Stazione n. 51 ", con la quale è stata ingiunta al ricorrente “ la demolizione delle opere accertate abusive, così come descritte in premessa, eseguite in assenza delle prescritte autorizzazioni nonché al successivo ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d'arte, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ”;
- della nota comunale prot. n. 5998 del 10.11.2021, avente ad oggetto " Sopralluogo presso gli immobili siti alla via Ripe di Campolieto per presunte irregolarità urbanistiche. Comunicazione di avvio del procedimento e avviso di sopralluogo ";
- della nota prot. n. 6327 del 24.11.2021, avente ad oggetto " Sopralluogo presso gli immobili siti alla via Ripe di Campolieto per presunte irregolarità urbanistiche. Comunicazione di avvio del procedimento e avviso di sopralluogo – seconda comunicazione ";
- del verbale di sopralluogo del 30.11.2021, redatto dal responsabile dell'Ufficio Urbanistica, unitamente all'agente di Polizia Municipale;
- della nota prot. n. 6494 del 04.12.2021, avente ad oggetto " Sopralluogo presso gli immobili siti alla via Ripe di Campolieto per presunte irregolarità urbanistiche. Comunicazione di avvio del procedimento e avviso di sopralluogo ";
- del verbale di sopralluogo del 07.12.2021, redatto dal responsabile dell'Ufficio Urbanistica, unitamente all'agente di Polizia Municipale e ai Carabinieri Forestali;
- della relazione di sopralluogo prot. n. 163 del 12.01.2022, avente ad oggetto " Sopralluogo presso gli immobili siti alla via Ripe di Campolieto per presunte irregolarità urbanistiche " e relativi allegati;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campolieto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. AV CO De CO, “ proprietario di un terreno con annessi fabbricati ivi insistenti in Campolieto (CB) alla via Ripe nn. 5 e 9, su area censita al fg 15 con p.lle nn. 202 sub.1 Piano terra , 202 sub 4 e 203 sub.1.” (cfr. ricorso, pag. 2), ha impugnato l’ordinanza del Comune di Campolieto n. 2 del 12 gennaio 2022, recante a suo carico l’ordine di demolizione delle opere abusive, meglio descritte in atti, realizzate alla via Ripe di Campolieto, nonché gli ulteriori, e connessi, atti indicati in epigrafe.
La detta ordinanza di demolizione censurava l’esecuzione delle seguenti opere, compiute in assenza delle prescritte autorizzazioni tanto esternamente – su suolo pubblico – quanto internamente all’abitazione del ricorrente:
“Per lo spazio esterno
- di una pavimentazione in calcestruzzo, su una porzione di suolo pubblico per una superficie di circa 51,00 metri quadrati, delimitata per una lunghezza complessiva di cicrca 21,95 metri, in parte con sola recinzione metallica ed in parte con recinzione metallica su muretto in calcestruzzo, quest'ultimo dell'altezza di 30 centimetri, della larghezza di 20 centimetri e della lunghezza di 12,95 metri, con interclusione di un'ulteriore superficie di suolo pubblico per circa 26,00 metri quadrati, quest'ultima ricadente in parte sulla particella n. 904 del foglio di mappa n. 15 di proprietà del Comune di Campolieto;- di un barbecue in muratura;
- di una fontana in pietra;
Per il fabbricato in catasto contraddistinto al foglio di mappa n. 15 p.lla n. 202 - sub 1, p.lla n. 202 - sub 4 e n. 223 - sub 1 (graffati)- della diversa distribuzione degli spazi interni;- di nuove scalinate di collegamento interno, con conseguente creazione di nuove aperture nei solai di piano e nelle murature portanti;- di n. 3 nuovi balconi a servizio di ciascun livello di piano, rispettivamente delle dimensioni, a artire dal basso, di 1,50 metri di larghezza e 5,60 metri di lunghezza, di 1,20 metri di larghezza e 3,15 metri di lunghezza di m. 1,10 metri di larghezza e 4,35 metri di lunghezza, tutti con soletta in calcestruzzo e travi in acciaio;- di una nuova finestra in muro portante in pietra, a servizio del bagno realizzato al piano terra;- di architravi in acciaio e laterizio;- della eliminazione del solaio di sottotetto" (cfr. il testo dell’ordinanza in epigrafe).
2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di gravame:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DEL T.U. EDILIZIA D.P.R. 380/2021;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL T.U. SULL'EDILIZIA D.P.R. N. 380/2001; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL T.U. SULL'EDILIZIA D.P.R. N. 380/2001 SOTTO ALTRO PROFILO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 222/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS DELLA LEGGE 241/90 S.M.I.; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
In sintesi, con il primo mezzo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione “ per violazione del procedimento previsto dall'articolo 35 del T.U. sull'edilizia, nella parte in cui è stata omessa la notificazione/comunicazione della diffida di demolizione non rinnovabile all'interessato ” (cfr. ricorso, pag. 7); il ricorrente ha sottolineato, inoltre, che, avendo l’Amministrazione contestato la realizzazione di opere abusive (anche) sul suolo pubblico ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001, e stante il rigore della detta norma, “ è necessario che l’amministrazione accerti, con particolare scrupolo, la proprietà pubblica del suolo su cui insistono le opere oggetto del procedimento repressivo, al fine di non colpire con la massima sanzione edilizia demolizione e riduzione in pristino – un bene che potrebbe, in assenza di chiari riscontri, appartenere al privato ” (cfr. ricorso, pag. 9).
Con il secondo mezzo, il ricorrente ha poi censurato la legittimità dell’ordinanza di demolizione deducendo, in relazione alle opere abusive che sarebbero state realizzate negli spazi esterni all’immobile di sua proprietà, “ l’assenza del presupposto normativo ovvero la costruzione di opere non assentite su suolo pubblico ” (cfr. ricorso, pag. 9): in particolare, il ricorrente ha affermato che “ non si comprende oggettivamente quali siano le particelle di terreno di proprietà comunale edificate dal Sig. De CO ”.
Con il medesimo mezzo, ma con riferimento ai contestati abusi edilizi afferenti, però, allo “spazio interno” al fabbricato, l’interessato deduce inoltre che “alcune opere non abbisognano del rilascio di alcun titolo edilizio. Ci si riferisce in particolare alla diversa distribuzione degli spazi interni (c.d. tramezzature interne e alla sostituzione delle architravi in acciaio)” (cfr. ricorso, pag. 11).
3. In resistenza all’impugnativa si è costituito in giudizio il Comune di Campolieto, che ha opposto l’integrale infondatezza di tutti i motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
4. Con ordinanza n. 69/2022 il Tribunale ha respinto la richiesta di misura cautelare formulata dal ricorrente, reputando carente il requisito del fumus boni iuris .
5. In vista dell’udienza pubblica destinata alla trattazione di merito della controversia le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo sulle rispettive tesi.
In particolare, il ricorrente, per le opere “interne” attinte dalla ordinanza di demolizione ha rappresentato (cfr., da ultimo, la sua memoria depositata in data 1°.3.2025, pag. 1) di aver depositato una SCIA in sanatoria, ancora in fase di istruttoria presso il Comune.
6. All’udienza pubblica del 2 aprile 2025 il difensore del ricorrente ha ribadito essere pendente una procedura di sanatoria degli abusi di cui all’ordinanza impugnata, e ha chiesto al Tribunale un rinvio dell’udienza; la difesa comunale ha però replicato “ che non tutte le richieste del ricorrente sono sanabili ”, esprimendo dei dubbi circa la possibilità che “ un tentativo di conciliazione possa appianare tutte le divergenze tra le parti ”.
Il Tribunale ha quindi respinto la richiesta di rinvio, sia perché tardiva, sia perché non era stato fornito alcun elemento atto a far ritenere plausibile una definizione bonaria della lite.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è solo parzialmente fondato, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
8. Con il primo motivo di gravame il ricorrente, come anticipatosi in narrativa, ha censurato la legittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata, per non esser stata la medesima preceduta dalla “ previa diffida non rinnovabile ” di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001.
9. Il motivo è privo di fondamento.
10. Al riguardo il Collegio deve, introduttivamente, ricordare che l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 dispone che, qualora sia accertata la realizzazione d’interventi in assenza di permesso di costruire “su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo” .
Tanto premesso, deve subito osservarsi che, come più volte affermato dal Consiglio di Stato, “ è legittimo il provvedimento sanzionatorio che contenga in sé anche la diffida, posto che il primo comma dell’art. 35 d.P.R. n. 380 del 2001 non indica un lasso temporale minimo tra il primo e la seconda, con la conseguenza “che alla diffida può seguire immediatamente l’ordinanza di demolizione senza che il destinatario possa trarre alcun beneficio dalla sua preventiva notificazione né alcuna concreta lesione dalla sua mancanza (Cons. Stato, Sez. II, 5 luglio 2019, n. 4662; Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2017, n. 2618)” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 5504/2024).
La sentenza da ultimo citata ha altresì precisato, sul punto, che “ tale conclusione deriva dal fatto che, in base all’art. 35, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione viene effettuata direttamente dal Comune a spese del trasgressore. La diffida, quindi, serve unicamente a consentire al privato di provvedere da sé alla demolizione, così evitando l’addebito delle spese sostenute dall’ente locale. Di conseguenza, la diffida contenuta nello stesso ordine demolitorio non contravviene allo spirito della norma, poiché attribuisce al privato un termine per provvedere in proprio, nel caso di specie previsto in trenta giorni, prima dell’intervento pubblico ”.
Ciò posto, il Collegio rileva che nel caso di specie l’ordinanza di demolizione impugnata ha impartito un ordine, rivolto in primis al ricorrente, di rimuovere le opere indicate come abusive entro il termine all’uopo assegnato. La detta ordinanza reca pertanto, in primis , un invito all’adempimento: sicché essa deve ritenersi, almeno sotto tale profilo, coerente con il contenuto della disposizione dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001, così come interpretata alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
La censura di natura formale-procedurale a base del primo motivo di gravame è, pertanto, priva di pregio.
11. Con il secondo mezzo il ricorrente ha, innanzitutto, contestato la legittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata allegando, in relazione alle opere abusive che sarebbero state realizzate nello spazio esterno all’immobile, “ l’assenza del presupposto normativo ovvero la costruzione di opere non assentite su suolo pubblico ” (cfr. ricorso, pag. 9): il ricorrente, quindi, ha così dedotto un vizio dell’attività istruttoria che ha preceduto l’adozione della detta ordinanza, lamentando altresì che “ non si comprende oggettivamente quali siano le particelle di terreno di proprietà comunale edificate dal Sig. De CO ”.
Questo profilo del secondo motivo è fondato.
In merito, infatti, occorre immediatamente rilevare che il Comune di Campolieto, soltanto dopo l’adozione della propria ordinanza di demolizione del 12.1.2022, “ ha disposto con determinazione n. 52 del 10.05.2022 (n. reg. gen. 143) l’esecuzione di rilievi topografici con riferimento proprio agli abusi edilizi censurato con l’impugnata ordinanza ” (cfr. memoria della ricorrente del 1°.3.2025, pag. 1).
Orbene, tale dato già rappresenta un significativo indice di riconoscimento della lacunosità con la quale lo stesso Ente aveva svolto, poco prima, l’attività istruttoria relativa alla esatta individuazione delle particelle di suolo pubblico sulle quali, ad avviso del Comune, sarebbero state realizzate le opere esterne del ricorrente ritenute abusive, e per tale ragione attinte dal provvedimento impugnato.
A tanto deve poi aggiungersi che il professionista incaricato dall’Ente, conclusi i suddetti accertamenti tecnici quasi tre anni dopo, con la redazione di un elaborato peritale datato 17.2.2025 (cfr. produzione documentale comunale del 18.2.2025), ha posto in rilievo nella propria perizia la non coerenza tra i dati catastali relativi alle particelle n. 202 e 203 foglio 15 del comune di Campolieto, sulle quali sarebbero state realizzate le opere abusive, e l’effettivo stato dei luoghi. Sul punto, il consulente del Comune ha infatti rappresentato quanto segue: “ dal rilievo del perimetro di tutta la schiera di fabbricati in cui sono posizionate le p.lle n.202 e n.203 è emerso che lo stato dei luoghi differisce dalla planimetria catastale sul lato ovest della schiera di fabbricati e pertanto anche la superfice stradale risulta variata nella reale consistenza e posizione. In particolare si è rilevato che, rispetto alla pianta catastale esistente, le sagome dei fabbricati censiti alle p.lle 202, 203 e 204 di fatto risultano traslate in modo da “occupare” un’ampia zona di quella che la pianta catastale indica come strada comunale, il che lascia presumere che vi sia una traslazione della fascia di strada riportata in mappa verso le p.lle 196, 197 e 198, che quindi sono di fatto più contenute rispetto a quanto riportato in catasto. Infatti, la circostanza che le p.lle 196, 197 e 198 fossero ex fabbricati rurali fronteggianti la schiera di case di cui alle p.lle 202, 203 e 204 implica che verosimilmente era esistente tra le due schiere di fabbricati una strada comunale. Ne consegue che la strada comunale esistente in loco e di fatto visibile non è correttamente riportata nella mappa catastale, ma è traslata verso valle. Purtroppo, a seguito delle recenti edificazioni eseguite, non sono piu’ visibili i vecchi muri dei fabbricati ex rurali p.lle 195, 196 e 197 per poter individuare lo spazio pubblico che era presente e censito all’impianto della planimetria catastale ”.
Ora, tali notazioni, palesando l’inattendibilità delle risultanze catastali rispetto allo stato dei luoghi, confermano, ad avviso del Collegio, proprio la non affidabilità -o quantomeno l’incompletezza- della primigenia istruttoria comunale, sulla cui base è stata adottata l’impugnata ordinanza di demolizione, nella parte in cui quest’ultima, muovendo proprio dalle risultanze catastali, ha poi preteso di colpire le opere realizzate negli “spazi esterni” all’immobile del ricorrente adducendo il loro radicarsi su suolo pubblico.
Il motivo è, pertanto, meritevole di accoglimento sotto il profilo testé indicato, con consequenziale necessità di disporre, in ragione del riscontrato vizio istruttorio, l’annullamento degli atti impugnati con riferimento alle opere ubicate nello spazio esterno all’immobile di proprietà del ricorrente.
12. Con un ulteriore profilo dello stesso secondo mezzo il ricorrente deduce altresì, con riferimento ai contestati abusi edilizi afferenti, però, agli “ spazi interni ” all’immobile, che “alcune opere non abbisognano del rilascio di alcun titolo edilizio. Ci si riferisce in particolare alla diversa distribuzione degli spazi interni (c.d. tramezzature interne e alla sostituzione delle architravi in acciaio)” (cfr. ricorso, pag. 11).
Questo profilo di doglianza non può trovare adesione.
Il Collegio deve immediatamente rilevare, sul punto, che il ricorrente, lungi dal fornire dimostrazioni al riguardo, si è limitato ad affermare solo del tutto genericamente che (soltanto) alcune delle opere realizzate all’interno della sua abitazione, ossia quelle indicate alle pagg. 11-12 del ricorso, sarebbero state riconducibili alla cd. attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune invece, dal canto suo, ha fornito molteplici e dettagliati elementi utili a evidenziare, come già osservato dal Tribunale in sede cautelare, la consistenza, e l’incidenza su parti anche strutturali dell’edificio, delle opere realizzate all’interno di quest’ultimo (cfr. memoria comunale del 1°.4.2022, pagg. 9-13): e tali elementi non hanno d’altronde formato oggetto di alcuna specifica controdeduzione da parte del ricorrente.
Sicché deve escludersi in radice la indimostrata riconducibilità delle opere edilizie interne di cui alla gravata ordinanza di demolizione all’alveo della cd. attività edilizia libera. Conclusione, quest’ultima, contraddetta anche dalla vis attractiva dell’organico addebito di ristrutturazione abusiva che è stato mosso con l’ordinanza in epigrafe all’interessato, senza dare adito da parte sua a puntuali doglianze.
13. In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento per le sole censure qui esaminate nel precedente paragrafo 11, con conseguente annullamento per difetto d’istruttoria degli atti impugnati limitatamente alle sole opere, da essi indicate, ubicate nello spazio esterno all’immobile del ricorrente.
Per la restante parte il ricorso deve essere invece respinto: restando tuttavia impregiudicate le future valutazioni dell’Amministrazione comunale circa la sanabilità o meno, in tutto o in parte, delle opere interne al fabbricato, in relazione alle quali risulta ad oggi in istruttoria la SCIA in sanatoria presentata da parte ricorrente.
14. La natura della vicenda contenziosa, le sue peculiarità fattuali e la reciproca soccombenza giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei soli termini e limiti di cui in parte motiva, mentre per la restante parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO