Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13389/2021 R.G. proposta da
in persona del Curatore Parte_1 fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Teodoro Terrevoli e Nicolò De Marco, giusta procura in atti;
-parte attrice- contro
, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro CP_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Francesca Di
Cecco, giusta procura in atti;
-parte convenuta- nonché contro
in persona del legale rappresentante pro E_ tempore;
-parte convenuta contumace- avente ad oggetto: domanda di accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 08.11.2024, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
2-Con atto di citazione, notificato in data 18.10.2021, la
(d'ora in avanti , Parte_1 Pt_1 dopo aver allegato che:
1) il Consorzio Cala Ponte, composto dalle imprese Parte_2
e in data 01.07.2010, aveva presentato
[...] Parte_1 istanza di accesso alla per partecipare CP_1 all'Avviso Pubblico, denominato, “Aiuti alle Medie imprese e ai
Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Investimento – PIA
Turismo”, bandito ex art. 22 del Regolamento Regionale n.
36/2009;
2) con Delibera di Giunta Regionale n.3003 del 28.12.2010, il
Consorzio era stato ammesso alla fase di presentazione del progetto definitivo, riguardante investimenti nel settore turistico per complessivi € 19.020.500,00, di cui 11.149.000,00 in capo alla Cala Ponte s.p.a. ed i restanti € 7.871.500,00, in capo alla;
Parte_1
3) con Delibera di Giunta Regionale n.88 del 05.02.2013 era stata approvata la proposta di progetto definitivo per la realizzazione del programma di investimenti, Pia Turismo, presentata dal Consorzio per l'importo complessivo di €
18.797.865,51, di cui € 6.579.252,93, a carico della finanza pubblica;
4) con atto Dirigenziale n. 203 del 08.02.2013 era stato concesso al Consorzio il predetto contributo, pari ad € 6.579.252,93;
5) in data 14.02.2013, veniva sottoscritto tra la CP_1 ed il Consorzio, il Disciplinare, finalizzato a regolare i rapporti tra le parti, definendo gli obblighi, posti a carico delle consorziate per ottenere il finanziamento pubblico;
6) l'investimento, posto a carico della era stato Parte_1 completamente realizzato;
7) la previo nulla osta del soggetto attuatore Parte_1 regionale, aveva affidato la gestione CP_1 E_ della struttura ricettiva alla Soiget s.r.l., con la conseguenza che gli obblighi di incremento occupazionale erano stati posti, oltre che a carico delal , anche della Parte_1 e della Soiget s.r.l.; Controparte_3
8) con sentenza n.126 del 25.09.2019 il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della Parte_1
9) la , a mezzo di posta elettronica certificata del CP_1
04.05.2021, aveva notificato alla CU una nota di avvio del procedimento di revoca del contributo erogato e di recupere delle somme;
10) con comunicazione, inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 11.05.2021, la CU aveva replicato alle motivazioni, poste a base della revoca del contributo, disposta dalla;
CP_1
11) con e-mail del 15.06.2021 la aveva CP_1 organizzato una conference call per le ore 16:30 del 17.06.2021, sulla piattaforma Google Meet;
12) il Curatore fallimentare, dr. dopo aver Per_1 comunicato telefonicamente di non poter partecipare, per impegni già assunti alla predetta conferenza, aveva chiesto che venisse fissato un nuovo incontro, possibilmente in data successiva al 30.06.2021;
13) con comunicazione, inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 23.07.2021, la con Atto CP_1
Dirigenziale n. 597 del 23.07.2021, aveva disposto la revoca delle agevolazioni, concesse alla per violazione Parte_1 della clausola relativa al mantenimento dell'incremento dei livelli occupazionali, nel periodo successivo alla realizzazione dell'investimento, chiedendo il rimborso della somma di € 3.570.426,49, oltre € 159,00, per ogni giorno di ritardo;
14) la suddetta revoca era illegittima, essendo stato, per un verso, l'esecuzione del contratto sospesa ex art. 72 del R.D.
267/1942, dalla data di apertura del fallimento sino a quella in cui la CU aveva dichiarato di subentrare nel contratto,
e non essendo, per altro verso, l'inadempimento, posto a base del provvedimento di revoca, imputabile alla Parte_1
Co ha convenuto in giudizio la e CP_1 E_ , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
A. Accertare l'insussistenza della pretesa creditoria della
nei confronti del di cui CP_1 Parte_1 all'Atto Dirigenziale n.597 notificato il 23.7.2021, per i motivi innanzi dedotti;
B. dichiarare inefficace, ove occorra disapplicare, l'Atto
Dirigenziale n.597 notificato il 23.7.2021; CP_1
C. condannare alle spese e competenze di giudizio i convenuti.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
03.02.2022, si è costituita la eccependo in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 52 della Legge fallimentare e chiedendone, in via gradata e nel merito, il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
nonostante la regolare notifica Controparte_5 dell'atto introduttivo, è, invece, rimasta contumace.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
12.01.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, nelle rispettive note di trattazione scritta, il Tribunale ha introitato la causa per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
I.
6-Con ordinanza del 19.06.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo, al fine, da un lato, di consentire alla CU fallimentare di munirsi ai sensi del combinato disposto degli art. 182, comma 2,
c.p.c. e 25, comma 1, del R.D. 267/1942, dell'autorizzazione del
Giudice delegato e, dall'altro lato, di accertare se, nelle more del giudizio, la si era insinuata nel passivo del CP_1 fallimento Parte_1
I.
7-All'udienza del 08.11.2024, accertato che la CU aveva ottenuto l'autorizzazione del Giudice delegato e che le parti avevano fornito i chiarimenti, richiesti dal Tribunale, la causa è stata riservata per la decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti, come si evince dal verbale di udienza, espressamente rinunciato.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della E_
II.
3-Deve, innanzitutto, rilevarsi che, costituendo la legittimazione passiva una condizione dell'azione, la relativa carenza, ove emergente dagli atti, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
II.
4-Si veda, ex multis, Cass. 5147/2023 “La questione della legittimazione passiva non attiene al "thema probandum" su cui incide il principio di non contestazione in quanto è questione di diritto e pertanto il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti di causa o dalla normativa applicabile, avendo ad oggetto un elemento costitutivo della domanda”.
II.
5-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli
Nord sez. II, 13/04/2023, n.1561 “La titolarità della posizione giuridica soggettiva è un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, il cui onere probatorio incombe sull'attore. Il problema della titolarità della posizione soggettiva - attiva e passiva - attiene dunque al merito della decisione ed alla fondatezza della domanda: ne consegue che il difetto di titolarità attiva
o passiva del diritto dedotto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché emerga dagli atti del processo”.
II.
6-Nel caso di specie, rimarcato che oggetto della domanda è la richiesta di accertamento negativo del credito, maturato dalla nei confronti della CU per effetto della revoca CP_1 del finanziamento pubblico, disposta con l'atto dirigenziale n.597/2021, è evidente che, in relazione a tale pretesa, è estranea la , nella qualità di soggetto attuatore, del E_ progetto di investimento, non avendo partecipato all'adozione dell'atto di revoca, impugnato dalla CU, né avendo richiesto a quest'ultima la restituzione del finanziamento, oggetto della domanda di accertamento negativo.
III.
1-Sempre, in via preliminare, deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità della domanda, formulata dalla
. CP_1
III.
2-La ha, in particolare, eccepito che, CP_1 avendo la domanda ad oggetto l'accertamento negativo di un credito nei confronti della dichiarata fallita anteriormente Parte_1 alla notifica dell'atto di citazione, la domanda medesima sarebbe inammissibile, dovendo il credito di cui si chiede l'accertamento negativo, essere sindacato ex art. 52 del R.D. n.267/1942, in sede fallimentare.
III.
3-L'eccezione è fondata.
III.
4-Orbene, a norma dell'art. 52, comma 2, della Legge fallimentare, applicabile ratione temporis, essendo stato il fallimento della dichiarato dal Tribunale con sentenza Parte_1 emessa in data anteriore all'entrata in vigore del Codice della
Crisi, approvato con D. Lgs. n.14/2019, “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo
111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
III.
5-L'art. 93 della Legge fallimentare prevede, in particolare, che la domanda di ammissione al passivo di un credito si propone con ricorso, trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
III.
6-La ratio di tali disposizioni deve essere individuata nell'esigenza, dopo l'apertura del fallimento, di garantire la par condicio creditorum, precludendo a colui che vanti una ragione di credito nei confronti del fallimento di agire per l'accertamento del proprio diritto al di fuori della sede fallimentare.
III.
7-Si veda, nella giurisprudenza di merito, Corte appello
Messina sez. I, 26/05/2023, n.469 “Qualsiasi ragione di credito vantata nei confronti dell'imprenditore dichiarato fallito deve essere avanzata nelle forme dell'insinuazione al passivo fallimentare, per garantire la "par condicio creditorum"; di conseguenza, se a seguito della dichiarazione di fallimento l'azione di accertamento del credito viene proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'inammissibilità o l'improcedibilità”.
III.
8-Nonché, nella giurisprudenza di questo ufficio, Tribunale
Bari sez. IV, 28/07/2023, n.3181 “Il rito fallimentare gode di una
"vis attractiva" in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito. Pertanto nel caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo, attesa l'inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo. Di conseguenza la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, derivando da norme dettate a tutela del principio della
"par condicio creditorum".
III.
9-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che è incontestato, oltre che provato in via documentale che:
1) la con nota del 28.01.2022 ha presentato CP_1 istanza di ammissione al passivo del fallimento Pt_1
, in relazione al credito dell'importo di €
[...]
3.596.905,15, comprensivo di interessi, derivante dalla revoca delle agevolazioni, disposta con il citato atto dirigenziale;
2) il Curatore fallimentare ha proposto l'ammissione del credito al passivo con riserva;
3) il Giudice delegato ha ammesso il credito con riserva, come proposto dal Curatore.
III.10-Tanto premesso, deve innanzitutto, osservarsi che dal tenore complessivo dell'atto introduttivo nonché dal contenuto delle relative conclusioni, si evince che, oggetto della domanda, è
l'accertamento negativo del diritto di credito, vantato dalla nei confronti della CU, a seguito della revoca CP_1 del finanziamento pubblico disposta con atto dirigenziale n.597/2021, adottato, in applicazione dell'art.
8.2. lett. k) del
Disciplinare Programmi Integrati di Investimento Pia Turismo, sottoscritto tra le parti in data 19.02.2013, ha revocato le agevolazioni concesse.
III.11-Sotto questo profilo, rilevato, in particolare che la citata disposizione contrattuale prevedendo espressamente, tra le altre ipotesi, che la revoca integrale delle agevolazioni, già concesse, ove “non venga mantenuto l'obbligo del mantenimento dell'incremento occupazione per tre esercizi solari successivi all'esercizio a regime” deve essere qualificata come una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., deve osservarsi che il sindacato sull'inesistenza del diritto di credito della CP_1
, presuppone dal punto di vista logico-giuridico, la
[...] valutazione circa l'efficacia e la validità dell'effetto risolutorio del rapporto contrattuale, prodotto dal citato atto di revoca.
III.12-Tanto precisato, deve evidenziarsi che a norma dell'art. 72, comma V, del D. Lgs. 267/1942 “L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda;
se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V”.
III.13-In applicazione della suddetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 2991/2020) ha chiarito che “In sede di accertamento del passivo, la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione deve essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare, non essendo applicabile in via analogica
l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1) o n. 3), l. fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria”.
III.14-Nella motivazione della suddetta pronuncia (vedasi paragrafo 7.5) la Suprema Corte ha chiarito che:
"in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato
d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa" (Cass.
15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè "sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna" (Cass. 17279/2010; conf. Cass. 17388/2007; Cass. 7510/2002)”.
E' altresì pacifico, prosegue la Corte, che il vigente L. Fall., art.
52, nel fare riferimento omnicomprensivo a "ogni credito" e ad "ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare", ivi compresi i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51", assoggetta inevitabilmente alla competenza dell'organo giurisdizionale fallimentare e al rito speciale dell'accertamento del passivo (cd. concorso formale) - "salvo diversa disposizione di legge" - anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle suddette pretese”.
Il principio del concorso formale, conclude la Corte, può, quindi, essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge, come la L. Fall., art. 96, n. 3) - a norma del quale "i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento" (quand'anche di accertamento negativo, secondo la consolidata interpretazione estensiva di questa Corte: Cass. 11362/2018, 26041/2010, 4646/2009, 18088/2007) vanno ammessi al passivo con riserva, potendo il curatore solo
"proporre o proseguire il giudizio di impugnazione" dinanzi al giudice ordinario o speciale, destinato perciò a fare stato in sede fallimentare - e il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, il quale prevede analogamente l'ammissione con riserva dei crediti tributari contestati, il cui accertamento resta perciò radicato nella sfera di competenza della giurisdizione tributaria.
III.15-Si veda, altresì, in senso conforme, Cass. 2991/2020 “In materia di fallimento, l'art. 72, comma 5, secondo periodo l. fall. postula — anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l. fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo — che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l. fall.; deve parimenti essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96,
n. 1 e n. 3, l. fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. Viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte “in bonis” dagli obblighi contrattuali o
l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l. fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare”.
III.16-Nel caso di specie, rilevato, pertanto, che, per un verso, la pretesa creditoria, vantata dalla doveva CP_1 essere necessariamente accertata in sede fallimentare, e, per altro verso, che è incontestato che allorquando è stato notificato l'atto di citazione la convenuta non aveva ancora presentato istanza di ammissione al passivo, la CU fallimentare non aveva alcun concreto ed attuale interesse ad agire in sede ordinaria, non potendo la pretendere la restituzione della somma, del cui CP_1 diritto di credito la CU chiede l'accertamento negativo, se non insinuandosi nel passivo fallimentare.
III.17-A ciò si aggiunga che la CU, a seguito del sopravvenuto deposito da parte della della domanda CP_1 di insinuazione al passivo, con riferimento al medesimo diritto di credito, oggetto del presente giudizio, anziché chiedere, al di fuori delle ipotesi tipiche, tassativamente, previste dall'art. 96 della
Legge fallimentare, l'ammissione con riserva di tale credito, avrebbe potuto escludere il credito medesimo dal progetto di stato passivo, eccependo, in quella sede, i fatti modificativi, impeditivi o estintivi, sollevati irritualmente in questo giudizio.
III.18-Sotto questo aspetto, deve, in particolare, evidenziarsi che la pendenza del presente giudizio non giustificava l'ammissione con riserva del credito litigioso, essendo, per un verso, tale accertamento devoluto alla competenza funzionale del giudice fallimentare e non essendo, per altro verso, la fattispecie oggetto di causa, riconducibile, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, innanzi citata, ad alcuna delle ipotesi tipiche ed eccezionali, previste dall'art. 96 della Legge fallimentare o da altre disposizioni di legge.
III.19-A tal proposito, la Suprema, Corte nella citata pronuncia n.2991/2020, ha specificato che “non risulta possibile applicare alla domanda di risoluzione contrattuale proposta ante fallimento la disciplina dell'ammissione con riserva ai sensi della L. Fall., art. 96, n.
3), non solo per la natura eccezionale della norma, che la rende insuscettibile di applicazione analogica al di fuori del caso tassativamente previsto della pronuncia di una sentenza (non passata in giudicato) prima della dichiarazione di fallimento, ma anche perchè, come osservato, è proprio il secondo periodo della L. Fall., art.
72, comma 5, ad imporre l'attrazione dell'intera domanda - di risoluzione e consequenziale risarcimento e/o restituzione - al rito fallimentare”.
III.20-Deve al riguardo ribadirsi, prosegue la Corte, che la tipicità delle ipotesi di ammissione condizionata al passivo impedisce di ammettere con riserva il credito restitutorio o condannatorio in attesa che, nell'ambito del giudizio di cognizione ordinaria, si formi il giudicato sulla sentenza di risoluzione;
la giurisprudenza di questa Corte è invero costante nell'affermare la tassatività delle ipotesi di ammissione con riserva, con conseguente inammissibilità di eventuali riserve atipiche o anomale, da considerarsi semmai come non apposte (ex multis, Cass. 24866/2014, 3397/2004, 17526/2003, 7329/2002). In effetti, dette ipotesi hanno carattere straordinario poichè, implicando la provvisorietà dell'accertamento e la necessità di ulteriori verifiche, contrastano con la finalità di acquisire nel più breve tempo possibile una ricognizione completa ed unitaria dello stato passivo fallimentare, funzionale al sollecito ed ordinato sviluppo della procedura concorsuale.
III.21-Diversamente opinando, ove si volesse ritenere che la
CU sia legittimata ad agire in sede ordinaria, in relazione ad un'azione, devoluta alla competenza funzionale del giudice fallimentare, si rischierebbe, in relazione al medesimo diritto di credito, il contrasto di giudicati, tra l'accertamento effettuato in sede ordinaria e quello svolto in sede fallimentare.
III.22-Deve, inoltre, evidenziarsi che non giustifica l'ammissibilità della domanda la circostanza, eccepita dalla
CU, secondo cui la stessa avrebbe notificato l'atto di citazione “al fine di non far passare in giudicato il titolo che si sarebbe formato in capo ed a favore della . CP_1
III.23-Prescindendo dalla considerazione che il passaggio in giudicato è astrattamente possibile solo per i provvedimenti di matrice giurisdizionale, deve, in ogni caso, rimarcarsi che il presente giudizio non ha ad oggetto l'annullamento del provvedimento di revoca, adottato dalla , richiesta che, quand'anche CP_1 si volesse ritenere tale atto di natura amministrativa, si sarebbe dovuta, al più, presentare dinanzi al giudice amministrativo, bensì
l'accertamento dei presupposti contrattuali per l'efficacia della revoca del finanziamento disposto dalla CP_1
III.24-Avendo, pertanto, il sindacato giurisdizionale ad oggetto l'accertamento di un atto di natura privatistica, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e non essendo previsti, per tale azione, termini di decadenza, salvo la maturazione del termine decennale di prescrizione, il cui decorso può essere interrotto anche in via stragiudiziale, si ribadisce che la CU avrebbe dovuto e potuto contestare i presupposti di efficacia e di validità della revoca, in sede di predisposizione dello stato passivo, chiedendo al Giudice delegato di non ammettere il diritto di credito, per il quale la in corso di causa, ha CP_1 presentato istanza di ammissione al passivo.
III.25-Considerato, inoltre, che la stessa CU ha chiesto, ove ritenuto necessario, la disapplicazione dell'atto dirigenziale, deve, peraltro, evidenziarsi che, quand'anche si volesse ritenere che tale atto abbia natura amministrativa, in disparte la rimarcata considerazione che lo stesso si sarebbe dovuto impugnare dinanzi al giudice amministrativo, la disapplicazione, richiesta in via incidentale, dalla stessa CU, si sarebbe potuta esercitare anche in sede fallimentare, avendo il giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 all. E) della L. 2248 del 1865, il potere di disapplicare l'atto amministrativo, anche se lo stesso è divenuto inoppugnabile, per il decorso del termine di impugnazione.
III.26-Si veda, sul punto, Cass. 6801/2002 “la possibilità di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi - che spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5, all. E), della legge n.
2248 del 1865, nelle materie devolute alla sua giurisdizione, ossia nelle materie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi
- può riguardare anche un atto di controllo negativo del pur Pt_3 se divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa”.
III.27-Deve, infine, evidenziarsi che, diversamente opinando, laddove si ritenesse ammissibile l'azione promossa dalla CU, l'eventuale rigetto della domanda, determinando l'ammissione del credito, di notevole entità, della nel passivo CP_1 fallimentare, consentirebbe l'accertamento di una posta passiva del fallimento, al di fuori del procedimento, previsto dal capo V del
D. Lgs. 267/1942, in violazione, peraltro, del principio della par condicio creditorum, alla cui salvaguardia le relative disposizioni risultano preordinate.
III.28-In definitiva, dovendo i presupposti per la validità della revoca del finanziamento, esercitata dalla su CP_1 cui si fonda la correlata pretesa restitutoria, essere accertati in sede fallimentare, la domanda, presentata dalla CU, deve essere dichiarata inammissibile.
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., nei rapporti processuali tra la CU e la CP_1
IV.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione
o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018).
IV.
3-Considerato il notevole valore della causa, pari ad €
3.570.426,49 alla liquidazione degli onorari occorre procedere applicando i valori medi per lo scaglione per le cause di valore ricompreso da € 260.000,00 a € 520.000,00, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione e di quella fase decisoria, che si ritiene equo liquidare ai minimi, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria e non avendo la depositato gli scritti CP_1 finali, nei termini assegnati.
IV.
4-Essendo, inoltre, la causa di valore superiore ad €
520.000,00 in applicazione degli aumenti progressivi, previsti dall'art. 6 del D.M. 55/2014, per le cause di valore superiore ad €
520.000,00, gli stessi devono essere aumentati complessivamente del
30%, come da prospetto sottostante.
Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_4
[...]
€ 3.544,00 // € 3.544,00
[...]
Introduttiva € 2.338,00 // € 2.338,00
Trattazione € 10.411,00 -50% € 5.205,00
Decisoria € 6.164,00
-50% € 3.082,00
SUB TOTALE € 14.169,00
AUMENTO del 10%
€ 15.585,90 per le cause di valore tra €
520.001,00 e €
1.000,000,00
AUMENTO del 10%
€ 17.144,49 per le cause di valore tra €
1.000,000,01 e €
2.000.000,00
AUMENTO del 10%
€ 18.858,93 per le cause di valore tra €
2.000.001,00 e € 4.000.000,00
TOTALE € 18.858,93
IV.
5-Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese, nei rapporti processuali tra la CU e la E_
al cui pagamento dovrebbe essere in astratto condannata la CU, alla luce del difetto di legittimazione passiva della E_
, essendo quest'ultima rimasta contumace.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi-zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento negativo del credito, presentata dalla
[...]
con atto di citazione notificato il Parte_1
18.10.2021, nei confronti della e della CP_1 [...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così E_ provvede:
A. DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito, presentata dalla , Parte_1 nei confronti della CP_1
B. DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della
[...]
; E_
C. CONDANNA la al pagamento, Parte_5 in favore della delle spese processuali, che CP_1 liquida in € 18.858,93, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
D. NULLA sulle spese, nei rapporti processuali tra la
[...]
e la Parte_1 E_
Così deciso in Bari, addì 10.02.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo