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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 654/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 654/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 LORENZO CALVANI e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( C.F._2
Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LORENZO CALVANI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DANTE DURANTI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DANTE DURANTI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 14.6.2024, ricorre nei Parte_1 confronti di esponendo che è stata dipendente della Controparte_1
società resistente con inquadramento nel VI livello del CCNL Commercio
Federdistribuzione e successivamente, dal 1.9.2022, le è stato riconosciuto l'inquadramento nel IV livello dello stesso CCNL;
che avrebbe svolto mansioni di addetta alle operazioni di vendita, occupandosi di rifornire gli scaffali, svolgendo attività di cassiera, svolgendo altresì attività di addetta al servizio ai singoli clienti ed alla vendita nei vari reparti quali ortofrutta, gastronomia, panetteria ed ha svolto esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, e non soltanto di movimentazione fisica di merci del banco frigo;
che era tenuta a presentarsi al lavoro 5 minuti prima di prendere servizio per provvedere a spogliarsi, sistemare i propri abiti nell'armadietto, ritirare ed indossare gli abiti da lavoro, completi di grembiuli, guanti, cuffiette, dispositivi di prevenzione infortuni (DPI); che, finita la prestazione lavorativa, era ugualmente tenuta – dopo aver passato sull'apposito dispositivo per la timbratura il cartellino per la registrazione dell'uscita dal servizio, ma prima di lasciare il luogo di lavoro – a recarsi negli spogliatoi, spogliarsi degli abiti da lavoro e riprendere i propri abiti
“civili”, operazioni che necessitavano di non meno di 5 minuti;
che la datrice di lavoro non avrebbe mai pagato il tempo necessario per provvedere a spogliarsi degli abiti civili ed indossare gli abiti da lavoro e viceversa.
Chiede, pertanto, le differenze retributive dovute per l'applicazione del diverso livello del CCNL rivendicato e per il tempo di vestizione.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che per ogni punto vendita, l'assortimento dei prodotti e la loro allocazione sugli scaffali vengono gestiti direttamente dalla sede centrale per ragioni di omogeneità, in senso assortimentale, promozionale, logistico, strutturale e produttivo, al fine di imprimere dei format standardizzati a tutti i supermercati (stesso layout, stesse esposizione merce, stessi spazi espositivi, etc.), così come la gestione degli acquisti è completamente centralizzata;
che la ricorrente, non avendo professionalità specifica nel settore
2 della grande distribuzione, veniva inquadrata come operaia di VI livello del
CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, con mansioni di “addetta carico scarico – rifornimento banco frigo”; che avrebbe svolto mansioni sempre conformi al suo inquadramento contrattuale al VI livello del CCNL;
che, a decorrere dal settembre 2022, le era riconosciuto il IV livello d'inquadramento e la mansione di “banconiera addetta al banco gastronomia”; che le richieste economiche a titolo di tempo tuta sono infondate.
Istruita anche mediante l'audizione di testimoni, la causa viene trattata in modalità cartolare, e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa – in data odierna, previo scambio di note scritte tra le parti.
Il ricorso si è fondato e deve essere accolto.
1. Sulle differenze retributive da superiore inquadramento
Con riferimento alle pretese differenze retributive da superiore inquadramento per il IV livello rivendicato, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio che la giurisprudenza ormai in maniera unanime richiede per il riconoscimento e il conseguente ottenimento del superiore inquadramento.
In materia di superiore inquadramento, ai sensi dell'art 2103 c.c. e del più generale art. 36 Cost., il lavoratore che nell'ambito di un rapporto di lavoro privato dimostri di svolgere in maniera costante e prevalente attività inquadrabili, secondo la contrattazione collettiva di settore, in una qualifica superiore ha diritto alla c.d. promozione automatica. Per il tramite di questa disposizione e delle diverse pronunce giurisprudenziali che ne hanno portato all'applicazione in concreto, il diritto al superiore inquadramento prescinde dal contenuto del contratto sottoscritto in sede di assunzione e trova quale base giuridica le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.
La linea interpretativa giurisprudenziale è ormai concorde nel ritenere che tale fattispecie possa essere riconosciuta solo al termine di un ragionamento logico giuridico che il giudicante è chiamato a svolgere, il quale si compone di tre passaggi (Cfr. Cass, Civ. 6/3/2007, n. 5128; Cass. 19/8/2003, n. 12156): accertare le attività effettivamente svolte dal lavoratore, individuare quali mansioni sono oggetto, secondo la contrattazione collettiva di categoria,
3 dell'inquadramento richiesto dal lavoratore, ed infine confrontare se le attività svolte dal lavoratore sono le medesime individuate dalla contrattazione collettiva per la qualifica richiesta (Cass. 30/10/2008, n. 26233; Cass. 15/12/2015, n.
25246; Cass. 19/06/2020, n. 12039).
Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Ai sensi dell'art. 2103 c.c., l'inquadramento del lavoratore deve riflettere le mansioni effettivamente esercitate, e non quello formalmente attribuito. Il principio di effettività, consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità, impone quindi di riconoscere al lavoratore un inquadramento coerente con le mansioni concretamente svolte, nel rispetto dei criteri dettati dal contratto collettivo di riferimento.
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, e quindi lo svolgimento di mansioni appartenenti al superiore inquadramento, non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
Dall'attività istruttoria è emerso che la lavoratrice ha svolto, con carattere di continuità e prevalenza, mansioni pienamente riconducibili al profilo professionale del V, e successivamente del IV livello del CCNL applicato.
Ciò trova conferma dalle dichiarazioni del teste escusso,
[...]
il quale afferma: “mi ricordo della ricorrente, siamo stati colleghi. Tes_1
… Confermo tutto quanto si legge al cap. n. 1 del ricorso ha comunque sempre svolto mansioni di addetta alle operazioni di vendita nei supermercati in cui è stata impiegata, occupandosi di rifornire gli scaffali, svolgendo attività di cassiera, svolgendo altresì attività di addetta al servizio ai singoli clienti ed alla vendita nei vari reparti quali ortofrutta, gastronomia, panetteria ed ha svolto esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, e non soltanto di movimentazione fisica delle merci del banco frigo”.
4 Invece, la dichiarazione del teste non è idonea ad influenzare il Tes_2
convincimento del giudicante, atteso che lo stesso ha riferito circostanze generiche e di carattere meramente indiretto, senza aver avuto una percezione concreta e quotidiana dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Come emerso nel corso dell'istruttoria, il teste non era presente in modo costante sul luogo di lavoro, né operava in diretto contatto con la lavoratrice – a differenza del teste
(Cfr. verbale d'udienza del 15.4.25 “nel quotidiano io non vedevo Tes_1 lavorare la ricorrente … io mi recavo più spesso a Pratovecchio nel momento dell'apertura del punto vendita. Il primo mese ci andavo almeno una volta a settimana. Dopo ci andavo una media di 3 volte al mese per vedere le necessità di com'era costituito l'organico e le relative necessità. In quelle occasioni la ricorrente era al lavoro ma non è che avessi il radar mirato alla sua figura. La vedevo come vedevo altre”), sicché le sue affermazioni risultano fondate su mere deduzioni derivanti dallo stesso inquadramento del ricorrente come addetto al rifornimento previste dal contratto e dagli orari effettuati (“Gli assunti di cui al cap. 15 memoria li desumo dagli orari che vedo”). Tali dichiarazioni, pertanto, non assumono rilevanza ai fini della ricostruzione della realtà fattuale in ordine alle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente.
Dunque, si ritiene accertato che la ricorrente fosse stabilmente incaricata di attività relative all'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, tutte funzioni riconducibili al V livello e che denotano un grado di responsabilità, autonomia operativa e competenze specialistiche proprie del livello superiore rivendicato.
Inoltre, si ritiene dimostrata per tabulas la spettanza del IV livello sin dal primo giorno successivo al decorso di 18 mesi alla data di inizio della prestazione lavorativa.
Infatti, secondo il CCNL allegato, nel V livello sono inquadrati i
“lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche” tra cui gli “addetti
5 alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetti all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale
l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”, e specifica che ciò vale limitatamente “per i primi 18 mesi di servizio”.
Per il periodo successivo, infatti, la medesima mansione è specificamente riportata nei profili esemplificativi del IV livello. Cosicché, avendo la ricorrente sempre svolto detta mansione, alla stessa competeva effettivamente il V livello per i primi 18 mesi dall'assunzione e, successivamente, il IV livello a partire dal
1.4.2021 (compimento del 18° mese di prestazione).
Parte resistente deve, pertanto, essere condannata al pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente per l'inquadramento nel V livello del CCNL applicato dal 1.10.2019 (data dell'assunzione) e nel IV livello dal
1.4.2021 (primo giorno successivo al 18 mese dall'assunzione) fino al 31.8.2022
(data in cui le è stato riconosciuto il livello spettante).
Si ritengono corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente (Cfr. doc. n. 5 ricorso), elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e mancando, peraltro, sul punto una specifica contestazione di parte resistente.
2. Sulle differenze retributive da tempo vestizione
Infine, si ritiene fondato anche il secondo motivo di ricorso, ossia il riconoscimento quale orario di lavoro del tempo impiegato dalla lavoratrice per lo svolgimento delle attività di vestizione e svestizione, con il conseguente diritto a vedersi corrisposta la somma maturata e mai corrisposta per questi ulteriori periodi lavorativi
Ed infatti, si dichiara adempiuto l'onere probatorio previsto in capo a parte ricorrente, in quanto capace quest'ultima di dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari per qualificare il c.d. tempo tuta come orario di lavoro.
Il c.d. tempo tuta è un'espressione utilizzata per definire quell'arco temporale impiegato dal lavoratore per compiere le attività di vestizione e
6 svestizione. La natura di tale fattispecie, in assenza di un chiaro riferimento normativo che ne individui il contenuto e che ne regoli l'applicazione, è ancora oggetto di discussione.
La questione principale concerne la qualifica che, ai sensi della normativa in materia di lavoro, deve essere attribuita alle mansioni di vestizione e svestizione compiute dal lavoratore, e cioè accertare se quest'ultime rappresentano, in ossequio all'art. 2104 c.c., delle mere attività di diligenza a cui
è tenuto il dipendente o se, al contrario, possono essere definite come prestazioni lavorative autonome, con la conseguenza che il periodo impiegato per l'esecuzione delle stesse sia computato nell'orario di lavoro e quindi oggetto di autonoma retribuzione.
Data la rilevanza del tema e l'assenza di una chiara disposizione di legge,
è stata condotta da parte della giurisprudenza un'attività interpretativa che ha portato all'individuazione delle condizioni che permettono di qualificare il c.d. tempo tuta come orario di lavoro, partendo dalla più generale definizione di quest'ultimo ai sensi del d.lgs. 66/2003.
L'indirizzo giurisprudenziale maggioritario dispone che il discrimen per ricomprendere il c.d. tempo tuta nell'orario di lavoro consiste nella sussistenza di un provvedimento eterodirezionale assunto dal datore di lavoro, tramite il quale quest'ultimo impone in maniera unilaterale i tempi, le modalità ed i luoghi in cui i dipendenti sono tenuti a svolgere le attività di vestizione o svestizione (Cfr.
Cass. civ. sez. lav.; 9 aprile 2019, n. 9871, Cass. 28 marzo 2018, n. 7738, Cass.
7 luglio 2021, n. 15763).
Tale interpretazione è oggi affiancata da un'ulteriore tesi, la quale è stata conseguenza fisiologica dell'aumento delle controversie in materia e della specificità che ognuna di queste presentava.
Si è sviluppato, infatti, l'indirizzo secondo il quale il c.d. tempo tuta costituisce una voce autonoma nell'orario di lavoro e, quindi, oggetto di retribuzione, se in tale arco temporale il lavoratore procede ad indossare o a rimuovere particolari abiti da lavoro, i quali sono per loro stessa natura o per la funzione che devono garantire, diversi da quelli utilizzati secondo un criterio di
7 normalità sociale dell'abbigliamento. (Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 25.2.2019, n.
5437; e in Cass. Civ., sez. Lav., 8.9.2006, n. 19273).
Al contrario, qualora non sussista nessuna delle due ipotesi sopra richiamate, ovvero eterodirezionalità e/o specificità degli indumenti, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che le attività di vestizione e svestizione rientrano nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non danno titolo ad autonomo corrispettivo. (Cfr. Cass. Sez. civ. sez. lav.; n. 9215 del 2016).
In sostanza, per la Corte l'eterodirezione sussisterebbe non solo quando il datore di lavoro ha disciplinato con direttive specifiche e mirate il tempo destinato alle operazioni di vestizione e svestizione, ma anche quando lo svolgimento di dette operazioni sul luogo di lavoro è imposto dalla natura degli indumenti o dalla specificità delle mansioni, per cui vi sono ragioni (di igiene, sanitarie ecc) che giustificano che tali indumenti non possono essere indossati o dismessi al di fuori dell'orario di lavoro.
In conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico, in particolare ai sensi dell'art 421 bis c.p.c., si è proceduto d'ufficio all'acquisizione dei verbali redatti in sede di esame testimoniale nel corso della fase istruttoria del procedimento n. R.G 48/2021 e R.G. 49/2021 C.d.A Firenze.
L'acquisizione e l'utilizzo ai fini decisori dei verbali di prove assunte in altri procedimenti è una facoltà che la giurisprudenza riconosce all'organo giudicante;
potendo parlare in questo caso di prove atipiche, con l'unico limite che il relativo contenuto è liberamente valutabile dal giudice (Cfr. Cass. n.
16893/ 2019, Cass. n. 3425/2016, Cass. n. 17392/2015).
Ai fini della risoluzione del presente giudizio si è ritenuto ancora più opportuno procedere all'acquisizione di tali verbali, stante la stretta analogia degli argomenti trattati nei rispettivi processi e per i soggetti coinvolti.
Accertato che i verbali sono stati redatti in piena conformità alla normativa e che quindi le dichiarazioni ivi contenute sono state assunte in contraddittorio, si dispone di non dover procedere in questa sede all'escussione dei testi sui capitoli di prova che vertono su tale questione.
8 Dai verbali delle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori impiegati nella stessa sede lavorativa della ricorrente, si evince che i dipendenti della società sono tenuti a presentarsi presso la sede di lavoro Controparte_1 esclusivamente con indosso abiti civili, e solo una volta all'interno della struttura possono procedere ad indossare gli specifici abiti da lavoro.
Lo stesso vale anche alla fine della giornata lavorativa: i lavoratori non possono lasciare la sede lavorativa con ancora indosso gli abiti da lavoro.
In particolare, la teste evidenzia che “gli addetti al Testimone_3
banco gastronomia e salumeria o comunque cibo fresco devono indossarla [la divisa aziendale] all'arrivo al punto vendita e togliersela quando lasciano il lavoro. … Preciso che chi invece arriva a lavoro con i propri abiti e quindi deve indossare la divisa, timbra il cartellino solo dopo aver fatto questa operazione.
All'uscita prima si timbra e poi ci si cambia”.
Ugualmente, il teste afferma: “È vero non Testimone_4
potevamo arrivare a lavoro con la divisa già indossata a casa anche perché questo sarebbe stato in contrasto con le norme Un collega fu anche CP_2
redarguito perché aveva indossato la divisa a casa”.
Anche il teste conferma la prospettazione di parte Testimone_5
ricorrente, sostenendo che: “Quando entravamo in servizio andavamo ad indossare l'abbigliamento da lavoro e poi segnalavamo la nostra presenza dapprima su un registro e poi successivamente attraverso una timbratura. … In uscita, facevamo presente al responsabile di turno che avevamo finito il servizio, poi sottoscrivevamo il registro e successivamente timbravamo il badge, e poi andavamo a cambiarci indossando gli abiti civili”.
È emerso, quindi, che tali attività di vestizione e svestizione sono effettuate prima di timbrare il cartellino in sede di entrata, e dopo la timbratura dello stesso in sede di uscita: per questo, non essendo registrate nel sistema informatico del badge, e quindi non conteggiate quali periodi di lavoro, non sono oggetto di retribuzione.
9 È confermato da tutti i testi che le attività di vestizione e svestizione fin qui descritte sono state imposte dalla stessa società datrice, attraverso specifiche disposizioni sia in forma scritta che in forma orale.
Sul punto, la teste conferma che: “C'è un regolamento Testimone_6
per cui per motivi di igiene non posso arrivare con la divisa, né posso uscire con la divisa, divisa che porto a casa per lavarla”.
Lo stesso concetto è stato ribadito dallo il quale riferisce che Tes_5
“la prassi relativa alla vestizione degli abiti da lavoro e svestizione era stabilita oralmente, così mi fu detto a voce quando iniziai a lavorare presso
magari sarà arrivata una mail in questo senso, e poi le CP_1
disposizioni si sono trasfuse in un regolamento. Non so riferire da che momento
è stato emesso un regolamento, penso dal momento in cui l'azienda si è evoluta avendo un suo portale”.
Parimenti, la teste dichiarava che “Preciso che la Tes_7 disciplina dei tempi di vestizione e svestizione è uguale per tutta l'azienda, c'è un regolamento sul portale. Inizialmente le modalità di vestizione e svestizione ci venivano comunicate via mail e poi il Direttore ci diceva come dovevamo fare.
Quando è nato il portale, la comunicazione è stata affissa in bacheca. L'azienda quindi ha sempre dato regole sulle modalità di vestizione con diverse modalità di comunicazione”.
La manifesta eterodirezionalità in materia di abiti da lavoro non è confermata solo dalla sussistenza di previsioni formali ma anche dalla presenza di un sistema di vigilanza e di controllo adottato dai vertici datoriali.
Tramite questo meccanismo, la società datrice controlla il rispetto del contenuto di tali previsioni, rendendole quindi vincolanti e dimostrando ulteriormente l'intenzione della stessa di non lasciare libero il dipendente nell'esecuzione di tali mansioni.
Nello specifico, sulla base di quanto riportato dai testi, le figure apicali dell'azienda, rappresentanti o ispettori, vigilano affinché i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di abiti da lavoro, promuovendo ammonimenti o rimproveri in caso di inosservanza delle stesse.
10 Viene ricordato, in particolare, un episodio di rimprovero che sarebbe stato mosso da parte di un ispettore ad un lavoratore che si era presentato presso la sede di lavoro con indosso già gli abiti da lavoro. A tale proposito,
[...] dichiara “Mi ricordo che una volta andai a casa con lo spolverino Tes_5
invece di riporlo nell'armadietto, e al ritorno fui ripreso da un ispettore”.
In aggiunta a quanto fin ora esposto, si può dichiarare il soddisfacimento di un ulteriore requisito che la giurisprudenza individua essere espressione di una regolamentazione eterodirezionale delle attività di vestizione e svestizione, ossia l'individuazione da parte datoriale dei luoghi in cui svolgere queste mansioni.
È emerso, infatti, che nella sede di lavoro sono presenti degli spazi ove sono posizionati degli armadietti, indicati quali aree dedicate alle attività di vestizione e successiva svestizione.
Ciò trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali acquisite: il teste ha dichiarato che: “Ognuno di noi aveva un armadietto assegnato”. Tes_5
Ugualmente, la dipendente dichiarava: “Preciso che abbiamo Tes_7
negli spogliatoi degli armadietti nominativi divisi in due parti: in una riponiamo gli abiti civili e nell'altra gli abiti da lavoro. Nel regolamento che ci viene dato è stabilito che non possiamo uscire o entrare con abiti da lavoro per ragioni di contaminazione”.
Dal contenuto dei verbali si rileva, inoltre, la specialità degli abiti da lavoro indossati dai lavoratori, in ragione del settore a cui sono preposti.
I testi, in maniera unanime, riconoscono che la tipologia di abiti indossati presenta delle caratteristiche di struttura che garantiscono il soddisfacimento di specifiche esigenze igienico-sanitarie. Questa tecnicità è quindi funzionale alla tipologia di prestazione cui è chiamata la lavoratrice, la quale – essendo a contatto con i prodotti alimentari – necessita di indumenti in grado di soddisfare determinati livelli di pulizia e di igiene, circostanza che non sarebbe possibile garantire con i normali abiti civili.
Infatti, il teste affermava: “Per chi lavora ai Testimone_8 freschi non è possibile portare l'indumento da lavoro al di fuori dal luogo di
11 lavoro perché esistono regole HCCP per un discorso di igiene e contaminazione”.
In definitiva, può ritenersi che le operazioni per il c.d. tempo tuta sono state oggetto di disciplina aziendale, dovendosi pertanto riconoscere la retribuibilità delle operazioni di vestizione e svestizione.
Inoltre, può ritenersi congruo un tempo operativo di 5 minuti in entrata e di 5 minuti in uscita;
tempo quindi che può valere per tutti i dipendenti, a prescindere dal reparto a cui erano assegnati e dalla divisa che erano tenuti ad indossare (Cfr. Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 40/2023).
Si ritengono corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente (Cfr. doc. n. 6 ricorso), elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e mancando, peraltro, sul punto una specifica contestazione di parte resistente.
Nessuna prescrizione quinquennale può poi ritenersi maturata, stante la obiettiva “cancellazione” della tutela reale ad opera della modifica dell'art. 18 L.
300/1970 per effetto della L. 92/2012, come confermato nella recente sentenza della Suprema Corte (Cfr. Cass n. 26246/2022): invero, in giurisprudenza si era sostenuto che con tale nuova disciplina il lavoratore veniva a trovarsi in quella situazione psicologica di incertezza o di timore (ovverosia in quella condizione di metus, dedotta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63/1966) che avrebbe potuto indurlo al non esercizio dei propri diritti nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.
3. Conclusioni
Alla luce di quanto prospettato, quindi il ricorso deve essere integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
12 L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la spettanza in capo a Parte_1
delle differenze retributive spettanti dal 1.10.2019 per il V livello del
CCNL Commercio Federdistribuzione applicato dalla resistente e dal
1.4.2021 per il IV livello, e per l'effetto CONDANNA
L' al pagamento – in favore della ricorrente – Controparte_1 della somma pari ad € 6.334,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente alla retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione prestato alle dipendenze della società resistente quantificato in 5 minuti per la vestizione e 5 minuti per la svestizione per ogni giornata di effettivo lavoro, e per l'effetto
CONDANNA L' l pagamento – in favore della Controparte_1 ricorrente – della somma pari ad € 967,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. CONDANNA L' al pagamento – in favore del Controparte_1
ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 25/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
13
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 654/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 LORENZO CALVANI e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( C.F._2
Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LORENZO CALVANI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DANTE DURANTI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DANTE DURANTI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 14.6.2024, ricorre nei Parte_1 confronti di esponendo che è stata dipendente della Controparte_1
società resistente con inquadramento nel VI livello del CCNL Commercio
Federdistribuzione e successivamente, dal 1.9.2022, le è stato riconosciuto l'inquadramento nel IV livello dello stesso CCNL;
che avrebbe svolto mansioni di addetta alle operazioni di vendita, occupandosi di rifornire gli scaffali, svolgendo attività di cassiera, svolgendo altresì attività di addetta al servizio ai singoli clienti ed alla vendita nei vari reparti quali ortofrutta, gastronomia, panetteria ed ha svolto esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, e non soltanto di movimentazione fisica di merci del banco frigo;
che era tenuta a presentarsi al lavoro 5 minuti prima di prendere servizio per provvedere a spogliarsi, sistemare i propri abiti nell'armadietto, ritirare ed indossare gli abiti da lavoro, completi di grembiuli, guanti, cuffiette, dispositivi di prevenzione infortuni (DPI); che, finita la prestazione lavorativa, era ugualmente tenuta – dopo aver passato sull'apposito dispositivo per la timbratura il cartellino per la registrazione dell'uscita dal servizio, ma prima di lasciare il luogo di lavoro – a recarsi negli spogliatoi, spogliarsi degli abiti da lavoro e riprendere i propri abiti
“civili”, operazioni che necessitavano di non meno di 5 minuti;
che la datrice di lavoro non avrebbe mai pagato il tempo necessario per provvedere a spogliarsi degli abiti civili ed indossare gli abiti da lavoro e viceversa.
Chiede, pertanto, le differenze retributive dovute per l'applicazione del diverso livello del CCNL rivendicato e per il tempo di vestizione.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che per ogni punto vendita, l'assortimento dei prodotti e la loro allocazione sugli scaffali vengono gestiti direttamente dalla sede centrale per ragioni di omogeneità, in senso assortimentale, promozionale, logistico, strutturale e produttivo, al fine di imprimere dei format standardizzati a tutti i supermercati (stesso layout, stesse esposizione merce, stessi spazi espositivi, etc.), così come la gestione degli acquisti è completamente centralizzata;
che la ricorrente, non avendo professionalità specifica nel settore
2 della grande distribuzione, veniva inquadrata come operaia di VI livello del
CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, con mansioni di “addetta carico scarico – rifornimento banco frigo”; che avrebbe svolto mansioni sempre conformi al suo inquadramento contrattuale al VI livello del CCNL;
che, a decorrere dal settembre 2022, le era riconosciuto il IV livello d'inquadramento e la mansione di “banconiera addetta al banco gastronomia”; che le richieste economiche a titolo di tempo tuta sono infondate.
Istruita anche mediante l'audizione di testimoni, la causa viene trattata in modalità cartolare, e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa – in data odierna, previo scambio di note scritte tra le parti.
Il ricorso si è fondato e deve essere accolto.
1. Sulle differenze retributive da superiore inquadramento
Con riferimento alle pretese differenze retributive da superiore inquadramento per il IV livello rivendicato, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio che la giurisprudenza ormai in maniera unanime richiede per il riconoscimento e il conseguente ottenimento del superiore inquadramento.
In materia di superiore inquadramento, ai sensi dell'art 2103 c.c. e del più generale art. 36 Cost., il lavoratore che nell'ambito di un rapporto di lavoro privato dimostri di svolgere in maniera costante e prevalente attività inquadrabili, secondo la contrattazione collettiva di settore, in una qualifica superiore ha diritto alla c.d. promozione automatica. Per il tramite di questa disposizione e delle diverse pronunce giurisprudenziali che ne hanno portato all'applicazione in concreto, il diritto al superiore inquadramento prescinde dal contenuto del contratto sottoscritto in sede di assunzione e trova quale base giuridica le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.
La linea interpretativa giurisprudenziale è ormai concorde nel ritenere che tale fattispecie possa essere riconosciuta solo al termine di un ragionamento logico giuridico che il giudicante è chiamato a svolgere, il quale si compone di tre passaggi (Cfr. Cass, Civ. 6/3/2007, n. 5128; Cass. 19/8/2003, n. 12156): accertare le attività effettivamente svolte dal lavoratore, individuare quali mansioni sono oggetto, secondo la contrattazione collettiva di categoria,
3 dell'inquadramento richiesto dal lavoratore, ed infine confrontare se le attività svolte dal lavoratore sono le medesime individuate dalla contrattazione collettiva per la qualifica richiesta (Cass. 30/10/2008, n. 26233; Cass. 15/12/2015, n.
25246; Cass. 19/06/2020, n. 12039).
Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Ai sensi dell'art. 2103 c.c., l'inquadramento del lavoratore deve riflettere le mansioni effettivamente esercitate, e non quello formalmente attribuito. Il principio di effettività, consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità, impone quindi di riconoscere al lavoratore un inquadramento coerente con le mansioni concretamente svolte, nel rispetto dei criteri dettati dal contratto collettivo di riferimento.
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, e quindi lo svolgimento di mansioni appartenenti al superiore inquadramento, non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
Dall'attività istruttoria è emerso che la lavoratrice ha svolto, con carattere di continuità e prevalenza, mansioni pienamente riconducibili al profilo professionale del V, e successivamente del IV livello del CCNL applicato.
Ciò trova conferma dalle dichiarazioni del teste escusso,
[...]
il quale afferma: “mi ricordo della ricorrente, siamo stati colleghi. Tes_1
… Confermo tutto quanto si legge al cap. n. 1 del ricorso ha comunque sempre svolto mansioni di addetta alle operazioni di vendita nei supermercati in cui è stata impiegata, occupandosi di rifornire gli scaffali, svolgendo attività di cassiera, svolgendo altresì attività di addetta al servizio ai singoli clienti ed alla vendita nei vari reparti quali ortofrutta, gastronomia, panetteria ed ha svolto esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, e non soltanto di movimentazione fisica delle merci del banco frigo”.
4 Invece, la dichiarazione del teste non è idonea ad influenzare il Tes_2
convincimento del giudicante, atteso che lo stesso ha riferito circostanze generiche e di carattere meramente indiretto, senza aver avuto una percezione concreta e quotidiana dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Come emerso nel corso dell'istruttoria, il teste non era presente in modo costante sul luogo di lavoro, né operava in diretto contatto con la lavoratrice – a differenza del teste
(Cfr. verbale d'udienza del 15.4.25 “nel quotidiano io non vedevo Tes_1 lavorare la ricorrente … io mi recavo più spesso a Pratovecchio nel momento dell'apertura del punto vendita. Il primo mese ci andavo almeno una volta a settimana. Dopo ci andavo una media di 3 volte al mese per vedere le necessità di com'era costituito l'organico e le relative necessità. In quelle occasioni la ricorrente era al lavoro ma non è che avessi il radar mirato alla sua figura. La vedevo come vedevo altre”), sicché le sue affermazioni risultano fondate su mere deduzioni derivanti dallo stesso inquadramento del ricorrente come addetto al rifornimento previste dal contratto e dagli orari effettuati (“Gli assunti di cui al cap. 15 memoria li desumo dagli orari che vedo”). Tali dichiarazioni, pertanto, non assumono rilevanza ai fini della ricostruzione della realtà fattuale in ordine alle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente.
Dunque, si ritiene accertato che la ricorrente fosse stabilmente incaricata di attività relative all'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, tutte funzioni riconducibili al V livello e che denotano un grado di responsabilità, autonomia operativa e competenze specialistiche proprie del livello superiore rivendicato.
Inoltre, si ritiene dimostrata per tabulas la spettanza del IV livello sin dal primo giorno successivo al decorso di 18 mesi alla data di inizio della prestazione lavorativa.
Infatti, secondo il CCNL allegato, nel V livello sono inquadrati i
“lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche” tra cui gli “addetti
5 alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetti all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale
l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”, e specifica che ciò vale limitatamente “per i primi 18 mesi di servizio”.
Per il periodo successivo, infatti, la medesima mansione è specificamente riportata nei profili esemplificativi del IV livello. Cosicché, avendo la ricorrente sempre svolto detta mansione, alla stessa competeva effettivamente il V livello per i primi 18 mesi dall'assunzione e, successivamente, il IV livello a partire dal
1.4.2021 (compimento del 18° mese di prestazione).
Parte resistente deve, pertanto, essere condannata al pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente per l'inquadramento nel V livello del CCNL applicato dal 1.10.2019 (data dell'assunzione) e nel IV livello dal
1.4.2021 (primo giorno successivo al 18 mese dall'assunzione) fino al 31.8.2022
(data in cui le è stato riconosciuto il livello spettante).
Si ritengono corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente (Cfr. doc. n. 5 ricorso), elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e mancando, peraltro, sul punto una specifica contestazione di parte resistente.
2. Sulle differenze retributive da tempo vestizione
Infine, si ritiene fondato anche il secondo motivo di ricorso, ossia il riconoscimento quale orario di lavoro del tempo impiegato dalla lavoratrice per lo svolgimento delle attività di vestizione e svestizione, con il conseguente diritto a vedersi corrisposta la somma maturata e mai corrisposta per questi ulteriori periodi lavorativi
Ed infatti, si dichiara adempiuto l'onere probatorio previsto in capo a parte ricorrente, in quanto capace quest'ultima di dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari per qualificare il c.d. tempo tuta come orario di lavoro.
Il c.d. tempo tuta è un'espressione utilizzata per definire quell'arco temporale impiegato dal lavoratore per compiere le attività di vestizione e
6 svestizione. La natura di tale fattispecie, in assenza di un chiaro riferimento normativo che ne individui il contenuto e che ne regoli l'applicazione, è ancora oggetto di discussione.
La questione principale concerne la qualifica che, ai sensi della normativa in materia di lavoro, deve essere attribuita alle mansioni di vestizione e svestizione compiute dal lavoratore, e cioè accertare se quest'ultime rappresentano, in ossequio all'art. 2104 c.c., delle mere attività di diligenza a cui
è tenuto il dipendente o se, al contrario, possono essere definite come prestazioni lavorative autonome, con la conseguenza che il periodo impiegato per l'esecuzione delle stesse sia computato nell'orario di lavoro e quindi oggetto di autonoma retribuzione.
Data la rilevanza del tema e l'assenza di una chiara disposizione di legge,
è stata condotta da parte della giurisprudenza un'attività interpretativa che ha portato all'individuazione delle condizioni che permettono di qualificare il c.d. tempo tuta come orario di lavoro, partendo dalla più generale definizione di quest'ultimo ai sensi del d.lgs. 66/2003.
L'indirizzo giurisprudenziale maggioritario dispone che il discrimen per ricomprendere il c.d. tempo tuta nell'orario di lavoro consiste nella sussistenza di un provvedimento eterodirezionale assunto dal datore di lavoro, tramite il quale quest'ultimo impone in maniera unilaterale i tempi, le modalità ed i luoghi in cui i dipendenti sono tenuti a svolgere le attività di vestizione o svestizione (Cfr.
Cass. civ. sez. lav.; 9 aprile 2019, n. 9871, Cass. 28 marzo 2018, n. 7738, Cass.
7 luglio 2021, n. 15763).
Tale interpretazione è oggi affiancata da un'ulteriore tesi, la quale è stata conseguenza fisiologica dell'aumento delle controversie in materia e della specificità che ognuna di queste presentava.
Si è sviluppato, infatti, l'indirizzo secondo il quale il c.d. tempo tuta costituisce una voce autonoma nell'orario di lavoro e, quindi, oggetto di retribuzione, se in tale arco temporale il lavoratore procede ad indossare o a rimuovere particolari abiti da lavoro, i quali sono per loro stessa natura o per la funzione che devono garantire, diversi da quelli utilizzati secondo un criterio di
7 normalità sociale dell'abbigliamento. (Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 25.2.2019, n.
5437; e in Cass. Civ., sez. Lav., 8.9.2006, n. 19273).
Al contrario, qualora non sussista nessuna delle due ipotesi sopra richiamate, ovvero eterodirezionalità e/o specificità degli indumenti, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che le attività di vestizione e svestizione rientrano nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non danno titolo ad autonomo corrispettivo. (Cfr. Cass. Sez. civ. sez. lav.; n. 9215 del 2016).
In sostanza, per la Corte l'eterodirezione sussisterebbe non solo quando il datore di lavoro ha disciplinato con direttive specifiche e mirate il tempo destinato alle operazioni di vestizione e svestizione, ma anche quando lo svolgimento di dette operazioni sul luogo di lavoro è imposto dalla natura degli indumenti o dalla specificità delle mansioni, per cui vi sono ragioni (di igiene, sanitarie ecc) che giustificano che tali indumenti non possono essere indossati o dismessi al di fuori dell'orario di lavoro.
In conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico, in particolare ai sensi dell'art 421 bis c.p.c., si è proceduto d'ufficio all'acquisizione dei verbali redatti in sede di esame testimoniale nel corso della fase istruttoria del procedimento n. R.G 48/2021 e R.G. 49/2021 C.d.A Firenze.
L'acquisizione e l'utilizzo ai fini decisori dei verbali di prove assunte in altri procedimenti è una facoltà che la giurisprudenza riconosce all'organo giudicante;
potendo parlare in questo caso di prove atipiche, con l'unico limite che il relativo contenuto è liberamente valutabile dal giudice (Cfr. Cass. n.
16893/ 2019, Cass. n. 3425/2016, Cass. n. 17392/2015).
Ai fini della risoluzione del presente giudizio si è ritenuto ancora più opportuno procedere all'acquisizione di tali verbali, stante la stretta analogia degli argomenti trattati nei rispettivi processi e per i soggetti coinvolti.
Accertato che i verbali sono stati redatti in piena conformità alla normativa e che quindi le dichiarazioni ivi contenute sono state assunte in contraddittorio, si dispone di non dover procedere in questa sede all'escussione dei testi sui capitoli di prova che vertono su tale questione.
8 Dai verbali delle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori impiegati nella stessa sede lavorativa della ricorrente, si evince che i dipendenti della società sono tenuti a presentarsi presso la sede di lavoro Controparte_1 esclusivamente con indosso abiti civili, e solo una volta all'interno della struttura possono procedere ad indossare gli specifici abiti da lavoro.
Lo stesso vale anche alla fine della giornata lavorativa: i lavoratori non possono lasciare la sede lavorativa con ancora indosso gli abiti da lavoro.
In particolare, la teste evidenzia che “gli addetti al Testimone_3
banco gastronomia e salumeria o comunque cibo fresco devono indossarla [la divisa aziendale] all'arrivo al punto vendita e togliersela quando lasciano il lavoro. … Preciso che chi invece arriva a lavoro con i propri abiti e quindi deve indossare la divisa, timbra il cartellino solo dopo aver fatto questa operazione.
All'uscita prima si timbra e poi ci si cambia”.
Ugualmente, il teste afferma: “È vero non Testimone_4
potevamo arrivare a lavoro con la divisa già indossata a casa anche perché questo sarebbe stato in contrasto con le norme Un collega fu anche CP_2
redarguito perché aveva indossato la divisa a casa”.
Anche il teste conferma la prospettazione di parte Testimone_5
ricorrente, sostenendo che: “Quando entravamo in servizio andavamo ad indossare l'abbigliamento da lavoro e poi segnalavamo la nostra presenza dapprima su un registro e poi successivamente attraverso una timbratura. … In uscita, facevamo presente al responsabile di turno che avevamo finito il servizio, poi sottoscrivevamo il registro e successivamente timbravamo il badge, e poi andavamo a cambiarci indossando gli abiti civili”.
È emerso, quindi, che tali attività di vestizione e svestizione sono effettuate prima di timbrare il cartellino in sede di entrata, e dopo la timbratura dello stesso in sede di uscita: per questo, non essendo registrate nel sistema informatico del badge, e quindi non conteggiate quali periodi di lavoro, non sono oggetto di retribuzione.
9 È confermato da tutti i testi che le attività di vestizione e svestizione fin qui descritte sono state imposte dalla stessa società datrice, attraverso specifiche disposizioni sia in forma scritta che in forma orale.
Sul punto, la teste conferma che: “C'è un regolamento Testimone_6
per cui per motivi di igiene non posso arrivare con la divisa, né posso uscire con la divisa, divisa che porto a casa per lavarla”.
Lo stesso concetto è stato ribadito dallo il quale riferisce che Tes_5
“la prassi relativa alla vestizione degli abiti da lavoro e svestizione era stabilita oralmente, così mi fu detto a voce quando iniziai a lavorare presso
magari sarà arrivata una mail in questo senso, e poi le CP_1
disposizioni si sono trasfuse in un regolamento. Non so riferire da che momento
è stato emesso un regolamento, penso dal momento in cui l'azienda si è evoluta avendo un suo portale”.
Parimenti, la teste dichiarava che “Preciso che la Tes_7 disciplina dei tempi di vestizione e svestizione è uguale per tutta l'azienda, c'è un regolamento sul portale. Inizialmente le modalità di vestizione e svestizione ci venivano comunicate via mail e poi il Direttore ci diceva come dovevamo fare.
Quando è nato il portale, la comunicazione è stata affissa in bacheca. L'azienda quindi ha sempre dato regole sulle modalità di vestizione con diverse modalità di comunicazione”.
La manifesta eterodirezionalità in materia di abiti da lavoro non è confermata solo dalla sussistenza di previsioni formali ma anche dalla presenza di un sistema di vigilanza e di controllo adottato dai vertici datoriali.
Tramite questo meccanismo, la società datrice controlla il rispetto del contenuto di tali previsioni, rendendole quindi vincolanti e dimostrando ulteriormente l'intenzione della stessa di non lasciare libero il dipendente nell'esecuzione di tali mansioni.
Nello specifico, sulla base di quanto riportato dai testi, le figure apicali dell'azienda, rappresentanti o ispettori, vigilano affinché i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di abiti da lavoro, promuovendo ammonimenti o rimproveri in caso di inosservanza delle stesse.
10 Viene ricordato, in particolare, un episodio di rimprovero che sarebbe stato mosso da parte di un ispettore ad un lavoratore che si era presentato presso la sede di lavoro con indosso già gli abiti da lavoro. A tale proposito,
[...] dichiara “Mi ricordo che una volta andai a casa con lo spolverino Tes_5
invece di riporlo nell'armadietto, e al ritorno fui ripreso da un ispettore”.
In aggiunta a quanto fin ora esposto, si può dichiarare il soddisfacimento di un ulteriore requisito che la giurisprudenza individua essere espressione di una regolamentazione eterodirezionale delle attività di vestizione e svestizione, ossia l'individuazione da parte datoriale dei luoghi in cui svolgere queste mansioni.
È emerso, infatti, che nella sede di lavoro sono presenti degli spazi ove sono posizionati degli armadietti, indicati quali aree dedicate alle attività di vestizione e successiva svestizione.
Ciò trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali acquisite: il teste ha dichiarato che: “Ognuno di noi aveva un armadietto assegnato”. Tes_5
Ugualmente, la dipendente dichiarava: “Preciso che abbiamo Tes_7
negli spogliatoi degli armadietti nominativi divisi in due parti: in una riponiamo gli abiti civili e nell'altra gli abiti da lavoro. Nel regolamento che ci viene dato è stabilito che non possiamo uscire o entrare con abiti da lavoro per ragioni di contaminazione”.
Dal contenuto dei verbali si rileva, inoltre, la specialità degli abiti da lavoro indossati dai lavoratori, in ragione del settore a cui sono preposti.
I testi, in maniera unanime, riconoscono che la tipologia di abiti indossati presenta delle caratteristiche di struttura che garantiscono il soddisfacimento di specifiche esigenze igienico-sanitarie. Questa tecnicità è quindi funzionale alla tipologia di prestazione cui è chiamata la lavoratrice, la quale – essendo a contatto con i prodotti alimentari – necessita di indumenti in grado di soddisfare determinati livelli di pulizia e di igiene, circostanza che non sarebbe possibile garantire con i normali abiti civili.
Infatti, il teste affermava: “Per chi lavora ai Testimone_8 freschi non è possibile portare l'indumento da lavoro al di fuori dal luogo di
11 lavoro perché esistono regole HCCP per un discorso di igiene e contaminazione”.
In definitiva, può ritenersi che le operazioni per il c.d. tempo tuta sono state oggetto di disciplina aziendale, dovendosi pertanto riconoscere la retribuibilità delle operazioni di vestizione e svestizione.
Inoltre, può ritenersi congruo un tempo operativo di 5 minuti in entrata e di 5 minuti in uscita;
tempo quindi che può valere per tutti i dipendenti, a prescindere dal reparto a cui erano assegnati e dalla divisa che erano tenuti ad indossare (Cfr. Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 40/2023).
Si ritengono corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente (Cfr. doc. n. 6 ricorso), elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e mancando, peraltro, sul punto una specifica contestazione di parte resistente.
Nessuna prescrizione quinquennale può poi ritenersi maturata, stante la obiettiva “cancellazione” della tutela reale ad opera della modifica dell'art. 18 L.
300/1970 per effetto della L. 92/2012, come confermato nella recente sentenza della Suprema Corte (Cfr. Cass n. 26246/2022): invero, in giurisprudenza si era sostenuto che con tale nuova disciplina il lavoratore veniva a trovarsi in quella situazione psicologica di incertezza o di timore (ovverosia in quella condizione di metus, dedotta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63/1966) che avrebbe potuto indurlo al non esercizio dei propri diritti nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.
3. Conclusioni
Alla luce di quanto prospettato, quindi il ricorso deve essere integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
12 L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la spettanza in capo a Parte_1
delle differenze retributive spettanti dal 1.10.2019 per il V livello del
CCNL Commercio Federdistribuzione applicato dalla resistente e dal
1.4.2021 per il IV livello, e per l'effetto CONDANNA
L' al pagamento – in favore della ricorrente – Controparte_1 della somma pari ad € 6.334,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente alla retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione prestato alle dipendenze della società resistente quantificato in 5 minuti per la vestizione e 5 minuti per la svestizione per ogni giornata di effettivo lavoro, e per l'effetto
CONDANNA L' l pagamento – in favore della Controparte_1 ricorrente – della somma pari ad € 967,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. CONDANNA L' al pagamento – in favore del Controparte_1
ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 25/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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