Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/02/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12300/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12300 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(C.F. , nato in [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in SARP (CE) alla Via De Gasperi n. 7 presso lo studio di Avv. Raffaele Vitale (CF: ), C.F._2 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attore e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliato in Frattamaggiore alla Via P.M.
Vergara n. 154 presso lo studio dell'Avv. Roberto Annunziata (CF: ) C.F._4 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuto nonché
P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_1 in Bologna (BO) alla Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) in Piazza
Duomo n. 40 presso lo studio dell'Avv. Maddalena Battaglia (C.F. ) che C.F._5 la rappresenta e difende come da procura in atti
- terzo chiamato
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il Sig. conveniva in giudizio il Sig. Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento delle lesioni subite il giorno 26.2.2021 in CP_1
1
Tanto premesso l'attore chiedeva al Tribunale di:
“1) Dichiararsi la esclusiva responsabilità del Sig. , in ordine alla produzione CP_1 dell'evento di cui è causa;
2) Condannarsi, per l'effetto, il Sig. al risarcimento delle lesioni in favore del CP_1
Per_ Sig. nella misura di €. 14968,06 come da relazione del dott. e così Parte_1 meglio specificate : 1) € 8822,00 per le lesioni;
2) €. 990,00 come ITP al 50% ; 3) €. 618,75 come ITP al 25%; 4) €.4380,00 come danno biologico temporaneo;
5) €. 157,31 come spese mediche documentate. oltre rivalutazione monetaria da determinarsi secondo indici ISTAT ed interessi legali dal fatto al soddisfo .
3) Ammettersi prova testimoniale sui capi 1-2-3 della premessa dell'atto di citazione preceduti dalla dizione “Vero che” ;
4) Ammissione dell' interrogatorio formale del convenuto che all'uopo si deferisce sulle circostanze di cui ai capi 1- 2- 3 - 4 - della premessa del presente atto preceduto dalla dizione
“Vero che” ;
5) Ammettersi la C.T.U. che descriva la natura delle lesioni riportate dall'istante, determini il periodo di invalidità temporanea, totale e parziale, quantifichi i postumi di natura permanente eventualmente residuati con riferimento alla capacità lavorativa sia generica che specifica;
6)Con vittoria di spese, diritti ed onorari di Giudizio oltre IVA , CPA e rimborso spese generali nella misura di legge , con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Il convenuto Sig. costituito contestava le pretese di parte attrice e chiedeva CP_1 autorizzarsi la chiamata in causa della soc. Unipolsai Ass.ni S.p.A. in virtù di polizza assicurativa n.
1.60609.148.176865236 intestata a sua moglie per la Persona_2 responsabilità civile dei membri della famiglia nei confronti di terzi.
Chiedeva quindi al Tribunale di:
“- differire l'udienza fissata per il 17 marzo 2022 al fine di autorizzare la chiamata in garanzia della spa Unipolsai Ass.ni con sede con sede in Bologna alla via Stalingrado 45, che garantiva la per la responsabilità civile i membri della famiglia dell'assicurata sig.ra Persona_2
[...]
-rigettare, comunque la domanda così come formulata dall'attore perché destituita di ogni fondamento giuridico
- condannare comunque l'attore al pagamento delle spese processuali.”.
2 Autorizzata la chiamata in causa, costituitasi la Unipolsai Ass.ni S.p.A. eccepiva la nullità dell'atto di chiamata, la carenza di legittimazione attiva dell'attore nonché la propria carenza di legittimazione passiva, la nullità dell'atto di citazione, e nel merito la ricostruzione di fatto operata dall'attore, contestando la domanda con riferimento all'an e al quantum.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, per la dichiarazione di nullità dell'atto di chiamata in causa, per le ragioni ampiamente esposte, con vittoria di spese;
2) sempre in via preliminare, per il rigetto della domanda attorea perchè nulla, improcedibile, improponibile, inammissibile, vinte le spese di lite;
3) in via principale, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, e non provata, con vittoria di spese del presente giudizio;
4) in via subordinata, l'applicazione dell'art. 2054 c.c. che sancisce il principio della pari corresponsabilità nella causazione del sinistro, con vittoria di spese ed onorari di causa;
5) in via ancora più gradata, per la condanna al giusto, compensate le spese.”.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., escussi i testi indicati da parte attrice, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza del 19.7.2024.
Sul merito della domanda
La causa può essere decisa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)(Cfr. Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio 2014 n. 9936).
La domanda di parte attrice è infondata e va disattesa.
L'istruttoria processuale non ha provato i fatti posti a fondamento della domanda, le modalità in cui si è verificato l'incidente, il tipo di biciclette coinvolte nel sinistro;
invero, dalla documentazione agli atti e dalle espletate prove testimoniali emergono circostanze fattuali che non consentono di recepire la dinamica già di per sé molto scarna indicata in citazione, per assoluta carenza di elementi di conoscenza certi ed oggettivi sulla esistenza storica del fatto dannoso.
3 Difatti, come statuito dalla Suprema Corte, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua dì elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), il venir meno anche di uno solo degli elementi di carattere oggettivo e/o soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cfr.: Cassazione civile sez. VI,
13/03/2019 n.7222; Cass. 18/04/2016, n. 7623).
Nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali sono lacunose e superficiali circa le modalità dell'incidente per cui è processo, incongruenti con le dichiarazioni rese dal presunto responsabile e dallo stesso danneggiato, quindi, di per sé insufficienti a provare le modalità rappresentate in citazione con la conseguenza che persistono fondati dubbi sul fatto.
Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento (artt. 115 e 116 cp.c.); ebbene, nel caso di specie la prova offerta dall'attore non è idonea a supportarne la domanda, come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito che mettono sostanzialmente in discussione la cinematica di base e l'esistenza stessa del fatto.
Il teste Sig. escusso all'udienza del 18.5.2023 ha dichiarato: “Verso la fine di Testimone_1 febbraio del 2021 verso le ore 9.00 del mattino io camminavo con un mio amico in Succivo in una via dove si fa jogging, non ricordo come si chiama. Io camminavo con il mio amico
[...]
quando ho visto venirmi incontro ed un altro signore del quale non so il Per_3 Pt_1 nome che non avevo mai visto, e l'altro signore erano in bici, ed ho sentito che suonava
Pt_1 il telefonino del signore che stava con il primo per rispondere al telefono ha sbandato
Pt_1 ed ha investito si è fatto male al braccio sinistro. Ho visto che la bicicletta di
Pt_1 Pt_1 questo signore ha colpito il lato destro della bicicletta di è caduto sul lato
Pt_1 Pt_1 sinistro, battendo il braccio sinistro a terra. Altri due passanti in auto lo hanno accompagnato al pronto soccorso. La giornata era abbastanza buona, non pioveva. Io vado spesso a camminare, ogni tanto tre quattro volte a settimana. Io lavoro la sera dalle 19,00 fino alle
23/23.30, consegno le pizze a domicilio e vado ad effettuare le consegne con l'auto del capo della pizzeria che si chiama “Non Stop Pizza”. Non ho reso mai dichiarazioni testimoniali in altri processi. Non sono intervenute autorità sul posto. Io mi trovavo a circa 4/5 metri di fronte
a Io so che va a lavorare con la bicicletta, nell'occasione del sinistro non Pt_1 Pt_1 doveva andare a lavorare”.
4 Il teste Sig. escusso all'udienza del 21.12.2023 ha dichiarato: “Ricordo che Persona_3 verso la fine di febbraio dell'anno 2021 intorno alle ore 9:00 del mattino, io mi trovavo verso
i depuratori di Succivo per passeggiare, io faccio l'imbianchino e quella mattina non avevo impegni di lavoro e con un amico avevamo deciso di fare una passeggiata. Testimone_1
Era una giornata non piovosa. Io ho visto due persone che camminavano con le bici, mi trovavo alla distanza di circa un paio di metri ed ho sentito un telefonino che suonava, il suo proprietario che si trovava a bordo della bici ha risposto ed ha urtato l'altro ciclista che gli camminava a fianco, il quale è caduto sul lato sinistro. I ciclisti percorrevano la via Salvo
D'Acquisto”. “Dopo la caduta io ed il mio amico ci siamo avvicinati ed ho visto un giovane che io conosco perché abita nel mio stesso paese, il quale è originario del Marocco, che io chiamo che giaceva al suolo sotto la bicicletta ed urlava perché gli faceva male il
Pt_1 braccio sinistro. Non ho mai reso testimonianza in cause di sinistri stradali;
le biciclette su cui transitavano i due che ho visto erano da passeggio non ricordo di che colore fossero. La bicicletta di era più pesante ed aveva il cestino. Non c'erano molte auto in giro, per
Pt_1 fortuna una si fermò ed accompagnò al Pronto Soccorso. Non so esattamente che
Pt_1 ferite ha riportato Non sono intervenute sul posto autorità. Io sono sposato ed ho
Pt_1 cinque figli. All'epoca dei fatti io abitavo in Succivo al Corso Atella, 17.”.
Premessa la genericità delle dichiarazioni rese da entrambi i testi, poco precise in merito alla distanza dall'attore, per il si trovavano a 4/5 metri dall'attore, per il a due Tes_1 Per_3 metri;
al tipo di bici su cui circolavano le parti, non identificate nemmeno con riferimento alle rispettive colorazioni, deve rilevarsene l'incoerenza anche rispetto a quanto dichiarato dallo stesso Sig. alla compagnia Unipol Ass.ni S.p.A. con riferimento ai momenti CP_1 immediatamente successivi all'evento sinistroso.
Difatti, nella denuncia di sinistro, sottoscritta dal convenuto, si legge “[…] io l'ho portato all'ospedale a Fratta […]” (cfr. doc. “dich e doc Russo” all.to a comparsa di costituzione
Unipolsai Ass.ni S.p.A.), mentre i testi hanno dichiarato, concordemente, che soggetti terzi accompagnavano l'attore al P.S. (Sig. : “Altri due passanti in auto lo hanno Tes_1 accompagnato al pronto soccorso”. Sig. “Non c'erano molte auto in giro, per fortuna Per_3 una si fermò ed accompagnò al Pronto Soccorso”). Pt_1
A tale circostanza si aggiunge l'ulteriore dichiarazione resa dall'attore al momento dell'ingresso presso il P.S. del P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (cfr. doc. “CERT. PRONTO
SOCCORSO” all.to ad atto di citazione), allorquando riferiva “caduta dalla bici per strada” senza alcun riferimento a qualsivoglia tipo di impatto o dinamica sinistrosa con coinvolgimento di altri.
5 Tali motivi inducono a ritenere che l'attore non abbia fornita prova certa del sinistro e, quindi, della riconducibilità dei danni lamentati a condotta colposa del convenuto, con conseguente rigetto della domanda.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo, come da parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Condanna l'attore Sig. al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in €. 1.689,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
[...]
3) Condanna l'attore Sig. al rimborso, in favore della soc. Unipolsai Ass.ni Parte_1
S.p.A., delle spese di lite che liquida in €. 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, 16 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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