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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/11/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
Prima Sezione Civile
N.R.G. 1008/2025 in persona del Giudice AL TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. HERBST JOHANNA Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia il Tribunale ordinario di Bolzano, respinta ogni contraria istanza avversaria,
- in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, l'efficacia esecutiva del titolo per i motivi esposti in narrativa;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che il credito azionato dall'Avv. con il decreto ingiuntivo n. 194/2017, CP_1
rilasciato dal Tribunale di Bolzano in dd. 03.02.2017, è inammissibile ed inesistente in quanto estinto nell'anno 2017 per intervenuto pagamento dello stesso e, per l'effetto, annullare il precetto dd. 17.03.2025, notificato in data
18.03.2025;
pagina 1 di 5 - in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e con condanna dell'Avv. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione notificato il 14/03/2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il precetto notificato dall'Avv. Controparte_1
fondato sul decreto ingiuntivo n. 194/2017 del Tribunale di Bolzano, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e l'accertamento dell'inesistenza del credito.
L'opponente ha dedotto che:
- con atto di precetto del 17 marzo 2025 gli veniva intimato il pagamento di €
19.501,95;
- il credito azionato trae origine dal decreto ingiuntivo n. 194/2017, già fatto valere nella procedura esecutiva immobiliare RG 117/2016;
- nel corso di detta procedura, all'udienza del 21 dicembre 2017, egli corrispondeva assegni circolari per complessivi € 14.077,35, accettati dal creditore con dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione e alla cancellazione del pignoramento;
- gli assegni venivano incassati il giorno successivo, con conseguente estinzione del credito.
Ha pertanto chiesto l'annullamento del precetto e la condanna dell'opposto alle spese nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
L'Avv. non si è costituito nonostante regolare notifica dell'atto di CP_1
citazione via pec.
2.
L'attore opponente eccepisce l'estinzione del debito, azionato dall'opposto tramite pagina 2 di 5 il precetto del 17/03/2025. Il precetto si fonda sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 194/2017, emesso per l'importo capitale di € 10.300,00, oltre interessi di mora spese liquidate di € 540,00, oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese vive per € 145,50.
La domanda attorea è fondata poiché dalla documentazione prodotta dall'opponente emerge effettivamente il pagamento del debito di cui al decreto ingiuntivo nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare sub RG
117/2016.
In tale procedura il creditore procedente avv. ha spiegato intervento CP_1
per il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 194/2017 con atto datato 28/02/2017 per l'importo precettato di € 13.536,26 (doc. 3).
Con ordinanza del 05/04/2017 il Giudice dell'esecuzione ha ammesso il debitore esecutato alla conversione del pignoramento, menzionando, tra i Parte_1
crediti dell'avv. rilevanti ai fini della conversione, solo CP_1
quest'ultimo (doc. 4, pag. 8).
All'udienza del 20/12/2017 il procuratore della Parte_2
ha consegnato al creditore procedente avv. “a tacitazione della
[...] CP_1
pretesa oggetto del provvedimento di conversione di data 05/04/2017 e di ogni pretesa azionata in causa(,) gli assegni circolari a firma del debitore ed emessi dalla dell'importo complessivo di € Parte_2
14.077,35”, chiedendo di dichiarare l'estinzione del procedimento esecutivo.
L'avv. “accetta(va) l'importo, salvo verifica di correttezza del CP_1
calcolo, dichiarando comunque di rinunciare alla presente procedura e di acconsentire alla cancellazione del pignoramento con rinuncia ad ogni reclamo.”
(doc. 7)
Dalla documentazione bancaria (doc. 7 e 8) risulta che il sig. ha pagato gli Pt_1
pagina 3 di 5 importi di cui agli assegni circolari, emessi in favore dell'avv. CP_1
Pertanto, vi è la prova che l'odierno opponente ha pagato il credito Pt_1
dell'avv. di cui al decreto ingiuntivo n. 194/2017 nell'ambito della CP_1
procedura esecutiva, estinguendo così il proprio debito.
Pertanto, il precetto va dichiarato nullo.
3.
Le spese di lite sono a carico del soccombente avv. in base al CP_1
principio di cui all'art. 91 c.p.c..
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/2014: tabella n. 2, scaglione 5.200,00-26.000,00, parametri medi per le fasi di studio (919,00) ed introduzione (1010,00 per effetto dell'aumento del 30% ex art. 4 co. 1bis), parametro minimo per la fase di decisione (851,00), consistita nella breve discussione orale alla prima udienza. Non vi è stata fase di istruttoria/trattazione.
La domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c. non merita accoglimento, posto che manca la prova del dolo o della colpa grave, anche in via presuntiva, in capo all'avv.
Non vi sono elementi per escludere che egli abbia semplicemente CP_1
dimenticato il pagamento, intervenuto ormai otto anni fa. In questo giudizio di opposizione l'avv. è rimasto contumace e tale condotta non depone CP_1
per una perseveranza in una domanda infondata. Va anche dato atto che l'opponente ha subito notificato l'atto di citazione, apparentemente senza esporre le proprie ragioni in via stragiudiziale. Una simile condotta avrebbe forse potuto portare ad una rinuncia al precetto ed evitare questa lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 4 di 5 1. accerta che il credito del convenuto opposto avv. Controparte_1
contro l'attore di cui al decreto ingiuntivo n. 194/2017 dd. Parte_1
03.02.2017 del Tribunale di Bolzano è stato estinto e, per l'effetto, annulla il precetto dd. 17.03.2025, notificato in data 18.03.2025;
2. condanna l'opposto a rimborsare all'attore € 2780,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 264,00 per spese esenti, e successive occorrende.
25/11/2025
Il Giudice
AL TA
(firma digitale)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
Prima Sezione Civile
N.R.G. 1008/2025 in persona del Giudice AL TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. HERBST JOHANNA Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia il Tribunale ordinario di Bolzano, respinta ogni contraria istanza avversaria,
- in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, l'efficacia esecutiva del titolo per i motivi esposti in narrativa;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, che il credito azionato dall'Avv. con il decreto ingiuntivo n. 194/2017, CP_1
rilasciato dal Tribunale di Bolzano in dd. 03.02.2017, è inammissibile ed inesistente in quanto estinto nell'anno 2017 per intervenuto pagamento dello stesso e, per l'effetto, annullare il precetto dd. 17.03.2025, notificato in data
18.03.2025;
pagina 1 di 5 - in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e con condanna dell'Avv. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione notificato il 14/03/2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il precetto notificato dall'Avv. Controparte_1
fondato sul decreto ingiuntivo n. 194/2017 del Tribunale di Bolzano, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e l'accertamento dell'inesistenza del credito.
L'opponente ha dedotto che:
- con atto di precetto del 17 marzo 2025 gli veniva intimato il pagamento di €
19.501,95;
- il credito azionato trae origine dal decreto ingiuntivo n. 194/2017, già fatto valere nella procedura esecutiva immobiliare RG 117/2016;
- nel corso di detta procedura, all'udienza del 21 dicembre 2017, egli corrispondeva assegni circolari per complessivi € 14.077,35, accettati dal creditore con dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione e alla cancellazione del pignoramento;
- gli assegni venivano incassati il giorno successivo, con conseguente estinzione del credito.
Ha pertanto chiesto l'annullamento del precetto e la condanna dell'opposto alle spese nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
L'Avv. non si è costituito nonostante regolare notifica dell'atto di CP_1
citazione via pec.
2.
L'attore opponente eccepisce l'estinzione del debito, azionato dall'opposto tramite pagina 2 di 5 il precetto del 17/03/2025. Il precetto si fonda sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 194/2017, emesso per l'importo capitale di € 10.300,00, oltre interessi di mora spese liquidate di € 540,00, oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese vive per € 145,50.
La domanda attorea è fondata poiché dalla documentazione prodotta dall'opponente emerge effettivamente il pagamento del debito di cui al decreto ingiuntivo nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare sub RG
117/2016.
In tale procedura il creditore procedente avv. ha spiegato intervento CP_1
per il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 194/2017 con atto datato 28/02/2017 per l'importo precettato di € 13.536,26 (doc. 3).
Con ordinanza del 05/04/2017 il Giudice dell'esecuzione ha ammesso il debitore esecutato alla conversione del pignoramento, menzionando, tra i Parte_1
crediti dell'avv. rilevanti ai fini della conversione, solo CP_1
quest'ultimo (doc. 4, pag. 8).
All'udienza del 20/12/2017 il procuratore della Parte_2
ha consegnato al creditore procedente avv. “a tacitazione della
[...] CP_1
pretesa oggetto del provvedimento di conversione di data 05/04/2017 e di ogni pretesa azionata in causa(,) gli assegni circolari a firma del debitore ed emessi dalla dell'importo complessivo di € Parte_2
14.077,35”, chiedendo di dichiarare l'estinzione del procedimento esecutivo.
L'avv. “accetta(va) l'importo, salvo verifica di correttezza del CP_1
calcolo, dichiarando comunque di rinunciare alla presente procedura e di acconsentire alla cancellazione del pignoramento con rinuncia ad ogni reclamo.”
(doc. 7)
Dalla documentazione bancaria (doc. 7 e 8) risulta che il sig. ha pagato gli Pt_1
pagina 3 di 5 importi di cui agli assegni circolari, emessi in favore dell'avv. CP_1
Pertanto, vi è la prova che l'odierno opponente ha pagato il credito Pt_1
dell'avv. di cui al decreto ingiuntivo n. 194/2017 nell'ambito della CP_1
procedura esecutiva, estinguendo così il proprio debito.
Pertanto, il precetto va dichiarato nullo.
3.
Le spese di lite sono a carico del soccombente avv. in base al CP_1
principio di cui all'art. 91 c.p.c..
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/2014: tabella n. 2, scaglione 5.200,00-26.000,00, parametri medi per le fasi di studio (919,00) ed introduzione (1010,00 per effetto dell'aumento del 30% ex art. 4 co. 1bis), parametro minimo per la fase di decisione (851,00), consistita nella breve discussione orale alla prima udienza. Non vi è stata fase di istruttoria/trattazione.
La domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c. non merita accoglimento, posto che manca la prova del dolo o della colpa grave, anche in via presuntiva, in capo all'avv.
Non vi sono elementi per escludere che egli abbia semplicemente CP_1
dimenticato il pagamento, intervenuto ormai otto anni fa. In questo giudizio di opposizione l'avv. è rimasto contumace e tale condotta non depone CP_1
per una perseveranza in una domanda infondata. Va anche dato atto che l'opponente ha subito notificato l'atto di citazione, apparentemente senza esporre le proprie ragioni in via stragiudiziale. Una simile condotta avrebbe forse potuto portare ad una rinuncia al precetto ed evitare questa lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 4 di 5 1. accerta che il credito del convenuto opposto avv. Controparte_1
contro l'attore di cui al decreto ingiuntivo n. 194/2017 dd. Parte_1
03.02.2017 del Tribunale di Bolzano è stato estinto e, per l'effetto, annulla il precetto dd. 17.03.2025, notificato in data 18.03.2025;
2. condanna l'opposto a rimborsare all'attore € 2780,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 264,00 per spese esenti, e successive occorrende.
25/11/2025
Il Giudice
AL TA
(firma digitale)
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