Art. 3.
L'esecuzione dei lavori di cui al n. 1) del precedente art. 1 e' demandata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
L'esecuzione dei lavori e la concessione dei contributi previsti all'art. 1, n. 2), sono attribuite, anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Le disposizioni di cui all' art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 , si applicano anche ai lavori di cui al precedente art. 1, n. 1) e n. 2), lettera a), primo comma.
L'esecuzione dei lavori di cui al n. 1) del precedente art. 1 e' demandata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
L'esecuzione dei lavori e la concessione dei contributi previsti all'art. 1, n. 2), sono attribuite, anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.
Le disposizioni di cui all' art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 , si applicano anche ai lavori di cui al precedente art. 1, n. 1) e n. 2), lettera a), primo comma.