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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/09/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1042/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1042/2023 R.G., avente ad oggetto: affidamento e mantenimento figli, promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania alla via M. Ventimiglia n. 117 presso lo studio dell'avv. Marco Scilletta (C.F.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 9 nato a [...] il [...], (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Belpasso (CT) alla via Monfalcone n. 19 presso lo studio dell'Avv. Vito Caruso (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 21.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, ha rappresentato che dalla relazione Parte_1
sentimentale con il resistente è nata, a Catania il 28.04.2016, la piccola Controparte_1 Per_1
La ricorrente ha dedotto e documentato che, all'epoca dell'instaurazione del giudizio, la minore risiedeva con la madre in territorio di Enna.
La ricorrente ha riferito di un rapporto conflittuale con il compagno che si è inasprito dopo la nascita della bambina, fino alla definitiva cessazione della convivenza, a ottobre 2022, rappresentando che da allora il padre non ha contribuito al mantenimento della figlia.
La ricorrente ha riferito di un “temperamento prevaricatore ed irascibile” del nei confronti CP_1
della stessa e di comportamenti manipolatori nei confronti della bambina in relazione al rapporto con la madre e con i nonni materni, tanto da indurla a sporgere querela.
La ricorrente ha quindi chiesto che “- La minore venga affidata in via esclusiva alla madre e il Per_1
padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due volte a settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00. -
Disporre per le condizioni di mantenimento della figlia, la somma di euro 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie”, con richiesta di C.T.U. volta a “valutare la personalità del Controparte_1
e la sua capacità genitoriale” e di nomina di un curatore speciale al fine di procedere all'ascolto della minore.
Alla prima udienza dell'11.01.2024, il giudice delegato, dr.ssa Eleonora Guarnera, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, fissando l'udienza di comparizione delle parti per il 16.05.2024.
In data 15.04.2024 si è costituito il resistente, il quale, premesse le proprie precisazioni circa lo sviluppo e la fine della relazione sentimentale con la ricorrente e negando comportamenti aggressivi o di prevaricazione nei confronti della stessa e “benché mai dell'amata figlioletta”, ha riferito che la madre spesso non risponde alle telefonate e ai messaggi inviati per la figlia.
pagina 2 di 9 Il resistente ha rappresentato di essere padre di altri due figli ( , oggi ventunenne, e , Per_2 Per_3 oggi diciannovenne), di essere disoccupato e di vivere grazie all'aiuto dei genitori.
Il resistente ha concluso chiedendo di disporre l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, a Enna, in via Basilicata n. 4, regolando il diritto di visita del padre (“due volte a settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00 … alternativamente il fine settimana da sabato ore 09:00 e sino alle ore 20:00 di domenica … per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i genitori potranno concordare insieme”).
In ordine alle richieste di natura economica, il resistente ha chiesto disporsi “il versamento di un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) oltre aggiornamento ISTAT annuale al 75 %, quale contributo per il mantenimento della figlia ”, oltre il 50% delle “spese mediche, Persona_4 scolastiche, di vestiario ricreative e sportive per la figlia, preventivamente concordate”.
All'udienza del 16.05.2024, la ricorrente, personalmente comparsa, ha dichiarato di essersi trasferita in
Piemonte, a Casale Monferrato (AL), già da settembre dell'anno precedente, in quanto assunta “con contratto a tempo determinato come insegnante di sostegno nell'Istituto comprensivo di primo grado
“Negri””; di guadagnare “1.700,00 € lordi al mese”; di vivere presso immobile in locazione per il quale corrisponde un canone mensile di € 370,00, oltre utenze;
che la bambina vive con lei ed è stata iscritta presso la stessa scuola elementare.
Alla medesima udienza, la ricorrente ha precisato: “ ha sempre sentito il padre solo Per_1
telefonicamente, anche prima che ci trasferissimo in Piemonte;
ora però è insofferente per Per_1
questo rapporto solo telefonico;
anche prima di andare via dalla Sicilia, avrebbe voluto vedere il padre, ma lui era sempre molto impegnato e mia figlia ha sempre sofferto della sua assenza;
ora infatti
si innervosisce a parlargli al telefono. Io ho sempre cercato di sensibilizzare il signor Per_1
a questo riguardo, ma invano. Confermo che da quando è finita la convivenza con il CP_1
, questi non ha versato nulla per il mantenimento di nostra figlia. Tengo a precisare che ho CP_1
chiesto al sig. , sia personalmente che tramite il mio avvocato, di fornirmi i documenti CP_1 necessari per l'ISEE e ai fini della corresponsione dell'assegno familiare ma lo stesso non mi ha fornito nulla. Quest'estate poi si è rifiutato di contribuire alla spesa straordinaria affrontata per
l'apparecchio ortodontico. Aggiungo che il mio ex compagno non riesce a dialogare con nostra figlia
pagina 3 di 9 in maniera adeguata, non si rende conto che è solo una bambina, tanto che la stessa rimane scossa e turbata dopo aver parlato con il padre ed è per questo non lo vuole più sentire”.
Alla predetta udienza il resistente non è personalmente comparso “in quanto colpito dal lutto per la perdita del padre”, deceduto pochi giorni prima.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice istruttore, alla successiva udienza del
22.01.2025, il resistente non è personalmente comparso, per le ragioni di salute indicate nell'allegato certificato medico;
la ricorrente, personalmente comparsa, ha riferito di essere stata immessa in ruolo presso l'istituto scolastico di Casale Monferrato (AL); “che la bambina sente quotidianamente il padre anche se la piccola riferisce che sente il padre disinteressato, e che il padre continua ad essere non collaborante per tutto quello che riguarda, non solo il mantenimento della figlia al quale continua a non provvedere, ma altresì per tutto quanto concerne le richieste burocratiche nell'interesse della minore medesima (a titolo esemplificativo pratiche ISEE e carta d'identità valida per l'espatrio)”.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 23.01.2025, il Giudice delegato, nell'adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della figlia, non ritenendo sussistenti sufficienti elementi per giustificare, in via d'urgenza, l'affidamento esclusivo alla madre, ha disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre, nel domicilio di Casale Monferrato (AL), ove la stessa già vive e frequenta la scuola primaria.
Sul diritto di visita del padre, ha confermato le modalità di visita richieste dal padre, del tutto incontestate dalla madre, “dovendosi presumere che il resistente, nell'avanzare le proprie richieste, abbia tenuto nella dovuta considerazione detta distanza e i costi che discenderanno dal concreto esercizio del diritto di visita prospettato”.
Quanto alla determinazione del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della figlia, in considerazione dello stato di disoccupazione del resistente, ha ritenuto congrua la somma dallo stesso offerta di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il G.D. ha ritenuto ultronea la richiesta di c.t.u. e ritenuto non necessario l'ascolto della minore, alla luce dell'età della bambina.
Ritenuta la causa matura per la decisione il G.D. ha disposto rinvio per precisazione delle conclusioni al 21.05.2025.
Alla predetta udienza, la ricorrente ha insistito nella domanda di affidamento esclusivo “poiché la sporadica corresponsione del mantenimento costituisce causa sintomatica della inidoneità del genitore di prendersi cura della figlia”; ha chiesto, altresì, l'assegnazione dell'intero ammontare dell'assegno pagina 4 di 9 unico I.N.P.S., nonché di autorizzarla a richiedere il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio della figlia Per_1
Il resistente, opponendosi alle richieste, si è reso disponibile al pagamento delle spese straordinarie e a contribuire alla gestione condivisa di tutto ciò che riguardi la minore, precisando si essere stato assunto da una ditta di trasporti, con contratto part-time a tempo determinato, percependo una retribuzione mensile di € 680,00 al mese.
Ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va confermato quanto stabilito dall'ordinanza del 23.01.2025 in ordine al regime di affidamento condiviso della figlia minore nonché alla sua collocazione presso la madre che, ad Per_1
oggi, è insegnante di ruolo a Casale Monferrato (AL).
Ebbene, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., sì come aggiunto dal D.Lgs. n. 154/2013, “
1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
In assenza di norme che regolino, in materia specifica, i casi in cui il giudice è tenuto ad adottare un provvedimento dispositivo dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore, la casistica giurisprudenziale ha individuato quattro situazioni fondamentali sulla base delle quali deve essere disposto l'affido esclusivo: 1) violenza sui minori;
2) violenza sul genitore in presenza dei figli;
3) mancata costituzione del genitore nel giudizio di separazione, quindi mancata rivendicazione del proprio diritto ad esercitare pagina 5 di 9 il ruolo genitoriale e disinteresse verso la prole;
4) forti carenze affettive da parte di un genitore
(mancato adempimento degli obblighi di mantenimento e delle spese straordinarie, assenza dalla sfera educativa del minore, irreperibilità, riconoscimento di incapacità di intendere e di volere, uso di alcool e droghe).
A ben vedere, si tratta di situazioni limite in cui le negligenze di un genitore e il totale disinteresse verso il figlio minore inducono il giudice ad escludere l'affido condiviso, ben potendo prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli.
Nella fattispecie a mani, non risulta dimostrato un concreto disinteresse del padre nei confronti della figlia, avendo egli corrisposto delle somme a titolo di mantenimento, seppure esigue, anche in ragione del proprio stato di disoccupazione e della presenza di altri due figli, pur maggiorenni.
La frequentazione tra padre e figlia non risulta costante, sebbene non possa ravvisarsi un concreto disinteresse essendo emerso in giudizio che la bambina sente quotidianamente il padre.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”.
Non si ravvede, nel caso di specie, una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza del padre;
al contempo, l'oggettiva distanza tra i luoghi di residenza non impedisce, in linea di principio, di assumere concordemente le decisioni nell'interesse della figlia, atteso che non risulta comprovato se il padre sia stato specificamente interpellato al riguardo o se, ove interpellato, abbia omesso di manifestare il suo assenso o dissenso.
A ben vedere, l'affidamento esclusivo, oltre a non rispondere all'interesse della minore, determinerebbe la concreta esclusione del padre dalla partecipazione alle necessità quotidiane della figlia (partecipazione già di per sé difficoltosa a cagione della distanza).
Non vi sono, pertanto, ragioni per mutare il regime di affidamento condiviso.
In relazione al diritto di visita del padre, occorre preliminarmente rilevare che, in ossequio all'art. 337 ter c.c., “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
pagina 6 di 9 dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Il mantenimento delle relazioni con entrambi i genitori va assicurato al minore, malgrado la distanza geografica, secondo modalità tali da non risolversi in una mera episodicità e atte a garantire il diritto alla bigenitorialità, “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire
a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nella sussistenza del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore” (cfr., ex pluribus, Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza 19/12/2023, n. 35500).
Alla luce del sopravvenuto trasferimento della minore in altra regione e della maggiore complessità di esercizio del diritto di visita del padre, tenuto conto della tenera età della bambina, di soli nove anni, risulta opportuno dettarne la disciplina, in dettaglio, come segue:
- Durante il periodo scolastico, la minore permarrà con il padre un weekend al mese (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica), compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e con gli impegni lavorativi del padre, preferibilmente, limitando gli spostamenti della minore, essendo auspicabili maggiori spostamenti del padre e, in ogni caso, previa comunicazione alla madre con preavviso di almeno
24 ore;
- La minore permarrà con il padre per sette giorni durante le festività natalizie o di inizio d'anno, ad anni alterni (il primo periodo va dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 22:00 del 30 dicembre, il secondo periodo va dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 6 gennaio);
- La minore permarrà con il padre per tre giorni nel periodo pasquale, ad anni alterni (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 22:00 del lunedì dell'Angelo);
- La minore permarrà con il padre per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, indicandoli alla madre entro il mese di maggio dell'anno di riferimento, con possibilità che i genitori, di comune accordo, modifichino il periodo di permanenza estiva.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4 c.c., “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori
pagina 7 di 9 provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”
(così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Il contributo al mantenimento ordinario è, quindi, posto a carico del genitore non collocatario, con la funzione di equilibrare il peso economico e personale che grava su ciascun genitore per far fronte alle esigenze di vita dei figli (c.d. “assegno perequativo”).
Nella determinazione dell'ammontare dell'assegno occorre tenere in considerazione la tenera età della bambina, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, nonché porre a confronto i redditi degli stessi.
Nel confronto tra i redditi dei genitori, occorre rilevare che la madre è insegnante a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione lorda di € 1.700,00 mensili e vive presso immobile in locazione per il quale corrisponde € 370,00 mensili, oltre utenze;
il padre ha recentemente reperito un'occupazione, percependo una retribuzione mensile di € 680,00 e ha altri due figli, seppur maggiorenni.
In considerazione delle immutate attuali esigenze della bambina, ritiene il Collegio di dover confermare l'importo stabilito dall'ordinanza del 23.01.2025 a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni Per_1
pagina 8 di 9 mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, stante la stabile collocazione della minore presso la madre, l'assegno unico universale erogato dall'I.N.P.S. verrà percepito integralmente dalla stessa.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DISPONE l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente Persona_4
presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 150,00, da versare entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE che l'assegno unico universale erogato dall'I.N.P.S. venga percepito dalla ricorrente nella misura del cento per cento;
Parte_1
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1042/2023 R.G., avente ad oggetto: affidamento e mantenimento figli, promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania alla via M. Ventimiglia n. 117 presso lo studio dell'avv. Marco Scilletta (C.F.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 9 nato a [...] il [...], (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Belpasso (CT) alla via Monfalcone n. 19 presso lo studio dell'Avv. Vito Caruso (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 21.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, ha rappresentato che dalla relazione Parte_1
sentimentale con il resistente è nata, a Catania il 28.04.2016, la piccola Controparte_1 Per_1
La ricorrente ha dedotto e documentato che, all'epoca dell'instaurazione del giudizio, la minore risiedeva con la madre in territorio di Enna.
La ricorrente ha riferito di un rapporto conflittuale con il compagno che si è inasprito dopo la nascita della bambina, fino alla definitiva cessazione della convivenza, a ottobre 2022, rappresentando che da allora il padre non ha contribuito al mantenimento della figlia.
La ricorrente ha riferito di un “temperamento prevaricatore ed irascibile” del nei confronti CP_1
della stessa e di comportamenti manipolatori nei confronti della bambina in relazione al rapporto con la madre e con i nonni materni, tanto da indurla a sporgere querela.
La ricorrente ha quindi chiesto che “- La minore venga affidata in via esclusiva alla madre e il Per_1
padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due volte a settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00. -
Disporre per le condizioni di mantenimento della figlia, la somma di euro 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie”, con richiesta di C.T.U. volta a “valutare la personalità del Controparte_1
e la sua capacità genitoriale” e di nomina di un curatore speciale al fine di procedere all'ascolto della minore.
Alla prima udienza dell'11.01.2024, il giudice delegato, dr.ssa Eleonora Guarnera, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, fissando l'udienza di comparizione delle parti per il 16.05.2024.
In data 15.04.2024 si è costituito il resistente, il quale, premesse le proprie precisazioni circa lo sviluppo e la fine della relazione sentimentale con la ricorrente e negando comportamenti aggressivi o di prevaricazione nei confronti della stessa e “benché mai dell'amata figlioletta”, ha riferito che la madre spesso non risponde alle telefonate e ai messaggi inviati per la figlia.
pagina 2 di 9 Il resistente ha rappresentato di essere padre di altri due figli ( , oggi ventunenne, e , Per_2 Per_3 oggi diciannovenne), di essere disoccupato e di vivere grazie all'aiuto dei genitori.
Il resistente ha concluso chiedendo di disporre l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, a Enna, in via Basilicata n. 4, regolando il diritto di visita del padre (“due volte a settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00 … alternativamente il fine settimana da sabato ore 09:00 e sino alle ore 20:00 di domenica … per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i genitori potranno concordare insieme”).
In ordine alle richieste di natura economica, il resistente ha chiesto disporsi “il versamento di un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) oltre aggiornamento ISTAT annuale al 75 %, quale contributo per il mantenimento della figlia ”, oltre il 50% delle “spese mediche, Persona_4 scolastiche, di vestiario ricreative e sportive per la figlia, preventivamente concordate”.
All'udienza del 16.05.2024, la ricorrente, personalmente comparsa, ha dichiarato di essersi trasferita in
Piemonte, a Casale Monferrato (AL), già da settembre dell'anno precedente, in quanto assunta “con contratto a tempo determinato come insegnante di sostegno nell'Istituto comprensivo di primo grado
“Negri””; di guadagnare “1.700,00 € lordi al mese”; di vivere presso immobile in locazione per il quale corrisponde un canone mensile di € 370,00, oltre utenze;
che la bambina vive con lei ed è stata iscritta presso la stessa scuola elementare.
Alla medesima udienza, la ricorrente ha precisato: “ ha sempre sentito il padre solo Per_1
telefonicamente, anche prima che ci trasferissimo in Piemonte;
ora però è insofferente per Per_1
questo rapporto solo telefonico;
anche prima di andare via dalla Sicilia, avrebbe voluto vedere il padre, ma lui era sempre molto impegnato e mia figlia ha sempre sofferto della sua assenza;
ora infatti
si innervosisce a parlargli al telefono. Io ho sempre cercato di sensibilizzare il signor Per_1
a questo riguardo, ma invano. Confermo che da quando è finita la convivenza con il CP_1
, questi non ha versato nulla per il mantenimento di nostra figlia. Tengo a precisare che ho CP_1
chiesto al sig. , sia personalmente che tramite il mio avvocato, di fornirmi i documenti CP_1 necessari per l'ISEE e ai fini della corresponsione dell'assegno familiare ma lo stesso non mi ha fornito nulla. Quest'estate poi si è rifiutato di contribuire alla spesa straordinaria affrontata per
l'apparecchio ortodontico. Aggiungo che il mio ex compagno non riesce a dialogare con nostra figlia
pagina 3 di 9 in maniera adeguata, non si rende conto che è solo una bambina, tanto che la stessa rimane scossa e turbata dopo aver parlato con il padre ed è per questo non lo vuole più sentire”.
Alla predetta udienza il resistente non è personalmente comparso “in quanto colpito dal lutto per la perdita del padre”, deceduto pochi giorni prima.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice istruttore, alla successiva udienza del
22.01.2025, il resistente non è personalmente comparso, per le ragioni di salute indicate nell'allegato certificato medico;
la ricorrente, personalmente comparsa, ha riferito di essere stata immessa in ruolo presso l'istituto scolastico di Casale Monferrato (AL); “che la bambina sente quotidianamente il padre anche se la piccola riferisce che sente il padre disinteressato, e che il padre continua ad essere non collaborante per tutto quello che riguarda, non solo il mantenimento della figlia al quale continua a non provvedere, ma altresì per tutto quanto concerne le richieste burocratiche nell'interesse della minore medesima (a titolo esemplificativo pratiche ISEE e carta d'identità valida per l'espatrio)”.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 23.01.2025, il Giudice delegato, nell'adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della figlia, non ritenendo sussistenti sufficienti elementi per giustificare, in via d'urgenza, l'affidamento esclusivo alla madre, ha disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre, nel domicilio di Casale Monferrato (AL), ove la stessa già vive e frequenta la scuola primaria.
Sul diritto di visita del padre, ha confermato le modalità di visita richieste dal padre, del tutto incontestate dalla madre, “dovendosi presumere che il resistente, nell'avanzare le proprie richieste, abbia tenuto nella dovuta considerazione detta distanza e i costi che discenderanno dal concreto esercizio del diritto di visita prospettato”.
Quanto alla determinazione del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della figlia, in considerazione dello stato di disoccupazione del resistente, ha ritenuto congrua la somma dallo stesso offerta di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il G.D. ha ritenuto ultronea la richiesta di c.t.u. e ritenuto non necessario l'ascolto della minore, alla luce dell'età della bambina.
Ritenuta la causa matura per la decisione il G.D. ha disposto rinvio per precisazione delle conclusioni al 21.05.2025.
Alla predetta udienza, la ricorrente ha insistito nella domanda di affidamento esclusivo “poiché la sporadica corresponsione del mantenimento costituisce causa sintomatica della inidoneità del genitore di prendersi cura della figlia”; ha chiesto, altresì, l'assegnazione dell'intero ammontare dell'assegno pagina 4 di 9 unico I.N.P.S., nonché di autorizzarla a richiedere il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio della figlia Per_1
Il resistente, opponendosi alle richieste, si è reso disponibile al pagamento delle spese straordinarie e a contribuire alla gestione condivisa di tutto ciò che riguardi la minore, precisando si essere stato assunto da una ditta di trasporti, con contratto part-time a tempo determinato, percependo una retribuzione mensile di € 680,00 al mese.
Ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va confermato quanto stabilito dall'ordinanza del 23.01.2025 in ordine al regime di affidamento condiviso della figlia minore nonché alla sua collocazione presso la madre che, ad Per_1
oggi, è insegnante di ruolo a Casale Monferrato (AL).
Ebbene, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., sì come aggiunto dal D.Lgs. n. 154/2013, “
1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
In assenza di norme che regolino, in materia specifica, i casi in cui il giudice è tenuto ad adottare un provvedimento dispositivo dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore, la casistica giurisprudenziale ha individuato quattro situazioni fondamentali sulla base delle quali deve essere disposto l'affido esclusivo: 1) violenza sui minori;
2) violenza sul genitore in presenza dei figli;
3) mancata costituzione del genitore nel giudizio di separazione, quindi mancata rivendicazione del proprio diritto ad esercitare pagina 5 di 9 il ruolo genitoriale e disinteresse verso la prole;
4) forti carenze affettive da parte di un genitore
(mancato adempimento degli obblighi di mantenimento e delle spese straordinarie, assenza dalla sfera educativa del minore, irreperibilità, riconoscimento di incapacità di intendere e di volere, uso di alcool e droghe).
A ben vedere, si tratta di situazioni limite in cui le negligenze di un genitore e il totale disinteresse verso il figlio minore inducono il giudice ad escludere l'affido condiviso, ben potendo prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli.
Nella fattispecie a mani, non risulta dimostrato un concreto disinteresse del padre nei confronti della figlia, avendo egli corrisposto delle somme a titolo di mantenimento, seppure esigue, anche in ragione del proprio stato di disoccupazione e della presenza di altri due figli, pur maggiorenni.
La frequentazione tra padre e figlia non risulta costante, sebbene non possa ravvisarsi un concreto disinteresse essendo emerso in giudizio che la bambina sente quotidianamente il padre.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”.
Non si ravvede, nel caso di specie, una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza del padre;
al contempo, l'oggettiva distanza tra i luoghi di residenza non impedisce, in linea di principio, di assumere concordemente le decisioni nell'interesse della figlia, atteso che non risulta comprovato se il padre sia stato specificamente interpellato al riguardo o se, ove interpellato, abbia omesso di manifestare il suo assenso o dissenso.
A ben vedere, l'affidamento esclusivo, oltre a non rispondere all'interesse della minore, determinerebbe la concreta esclusione del padre dalla partecipazione alle necessità quotidiane della figlia (partecipazione già di per sé difficoltosa a cagione della distanza).
Non vi sono, pertanto, ragioni per mutare il regime di affidamento condiviso.
In relazione al diritto di visita del padre, occorre preliminarmente rilevare che, in ossequio all'art. 337 ter c.c., “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
pagina 6 di 9 dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Il mantenimento delle relazioni con entrambi i genitori va assicurato al minore, malgrado la distanza geografica, secondo modalità tali da non risolversi in una mera episodicità e atte a garantire il diritto alla bigenitorialità, “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire
a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nella sussistenza del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore” (cfr., ex pluribus, Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza 19/12/2023, n. 35500).
Alla luce del sopravvenuto trasferimento della minore in altra regione e della maggiore complessità di esercizio del diritto di visita del padre, tenuto conto della tenera età della bambina, di soli nove anni, risulta opportuno dettarne la disciplina, in dettaglio, come segue:
- Durante il periodo scolastico, la minore permarrà con il padre un weekend al mese (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica), compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e con gli impegni lavorativi del padre, preferibilmente, limitando gli spostamenti della minore, essendo auspicabili maggiori spostamenti del padre e, in ogni caso, previa comunicazione alla madre con preavviso di almeno
24 ore;
- La minore permarrà con il padre per sette giorni durante le festività natalizie o di inizio d'anno, ad anni alterni (il primo periodo va dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 22:00 del 30 dicembre, il secondo periodo va dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 6 gennaio);
- La minore permarrà con il padre per tre giorni nel periodo pasquale, ad anni alterni (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 22:00 del lunedì dell'Angelo);
- La minore permarrà con il padre per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, indicandoli alla madre entro il mese di maggio dell'anno di riferimento, con possibilità che i genitori, di comune accordo, modifichino il periodo di permanenza estiva.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4 c.c., “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori
pagina 7 di 9 provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”
(così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Il contributo al mantenimento ordinario è, quindi, posto a carico del genitore non collocatario, con la funzione di equilibrare il peso economico e personale che grava su ciascun genitore per far fronte alle esigenze di vita dei figli (c.d. “assegno perequativo”).
Nella determinazione dell'ammontare dell'assegno occorre tenere in considerazione la tenera età della bambina, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, nonché porre a confronto i redditi degli stessi.
Nel confronto tra i redditi dei genitori, occorre rilevare che la madre è insegnante a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione lorda di € 1.700,00 mensili e vive presso immobile in locazione per il quale corrisponde € 370,00 mensili, oltre utenze;
il padre ha recentemente reperito un'occupazione, percependo una retribuzione mensile di € 680,00 e ha altri due figli, seppur maggiorenni.
In considerazione delle immutate attuali esigenze della bambina, ritiene il Collegio di dover confermare l'importo stabilito dall'ordinanza del 23.01.2025 a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni Per_1
pagina 8 di 9 mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, stante la stabile collocazione della minore presso la madre, l'assegno unico universale erogato dall'I.N.P.S. verrà percepito integralmente dalla stessa.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DISPONE l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente Persona_4
presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 150,00, da versare entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE che l'assegno unico universale erogato dall'I.N.P.S. venga percepito dalla ricorrente nella misura del cento per cento;
Parte_1
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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