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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 10977/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. FRANCESCO LUIGI DE CESARE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.09.2024, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “che
V.S. Ill.ma, ritenuta la fondatezza della domanda, accertato e dichiarato che il ricorrente è portatore di un grado di inabilità permanente complessiva, in termini di danno biologico, pari al 16%, ovvero quell'altra maggiore o minore ritenuta di Giustizia, voglia condannare l CP_1
c.f. , corrente in Roma, in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, alla costituzione, in favore della ricorrente, di una rendita nella misura del 16%, ovvero quell'altra, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, ovvero ancora alla liquidazione delle differenze in capitale a titolo di danno biologico, liddove l'accertanda percentuale di inabilità, pur superiore al 12% liquidato all sia pari o inferiore CP_1 al 15%, oltre accessori del credito come per legge. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l , domandando il rigetto delle avverse CP_1 pretese.
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dell'indennizzo in capitale o della rendita consequenziali al danno biologico subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 8.11.2021 in misura superiore al 12% già riconosciuto dall é parzialmente fondata, avendo il consulente CP_1 tecnico d'ufficio –le cui valutazioni Questo Giudice ritiene di condividere, in quanto fondate su una esaustiva indagine delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- riconosciuto l'aggravamento del danno biologico subito dalla parte ricorrente, valutandolo nella superiore misura del 13% dalla data della domanda di aggravamento (07.12.2023).
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente la rendita corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza, tuttavia, l'incremento nella misura di un solo punto percentuale ne consente la compensazione nella misura della metà. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente, in relazione all'infortunio sul lavoro subito in data 8.11.2021 e con decorrenza dal 07.12.2023, un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 13%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-liquida le spese di lite nella misura di Euro 1.200,00, per onorari, oltre
IVA e CAP come per legge, che pone a carico dell nella misura CP_1 della metà, con distrazione, e che compensa per il residuo;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura liquidata con separato decreto - definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 10977/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. FRANCESCO LUIGI DE CESARE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.09.2024, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “che
V.S. Ill.ma, ritenuta la fondatezza della domanda, accertato e dichiarato che il ricorrente è portatore di un grado di inabilità permanente complessiva, in termini di danno biologico, pari al 16%, ovvero quell'altra maggiore o minore ritenuta di Giustizia, voglia condannare l CP_1
c.f. , corrente in Roma, in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, alla costituzione, in favore della ricorrente, di una rendita nella misura del 16%, ovvero quell'altra, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, ovvero ancora alla liquidazione delle differenze in capitale a titolo di danno biologico, liddove l'accertanda percentuale di inabilità, pur superiore al 12% liquidato all sia pari o inferiore CP_1 al 15%, oltre accessori del credito come per legge. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l , domandando il rigetto delle avverse CP_1 pretese.
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dell'indennizzo in capitale o della rendita consequenziali al danno biologico subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 8.11.2021 in misura superiore al 12% già riconosciuto dall é parzialmente fondata, avendo il consulente CP_1 tecnico d'ufficio –le cui valutazioni Questo Giudice ritiene di condividere, in quanto fondate su una esaustiva indagine delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- riconosciuto l'aggravamento del danno biologico subito dalla parte ricorrente, valutandolo nella superiore misura del 13% dalla data della domanda di aggravamento (07.12.2023).
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente la rendita corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza, tuttavia, l'incremento nella misura di un solo punto percentuale ne consente la compensazione nella misura della metà. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente, in relazione all'infortunio sul lavoro subito in data 8.11.2021 e con decorrenza dal 07.12.2023, un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 13%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-liquida le spese di lite nella misura di Euro 1.200,00, per onorari, oltre
IVA e CAP come per legge, che pone a carico dell nella misura CP_1 della metà, con distrazione, e che compensa per il residuo;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura liquidata con separato decreto - definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)
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