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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1076/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
TT GI, RE
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3399/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 747/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 501R1014982022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 654/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al sig. Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma impugnava la sentenza n. 747/19/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma - depositata il 16.1.2024 e non notificata -, con la quale veniva dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento n. TK501R101498/2022, avente ad oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2016, la ripresa a tassazione di maggiori ricavi per euro 74.266,51.
A tal fine, premesso che l'avviso era scaturito dalla segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale, a sua volta, con l'avviso n. M17160009538U, aveva rideterminato la base imponibile in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui, in accoglimento della domanda attorea, aveva ritenuto errata la determinazione induttiva sia del volume della raccolta di scommesse effettuata dal ricorrente nell'anno 2016, sia della entità delle commissioni al medesimo riconosciute in ragione del resoconto annuo delle giocate.
Riteneva, invero, che, in presenza – come nel caso in esame - di apparecchi e congegni connotati dalla mancanza di memorizzazione dei dati relativi alle somme giocate (o dalla loro non intellegibilità o alterazione), da un lato, l'Amministrazione autonoma dei monopoli legittimamente avesse determinato induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfettario giornaliero definito con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze e, dall'altro, l'Agenzia delle Entrate avesse posto tale dato a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, richiamando le argomentazioni poste a fondamento dell'originario ricorso introduttivo della lite, concludeva per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, poiché dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, con l'avviso n. M17160009538U, aveva calcolato induttivamente, stante l'acclarato utilizzo da parte del contribuente, nella qualità di esercente l'attività di raccolta di scommesse, per conto del bookmaker estero Società_1 LTD, presso il locale sito in Roma alla Indirizzo_1, di apparecchi e congegni connotati dalla mancanza di memorizzazione dei dati relativi alle somme giocate (o dalla loro non intellegibilità o alterazione), l'ammontare di queste ultime sulla base dell'importo forfettario giornaliero definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene la Corte che legittimamente l'Agenzia delle
Entrate, con l'avviso impugnato, poneva la base imponibile – calcolata in euro 928.331,37 - in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lvo 504/1998, a fondamento delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap.
Segnatamente, come si evince dall'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, poiché l'appellato, a fronte dell'invito a compilare il questionario predisposto dall'amministrazione finanziaria, in quanto esercente di fatto l'attività di raccolta fisica di scommesse per conto del bookmaker estero
“Società_1 LTD”, non autorizzato ad operare in Italia, compilava solo parzialmente il questionario, non trasmetteva la documentazione contabile ed extra-contabile utile per la determinazione della base imponibile e della relativa imposta unica dovuta e non contattava l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli determinava induttivamente, ex art. 24, comma 10, d.l. 98/2011, convertito in l. 111/2011, un imponibile di euro 928.331,37 (pari all'ammontare delle giocate incassate), utilizzando quale dato la raccolta media della Provincia, ove era ubicato il punto di gioco, nei periodi oggetto di accertamento.
Corretta si appalesa anche la determinazione, nella percentuale dell'8% sull'ammontare del volume di giocate incassate per conto del bookmaker di riferimento, della commissione riconosciuta in favore dell'esercente. Invero, l'art. 5 d.m. 179/2003 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva) stabilisce un aggio a favore del soggetto che gestisce il luogo di vendita autorizzato pari all'8% dell'ammontare del volume di giocate incassate per conto del bookmaker di riferimento.
Per le ragioni esposte, pertanto, l'appello va senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio. AN Resistente_1 a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di € 1.500,00, onnicomprensive.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
TT GI, RE
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3399/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 747/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 501R1014982022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 654/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al sig. Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma impugnava la sentenza n. 747/19/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma - depositata il 16.1.2024 e non notificata -, con la quale veniva dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento n. TK501R101498/2022, avente ad oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2016, la ripresa a tassazione di maggiori ricavi per euro 74.266,51.
A tal fine, premesso che l'avviso era scaturito dalla segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale, a sua volta, con l'avviso n. M17160009538U, aveva rideterminato la base imponibile in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui, in accoglimento della domanda attorea, aveva ritenuto errata la determinazione induttiva sia del volume della raccolta di scommesse effettuata dal ricorrente nell'anno 2016, sia della entità delle commissioni al medesimo riconosciute in ragione del resoconto annuo delle giocate.
Riteneva, invero, che, in presenza – come nel caso in esame - di apparecchi e congegni connotati dalla mancanza di memorizzazione dei dati relativi alle somme giocate (o dalla loro non intellegibilità o alterazione), da un lato, l'Amministrazione autonoma dei monopoli legittimamente avesse determinato induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfettario giornaliero definito con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze e, dall'altro, l'Agenzia delle Entrate avesse posto tale dato a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, richiamando le argomentazioni poste a fondamento dell'originario ricorso introduttivo della lite, concludeva per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, poiché dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, con l'avviso n. M17160009538U, aveva calcolato induttivamente, stante l'acclarato utilizzo da parte del contribuente, nella qualità di esercente l'attività di raccolta di scommesse, per conto del bookmaker estero Società_1 LTD, presso il locale sito in Roma alla Indirizzo_1, di apparecchi e congegni connotati dalla mancanza di memorizzazione dei dati relativi alle somme giocate (o dalla loro non intellegibilità o alterazione), l'ammontare di queste ultime sulla base dell'importo forfettario giornaliero definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene la Corte che legittimamente l'Agenzia delle
Entrate, con l'avviso impugnato, poneva la base imponibile – calcolata in euro 928.331,37 - in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lvo 504/1998, a fondamento delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap.
Segnatamente, come si evince dall'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, poiché l'appellato, a fronte dell'invito a compilare il questionario predisposto dall'amministrazione finanziaria, in quanto esercente di fatto l'attività di raccolta fisica di scommesse per conto del bookmaker estero
“Società_1 LTD”, non autorizzato ad operare in Italia, compilava solo parzialmente il questionario, non trasmetteva la documentazione contabile ed extra-contabile utile per la determinazione della base imponibile e della relativa imposta unica dovuta e non contattava l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli determinava induttivamente, ex art. 24, comma 10, d.l. 98/2011, convertito in l. 111/2011, un imponibile di euro 928.331,37 (pari all'ammontare delle giocate incassate), utilizzando quale dato la raccolta media della Provincia, ove era ubicato il punto di gioco, nei periodi oggetto di accertamento.
Corretta si appalesa anche la determinazione, nella percentuale dell'8% sull'ammontare del volume di giocate incassate per conto del bookmaker di riferimento, della commissione riconosciuta in favore dell'esercente. Invero, l'art. 5 d.m. 179/2003 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva) stabilisce un aggio a favore del soggetto che gestisce il luogo di vendita autorizzato pari all'8% dell'ammontare del volume di giocate incassate per conto del bookmaker di riferimento.
Per le ragioni esposte, pertanto, l'appello va senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio. AN Resistente_1 a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di € 1.500,00, onnicomprensive.