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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/10/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronun-
ciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1068/2024 cui è riunita la causa n. r.g.
1069/2024, avente ad oggetto azione di rivendicazione
PROMOSSA DA
(cod. Parte_1
fisc.: ), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata P.IVA_1
in Crotone (KR), alla via Frontera n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Albanese (cod. fisc.: pec: C.F._1 [...]
, giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
CONTRO
(cod. fisc.: ), nata a [...]- Controparte_1 C.F._2
1 sano (CS) il 19.09.1937, (cod. fisc.: ), CP_2 C.F._3
nata a [...] il [...], e (cod. fisc.: Parte_2
), elett.te domiciliati a Crotone (KR) in via Discesa Fosso C.F._4
n. 37, presso lo studio dell'avv. Silvano Cavarretta (cod. fisc.
; PEC: C.F._5 Email_2
che li rappresentata e difende, come da procura in atti;
Resistenti nel fasc. R.G. n. 1068/2024
nonché
, nata il [...] a [...] (cod. fisc. e CP_3 C.F._6
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_3
, elett.te domiciliati a Crotone (KR) in via Discesa Fosso C.F._7
n. 37, presso lo studio dell'avv. Silvano Cavarretta (cod. fisc.
; PEC: C.F._5 Email_2
che li rappresentata e difende, come da procura in atti;
Resistenti nel fasc. R.G. n. 1069/2024
Resistenti
Conclusioni: All'udienza del 23.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
FATTO
1. - Con ricorso depositato in data 26.07.2024, la Parte_1 [...]
[..
[...]
[...] evocava in giudizio , Parte_4 Controparte_1 [...]
e , affermando di essere proprietaria dell'immobile sito CP_2 Parte_2
in Crotone alla piazza Castello n. 31 (identificato catastalmente al foglio 35,
part. 635, sub. 1 del NCEU di Crotone)
e ne chiedeva l'immediato rilascio in quanto “occupato senza titolo dai resi-
stenti”.
In ragione di ciò rassegnava le seguenti conclusioni:
«1) In via principale: accertata preliminarmente la proprietà in capo alla ricorrente dell'immobile di Piazza Castello n. 31, identificato catastalmente al Foglio 35, part. 635, sub. 1 del NCEU del comune di Crotone, pronunciare ordinanza di rilascio dell'anzidetto immobile;
2) condannare altresì le parti resistenti al risarcimento del danno in capo alla
ricorrente, nella misura che emergerà all'esito del giudizio ovvero, equita- Parte_1
tivamente in misura equivalente al canone di locazione medio della città di Crotone,
avuto riguardo all'ubicazione dell'immobile;
3) con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e compensi
del giudizio, nonché della fase di mediazione esperita preliminarmente ad esso».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i sigg.ri CP_4
, e contestando l'esistenza della ricorrente, in pri-
[...] CP_2 Pt_2 Parte_1
mis ai fini della restituzione del bene immobile e, secondariamente, ai fini della legittimazione ad agire nel presente giudizio.
Sulla base di tali presupposti chiedevano, perciò, l'accoglimento delle se-
guenti conclusioni:
«1) in via preliminare: innanzitutto, accertare e dichiarare che non vi sono i pre-
supposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. e per l'effetto, disporre con ordinanza non im-
pugnabile la prosecuzione del processo 3 nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c., rispetto
alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter c.p.c.;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del “mandato” lega-
le e per l'effetto la nullità e/o improcedibilità del Ricorso “de quo”;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ad agire del ricorrente
Sig. e per l'effetto, dichiarare la nullità del ricorso “de quo”; Parte_5
4) in via sostanziale accertare e dichiarare la inesistenza e/o soppressione attuale
della “ ” per decadenza ed inottem- Controparte_5
peranza alla sopravvenuta normativa vigente in materia;
5) rigettare le richieste di parte ricorrente, sia del rilascio dell'immobile “de quo”
che del risarcimento danni in favore della Parte_1
6) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze della pre-
sente procedura, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex-art. 93 c.p.c.
3. – Al fascicolo R.G. 1068/2024 era riunito il fasc. R.G. n. 1069/2024, in-
staurato dalla medesima ricorrente contro e CP_3 Parte_3
avente ad oggetto altra unità immobiliare (sita in Crotone alla piazza
[...]
Castello n. 31, identificata catastalmente al foglio 35, part. 635, sub. 2 del NCEU
di Crotone), nel quale erano state formulate le medesime domande e le mede-
sime difese dei resistenti.
4. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale,
all'udienza del 23.06.2025 i procuratori delle parti hanno discusso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
4 DIRITTO
I. – La domanda proposta nei giudizi riuniti è fondata e merita accogli-
mento.
I.1. – Quanto all'eccepita nullità della procura ad litem si conferma il con-
tenuto dell'ordinanza del 30.11.2024, nella quale è stato rilevato che la procura conferita non è affetta da vizi.
I.2. - Sempre preliminarmente, va evidenziato che i resistenti, del tutto impropriamente, contestano la legittimazione attiva della ricorrente, la quale a ben vedere, attenendo alla prospettazione della domanda, si basa sulla mera allegazione da parte della ricorrente di essere titolare del rapporto Parte_1
controverso, mentre in realtà ciò che essi contestano è l'effettiva titolarità di ta-
le rapporto (cfr. comparsa di costituzione pag. 6: “a norma delle varie leggi succe-
dutesi negli ultimi decenni, la “ ” di Crotone, Pt_1 Parte_1
non è da considerarsi un “Ente esistente e/o sopravvissuto all'Ente originario”).
Invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di merito e di legit-
timità il principio secondo il quale il controllo del giudice sulla sussistenza del-
la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore,
questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla,
mentre non attiene alla legittimazione, ma al merito della lite, la questione rela-
tiva alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in
5 giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr., ex plurimis, Cass. civ.
sez. III, 14.06.2006 n. 13756, conf. a Cass. 05.11.1997, n. 10843).
I.3. - Sotto tale profilo pertanto risulta pregiudiziale qualificare l'azione esercitata dal ricorrente quale azione rivendicatoria, o di mero accertamento o restitutoria.
L'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c., nel nostro sistema, mira a ricongiungere la proprietà al possesso ed è un mezzo di tutela del proprieta-
rio non possessore, per consentigli di ottenere la restituzione del suo bene,
previa dimostrazione di un titolo di proprietà sul bene stesso. Presupposto es-
senziale dell'azione è che al momento della domanda il bene sia nel possesso del convenuto (Cass., n. 7777/2005) e che quindi l'attore, assumendo di essere il proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisca contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e per consegui-
re la restituzione del bene (cfr. Cass. civ., sez. II, 29 - 3 - 1976 n. 1122; Cass. civ.,
sez. II, 16 - 4 - 1975 n. 1446).
Diversamente, l'azione di mero accertamento del diritto di proprietà, ha per obiettivo non già la modificazione di uno stato di fatto non conforme allo stato di diritto, ma l'eliminazione di ogni incertezza circa la legittimità del po-
tere di fatto sulla cosa, di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto.
L'azione di restituzione, infine, come quella di rivendica, tende allo stesso
6 risultato pratico di far recuperare il possesso della cosa e, tuttavia, le due azio-
ni divergono nettamente per natura e presupposti, in quanto:
- con la rivendica, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne più il possesso, sicché agisce contro chiunque di fat-
to la possieda o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo di-
ritto di proprietà, che al fine di conseguire il possesso della cosa stessa;
- mentre con l'azione di restituzione, di natura personale, essendo venuto meno il titolo in base al quale la cosa era stata trasferita, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve for-
nire la prova, ma tende ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, onde si può
limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa - invalidità, ineffica-
cia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso (Cass. civ.,
sez. II, 30 - 11 - 1987, n. 8895; Cass. civ., sez. II, 7 - 1 - 1983 n. 120; nello stesso senso, con riguardo al diverso oggetto dell'onere probatorio, Cass. civ., sez. III,
20 - 6 - 1991, n. 7162; Cass. civ., 2392/2002, 14135/2005; cfr. anche Cass. civ.,
715/2013).
Orbene, nella fattispecie in esame, poiché la parte ricorrente ha chiesto,
previo accertamento del suo diritto di proprietà, di riottenere la libera disponi-
bilità dell'immobile, risultano di per se integrati in re ipsa gli elementi costituti-
vi dell'azione rivendicatoria (fermo restando in ogni caso il potere del giudice di dare della domanda l'esatta qualificazione giuridica, eventualmente in dif-
7 formità da quella prospettata dalla parte, ma sempre alla stregua dei fatti alle-
gati, delle ragioni esposte, delle richieste formulate;
Cass. Civ. Sez. Un., Sent.
7305/2014).
E tuttavia, sebbene si sia in presenza di un'azione di rivendica, il rigoroso regime probatorio che caratterizza tale azione subisce necessariamente un'attenuazione nel caso specifico, atteso che gli odierni resistenti non negano l'originaria appartenenza dei beni contesi, ma anzi ne affermano la titolarità in capo all' originaria (“ CP_6 Controparte_7
”), contestandone il rilascio in favore di tale ente in quanto non più esisten-
[...]
te alla luce della normativa di settore.
In ogni caso deve darsi atto che la ricorrente ha prodotto le ispezioni ipo-
tecarie/catastali aggiornate, attestanti la titolarità dell'immobile per cui è causa in capo alla e che, quantunque le ri- Parte_1
sultanze catastali non costituiscano pieno assolvimento dell'onere della probatio
diabolica richiesta al proprietario che agisca in rivendicazione, non risultando allegato dalla ricorrente l'atto di acquisto dell'immobile, tuttavia la giurispru-
denza, alla quale questo Tribunale ritiene di aderire, ritiene attenuato l'onere della prova incombente sull'attore quando il convenuto, costituitosi, non con-
testa l'originaria appartenenza del bene conteso ad un dante causa comune
(Cass., 22598/2010; Cass., 9303/2009; Cass., 15388/2005).
II. – Ciò posto, ai fini della decisione, occorre procedere ad una ricostru-
zione del quadro normativo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Benefi-
8 cenza ( . CP_6
Tali enti sono nati nel 1890 con la Legge Crispi, grazie a fondi pubblici e soprattutto a lasciti da parte di privati, al fine di operare a vario titolo nel setto-
re sociale.
Ha fatto seguito un lento e progressivo processo di “depubblicizzazione”
delle ossia un processo di trasformazione che mirava a modernizzare CP_6
il sistema di assistenza sociale, rendendolo più flessibile e autonomo attraverso la partecipazione del privato all'erogazione dei servizi sociali, configurandosi,
in tal senso, in fondazioni e associazioni riconosciute.
Quantunque sulla riforma delle si fossero manifestati diversi CP_6
orientamenti, all'inerzia del legislatore ha supplito per lo più la giurisprudenza e, in particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 396 del 1988, che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972
(“Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”) nella parte in cui non
prevede che le regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assu- CP_6
mendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di
un'istituzione privata”.
All'indomani di tale sentenza (con il DPCM 16.02.1990) sono state dettate direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle I.P.A.B. di carattere regionale ed infraregionale, preve-
dendo la possibilità da parte di tale istituzione di chiedere, anche in via ammi-
nistrativa, alle Regioni il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
9 privato - presentando apposita domanda - così affermandosi in modo certo, in caso di trasformazione, la natura di ente privato.
L'art. 10 della legge n. 328/2000 (legge quadro nazionale sul sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali) ha poi previsto la trasformazione delle secondo due diverse modalità: 1) privatizzazione (o meglio depubbli- CP_6
cizzazione, con ritorno all'originaria natura giuridica di istituzioni di tipo pri-
vato) 2) oppure trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
). CP_8
La delega al governo in materia di riordino del sistema delle I.P.A.B., con-
tenuta nella legge n. 328/2000, viene esercitata con il d.lgs. n. 207/2001 (“Rior-
dino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”) che sancisce l'abbandono definitivo del modello della legge Crispi del 1890 (carat-
terizzato dalla concezione dell'assistenza sociale in termini di beneficenza e dalla discrezionalità degli interventi).
Le ex sembravano dunque destinate ad entrare a pieno titolo nel CP_6
meccanismo della produzione e dell'erogazione dei servizi di assistenza, sia mediante modelli gestionali e organizzativi di stampo aziendalistico e con na-
Contr tura giuridica di diritto pubblico ( , sia trasformandosi in più flessibili schemi privatistici, maggiormente orientati al mercato del terzo settore e svin-
colati dai più restringenti limiti sui controlli.
Ciò almeno fino alla revisione del Titolo V della Costituzione che modifi-
ca radicalmente la situazione e che, per quanto interessa, trasferisce alle Regio-
10 ni la competenza in materia di assistenza sociale, a norma dell'articolo 117, co.
4, Cost.
Questo passaggio di competenza, dallo Stato alle Regioni, ha inciso pe-
santemente sulla riforma delineata dalla legge n. 328/2000 e sul d.lgs. n.
207/2001 facendo, di fatto, venire meno la vincolatività della legge e consen-
tendo alle Regioni di produrre una legislazione differenziata per ciascuna re-
gione, finendo con il dar vita a 21 diversi sistemi di assistenza, pur continuan-
do a richiamare, in molti casi, la legislazione statale di riferimento.
Conseguentemente, una volta caduta la vincolatività del decreto relativo al riordino del sistema delle (d.lgs. n. 207/2001) a causa della riforma co- CP_6
stituzionale, le Regioni sono state libere di scegliere se lasciare piena libertà
agli enti nella definizione del loro status giuridico, o se favorire una particolare forma giuridica.
Quanto specificamente alla , la mancata riforma delle Parte_6
I.P.A.B. può essere considerata frutto di un generale ritardo nell'implementazione della l. n. 328/2000, atteso che la ha affrontato Pt_6
la questione con apparente tempestività mediante la legge regionale n. 23 del
2003 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
Regione ), dedicando alle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi- Pt_6
cenza, l'intero art. 15 che recita testualmente: “la regione considera la riforma delle
parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si CP_6
fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le hanno un CP_6
11 ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociale”.
Trattasi tuttavia di provvedimento non risolutivo, in quanto contempla il tema solo per rinviarne l'effettiva regolamentazione a norme successive.
In disparte, peraltro, deve evidenziarsi che il decreto legge n. 209/1979 -
che a detta dei resistenti avrebbe sostanzialmente “soppresso entro il 30/giugno
1980 tutte le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale, soppressione che includeva la ci-
tata “ ”, dal momento che l'attività istituzionale svolta non ha mai Parte_1
perseguito e/o persegue indirizzi e finalità religiose” (cfr. costituzione resistenti pag.
6) - non fu mai convertito in legge ed è conseguentemente decaduto.
III. - Di contro, al fine della costituzione di un ente in persona giuridica privata la normativa di riferimento è costituita dal D.lgs. 117/2017.
Tale normativa - all'art. 22 - richiede quale presupposto indefettibile l'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche private;
iscrizione che può essere riconosciuta solo all'esito dell'attività di accertamento della sussi-
stenza dei requisiti e delle caratteristiche espressamente previsti (essendo ne-
cessaria, in particolare, la presentazione di una specifica domanda, corredata da appositi atti).
Nella fattispecie concreta all'esame di questo giudicante, contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti, la trasformazione dell' “ CP_6 [...]
” nella “ Controparte_9 Controparte_10
” con personalità giuridica, come comprovato dalla documentazione al-
[...]
12 legata in atti, ha fatto seguito alla conclusione del procedimento normativa-
mente previsto, una volta espletato il relativo iter amministrativo, come atte-
stato dall'ente preposto (cfr. Decreto Dirigenziale n. 6195 del 29.4.2025 Pt_6
–in atti).
[...]
La “ del terzo settore” è, dunque, il Controparte_11
soggetto derivato dalla trasformazione dell' “ CP_6 Controparte_12
”: l'ente trasformato ha mantenuto la sua identità giuridica (ne
[...]
è variato solo il regime di disciplina) conservando tutti i diritti, gli obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
La domanda di rivendica proposta dalla ricorrente nei con- Parte_1
fronti dei resistenti deve pertanto essere accolta, con condanna al rilascio degli appartamenti siti in Crotone alla piazza Castello, 31, piano terra, identificati ca-
tastalmente al foglio 35, part. 635, sub. 1 e sub. 2 del NCEU di Crotone.
IV. - A diversa conclusione deve invece giungersi per la domanda avente ad oggetto il risarcimento in favore della ricorrente di una somma Parte_1
“da quantificarsi in corso di causa ovvero in via equitativa” a titolo di indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile de quo.
In proposito, dalle poche allegazioni di parte attrice, si evince che l'occupazione illegittima dell'immobile avrebbe in tesi impedito alla Pt_7
zione istante lo sfruttamento economico del bene, costringendo la stessa a rifiu-
tare le numerose richieste di locazione ricevute.
13 Difetta, tuttavia, la prova concreta delle richieste di locazione ricevute e delle relative condizioni (cfr. sul punto il principio di diritto posto da Cassa-
zione civile sez. un., 15/11/2022, n.33645 - pronuncia citata dalla stessa parte attrice - secondo cui: “in tema di risarcimento del danno
da occupazione senza titolo di un bene immobile, il proprietario o comproprietario è in-
vece tenuto in primo luogo ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibi-
lità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un
canone superiore a quello di mercato”).
La domanda, in quanto generica, dev'essere pertanto rigettata.
V. - In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea di rilascio dell'immobile e di rigetto della domanda di risarcimento del danno, ricorrono i presupposti della reci-
proca soccombenza per disporne l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92,
co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del giudice dott.ssa Alessandra An-
giuli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla
[...]
nei confronti di Parte_8 [...]
, e (R.G. n. 1068/2024), Controparte_13 CP_2 Parte_2 CP_14
e (R.G. n. 1069/2024), ogni contraria istanza,
[...] Parte_3
14 eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, accer-
ta che i beni immobili siti in Crotone alla piazza Castello, 31, piano terra, iden-
tificati catastalmente al foglio 35, part. 635, sub. 1 e sub. 2 del NCEU di Crotone
sono di proprietà della istante;
Parte_1
2. condanna i convenuti al rilascio dei beni immobili sopra indicato;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno a titolo di indennità per illegittima occupazione dell'immobile;
4. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Crotone, il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
15