Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Simona D'Auria lette le note in sostituzione di udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 108/2024 R.G. promossa
DA: nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
) ed elettivamente domiciliato in Marano di C.F._1
Napoli (NA) alla Via Francesco Baracca n. 28 presso lo studio dell'Avv. Mario Ariello (C.F.: ) che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
Nell'interesse dell , Controparte_1 con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF ) P.IVA_1 in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F.:
) in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._3 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
__________________________________________________________
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto. L si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa è stata decisa all'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta. L'opposizione, nei limiti in cui è stata formulata, non può trovare accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo, che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP, tuttavia, le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale, che qui si intendono ribadite e trascritte, espletata in tale fase, meritano piena condivisione. L'ausiliare nominato ha dato adeguatamente conto dei criteri valutativi utilizzati e puntualmente applicati al vaglio delle patologie a carico dell'odierno opponente, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti. In particolare le risultanze peritali hanno evidenziato:
“…BUONI ESITI DI FRATTURA DI SCAFOIDE SINISTRO E DI MALLEOLO TIBIALE SINISTRO. ESITI DI SPLENECTOMIA. LIEVE
DISTURBO ANSIOSO DEPRESSIVO. ESITI DI ABLAZIONE CON RF DI TACHICARDIA NODALE”, nonché: “Sono veramente buoni gli esiti delle remote fratture di scafoide sinistro e malleolo tibiale sinistro, così come quelli della splenectomia. Unica positività alla valutazione obiettiva peritale è quella di un lieve, se non modesto, stato ansioso reattivo. Senza esiti, né anatomici né funzionali è l'ablazione con RF di tachicardia nodale.
Pertanto tenuto conto dei codici 7210-7201-2205 si ritiene equa e sufficiente la valutazione del 67% (sessantasette). CONCLUSIONI
1. Il ricorrente è affetto da:
BUONI ESITI DI FRATTURA DI SCAFOIDE SINISTRO E DI
MALLEOLO TIBIALE SINISTRO. ESITI DI SPLENECTOMIA. LIEVE
DISTURBO ANSIOSO DEPRESSIVO. ESITI DI ABLAZIONE CON RF
DI TACHICARDIA NODALE;
2. La capacità di lavoro del ricorrente NON E' RIDOTTA permanentemente in misura superiore al 74% e raggiunge un grado del 67% (sessantasette), a far data: domanda amministrativa”. La CTU ha, dunque, considerato in dettaglio le condizioni del ricorrente, portando conclusioni non inficiate da incompletezza o illogicità tali da richiedere un rinnovo della stessa in fase di opposizione, stante che la documentazione integrativa non ha apportato significativi aggravamenti delle condizioni patologiche già riscontrate e vagliate dal CTU in sede peritale con riferimento all'apparato cardio-vascolare e, in ogni caso, traducendosi l'opposizione in osservazioni generiche inidonee a suffragare la puntuale valutazione operata dall'ausiliario. La contestazione formulata dal ricorrente è generica
Da ultimo, sul punto, giova rammentare, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP sono liquidate con separato decreto e poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
- Rigetta l'opposizione;
-Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.;
- Pone le spese della CTU espletata in fase di ATP a carico dell CP_1 come da separato decreto.
Napoli lì 20.2.2025
Il Giudice dott.ssa Simona D'Auria.