Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI ME IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 454/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 06/02/01 R.G.N. 47533/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Napoli ha condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere a Di OM NI la pensione di inabilità con decorrenza dal 1.7.1994.
Con sentenza 29 novembre 2000/6 febbraio 2001 n. 454 il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello con cui il Ministero dell'Interno si doleva della mancata prova del requisito reddituale, rilevando che l'assistito aveva prodotto dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la mancanza di qualsiasi reddito.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno, con unico motivo.
L' intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Legge 30 marzo 1971, n. 118, motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere attribuito valore probatorio a dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contro l'insegnamento di Cass. s.u. 14.10.1998 n. 10153. Il motivo è fondato.
Questa Corte, risolvendo a Sezioni Unite il contrasto sorto all'interno della Sezione lavoro circa il valore probatorio dell'autocertificazione del reddito, ha enunciato il principio che "la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13.4.1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.P.R. 20.10.1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, è idonea a comprovare, fino a contraria risultanza, detta situazione con i rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi (di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni" (Cass. Sez. un. 3 aprile 2003 n. 5167). Trattandosi di prova negativa, l'assistito può assolvere tale suo onere o mediante la esposizione nel ricorso introduttivo del giudizio di fatti circostanziati relativi al reddito i quali, se non contestati da controparte, rendono la circostanza incontroversa (Cass. Sez. un 761/2002), oppure mediante attestazione negativa degli uffici finanziari o di altro ente pubblico.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Salerno, la quale deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra enunciato;
essa provvedere altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 26 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004