CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2827/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL PO SE, Presidente
SERAFINI CHIARA, EL
MARI ATTILIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18984/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 CONTR. REFEZ. S 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249054884665000 e avverso le cartelle di pagamento sottese n. 09720130206067904000, 09720140201005144000,
09720150062549757000, 09720160051853730000, 09720160092147289000, 09720170083014672000,
09720170192618008000, 09720170221974363000, 09720190058599613000, 09720190246489533000,
09720210203068910000, 09720220072457766000, limitatamente ai crediti aventi natura tributaria
A fondamento del ricorso la contribuente ha contestato l'omessa notificazione degli atti prodromici all'intimazione e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha evidenziato la rituale notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, nonché di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione, con conseguente inammissibilità delle doglianze del ricorrente, che avrebbero dovuto essere sollevate mediante tempestiva impugnazione delle cartelle stesse, e comunque l'infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione, anche alla luce della normativa emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19.
La Regione Lazio ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni afferenti al merito della pretesa creditoria dell'amministrazione.
Nel merito, la Regione Lazio ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va premesso che i crediti tributari oggetto delle cartelle di pagamento impugnate sono tutti afferenti a tasse automobilistiche, assoggettate al termine di prescrizione di tre anni. L'intimazione di pagamento impugnata n. 0972024905488466500 risulta notificata in data 26.09.2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione dedotto di aver documentato la notificazione di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione.
Non v'è, tuttavia, prova del perfezionamento della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
09720229035371683000. La PEC inviata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20.07.2022 non risulta infatti perfezionata, non risultando valido l'indirizzo del destinatario.
Ai sensi dell'art. 60 d.p.r. n. 600/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha documentato di aver eseguito gli adempimenti prescritti dalla richiamata disposizione.
Il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201500121730000 risulta invece notificato in data 20.10.2015, mediante consegna ad un familiare convivente. Il provvedimento ha ad oggetto tre cartelle di pagamento,
n. 09720130206067904000, 09720140201005144000, 09720150062549757000,
Si tratta delle medesime cartelle di pagamento oggetto della successiva intimazione di pagamento n.
09720189003695959000, notificata in data 30.09.2018, mediante consegna dell'atto ad un familiare e invio della successiva raccomandata informativa.
Ne discende che, per tali cartelle, il termine di prescrizione di tre anni, tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo,
è scaduto il 30.09.2021, nel corso del periodo emergenziale causato dalla diffusione del virus Covid – 19.
Anche in relazione alle cartelle di pagamento n. 09720160051853730000, n. 09720160092147289000,
09720170083014672000, 09720170192618008000, 09720170221974363000, notificate rispettivamente il
26.10.2016, il 21.10.2016, il 6.11.2017, il 17.03.2018 e il 14.03.2018 il termine di prescrizione è scaduto nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Deve quindi trovare applicazione il disposto dell'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n.
27/2020, in base al quale con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La disposizione - che riguarda espressamente la sola sospensione dei pagamenti da parte dei contribuenti
- prevede tuttavia l'applicazione dell'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 15, il cui primo comma dispone – per lo stesso periodo di tempo in cui sono sospesi i pagamenti – la contestuale sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in favore dell'amministrazione
Il secondo comma dell'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 15 prevede altresì che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Per effetto della sospensione del termine (sino al 31.08.2021) e della successiva proroga, il termine di prescrizione per tutte le cartelle di pagamento in oggetto è stato prorogato sino al 31.12.2023.
Ne discende che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720249054884665000, il 26.09.2024, il termine di prescrizione triennale al quale é assoggetta la tassa automobilistica era già decorso.
Le cartelle di pagamento n. 09720190058599613000 e n. 09720190246489533000 risultano notificate a mezzo PEC rispettivamente in data 28.02.2019 e in data 23.11.2019.
La prescrizione dei crediti oggetto della cartella di pagamento n. 09720190058599613000 risulta quindi maturata in data 28.02.2022, quando era già finito il periodo di sospensione dei pagamenti previsto dall'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020. Può quindi trovare applicazione il solo primo comma dell'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 15, con conseguente sospensione della prescrizione per un lasso temporale complessivo di 542 giorni.
Ne discende che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il 23.11.2024, il termine di prescrizione era già decorso.
La prescrizione dei crediti oggetto della cartella di pagamento n. 09720190246489533000 risulta invece maturata in data 23.11.2022.
Il ruolo risulta affidato al concessionario della riscossione il 6.09.2019.
Deve quindi trovare applicazione l'art. 68 comma 4 bis d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 in base al quale con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati di 24 mesi i termini di prescrizione e decadenza.
Ne discende che il termine di prescrizione risulta prorogato, in relazione ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09720190246489533000, sino al 23.11.2024 e che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il 26.09.2024, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Infine, non v'è prova della notificazione della cartella di pagamento n. 09720210203068910000, mentre la notificazione della cartella di pagamento n. 09720220072457766000 eseguita a mezzo PEC non risulta perfezionata risultando l'indirizzo PEC non valido, in difetto di prova dell'esecuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione degli adempimenti previsti dell'art. 60 d.p.r. n. 600/1973.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato limitatamente alla cartella di pagamento n.
09720190246489533000, mentre nel resto deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento n. 09720130206067904000, 09720140201005144000, 09720150062549757000,
09720160051853730000, 09720160092147289000, 09720170083014672000, 09720170192618008000,
09720170221974363000, 09720190058599613000, 09720210203068910000, 09720220072457766000
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande proposte e degli orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito in ordine all'applicazione della disciplina emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026
Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Chiara Serafini dott. Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL PO SE, Presidente
SERAFINI CHIARA, EL
MARI ATTILIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18984/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 CONTR. REFEZ. S 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249054884665000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249054884665000 e avverso le cartelle di pagamento sottese n. 09720130206067904000, 09720140201005144000,
09720150062549757000, 09720160051853730000, 09720160092147289000, 09720170083014672000,
09720170192618008000, 09720170221974363000, 09720190058599613000, 09720190246489533000,
09720210203068910000, 09720220072457766000, limitatamente ai crediti aventi natura tributaria
A fondamento del ricorso la contribuente ha contestato l'omessa notificazione degli atti prodromici all'intimazione e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha evidenziato la rituale notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, nonché di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione, con conseguente inammissibilità delle doglianze del ricorrente, che avrebbero dovuto essere sollevate mediante tempestiva impugnazione delle cartelle stesse, e comunque l'infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione, anche alla luce della normativa emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19.
La Regione Lazio ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni afferenti al merito della pretesa creditoria dell'amministrazione.
Nel merito, la Regione Lazio ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va premesso che i crediti tributari oggetto delle cartelle di pagamento impugnate sono tutti afferenti a tasse automobilistiche, assoggettate al termine di prescrizione di tre anni. L'intimazione di pagamento impugnata n. 0972024905488466500 risulta notificata in data 26.09.2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione dedotto di aver documentato la notificazione di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione.
Non v'è, tuttavia, prova del perfezionamento della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
09720229035371683000. La PEC inviata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20.07.2022 non risulta infatti perfezionata, non risultando valido l'indirizzo del destinatario.
Ai sensi dell'art. 60 d.p.r. n. 600/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha documentato di aver eseguito gli adempimenti prescritti dalla richiamata disposizione.
Il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201500121730000 risulta invece notificato in data 20.10.2015, mediante consegna ad un familiare convivente. Il provvedimento ha ad oggetto tre cartelle di pagamento,
n. 09720130206067904000, 09720140201005144000, 09720150062549757000,
Si tratta delle medesime cartelle di pagamento oggetto della successiva intimazione di pagamento n.
09720189003695959000, notificata in data 30.09.2018, mediante consegna dell'atto ad un familiare e invio della successiva raccomandata informativa.
Ne discende che, per tali cartelle, il termine di prescrizione di tre anni, tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo,
è scaduto il 30.09.2021, nel corso del periodo emergenziale causato dalla diffusione del virus Covid – 19.
Anche in relazione alle cartelle di pagamento n. 09720160051853730000, n. 09720160092147289000,
09720170083014672000, 09720170192618008000, 09720170221974363000, notificate rispettivamente il
26.10.2016, il 21.10.2016, il 6.11.2017, il 17.03.2018 e il 14.03.2018 il termine di prescrizione è scaduto nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Deve quindi trovare applicazione il disposto dell'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n.
27/2020, in base al quale con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La disposizione - che riguarda espressamente la sola sospensione dei pagamenti da parte dei contribuenti
- prevede tuttavia l'applicazione dell'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 15, il cui primo comma dispone – per lo stesso periodo di tempo in cui sono sospesi i pagamenti – la contestuale sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in favore dell'amministrazione
Il secondo comma dell'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 15 prevede altresì che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Per effetto della sospensione del termine (sino al 31.08.2021) e della successiva proroga, il termine di prescrizione per tutte le cartelle di pagamento in oggetto è stato prorogato sino al 31.12.2023.
Ne discende che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720249054884665000, il 26.09.2024, il termine di prescrizione triennale al quale é assoggetta la tassa automobilistica era già decorso.
Le cartelle di pagamento n. 09720190058599613000 e n. 09720190246489533000 risultano notificate a mezzo PEC rispettivamente in data 28.02.2019 e in data 23.11.2019.
La prescrizione dei crediti oggetto della cartella di pagamento n. 09720190058599613000 risulta quindi maturata in data 28.02.2022, quando era già finito il periodo di sospensione dei pagamenti previsto dall'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020. Può quindi trovare applicazione il solo primo comma dell'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 15, con conseguente sospensione della prescrizione per un lasso temporale complessivo di 542 giorni.
Ne discende che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il 23.11.2024, il termine di prescrizione era già decorso.
La prescrizione dei crediti oggetto della cartella di pagamento n. 09720190246489533000 risulta invece maturata in data 23.11.2022.
Il ruolo risulta affidato al concessionario della riscossione il 6.09.2019.
Deve quindi trovare applicazione l'art. 68 comma 4 bis d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 in base al quale con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati di 24 mesi i termini di prescrizione e decadenza.
Ne discende che il termine di prescrizione risulta prorogato, in relazione ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09720190246489533000, sino al 23.11.2024 e che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il 26.09.2024, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Infine, non v'è prova della notificazione della cartella di pagamento n. 09720210203068910000, mentre la notificazione della cartella di pagamento n. 09720220072457766000 eseguita a mezzo PEC non risulta perfezionata risultando l'indirizzo PEC non valido, in difetto di prova dell'esecuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione degli adempimenti previsti dell'art. 60 d.p.r. n. 600/1973.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato limitatamente alla cartella di pagamento n.
09720190246489533000, mentre nel resto deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento n. 09720130206067904000, 09720140201005144000, 09720150062549757000,
09720160051853730000, 09720160092147289000, 09720170083014672000, 09720170192618008000,
09720170221974363000, 09720190058599613000, 09720210203068910000, 09720220072457766000
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande proposte e degli orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito in ordine all'applicazione della disciplina emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026
Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Chiara Serafini dott. Giuseppe Corigliano Campoliti