Inammissibile
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04610/2025REG.PROV.COLL.
N. 07325/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7325 del 2024, proposto da -OMISSIS-, con domicilio digitale come p.e.c. personale indicata in atti;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 5279 del 7 febbraio 2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025, il consigliere Francesco Frigida;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione, proposta dal signor -OMISSIS-, ex art. 295, comma 1, n. 5), c.p.c., contro la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5279 del 7 febbraio 2018 che ha accolto in parte l’appello proposto dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, sez. I, n. -OMISSIS-. La sentenza n. -OMISSIS-, a sua volta, aveva accolto la domanda di annullamento del decreto del Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prot. n. 333 C 20775 2 I del 21 giugno 2011, notificato il successivo 30 agosto 2011, con cui era stato respinto il ricorso presentato dall’ispettore capo della Polizia di Stato -OMISSIS- avverso il provvedimento del 15 dicembre 2010, con il quale il questore della provincia di Bergamo gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a tre trentesimi della retribuzione mensile.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il signor -OMISSIS- propose il ricorso n. 1282 del 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, avverso il provvedimento indicato al paragrafo 1;
b) con sentenza n. -OMISSIS-, la sezione prima del T.a.r. adito accolse il ricorso e, per l’effetto, annullò il decreto impugnato, con compensazione tra le parti le spese di lite;
c) con ricorso n. 2408 del 2014 il Ministero dell’interno propose appello contro la suddetta pronuncia;
d) con sentenza n. 5279 del 7 settembre 2018, il Consiglio di Stato, sezione terza, ha accolto l’appello, e conseguentemente ha respinto il ricorso di primo grado, con compensazione tra le parti delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio.
3. Con ricorso notificato e depositato in modalità cartacea – rispettivamente in data 4/14 agosto 2024 e in data 1° ottobre 2024 – il signor -OMISSIS- ha proposto domanda di revocazione avverso la su menzionata sentenza del Consiglio di Stato, articolando un unico motivo rescindente ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 5) c.p.c. – esteso da pagina 6 a pagina 11 del libello introduttivo – e formulando nelle medesime pagine anche deduzioni sulla fondatezza del giudizio rescissorio.
4. Con decreto n. 222 del 11 novembre 2024 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto l’istanza, presentata dal ricorrente il 3 ottobre 2024, di ammissione al patrocinio anticipato a spese dello Stato, in quanto « sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante appaiono manifestamente infondate ».
5. In data 17 novembre 2014, tramite posta elettronica certificata il ricorrente ha chiesto alla segreteria della seconda sezione di poter depositare dei documenti, di poter ricevere eventuali difese depositate dall’amministrazione e di potervi replicare.
5.1. Con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata prot. U. n. 41344 del 18 novembre 2024, la segreteria ha rappresentato al ricorrente che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, c.p.a. “ Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori ” e che, ai sensi dell’art. 136 c.p.a. gli atti e documenti vanno depositati con modalità telematica.
6. In vista dell’udienza di discussione, in data 24 febbraio 2025, il ricorrente ha depositato documentazione, mediante spedizione a mezzo posta.
7. In data 27 marzo 2025, il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 aprile 2025.
9. In via pregiudiziale, si rileva la mancanza di difesa tecnica nel ricorso introduttivo e in tutti gli atti del ricorrente, che, invero, non è assistito da un avvocato, né, tanto meno, da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Né peraltro il ricorrente ha dimostrato di possedere la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore presso una giurisdizione superiore.
In proposito si osserva che « Come noto, ai sensi dell’art. 22, co. 1 e 2, c.p.a., davanti agli organi della giurisdizione amministrativa le parti devono valersi obbligatoriamente del ministero di avvocati e, davanti al Consiglio di Stato, di avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; tale era la regola generale anche prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 1996, n. 382). Secondo il giudice delle leggi, l’assistenza tecnica obbligatoria è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, co. 2, Cost., costituisce una regola generale cui la legge può derogare (salvo il limite dell’effettività della garanzia della difesa su un piano di uguaglianza), è irrinunciabile, e non contrasta con l’art. 6 della CEDU nella parte in cui sancisce il diritto all’autodifesa posto che esso non assume valenza assoluta (cfr. Corte cost., 22 dicembre 1980, n. 188; 3 ottobre 1979, n. 125; nello stesso senso Cass. civ. [ord.], sez. II, 9 giugno 2011, n. 12570). (…) Nel nuovo processo amministrativo, non costituisce eccezione all’obbligo del patrocinio, la possibilità (riconosciuta dall’art. 22, co. 3, c.p.a.), di stare in giudizio senza il ministero del difensore, quando la parte o la persona che la rappresenta <<… ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito …>>; in questa ipotesi, infatti, non vi è esclusione di difesa tecnica venendo meno solo la necessità che la parte – che possiede la prescritta abilitazione e condizione professionale per difendere innanzi al giudice adito – debba necessariamente avvalersi di altro difensore » (Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5244).
Va, inoltre, evidenziato che « tale assetto nemmeno genera ricadute penalizzanti per l’accesso al servizio giustizia ed il concreto e pieno esercizio delle facoltà difensive anche alla luce delle regole che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti » (Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2023, n. 1423; sezione III, sentenze 7 settembre 2020, n. 5402).
La radicale carenza di ius postulandi impedisce la formazione del rapporto processuale, difettando un presupposto del processo, come precisato dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 5 del 27 aprile 2015.
Ne deriva che il ricorso introduttivo è nullo, con conseguente sua inammissibilità e assorbimento logicamente pregiudiziale di ogni ulteriore questione.
10. In conclusione il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.
11. A tale esito consegue il definitivo diniego di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 126, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 2022, n. 6092 e 26 ottobre 2020, n. 6508).
12. In applicazione del principio della soccombenza, alla dichiarata inammissibilità del ricorso per revocazione segue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
13. Il collegio rileva, inoltre, che la non accoglibilità della domanda di revocazione si fonda su ragione manifesta (radicale mancanza di ius postuilandi ) in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2022, n. 234, 12 aprile 2018, n. 2205 e 28 dicembre 2016, n. 5497, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr., ex aliis , Cass. civ., sez. VI, 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150). A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di euro 1.000 (mille) a carico del ricorrente [cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 2205/2018 cit., 5 aprile 2018, n. 2116 e 30 gennaio 2017, n. 364, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a.].
14. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 10 gennaio 2022, n. 148).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 7325 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna -OMISSIS- al pagamento, in favore del Ministero dell’interno, delle spese di lite del presente giudizio di revocazione, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Condanna -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 1.000 (mille), da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Denega definitivamente l’ammissione di -OMISSIS- al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 5, 6 e 10 del regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.