Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 3410, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale”
Promosso da
, nata a [...], il [...], con Parte_1
l'avv.to CAGNAZZO INES SERENA, e , nato a [...]_1
PIETRO VERNOTICO (BR) il 16/05/1978, con l'avv.to SCOZIA MARCO.
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in LEVERANO (Le), il 09.04.2005 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
LEVERANO (Le), al n. 2 P.1, anno 2005).
Dall'unione coniugale sono nati due figli, , in data 18.06.2005, Persona_1
e , in data 19.08.2008. Per_2
Con ricorso depositato il 31/07/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente:”1. I coniugi vivranno separati, senza ingerenze reciproche e nel pieno rispetto delle proprie autonomie.
2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma Per_2
continuerà a vivere in Leverano con la madre.
3. La figlia , che è già Per_1
maggiorenne, ma non è economicamente indipendente, continuerà a vivere con la madre;
4. Con riferimento ai rapporti economici, le parti dichiarano
5. Le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli, relative all'educazione, alla salute e all'istruzione saranno adottate concordemente da entrambi i genitori.
6. I Con sigg.ri e si impegnano a favorire, in ogni modo, il rapporto Parte_1
dei figli con ciascuno di essi e a garantire il diritto dei minori di frequentare
Con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7. Il sig. concorrerà al mantenimento di entrambi i figli, con un assegno di euro
150,00 cadauno (complessivi €. 300,00 per entrambi), da corrispondersi, anche a mezzo di bonifico bancario ([...]), entro il giorno 5 di ogni mese, (n.d.r. rispettivamente), alla sig.ra , Parte_1 in relazione all'assegno del minore , e, alla sig.ra Per_2 Parte_2
, in relazione all'assegno destinato (n.d.r. a tale figlia, ormai
[...]
maggiorenne, alla quale, quindi, l'assegno contributivo paterno verrà corrisposto, secondo le modalità del c.d. versamento diretto), che sarà rivalutato ogni anno, in proporzione dell'aumento del costo della vita, come
Con risultante dall'indice ISTAT del mese precedente.
8. Il sig. contribuirà al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute per i figli, relative alle cure mediche specialistiche o di medicinali necessari, nonché di quelle relative alla scuola, all'acquisto dei libri di testo all'inizio di ogni anno scolastico, o sostenute per corsi di sostegno o viaggi di istruzione o per la frequenza di palestre, piscine o altro corso sportivo e formativo, purché previamente concordate e debitamente documentate.
9. Il figlio minore trascorrerà i week-end o con la madre o con il padre, secondo il criterio dell'alternanza mentre, durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio minore, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, Per_2
trascorrerà con il padre, una settimana nel mese di giugno, una settimana nel mese di luglio e due settimane in agosto. Detti periodi verranno stabiliti concordemente e, improrogabilmente, entro il 31 marzo di ogni anno. Per le altre festività, religiose e civili, si seguirà il criterio dell'alternanza.
10. , già maggiorenne, concorderà autonomamente con il Persona_1 padre, i periodi che vorrà trascorrere con lui, dandone comunicazione alla
Con madre. 11. Il sig. e la sig.ra , si impegnano a pagare, nella Parte_1 misura del 50% ciascuno, la somma di €. 1.767,00, dovuta a titolo di tributi
IMU e TARI al Comune di Leverano, relativa al periodo in cui i coniugi detenevano l'immobile, a titolo di comodato d'uso gratuito;
12. L'importo della rata del mutuo, pari ad €. 263,50 verrà divisa e corrisposta al 50% tra i coniugi;
13. Gli importi degli assegni unici familiari (n.d.r. rectius gli assegni unici e universali verranno divisi al 50% tra il sig. e CP_1
la sig.ra ed entrambi i figli rimarranno fiscalmente a carico Parte_1
del sig. , fino a quando la sig.ra non avrà reperito CP_1 Parte_1
idonea occupazione lavorativa. 14. La sig.ra provvederà, Parte_1
a proprie cura e spese ed entro il 31/10/2024, ad effettuare il passaggio di proprietà in suo favore dell'autovettura Fiat Punto Tg. DR629SZ, attualmente di proprietà del sig. .”) CP_1
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di volersi separare, alle condizioni di cui al ricorso, precisando:
“1. Il sig. terrà con sé il figlio minore il mercoledì pomeriggio CP_1
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (17.00-21.00 nei mesi estivi), ad eccezione dei giorni in cui il predetto, autista presso la ditta Asper srl di Brindisi, sia impegnato per lavoro;
2. Per ciò che concerne la individuazione delle spese straordinarie, entrambi i coniugi si atterranno alle prescrizioni e previsioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Lecce del 21.05.2018.”.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza di una persistente volontà di continuare a convivere, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi medesimi.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, così come richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento la concorde richiesta di una pronuncia della loro separazione personale, alle condizioni del ricorso: si ponga mente, da un lato, alla circostanza che le condizioni de quibus appaiono confacenti all'interesse della prole, e, dall'altro, alla circostanza che il P.M. non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], CP_1
così provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'originario ricorso introduttivo, con l'espressa precisazione afferente al fatto le condizioni de quibus devono intendersi integrate, per il tramite delle pattuizioni successive, che vengono ivi di seguito riprodotte: “1. Il sig.
[...]
terrà con sé il figlio minore il mercoledì pomeriggio dalle ore CP_1
16.00 alle ore 20.00 (17.00-21.00 nei mesi estivi), ad eccezione dei giorni in cui il predetto, autista presso la ditta Asper srl di Brindisi, sia impegnato per lavoro;
2. Per ciò che concerne la individuazione delle spese straordinarie, entrambi i coniugi si atterranno alle prescrizioni e previsioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Lecce del 21.05.2018.”.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore