Art. 13.
L' articolo 70 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , e' sostituito dal seguente:
"Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono stabilite per l'anno finanziario 1979 in lire 161.801.717.245 ed in lire 585.611.519.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 .
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1979, dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437; 6 giugno 1974, n. 317; 1 marzo 1975, n. 47; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 16 ottobre 1975, n. 493; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1 luglio 1977, n. 403 .
L' articolo 70 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , e' sostituito dal seguente:
"Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono stabilite per l'anno finanziario 1979 in lire 161.801.717.245 ed in lire 585.611.519.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 .
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1979, dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437; 6 giugno 1974, n. 317; 1 marzo 1975, n. 47; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 16 ottobre 1975, n. 493; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1 luglio 1977, n. 403 .