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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 23 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2857 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato Parte_1
elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Michele Lunetta, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura Controparte_2 dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Murino e dall'avvocato Roberto Di CP_1
Tucci, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024, ha esposto di avere Parte_1
svolto la propria attività lavorativa dal 1985, in qualità di coltivatore diretto di colture cerealicole e addetto alla mungitura di ovini e caprini nell'azienda di famiglia e, successivamente, dal 1991, con la mansione iniziale di artigiano segantino e poi, dal 2016, come commerciante di bombole gas gpl, quale titolare di impresa individuale.
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali mansioni le patologie pagina 1 di 3 discopatia lombare, epicondilite/epitrocleite, STC di grado lieve e tendinopatia bilaterale delle spalle, con domanda del 26 gennaio 2024 aveva richiesto all' il riconoscimento della CP_3
natura professionale delle suddette patologie, al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge.
L' resistente ha rigettato sia la domanda amministrativa e sia la successiva CP_1 opposizione per il riconoscimento dell'origine professionale delle suddette patologie.
Parte attrice, pertanto, si era trovata costretta a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie, nonché il conseguente indennizzo per il danno biologico sofferto.
L' nel costituirsi in giudizio, al solo scopo di chiudere bonariamente la vertenza in via CP_3
di mera conciliazione, si è determinato a proporre il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 17%, derivante dall'accertamento di una menomazione pari all'8% per la
“discopatia lombare”, del 6% per la “tendinopatia bilaterale delle spalle”, del 2% per la
“epicondilite/epitrocleite bilaterale” e del 2% per la “STC di grado lieve”.
L' resistente, dunque, ha concluso per la cessazione della materia del contendere, CP_1
aggiungendo che, in caso di mancato accoglimento della proposta conciliativa, doveva ritenersi contestato il fondamento della domanda.
Con note del 15 gennaio 2025, il ricorrente ha comunicato la sua adesione alla proposta conciliativa di parte resistente, con favore delle spese di lite.
Sulle concordi richieste e conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che l' ha riconosciuto il diritto all'indennizzo del CP_3
danno biologico per malattia professionale nella misura complessiva del 17%, (discopatia lombare 8%, tendinopatia bilaterale delle spalle 6%, epicondilite/epitrocleite bilaterale 2%,
STC di grado lieve 2%), nella misura da definirsi in sede amministrativa.
In considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione alla parte ricorrente del provvedimento di accoglimento dell'istanza solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in rapporto al valore della controversia, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, CP_1
secondo il principio della soccombenza virtuale, e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta.
Le stesse devono essere liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come integrato dal D.M. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale sui valori minimi dello scaglione corrispondente al valore della prestazione (da euro 26.000,00 ad euro 52.000), con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna, perciò, l' al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_3
liquida in complessivi euro 3.291,00 oltre spese generali al 15% e oltre accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 23 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 23 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2857 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato Parte_1
elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Michele Lunetta, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura Controparte_2 dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Murino e dall'avvocato Roberto Di CP_1
Tucci, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024, ha esposto di avere Parte_1
svolto la propria attività lavorativa dal 1985, in qualità di coltivatore diretto di colture cerealicole e addetto alla mungitura di ovini e caprini nell'azienda di famiglia e, successivamente, dal 1991, con la mansione iniziale di artigiano segantino e poi, dal 2016, come commerciante di bombole gas gpl, quale titolare di impresa individuale.
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali mansioni le patologie pagina 1 di 3 discopatia lombare, epicondilite/epitrocleite, STC di grado lieve e tendinopatia bilaterale delle spalle, con domanda del 26 gennaio 2024 aveva richiesto all' il riconoscimento della CP_3
natura professionale delle suddette patologie, al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge.
L' resistente ha rigettato sia la domanda amministrativa e sia la successiva CP_1 opposizione per il riconoscimento dell'origine professionale delle suddette patologie.
Parte attrice, pertanto, si era trovata costretta a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie, nonché il conseguente indennizzo per il danno biologico sofferto.
L' nel costituirsi in giudizio, al solo scopo di chiudere bonariamente la vertenza in via CP_3
di mera conciliazione, si è determinato a proporre il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 17%, derivante dall'accertamento di una menomazione pari all'8% per la
“discopatia lombare”, del 6% per la “tendinopatia bilaterale delle spalle”, del 2% per la
“epicondilite/epitrocleite bilaterale” e del 2% per la “STC di grado lieve”.
L' resistente, dunque, ha concluso per la cessazione della materia del contendere, CP_1
aggiungendo che, in caso di mancato accoglimento della proposta conciliativa, doveva ritenersi contestato il fondamento della domanda.
Con note del 15 gennaio 2025, il ricorrente ha comunicato la sua adesione alla proposta conciliativa di parte resistente, con favore delle spese di lite.
Sulle concordi richieste e conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che l' ha riconosciuto il diritto all'indennizzo del CP_3
danno biologico per malattia professionale nella misura complessiva del 17%, (discopatia lombare 8%, tendinopatia bilaterale delle spalle 6%, epicondilite/epitrocleite bilaterale 2%,
STC di grado lieve 2%), nella misura da definirsi in sede amministrativa.
In considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione alla parte ricorrente del provvedimento di accoglimento dell'istanza solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in rapporto al valore della controversia, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, CP_1
secondo il principio della soccombenza virtuale, e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta.
Le stesse devono essere liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come integrato dal D.M. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale sui valori minimi dello scaglione corrispondente al valore della prestazione (da euro 26.000,00 ad euro 52.000), con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna, perciò, l' al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_3
liquida in complessivi euro 3.291,00 oltre spese generali al 15% e oltre accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 23 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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