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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2471/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto “ ricorso per separazione giudiziale” promossa DA
(C.F. ), nata il [...] a [...] , residente in Parte_1 C.F._1 San Giustino (PG), alla Via Carrara n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA POLENZANI, elettivamente domiciliata in Città di Castello (PG), al Viale Armando Diaz n. 13, presso lo studio del difensore (p.e.c.: ; Email_1
RICORRENTE
Nei confronti
[...]
(C.F. ), nato in data [...] a [...] , residente CP_1 C.F._2 in San Giustino (PG), alla Via Carrara 5, rappresentato e difeso dall'Avv. SABINA SENATORE, elettivamente domiciliata in Sansepolcro (AR), alla Via XX Settembre n. 85, presso lo studio del difensore (p.e.c.: ; Email_2
RESISTENTE Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia Conclusioni : per l'udienza del 19.9.2024 le parti hanno così concluso Parte ricorrente : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: - accertata la sussistenza delle condizioni di legge, pronunciare ex art. 709 bis C.p.c. sentenza di separazione dei coniugi e , con rigetto della richiesta di addebito della separazione alla Parte_1 CP_1 ricorrente formulata dal resistente, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione stabile e prevalente della figlia con la madre presso l'abitazione coniugale con le modalità indicate Per_1 nella memoria integrativa e, per l'effetto, Voglia disporre ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in San Giustino (PG), Via Carrara Parte_1
n. 5, quale genitore collocatario della minore;
disporre a carico del l'obbligo di corrispondere alla a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento mensile della figlia , entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico Per_1
pagina 1 di 10 bancario utilizzando il seguente codice Iban: [...], l'importo di euro 1.000,00=(euro mille/00), da rivalutarsi ogni anno secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, nonché a provvedere alle spese straordinarie nella misura del 50%, come enucleate a titolo esemplificativo nella memoria integrativa, previamente concordate;
disporre, in capo al per le ragione svolte, l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 Pt_1 corrispondendole la somma mensile di euro 500,00 (euro cinquecento/00), ovvero l'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive ai sensi dell'art. 89 C.p.c., con condanna del al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. In subordine, nella CP_1 denegata e non creduta ipotesi di non assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, ferma restando la collocazione stabile ed abituale della minore con la madre e Persona_2 Parte_1 ferme restando altresì le richieste formulate in via principale, ivi compresa la richiesta di rigetto della domanda di addebito della separazione alla Voglia il Tribunale adito disporre in favore della Pt_1 ricorrente, oltre al contributo al mantenimento della minore e della stessa, come sopra richiesto, anche il versamento da parte del in favore della ricorrente di un contributo ulteriore di euro 300,00 CP_1
(euro trecento/00) per il pagamento del canone mensile di locazione dove la risiederà stabilmente Pt_1 con la figlia;
- e, comunque, Voglia il Tribunale adito condannare il SInor al Per_1 CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente procedimento”.
Parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, pronunciare la separazione dei coniugi SI.ri e alle seguenti condizioni: IN TESI:
1. CP_1 Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi ex art 709 bis cpc con addebito in capo alla SI.ra
per le motivazioni tutte di cui in atti;
Parte_1
2. disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i coniugi della figlia minore , con
Per_1 collocamento paritario ed alternato di essa presso l'uno e l'altro genitore con le seguenti modalità: il padre starà con il lunedì, il giovedì ed il sabato e/o la domenica alternati mentre la madre il
Per_1 martedì, il venerdì ed il sabato e/o la domenica alternati con diritto al pernottamento di con il
Per_1 padre. Il mercoledì starà con i genitori alternativamente e settimanalmente. In subordine: il
Per_1 padre starà con il lunedì, il mercoledì ed un we. alternato e la madre il martedì, il giovedì ed
Per_1 un we. alternato con alternanza del lunedì/martedì nella settimana con figlia non collocataria con diritto al pernottamento di con il padre;
residenza anagrafica della minore presso la casa
Per_1 familiare posta in San Giustino (PG); vacanze estive, Natalizie e Pasquali alternate come per legge. Sia altresì stabilito che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale sulla medesima di comune accordo secondo i principi dell'affidamento condiviso, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo dagli stessi tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia mentre le decisioni di ordinaria amministrazione siano assunte di volta in volta dal
Per_1 genitore presso il quale la figlia si trova;
3. nel caso che venga disposto il regime di affido condiviso paritetico e/o equipollente della figlia minore tra i SIg.ri e come richiesto al punto 2) che precede Voglia questo CP_1 Parte_1
Tribunale disporre il mantenimento diretto della stessa da parte di entrambi i genitori nonché l'assegnazione della casa coniugale sita in San Giustino (PG) Via Carrara 5 al SI. CP_1 quale unico ed esclusivo proprietario ed ordinare alla SI.ra il trasferimento immediato presso Pt_1 altra residenza;
4. i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia, mentre le spese straordinarie, che dovranno essere previamente concordate tra i coniugi, saranno suddivise tra i SI.ri e CP_1
nella misura del 50% ciascuno, sino al raggiungimento da parte della figlia della maggiore Parte_1 età e, comunque, sino alla raggiunta autosufficienza economica;
5. rigettare ogni altra domanda
pagina 2 di 10 formulata da controparte compresa la cancellazione ex art 89 cpc perché infondate e destituite da qualsivoglia pregio giuridico. IN SUBORDINE: nella malaugurata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga fondata la richiesta avanzata dalla ricorrente di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione coniugale di proprietà del SI.
[...]
si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, Voglia pronunciare la CP_1 separazione dei coniugi SI.ri e alle seguenti condizioni:
1. pronunciare la CP_1 Parte_1 separazione personale dei coniugi ex art 709 bis cpc con addebito in capo alla SI.ra per le Parte_1 motivazioni tutte di cui in atti;
2. per effetto dell'accertamento dell'addebito in capo alla stessa dichiarare che nulla sia tenuto in capo alla SI.ra in punto di mantenimento della stessa ed in Pt_1 subordine, rigettata la richiesta di addebito avanzata da parte resistente, dichiarare che nulla sia tenuto in punto di mantenimento in capo alla SI.ra stante la sua totale ed ampia indipendenza Pt_1 economica ivi compresa la richiesta avanzata dalla stessa di € 300,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone mensile di locazione;
3. disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i coniugi della figlia minore , con le seguenti modalità: il padre starà con il lunedì, il giovedì ed Per_1 Per_1 il sabato e/o la domenica alternati mentre la madre il martedì, il venerdì ed il sabato e/o la domenica alternati. Il mercoledì starà con i genitori alternativamente e settimanalmente. In subordine: il Per_1 padre starà con il lunedì, il mercoledì ed un we. alternato e la madre il martedì, il giovedì ed Per_1 un we. alternato con alternanza del lunedì/martedì nella settimana con figlia non collocataria;
vacanze estive, Natalizie e Pasquali alternate come per legge e salvo sempre il diritto di pernottamento della figlia con il padre. Sia altresì stabilito che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale Per_1 sulla medesima di comune accordo secondo i principi dell'affidamento condiviso, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo dagli stessi tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia mentre le decisioni di ordinaria amministrazione siano assunte di volta Per_1 in volta dal genitore presso il quale la figlia si trova;
4. stante il regime di affido condiviso della figlia minore, le condizioni economiche di entrambi i genitori ed il mutuo e la locazione gravanti sull'odierno resistente, disporre in capo al SI. il mantenimento in favore della figlia CP_1 nella misura di € 300,00 mensili oltre spese straordinarie al 50% da concordare preventivamente sino al raggiungimento da parte della figlia della maggiore età e, comunque, sino alla raggiunta autosufficienza economica;
5. rigettare ogni altra domanda formulata da controparte compresa la cancellazione ex art 89 cpc perché infondate e destituite da qualsivoglia pregio giuridico. In tutti i casi con condanna della ricorrente alle spese del giudizio attesa l'infondatezza della domanda e la temerarietà della stessa”;
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I coniugi SI.ra e SI. hanno contratto matrimonio in Città di Castello Parte_1 CP_1
(PG) il 27.8.2016 ( trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del relativo comune al N. 42 P. 2 S. A, anno 2016 ) adottando il regime della separazione dei beni. Dall'unione è nata la figlia Persona_2 il 6.7.2017. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia ha chiesto pronuncia di separazione Parte_1 personale ponendo a fondamento della domanda l'ormai irreversibile crisi del matrimonio. Ha esposto che : i coniugi hanno stabilito la residenza familiare nell'abitazione sita in San Giustino (PG), alla Via Carrara n. 5, e che del relativo cespite è divenuto proprietario il SI. previa stipula di mutuo CP_1 fondiario, mentre la ricorrente ha partecipato alle spese di ristrutturazione dell'immobile versando al marito la cifra di €20.000,00; dal punto di vista lavorativo la ricorrente è , dopo oltre un anno di Cassa integrazione, a decorrere dall'anno 2021 svolge attività lavorativa alle dipendenze della società Conserve Italia Soc. Cooperativa Agricola con un reddito mensile, a decorrere dal mese di luglio 2021, di circa euro 1.600,00 (euro milleseicento/00), come da dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni pagina 3 di 10 allegate;
il coniuge svolge attività di agente di commercio ed è Amministratore unico della società
[...] con sede in San Giustino (PG), Via Carrara n. 5, dallo stesso costituita nel mese di Controparte_2 febbraio 2020 per lo svolgimento di attività di “agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria e il commercio;
materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico”, e con la quale società, lo stesso ha instaurato un rapporto contrattuale CP_1 parasubordinato di agente di commercio e dalla quale riceve un compenso mensile, oltre alla ripartizione annuale degli utili nella sua qualità di socio della società Ha Controparte_2 sostenuto, inoltre, che tale società avrebbe rapporti contrattuali con la società RemaTarlazzi SpA, con sede in Macerata, che riconosce alla società agente di commercio, di cui è amministratore unico e socio il una provvigione del 3% sull'importo netto del fatturato e che presumibilmente consente CP_1 allo stesso di percepire un reddito medio mensile di circa euro 10.000,00 (euro diecimila/00). Ha CP_1 concluso, in punto di condizioni accessorie, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento residenziale presso la madre ed assegnazione, in suo favore, dell'abitazione Per_1 familiare e disciplina dei tempi di visita e frequentazione della minore con il padre;
contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre di euro 1000,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, inoltre, in ragione del divario reddituale con il coniuge e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, assegno di mantenimento in suo favore di euro 500,00 mensili e, in caso di mancata assegnazione dell'abitazione familiare, di ulteriore contributo di 500,00 euro mensili per il pagamento di canone di locazione di altra abitazione.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio formulando domanda di CP_1 separazione con addebito ed esponendo che : la crisi matrimoniale è stata determinata da condotte di disattenzione e sostanziale disinteresse della moglie nei suoi confronti che si sono accentuate a far data dal 2018, dopo la nascita della figlia e dal rifiuto opposto dalla moglie a qualsivoglia forma di Per_1 intimità e vita sessuale con il coniuge;
la moglie ha ostacolato ogni relazione tra la figlia minore e i nonni paterni, ingenerando conflitti e frustrazioni nel nucleo familiare originario del coniuge;
la signora ha tenuto, negli anni, una condotta “ ossessiva” nei confronti della figlia impedendole di Pt_1 Per_1 sviluppare una sana socialità e imponendo regole di crescita del tutto inadeguate alle esigenze della bambina. Ha sostenuto, inoltre, di aver iniziato percorso di sostegno psicologico tentando di coinvolgere, inutilmente, anche la moglie e di essere giunto alla decisione di separarsi e, ancora, che la stessa dopo aver acconsentito ad una possibile soluzione conciliativa, con previsione di affidamento con collocamento paritario della minore e assegnazione dell'abitazione familiare al marito, ha Per_1 invece repentinamente cambiato idea decidendo di restare nell'abitazione familiare senza peraltro più provvedere ad alcuna attività di assistenza domestica e materiale nei confronti del coniuge;
nel periodo di separazione di fatto le parti si sono peraltro accordate con una suddivisione di fatto paritaria dei tempi di visita e frequentazione con la figlia minore e con mantenimento diretto ordinario. Ha dichiarato , quanto alle condizioni economiche delle parti, che non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla moglie riguardo ai presunti introiti di circa 10.000,00 euro mensili, sostenendo che i suoi redditi sono quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi depositate in giudizio e senza godere di altri introiti;
ha esposto : di essere gravato da rata di mutuo pari a 840,00 euro mensili e di sostenere canone di noleggio per autovettura AUDI di euro 900,00 mensili;
la moglie, oltre ad essere titolare di reddito pari a circa 1700,00 – 1800,00 euro mensili gode di benefit aziendali, premi di produttività a fine anno ed è proprietaria di beni immobili. Ha concluso chiedendo l'addebito della separazione a carico della moglie, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento paritetico e Per_1 assegnazione al padre dell'abitazione familiare – di sua esclusiva proprietà e mantenimento diretto con suddivisione al 50% delle spese straordinarie nonché rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente in proprio favore. All'esito dell'udienza presidenziale in via provvisoria è stato disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento residenziale presso la madre e assegnazione in suo favore Per_1 dell'abitazione familiare e disciplina del diritto di visita e frequentazione della minore con il padre,
pagina 4 di 10 previsto a carico di quest'ultimo contributo di mantenimento per la figlia di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed è stata, invece, sia pure in via provvisoria, la concessione di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, ritenendosi la stessa in grado di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze.
Nella fase avanti al GI assegnati i termini ex art. 183 co.VI c.p.c. e rigettate le richieste di prove orali articolate dalle parti ( in quanto irrilevanti ai fini della decisione ovvero relative a circostanze riferite solo “ de relato” e peraltro su circostanze generiche ), disposto l'onere per le parti di deposito di documentazione reddituale aggiornata, all'esito dell'istruttoria ( documentale) la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, poiché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, inequivocabilmente, come la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sul punto si osserva come non occorra espletare un'istruttoria specifica per verificare se la convivenza sia divenuta, realmente, intollerabile, ben potendo il giudice pronunciare la separazione all'esito della verifica dei fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, prescindendo da qualsivoglia elemento di addebitabilità. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, difatti, anche la sopravvenuta disaffezione dal vincolo matrimoniale riconducibile ad uno solo dei coniugi costituisce una condizione tale da rendere intollerabile la convivenza, anche laddove sussistano elementi di addebitabilità in capo allo stesso, conseguendone il diritto di questi a chiedere la separazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183). Orbene, calando tali considerazioni nel caso di specie, nonché considerando la reciproca intenzione manifestata dai coniugi di non volersi riconciliare, pare evidente il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e il conseguente declino dell'affectio coniugalis.
3. Il ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione ponendo a fondamento della stessa l'atteggiamento di progressivo distacco della moglie dall'intimità di coppia, il rifiuto di rapporti sessuali, l'atteggiamento ostacolante nei rapporti di frequentazione tra la figlia minore e i parenti paterni. In via generale si ricorda che In via generale si ricorda che l'art. 151 c.c. consente la possibilità di dichiarare, su richiesta, l'addebito della separazione al coniuge che, con i suoi comportamenti, abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo perciò intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all'educazione della prole. I comportamenti riferibili ad un coniuge variano dall'aver adoperato maltrattamenti, all'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge richiedente l'addebito, all'ipotesi dell'infedeltà coniugale cui dovrà però accompagnarsi una modalità particolarmente offensiva (ad esempio la divulgazione pubblica tra i consociati comportante discredito o umiliazione). Alla pronuncia di addebito conseguono effetti che attengono alla sfera patrimoniale e che determinano la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori (art. 548 del c.c.) in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione. La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprorevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367).Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione,
pagina 5 di 10 deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “...essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa...” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130).Il giudice può dichiarare la separazione con addebito a carico di uno dei coniugi soltanto laddove la violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. sia stata causa ma non effetto della crisi familiare e della intollerabilità della convivenza, tenuto conto del comportamento precedente anche nei confronti dei figli e avuto riguardo alla condotta dell'altro coniuge, irrilevante, invece, in caso di aggressione ai diritti fondamentali, quali l'integrità e l'incolumità fisica, sociale o morale. Per quanto attiene all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda” (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059). In applicazione di tale principi nel caso di specie si osserva che l'eventuale venir meno di rapporti “ intimi” nella coppia di per sé non costituisce causa di addebito tanto più laddove il lamentato distacco, come nella vicenda in esame, sia collegato al periodo successivo alla nascita di un bambino che costituisce comunque una situazione di “ novità” nella coppia e che richiede, necessariamente, un graduale adattamento. Quanto alle altre doglianze del resistente afferenti le asserite condotte ostacolanti della moglie nei rapporti tra la figlia minore e i prossimi congiunti i messaggi telefonici allegati sono di per sé insufficienti a dimostrare una condotta di “ rifiuto” a consentire incontri tra la nipote e i nonni ( peraltro facilmente superabile laddove il padre avesse provveduto a portare la bambina a visitare i nonni, possibilità che di certo non poteva essere materialmente impedita dalla ricorrente) tale da determinare, per ciò solo, una crisi irreversibile della vita coniugale. Manca, in ogni caso, la prova che siano state le condotte della signora a Pt_1 determinare la crisi irreversibile di coppia ovvero che i suoi lamentati atteggiamenti di distacco ( che non trovano però conferma in “ messaggi” diretti al coniuge e prodotti in giudizio) non siano piuttosto da considerarsi quali effetto di una sostanziale incompatibilità caratteriale manifestatasi dopo la nascita della figlia e di una crisi che è diventata via via più evidente sino all'irreversibilità della crisi familiare. La domanda di addebito, pertanto, deve essere rigettata.
4. Va disposto, non essendo emersi in giudizio elementi sintomatici dell'inidoneità delle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale e in conformità, peraltro, alla domanda formulata dalle parti, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 residenziale presso la madre apparendo tale scelta adeguata rispetto alla giovane età della minore ( poco di più di 7 anni) ed anche più funzionale alle sue esigenze considerando il maggior impegno lavorativo del padre ( che svolge attività di agente di commercio) rispetto ai turni di lavoro dalla madre. Il collocamento residenziale della minore con la madre giustifica, al fine del mantenimento del contesto ambientale nel quale la minore è nata ed è cresciuta, l'assegnazione dell'abitazione familiare – ancorchè di proprietà del solo sig. – alla signora Quanto alla regolamentazione del diritto di CP_1 Pt_1 visita e frequentazione della minore con il padre si ricorda, in via generale, che in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non pagina 6 di 10 interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Applicando tali criteri al caso di specie si ritiene funzionale, a garantire il diritto della minore a mantenere un significativo rapporto con il padre, prevedere, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre possa vedere ed incontrare la minore in via alternata, nella settimana che la minore trascorrerà con la madre, almeno 2 pomeriggi infrasettimanali che si indicano, in assenza di accordo di accordo tra le parti, nei giorni di lunedì e giovedì dall'orario di uscita di scuola sino all'orario di ingresso a scuola nella mattina successiva e nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre 2 pomeriggi che si indicano, sempre in assenza di accordo tra le parti, nei giorni di martedì e giovedì, dall'orario di uscita di scuola sino all'orario di ingresso a scuola della mattina successiva. In via alternata con la madre il padre potrà vedere e tenere con sé la minore dal venerdì pomeriggio, dall'orario di uscita di scuola, sino alla domenica sera alle h.21.00. Durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la minore nel periodo estivo per almeno 20 giorni, anche necessariamente non consecutivi, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno tra le parti, con onere a carico di ciascun genitore di indicare all'altro il luogo dove la minore trascorrerà le vacanze e garantendo continuità di comunicazioni con il genitore non presente. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore durante le vacanze natalizie per almeno 6 giorni anche non necessariamente consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del 24,25 e 26 dicembre ovvero del 31 dicembre , 1 e 5 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Ciascun genitore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà, inoltre, trascorrere con la minore una settimana durante il periodo invernale ( settimana bianca) in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 dicembre di ogni anno. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dalla minore con il padre o con la madre secondo la regola dell'alternanza. Le parti, in accordo, potranno estendere o modulare diversamente i periodi di visita e frequentazione con ciascun genitore.
5. Il dovere di mantenimento della prole è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico dei figli. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Applicando tali criteri al caso in esame, tenuto conto della situazione di piena autonomia economica della signora e dell'attribuzione, in suo favore, Pt_1 dell'assegnazione dell'abitazione familiare – che non comporta per la stessa il pagamento di canoni di locazione – e dei tempi di visita e frequentazione tra la minore e il padre disposti in sentenza, si ritiene congruo – dovendo valutarsi anche la circostanza che il resistente ha provveduto, sinora, al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare per la rilevante somma di euro 850,00 al mese e deve provvedere al pagamento di canone di locazione per altra abitazione - a far data dalla pronuncia, prevedere contributo di mantenimento paterno di euro 400,00 mensili, da versarsi alla madre convivente, oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra le parti. L'assegno unico – salvo diverso accordo tra le parti – sarà percepito in misura pari al 50% da ciascuno dei genitori.
pagina 7 di 10 6. La ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore assegno di mantenimento ponendo a fondamento della domanda il divario reddituale esistente con il coniuge e sostenendo, in particolare, di avere uno stipendio pari a circa 1700-1800,00 euro mensili ( dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale) a fronte invece di un reddito “ presuntivo” del coniuge pari a circa 10.000,00 euro mensili. Dalla documentazione depositata in giudizio, tuttavia, pur rilevandosi un maggior reddito del resistente rispetto a quello goduto dalla ricorrente, non sono emersi elementi dai quali desumere un divario reddituale di tale entità essendo, invece, risultato che il reddito medio “ mensile” del resistente, si attesta, con variazioni secondo gli anni ( cfr. dichiarazioni dei redditi e documentazione depositata in giudizio), su una media pari a circa 3000,00 euro mensili netti. Tanto premesso la domanda deve essere rigettata per le ragioni che seguono : l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri» e il requisito dell'adeguatezza va valutato alla luce del tenore di vita goduto nel corso della vita matrimoniale la cui stabilità deve essere considerata anche valutando la durata dell'unione. Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che pur sussistendo un divario reddituale non trascurabile tra le parti i redditi di cui la signora dispone sono tali da garantirle un'esistenza Pt_1 dignitosa e di piena autosufficienza economica e che anche valutando l'apporto “ economico” connesso all'assegnazione dell'abitazione familiare – di proprietà del coniuge e con rata di mutuo pagata dallo stesso – e i maggiori costi che il marito deve sostenere per la locazione di altra abitazione, si tratta di redditi che non le precludono di mantenere il tenore di vita goduto nel corso della convivenza matrimoniale peraltro di non lunga durata. La valutazione complessiva di tali elementi conduce al rigetto alla domanda.
7 . La ricorrente ha chiesto che sia disposta la cancellazione ex art. 89 c.p.c. di espressioni “ offensive” che la controparte avrebbe utilizzato nei propri scritti difensivi. In particolare ha chiesto la cancellazione delle seguenti frasi : “ .. Pagina n. 6 della comparsa di costituzione e risposta (rigo quinto): “La signora ha avuto e ha … comportamenti “maniacali”…”; Pagina n. 6 della Pt_1 comparsa di costituzione e risposta (rigo dodici): “…carattere chiuso, asociale e “paranoico” della ; Pagina n. 7 della comparsa di costituzione e risposta (rigo tredici): la ha un “rapporto Pt_1 Pt_1 conflittuale con il cibo tanto da essere magrissima” ed ha chiesto anche sia disposto, in suo favore, risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa. La norma richiamata è posta a presidio della necessaria ed inderogabile esigenze di correttezza e lealtà che le parti devono osservare nello svolgimento delle attività processuali. Deve, tuttavia, chiarirsi che il rimedio della cancellazione va circoscritto a quelle sole espressioni che non hanno altra finalità se non quella di recare offesa alla controparte e che non presentino alcuna connessione con le necessità difensive ovvero che travalichino la fisiologica “ veemenza” argomentativa e si configurino quali offese indimostrate e gratuitamente lesive della reputazione della controparte. Nel procedere a tale valutazione non si può non tener conto dell'oggetto della controversia e del contesto difensivo nel quale certe espressioni vengono utilizzate. Alla stregua di tali criteri, considerando l'acceso clima di conflittualità tra le parti e la radicale divergenza dei punti di vista sulle ragioni della crisi coniugale, può ritenersi che le frasi segnalate non sono state formulate con l'intento di offendere la controparte ma, bensì, ancorchè poco gradevoli, funzionali a dimostrare l'asserita ( ancorchè infondata) addebitabilità della separazione per colpa della ricorrente e dei suoi atteggiamenti di insofferenza nei confronti del coniuge e dei suoi prossimi congiunti. L'assenza di intento gratuitamente denigratorio e il contesto di elevata conflittualità esistente tra le parti, considerando l'oggetto della controversia che coinvolge il vissuto personale dei due coniugi, non giustificano, a parere di questo giudice, la richiesta domanda di cancellazione. Quanto alla domanda di risarcimento del danno la stessa va dichiarata inammissibile posto che non vi è dubbio pagina 8 di 10 che le espressioni utilizzate – sia pure “ al limite” della continenza formale – riguardino l'oggetto della causa ( addebito della separazione, disciplina dell'affidamento e collocamento della figlia minore) e non siano ad essa estranee come invece richiesto espressamente dalla norma richiamata.
Quanto, infine, alle spese di lite della controversia, la parziale reciproca soccombenza ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede :
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ra e SI. , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Città di Castello (PG) il 27.8.2016, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del relativo comune al N. 42 P. 2 S. A;
2. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del dispositivo (limitatamente, al primo capo) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Città di Castello, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente
4. Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 residenziale presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna l'abitazione familiare sita in Parte_1
San Giustino (PG), alla Via Carrara n. 5
5. Dispone che il padre, padre possa vedere ed incontrare la minore in via alternata, CP_1 nella settimana che la minore trascorrerà con la madre, almeno 2 pomeriggi infrasettimanali che si indicano, in assenza di accordo di accordo tra le parti, nei giorni di lunedì e giovedì dall'orario di uscita di scuola sino all'orario di ingresso a scuola nella mattina successiva e nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre 2 pomeriggi che si indicano, sempre in assenza di accordo tra le parti, nei giorni di martedì e giovedì, dall'orario di uscita di scuola sino all'orario di ingresso a scuola della mattina successiva. In via alternata con la madre il padre potrà vedere e tenere con sé la minore dal venerdì pomeriggio, dall'orario di uscita di scuola, sino alla domenica sera alle h.21.00. Durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la minore nel periodo estivo per almeno
20 giorni, anche necessariamente non consecutivi, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno tra le parti, con onere a carico di ciascun genitore di indicare all'altro il luogo dove la minore trascorrerà le vacanze e garantendo continuità di comunicazioni con il genitore non presente. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore durante le vacanze natalizie per almeno 6 giorni anche non necessariamente consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del 24,25 e 26 dicembre ovvero del 31 dicembre , 1 e 5 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Ciascun genitore, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà, inoltre, trascorrere con la minore una settimana durante il periodo invernale ( settimana bianca) in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 dicembre di ogni anno. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dalla minore con il padre o con la madre secondo la regola dell'alternanza.
6.Dispone che provveda a contribuire al mantenimento della figlia con il CP_1 Per_1 versamento della somma di euro 400,00 mensili – a far data dalla presente pronuncia – da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla madre convivente, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie di natura scolastica, ricreativa e medica da concordarsi tra le parti pagina 9 di 10 7. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente in proprio favore
8.Rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata da parte ricorrente
Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Perugia, 24.1.2025 Il presidente est.
Loredana Giglio
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