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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1753/2024, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Montegridolfo (RN) in via Cabaldo, assistita e rappresentata dall'Avv. Raffaella Rossi (C.F.:
e dall'Avv. Taulant Aliraj (C.F.: ), con domicilio eletto presso C.F._2 C.F._3 lo studio dell'Avv. Taulant Aliraj sito in Porto Viro (RO), via Zara, 23, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
residente a [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Urbinati, elettivamente domiciliato in C.F._4
Pesaro, Via F.lli Dandolo n. 5, presso il suo studio professionale, giusta procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza dell'11 marzo 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 24.06.2024, la sig.ra a convenuto in giudizio il sig. Pt_1 CP_1 esponendo di aver contratto matrimonio in data 7.04.2008 e che dal loro legame è nata, in data 10 febbraio
2013, la figlia Persona_1
La ricorrente ha riferito che, a seguito del divorzio, la minore è stata affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso di lei ed è stata regolamentata sia la disciplina relativa alle visite della minore con il padre sia quella inerente al mantenimento, ma il sig. i è reso spesso inadempiente a dette statuizioni, Pt_1 in quanto la figlia quando è con lui trascorre prevalentemente il suo tempo con i nonni e gli zii e ha ridotto arbitrariamente il mantenimento da 300,00 a 250,00 euro mensili.
La ricorrente ha dato atto che sarebbe intenzionata a trasferirsi con la figlia in provincia di Bergamo, ove ha trovato un nuovo impiego dal quale conseguirebbe una retribuzione di euro 2.000,00 al mese e dove vive anche il suo attuale compagno, che ha un ottimo rapporto con sua figlia e sarebbe disposto a metterle a disposizione un alloggio. A riguardo la sig.ra a evidenziato che anche la figlia ha manifestato già il Pt_1 suo assenso al trasferimento, mostrandosi entusiasta di detta scelta.
Si è regolarmente costituito in giudizio il sig. il quale ha ribadito la sua opposizione al Pt_1 trasferimento della minore, evidenziando che la distanza presente tra la dimora ove attualmente è collocata e quella dove andrebbe a vivere (oltre 400 km), non gli consentirebbe di esercitare regolarmente il Per_1 suo diritto di visita e, inoltre, andrebbe ad intaccare la rete di legami che la figlia ha stabilito nel comune ove attualmente risiede. In particolare, il resistente ha evidenziato che la figlia tutti i giorni, al termine della scuola, si reca da lui dove vivono anche i cugini e gli zii con i quali la minore ha stabilito un intenso rapporto. La figlia, inoltre, ha appena iniziato il primo anno alle medie e il trasferimento a Bergamo comporterebbe anche il cambio di scuola con ulteriore aggravio per Per_1
Inoltre, il calendario di visite predisposto da controparte determinerebbe per lui un grave aggravio economico vista la distanza che dovrebbe percorrere per vedere la figlia.
Pertanto, il sig. a concluso chiedendo il rigetto del ricorso di controparte Pt_1
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 12.11.2024, il Giudice ha disposto l'ascolto della minore. Esperito l'ascolto di parte ricorrente ha insistito Per_1 nell'accoglimento della sua domanda e ha evidenziato che, nel caso in cui non venisse autorizzato il trasferimento, lei resterebbe a vivere in Romagna con la figlia, rinunciando anche alle opportunità lavorative correlate al suo trasferimento. Il Giudice sulle conclusioni delle parti ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra pagina 2 di 5 violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SUL RIGETTO DEL RICORSO
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 337 ter c.c. dispone che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tale disposizione enuncia il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di conservare altresì rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascuno. Il benessere spirituale e materiale del minore è l'obiettivo perseguito in via prioritaria dal legislatore, al fine di tutelare l'interesse del figlio, anche e soprattutto quando viene meno quell'unità e solidarietà familiare che avrebbe dovuto conservare il suo benessere.
In materia di trasferimento del minore a grande distanza dal genitore non collocatario, la Corte di
Cassazione ha affermato che il giudice del merito, chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore, deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino (Ordinanza n. 4796 del 14 febbraio 2022).
La richiesta di trasferimento pertanto può essere autorizzata alla condizione che:
- sia connessa al soddisfacimento di un interesse apprezzabile del genitore richiedente, ad esempio di natura lavorativa;
- non sia meramente e strumentalmente finalizzata a rendere più difficoltosa la frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario;
- non comporti il traumatico sradicamento del minore dal proprio ambiente socio-affettivo e tenga altresì conto, anche in relazione all'età del minore, della sua effettiva capacità di adattamento al nuovo luogo di residenza o domicilio;
pagina 3 di 5 - sia controbilanciata dall'adozione di modalità di frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario che, per tempi, scelta dei periodi e attenuazione dei maggiori oneri economici derivanti dal trasferimento siano tali da assicurare, anche nell'interesse del minore, il corretto ed effettivo esercizio del diritto alla bigenitorialità.
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto che la sua decisione di trasferirsi da Montegridolfo a
Bergamo sarebbe sorretta da una duplice motivazione: una prima di carattere lavorativo, in quanto la ricorrente ha trovato una offerta di lavoro che le permetterebbe di conseguire uno stipendio di importo superiore rispetto a quello attuale (euro 2.000,00 in luogo di euro 1.300,00); una seconda di carattere sentimentale in quanto è lì che risiede il suo nuovo compagno, il quale sarebbe disponibile ad ospitarla nella sua abitazione. Deve, inoltre, escludersi che la richiesta di parte ricorrente sia strumentale a rendere più difficoltoso l'esercizio del diritto di visita di controparte, in quanto la stessa ricorrente ha allegato un piano di visite mediante il quale verrebbe in ogni caso tutelato il diritto del resistente a mantenere un equilibrato rapporto con la figlia.
Tuttavia, ritiene il presente Collegio che la domanda non possa essere accolta in quanto il trasferimento a Bergamo determinerebbe uno sradicamento di dal suo ambiente socio-affettivo. È stata la stessa Per_1 minore in sede di ascolto a riferire di trovarsi bene a scuola, di avere diversi amici e di vedere il padre tutti i giorni “perché dopo la scuola, col pulmino, vado sempre a casa sua a mangiare e nel pomeriggio mi viene a prendere la mamma quando esce dal lavoro…quando sono da mio padre gioco con i cuginetti e faccio i compiti e quando sto con lui sto bene”. pertanto, ha stabilito nel comune di residenza un intenso rapporto con i familiari del padre Per_1 tanto da vederli tutti i giorni e da stare con loro quando la mamma è al lavoro. Il trasferimento a Bergamo e la conseguente attuazione del piano di visite stabilito dalla ricorrente, determinerebbe una drastica interruzione di detta prassi e ciò non sarebbe controbilanciato da una pari opportunità nel comune ove verrebbe stabilita la nuova residenza. Deve altresì essere evidenziato che la minore, sebbene abbia dichiarato di essere pronta al cambio scuola, ha da poco iniziato la prima media e si ritiene pertanto opportuno che detto percorso di studi, vista la assenza di ragioni che depongano inderogabilmente a favore del trasferimento, debba essere portato a compimento in modo tale da evitare che un eventuale cambiamento possa comportare un peggioramento del suo rendimento scolastico. Da ultimo, si evidenzia che il piano di visite così come prospettato determinerebbe anche un notevole aggravio a carico del genitore non collocatario (sig. il quale non versa in una situazione economica tale da poter sostenere Pt_1
i trasferimenti necessari per esercitare il suo diritto di visita con la minore, né la stessa ha una età tale da potersi spostare autonomamente.
Devono quindi essere disattese le dichiarazioni rese in sede di ascolto dalla minore la quale ha riferito
“Bergamo mi piace e non sarei contraria ad andare a Bergamo perché potrei mantenere le mie amicizie quando vengo a trovare AP;
sicuramente vorrei finire quest' anno qua ma non avrei problemi ad iniziare il prossimo anno scolastico là a Bergamo;
pagina 4 di 5 non vorrei stare altri due anni qua per finire la scuola”. Nonostante la rilevanza delle dichiarazioni del minore in sede di decisione, tuttavia, la giovane età di e l'assenza di piena consapevolezza in ordine alle Per_1 conseguenze correlate al suo trasferimento, non possono essere poste a fondamento di detta decisione;
non si esclude, inoltre, che detta scelta sia fortemente condizionata dalla sua volontà di seguire la madre senza avere piena contezza della incidenza nel suo rapporto con il padre. A sostegno di dette conclusioni si evidenzia che l'audizione del minore è finalizzata a raccogliere le sue opinioni ed i suoi bisogni in merito alle vicende in cui è coinvolto, in modo da garantire allo stesso di esprimere liberamente la propria opinione;
pertanto, la volontà del minore non vincola il giudice, che dovrà tenere conto dell'assenza di condizionamenti, nonché del grado di maturità e della capacità di discernimento alla luce del “best interest of child”.
Per le ragioni sopra illustrate ritiene il presente Collegio che la domanda di parte ricorrente debba essere rigettata con conferma delle statuizioni attualmente vigenti.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del presente procedimento, della natura delle questioni trattate e dell'esito dell'ascolto della minore, debbono essere interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1753/2024, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Montegridolfo (RN) in via Cabaldo, assistita e rappresentata dall'Avv. Raffaella Rossi (C.F.:
e dall'Avv. Taulant Aliraj (C.F.: ), con domicilio eletto presso C.F._2 C.F._3 lo studio dell'Avv. Taulant Aliraj sito in Porto Viro (RO), via Zara, 23, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
residente a [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Urbinati, elettivamente domiciliato in C.F._4
Pesaro, Via F.lli Dandolo n. 5, presso il suo studio professionale, giusta procura in atti;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza dell'11 marzo 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 24.06.2024, la sig.ra a convenuto in giudizio il sig. Pt_1 CP_1 esponendo di aver contratto matrimonio in data 7.04.2008 e che dal loro legame è nata, in data 10 febbraio
2013, la figlia Persona_1
La ricorrente ha riferito che, a seguito del divorzio, la minore è stata affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso di lei ed è stata regolamentata sia la disciplina relativa alle visite della minore con il padre sia quella inerente al mantenimento, ma il sig. i è reso spesso inadempiente a dette statuizioni, Pt_1 in quanto la figlia quando è con lui trascorre prevalentemente il suo tempo con i nonni e gli zii e ha ridotto arbitrariamente il mantenimento da 300,00 a 250,00 euro mensili.
La ricorrente ha dato atto che sarebbe intenzionata a trasferirsi con la figlia in provincia di Bergamo, ove ha trovato un nuovo impiego dal quale conseguirebbe una retribuzione di euro 2.000,00 al mese e dove vive anche il suo attuale compagno, che ha un ottimo rapporto con sua figlia e sarebbe disposto a metterle a disposizione un alloggio. A riguardo la sig.ra a evidenziato che anche la figlia ha manifestato già il Pt_1 suo assenso al trasferimento, mostrandosi entusiasta di detta scelta.
Si è regolarmente costituito in giudizio il sig. il quale ha ribadito la sua opposizione al Pt_1 trasferimento della minore, evidenziando che la distanza presente tra la dimora ove attualmente è collocata e quella dove andrebbe a vivere (oltre 400 km), non gli consentirebbe di esercitare regolarmente il Per_1 suo diritto di visita e, inoltre, andrebbe ad intaccare la rete di legami che la figlia ha stabilito nel comune ove attualmente risiede. In particolare, il resistente ha evidenziato che la figlia tutti i giorni, al termine della scuola, si reca da lui dove vivono anche i cugini e gli zii con i quali la minore ha stabilito un intenso rapporto. La figlia, inoltre, ha appena iniziato il primo anno alle medie e il trasferimento a Bergamo comporterebbe anche il cambio di scuola con ulteriore aggravio per Per_1
Inoltre, il calendario di visite predisposto da controparte determinerebbe per lui un grave aggravio economico vista la distanza che dovrebbe percorrere per vedere la figlia.
Pertanto, il sig. a concluso chiedendo il rigetto del ricorso di controparte Pt_1
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 12.11.2024, il Giudice ha disposto l'ascolto della minore. Esperito l'ascolto di parte ricorrente ha insistito Per_1 nell'accoglimento della sua domanda e ha evidenziato che, nel caso in cui non venisse autorizzato il trasferimento, lei resterebbe a vivere in Romagna con la figlia, rinunciando anche alle opportunità lavorative correlate al suo trasferimento. Il Giudice sulle conclusioni delle parti ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra pagina 2 di 5 violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SUL RIGETTO DEL RICORSO
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 337 ter c.c. dispone che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tale disposizione enuncia il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di conservare altresì rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascuno. Il benessere spirituale e materiale del minore è l'obiettivo perseguito in via prioritaria dal legislatore, al fine di tutelare l'interesse del figlio, anche e soprattutto quando viene meno quell'unità e solidarietà familiare che avrebbe dovuto conservare il suo benessere.
In materia di trasferimento del minore a grande distanza dal genitore non collocatario, la Corte di
Cassazione ha affermato che il giudice del merito, chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore, deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino (Ordinanza n. 4796 del 14 febbraio 2022).
La richiesta di trasferimento pertanto può essere autorizzata alla condizione che:
- sia connessa al soddisfacimento di un interesse apprezzabile del genitore richiedente, ad esempio di natura lavorativa;
- non sia meramente e strumentalmente finalizzata a rendere più difficoltosa la frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario;
- non comporti il traumatico sradicamento del minore dal proprio ambiente socio-affettivo e tenga altresì conto, anche in relazione all'età del minore, della sua effettiva capacità di adattamento al nuovo luogo di residenza o domicilio;
pagina 3 di 5 - sia controbilanciata dall'adozione di modalità di frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario che, per tempi, scelta dei periodi e attenuazione dei maggiori oneri economici derivanti dal trasferimento siano tali da assicurare, anche nell'interesse del minore, il corretto ed effettivo esercizio del diritto alla bigenitorialità.
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto che la sua decisione di trasferirsi da Montegridolfo a
Bergamo sarebbe sorretta da una duplice motivazione: una prima di carattere lavorativo, in quanto la ricorrente ha trovato una offerta di lavoro che le permetterebbe di conseguire uno stipendio di importo superiore rispetto a quello attuale (euro 2.000,00 in luogo di euro 1.300,00); una seconda di carattere sentimentale in quanto è lì che risiede il suo nuovo compagno, il quale sarebbe disponibile ad ospitarla nella sua abitazione. Deve, inoltre, escludersi che la richiesta di parte ricorrente sia strumentale a rendere più difficoltoso l'esercizio del diritto di visita di controparte, in quanto la stessa ricorrente ha allegato un piano di visite mediante il quale verrebbe in ogni caso tutelato il diritto del resistente a mantenere un equilibrato rapporto con la figlia.
Tuttavia, ritiene il presente Collegio che la domanda non possa essere accolta in quanto il trasferimento a Bergamo determinerebbe uno sradicamento di dal suo ambiente socio-affettivo. È stata la stessa Per_1 minore in sede di ascolto a riferire di trovarsi bene a scuola, di avere diversi amici e di vedere il padre tutti i giorni “perché dopo la scuola, col pulmino, vado sempre a casa sua a mangiare e nel pomeriggio mi viene a prendere la mamma quando esce dal lavoro…quando sono da mio padre gioco con i cuginetti e faccio i compiti e quando sto con lui sto bene”. pertanto, ha stabilito nel comune di residenza un intenso rapporto con i familiari del padre Per_1 tanto da vederli tutti i giorni e da stare con loro quando la mamma è al lavoro. Il trasferimento a Bergamo e la conseguente attuazione del piano di visite stabilito dalla ricorrente, determinerebbe una drastica interruzione di detta prassi e ciò non sarebbe controbilanciato da una pari opportunità nel comune ove verrebbe stabilita la nuova residenza. Deve altresì essere evidenziato che la minore, sebbene abbia dichiarato di essere pronta al cambio scuola, ha da poco iniziato la prima media e si ritiene pertanto opportuno che detto percorso di studi, vista la assenza di ragioni che depongano inderogabilmente a favore del trasferimento, debba essere portato a compimento in modo tale da evitare che un eventuale cambiamento possa comportare un peggioramento del suo rendimento scolastico. Da ultimo, si evidenzia che il piano di visite così come prospettato determinerebbe anche un notevole aggravio a carico del genitore non collocatario (sig. il quale non versa in una situazione economica tale da poter sostenere Pt_1
i trasferimenti necessari per esercitare il suo diritto di visita con la minore, né la stessa ha una età tale da potersi spostare autonomamente.
Devono quindi essere disattese le dichiarazioni rese in sede di ascolto dalla minore la quale ha riferito
“Bergamo mi piace e non sarei contraria ad andare a Bergamo perché potrei mantenere le mie amicizie quando vengo a trovare AP;
sicuramente vorrei finire quest' anno qua ma non avrei problemi ad iniziare il prossimo anno scolastico là a Bergamo;
pagina 4 di 5 non vorrei stare altri due anni qua per finire la scuola”. Nonostante la rilevanza delle dichiarazioni del minore in sede di decisione, tuttavia, la giovane età di e l'assenza di piena consapevolezza in ordine alle Per_1 conseguenze correlate al suo trasferimento, non possono essere poste a fondamento di detta decisione;
non si esclude, inoltre, che detta scelta sia fortemente condizionata dalla sua volontà di seguire la madre senza avere piena contezza della incidenza nel suo rapporto con il padre. A sostegno di dette conclusioni si evidenzia che l'audizione del minore è finalizzata a raccogliere le sue opinioni ed i suoi bisogni in merito alle vicende in cui è coinvolto, in modo da garantire allo stesso di esprimere liberamente la propria opinione;
pertanto, la volontà del minore non vincola il giudice, che dovrà tenere conto dell'assenza di condizionamenti, nonché del grado di maturità e della capacità di discernimento alla luce del “best interest of child”.
Per le ragioni sopra illustrate ritiene il presente Collegio che la domanda di parte ricorrente debba essere rigettata con conferma delle statuizioni attualmente vigenti.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del presente procedimento, della natura delle questioni trattate e dell'esito dell'ascolto della minore, debbono essere interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
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