Trib. Rimini, sentenza 19/03/2025, n. 248
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Sentenza 19 marzo 2025

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Il Tribunale di Rimini, Sezione Unica Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una madre, assistita dai propri legali, nei confronti del padre della figlia minore, Persona_1, nata nel 2013. La ricorrente, a seguito del divorzio, aveva ottenuto l'affidamento congiunto della minore, collocata presso di sé, e la regolamentazione dei tempi di visita e del mantenimento a carico del padre. La madre esponeva l'inadempienza del padre riguardo alle statuizioni sul mantenimento, ridotto arbitrariamente, e sul tempo trascorso dalla figlia con i nonni e gli zii quando era con lui. La ricorrente chiedeva l'autorizzazione a trasferirsi con la figlia in provincia di Bergamo, dove aveva trovato un'opportunità lavorativa con retribuzione di euro 2.000,00 mensili e dove risiede il suo attuale compagno, che aveva un buon rapporto con la minore e sarebbe disposto a fornire alloggio. La figlia aveva manifestato entusiasmo per il trasferimento. Il padre resistente si opponeva al trasferimento, evidenziando la notevole distanza (oltre 400 km) che avrebbe compromesso il suo diritto di visita e la rete di legami affettivi della figlia, che trascorreva quotidianamente tempo con lui, i cugini e gli zii. Lamentava inoltre un grave aggravio economico per i trasferimenti necessari per vedere la figlia e sottolineava l'impatto negativo del cambio di scuola, essendo la minore all'inizio del primo anno delle scuole medie. Il Pubblico Ministero, pur intervenuto, non aveva presentato conclusioni, circostanza ritenuta non ostativa alla validità del procedimento.

Il Tribunale di Rimini ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite. Il Collegio ha richiamato il principio del superiore interesse del minore, sancito dall'art. 337 ter c.c., e l'orientamento della Corte di Cassazione in materia di trasferimento di residenza del genitore collocatario, che richiede la valutazione dell'interesse del minore, del genitore richiedente e del genitore non collocatario. Sebbene la richiesta della madre fosse supportata da motivazioni lavorative e sentimentali apprezzabili, e non fosse ritenuta strumentale a ostacolare il diritto di visita del padre, il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento a Bergamo avrebbe comportato un traumatico sradicamento della minore dal suo ambiente socio-affettivo. L'ascolto della minore ha rivelato il suo benessere scolastico, la presenza di amici e il quotidiano rapporto con il padre e i suoi familiari, elementi che sarebbero stati interrotti dal trasferimento. Inoltre, si è considerato opportuno che la minore completasse il percorso di studi iniziato alle scuole medie nel suo attuale contesto, data l'assenza di ragioni inderogabili a favore del trasferimento. Infine, il piano di visite prospettato avrebbe comportato un notevole aggravio economico per il padre, non in grado di sostenerlo. Le dichiarazioni della minore, pur tenute in considerazione, non sono state ritenute vincolanti, data la sua giovane età e la potenziale influenza della volontà di seguire la madre, senza piena consapevolezza delle conseguenze sul rapporto paterno. Pertanto, le statuizioni vigenti sono state confermate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 19/03/2025, n. 248
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 248
    Data del deposito : 19 marzo 2025

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