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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/11/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 906/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 906/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Doriana Parte_1 C.F._1
Buccarello, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Del Vecchio, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.11.25, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] All'esito della discussione, su accordo delle parti e dei loro procuratori, i quali chiedono congiuntamente una immediata sentenza sullo status e contestualmente un rinvio del processo a gennaio p.v., per tentare nelle more una conciliazione, trattiene la causa in decisione sullo status”.
FATTO E QUESTIONI
1. In data 18.8.1979, e si unirono in matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Montesarchio (BN), in regime di comunione dei beni (atto di matrimonio annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montesarchio dell'anno 1979, numero 46, parte II,
Serie A); dalla loro unione nacquero i figli (il 24.1.1981), (il 31.5.1989) e Per_1 Per_2 [...]
(il 13.12.1996). Per_3
2. Con decreto n. 4941/2021 del 25.5.2021, il Tribunale di Chieti ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, come da ricorso congiunto presentato da questi ultimi e che prevedeva, per quanto di interesse: l'assegnazione dell'abitazione coniugale, sita in Chieti, alla proprietaria Pt_1 della stessa, inclusi gli arredi ivi presenti;
l'obbligo del di versamento alla i CP_1 Pt_1 un assegno mensile di €. 600,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento di quest'ultima;
l'obbligo del SALVATORE di versamento alla – nel mese di dicembre di ogni anno – Pt_1 dell'ulteriore somma di €. 300,00.
3. Con ricorso depositato in data 28.7.25, la a domandato all'adito Tribunale di dichiarare la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “[…] 2) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1 divorzile, la somma mensile di € 625,00 (euroseicentoventicinque) entro il 05 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat e/o quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
[…]
Con vittoria di spese e competenze”.
4. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
9.10.25 – ha parimenti chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “[…] a parziale modifica di quanto chiesto dalla parte ricorrente si
pagina 2 di 4 comunica che si acconsente alla Cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocando l'assegno di mantenimento disposto nella omologa di separazione […], non dovendo corrispondere alcun assegno divorzile alla sig.ra , ovvero ridurre notevolmente la somma o nella diversa misura Parte_1 che dovesse essere ritenuta di Giustizia, tenuto conto dei diversi redditi. […] Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante […]”.
5. Depositate dalla ricorrente le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione, fissata per il giorno 10.11.25, il Presidente Istruttore designato - sentite le parti e preso atto della impossibilità di una riconciliazione coniugale tra le medesime, nonché dell'impossibilità di addivenire, allo stato, ad un definitivo accordo di divorzio (pur concordando le parti per un rinvio del processo a gennaio 2026 per tentare, nelle more, una conciliazione) – ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status, come richiesto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi, in quanto:
a) è documentata la intervenuta ed ormai risalente separazione consensuale dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Chieti del 25.5.2021;
b) è pacifico che, dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70;
c) è altresì acclarato – dalla stessa prospettazione operata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione manifestata dai coniugi alla prima udienza del 10.11.25.
7. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status.
8. Spese al definitivo.
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
906/2025 R.G., così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1
in Montesarchio (BN) in data 18.8.1979 (atto di matrimonio annotato nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montesarchio dell'anno 1979, numero 46, parte II, serie A).
DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10, Legge n. 898/1970.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
RIMETTE la causa in trattazione, come da separata ordinanza, per i provvedimenti di competenza del Presidente
Istruttore.
Spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 11.11.2025.
Alla Cancelleria.
Chieti, 11.11.25 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 906/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Doriana Parte_1 C.F._1
Buccarello, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Del Vecchio, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.11.25, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] All'esito della discussione, su accordo delle parti e dei loro procuratori, i quali chiedono congiuntamente una immediata sentenza sullo status e contestualmente un rinvio del processo a gennaio p.v., per tentare nelle more una conciliazione, trattiene la causa in decisione sullo status”.
FATTO E QUESTIONI
1. In data 18.8.1979, e si unirono in matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Montesarchio (BN), in regime di comunione dei beni (atto di matrimonio annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montesarchio dell'anno 1979, numero 46, parte II,
Serie A); dalla loro unione nacquero i figli (il 24.1.1981), (il 31.5.1989) e Per_1 Per_2 [...]
(il 13.12.1996). Per_3
2. Con decreto n. 4941/2021 del 25.5.2021, il Tribunale di Chieti ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, come da ricorso congiunto presentato da questi ultimi e che prevedeva, per quanto di interesse: l'assegnazione dell'abitazione coniugale, sita in Chieti, alla proprietaria Pt_1 della stessa, inclusi gli arredi ivi presenti;
l'obbligo del di versamento alla i CP_1 Pt_1 un assegno mensile di €. 600,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento di quest'ultima;
l'obbligo del SALVATORE di versamento alla – nel mese di dicembre di ogni anno – Pt_1 dell'ulteriore somma di €. 300,00.
3. Con ricorso depositato in data 28.7.25, la a domandato all'adito Tribunale di dichiarare la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “[…] 2) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1 divorzile, la somma mensile di € 625,00 (euroseicentoventicinque) entro il 05 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat e/o quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
[…]
Con vittoria di spese e competenze”.
4. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
9.10.25 – ha parimenti chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “[…] a parziale modifica di quanto chiesto dalla parte ricorrente si
pagina 2 di 4 comunica che si acconsente alla Cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocando l'assegno di mantenimento disposto nella omologa di separazione […], non dovendo corrispondere alcun assegno divorzile alla sig.ra , ovvero ridurre notevolmente la somma o nella diversa misura Parte_1 che dovesse essere ritenuta di Giustizia, tenuto conto dei diversi redditi. […] Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante […]”.
5. Depositate dalla ricorrente le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione, fissata per il giorno 10.11.25, il Presidente Istruttore designato - sentite le parti e preso atto della impossibilità di una riconciliazione coniugale tra le medesime, nonché dell'impossibilità di addivenire, allo stato, ad un definitivo accordo di divorzio (pur concordando le parti per un rinvio del processo a gennaio 2026 per tentare, nelle more, una conciliazione) – ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status, come richiesto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi, in quanto:
a) è documentata la intervenuta ed ormai risalente separazione consensuale dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Chieti del 25.5.2021;
b) è pacifico che, dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70;
c) è altresì acclarato – dalla stessa prospettazione operata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione manifestata dai coniugi alla prima udienza del 10.11.25.
7. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status.
8. Spese al definitivo.
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
906/2025 R.G., così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1
in Montesarchio (BN) in data 18.8.1979 (atto di matrimonio annotato nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montesarchio dell'anno 1979, numero 46, parte II, serie A).
DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10, Legge n. 898/1970.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
RIMETTE la causa in trattazione, come da separata ordinanza, per i provvedimenti di competenza del Presidente
Istruttore.
Spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 11.11.2025.
Alla Cancelleria.
Chieti, 11.11.25 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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