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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/11/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1501 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Alessandro Manzoni, 63 is, 2, Codice Fiscale , rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Antonella Piccione (Codice Fiscale: , Tel. C.F._2
, PEC: nel cui studio sito in P.IVA_1 Email_1
Messina, Via Papardo n° 8, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] (98151 - ME) il 15.06.1980, (Codice Fiscale: Controparte_1
), ed ivi residente in [...]
Villaggio Camaro Superiore, elettivamente domiciliata in Messina (98123 – ME), Via
Dei Mille 243, presso e nello studio del sottoscritto Avv. Marco Galia (Codice Fiscale:
- P.E.C.: , che la rappresenta e CodiceFiscale_4 Email_2
difende per procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15.04.2025 , nato Parte_1
a Messina il 01/08/1976, premesso che in data 08.09.2004 aveva contratto, a Messina, matrimonio concordatario con , nata a [...] il [...] (atto Controparte_1
trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune al n. 538, parte 2, serie A, anno
2004); che dal matrimonio erano nate due figlie: in data 17/02/2008, e Per_1 Per_2
in data 05/01/2011; che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa n. cronol. 9115 del 13.05.2020; che erano decorsi i termini di legge per la proponibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi alle seguenti condizioni: che le figlie minori ed venissero affidate in maniera Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori;
che la casa coniugale sita in Messina Villaggio
Camaro Contrada Sammacco, di proprietà di entrambi i coniugi, fosse assegnata temporaneamente alla sig.ra per viverci con le minori, e che nell'ipotesi in cui CP_1
la sig.ra si fosse trasferita il sig. avrebbe potuto abitare in CP_1 Pt_1
quell'immobile per un periodo pari a quello in cui aveva vissuto la sig.ra con CP_1
le figlie;
che il diritto di visita e frequentazione con le figlie fosse regolato come meglio specificato in ricorso;
che l'assegno per il mantenimento delle figlie ed Per_1 Per_2
fosse previsto nella misura mensile complessiva di € 300,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre l'assegno familiare pari a circa € 380.00 che verrà percepito totalmente dalla sig.ra per le figlie e che le spese straordinarie per CP_1
queste ultime fossero equamente divise al 50% tra i coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
12.05.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 05.09.2025 si costituiva
[...]
la quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio ma si CP_1
opponeva a quant'altro dedotto ed eccepito da controparte e chiedeva che in merito alla casa coniugale fossero confermati gli accordi già assunti in sede di separazione, con l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, la quale avrebbe continuato a viverci con le proprie figlie, senza alcuna limitazione di specie;
che fossero confermate le condizioni di cui alla separazione, così come specificate anche da parte ricorrente, in ordine all'affidamento delle figlie minori, prevedendo la collocazione presso la madre;
che l'assegno di mantenimento fosse rivalutato in € 357,00 mensili.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo e con atto datato 08.10.2025
e depositato il 17.10.2025 le stesse chiedevano la trasformazione del rito da contenzioso in congiunto alle condizioni meglio specificate nell'accordo medesimo.
Il Giudice fissava, pertanto, la comparizione delle parti all'udienza del 29.10.2025, stabilendo la sostituzione della partecipazione personale all'udienza con il deposito di note scritte. I procuratori delle parti depositavano le note scritte nelle quali dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e la causa veniva assunta in decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo
"status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati. Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 9115 del 13.05.2020 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione
“propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti datato 08.10.2025, sottoscritto dalle parti e depositato il 17.10.2025 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Va, d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in cancelleria il 15.04.2025 da nei confronti Parte_1
di mutata in istanza congiunta di divorzio con atto datato 08.10.2025, Controparte_1
provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina in data 08.09.2004, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 538, parte 2, serie A, anno 2004, da
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
il 15.06.1980, alle condizioni concordate dalle parti nella scrittura datata 08.10.2025 e depositata nel fascicolo telematico il 17.10.2025;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 30 ottobre
2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Viviana Scaramuzza dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all' Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1501 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Alessandro Manzoni, 63 is, 2, Codice Fiscale , rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Antonella Piccione (Codice Fiscale: , Tel. C.F._2
, PEC: nel cui studio sito in P.IVA_1 Email_1
Messina, Via Papardo n° 8, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] (98151 - ME) il 15.06.1980, (Codice Fiscale: Controparte_1
), ed ivi residente in [...]
Villaggio Camaro Superiore, elettivamente domiciliata in Messina (98123 – ME), Via
Dei Mille 243, presso e nello studio del sottoscritto Avv. Marco Galia (Codice Fiscale:
- P.E.C.: , che la rappresenta e CodiceFiscale_4 Email_2
difende per procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15.04.2025 , nato Parte_1
a Messina il 01/08/1976, premesso che in data 08.09.2004 aveva contratto, a Messina, matrimonio concordatario con , nata a [...] il [...] (atto Controparte_1
trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune al n. 538, parte 2, serie A, anno
2004); che dal matrimonio erano nate due figlie: in data 17/02/2008, e Per_1 Per_2
in data 05/01/2011; che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa n. cronol. 9115 del 13.05.2020; che erano decorsi i termini di legge per la proponibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi alle seguenti condizioni: che le figlie minori ed venissero affidate in maniera Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori;
che la casa coniugale sita in Messina Villaggio
Camaro Contrada Sammacco, di proprietà di entrambi i coniugi, fosse assegnata temporaneamente alla sig.ra per viverci con le minori, e che nell'ipotesi in cui CP_1
la sig.ra si fosse trasferita il sig. avrebbe potuto abitare in CP_1 Pt_1
quell'immobile per un periodo pari a quello in cui aveva vissuto la sig.ra con CP_1
le figlie;
che il diritto di visita e frequentazione con le figlie fosse regolato come meglio specificato in ricorso;
che l'assegno per il mantenimento delle figlie ed Per_1 Per_2
fosse previsto nella misura mensile complessiva di € 300,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre l'assegno familiare pari a circa € 380.00 che verrà percepito totalmente dalla sig.ra per le figlie e che le spese straordinarie per CP_1
queste ultime fossero equamente divise al 50% tra i coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
12.05.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 05.09.2025 si costituiva
[...]
la quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio ma si CP_1
opponeva a quant'altro dedotto ed eccepito da controparte e chiedeva che in merito alla casa coniugale fossero confermati gli accordi già assunti in sede di separazione, con l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, la quale avrebbe continuato a viverci con le proprie figlie, senza alcuna limitazione di specie;
che fossero confermate le condizioni di cui alla separazione, così come specificate anche da parte ricorrente, in ordine all'affidamento delle figlie minori, prevedendo la collocazione presso la madre;
che l'assegno di mantenimento fosse rivalutato in € 357,00 mensili.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo e con atto datato 08.10.2025
e depositato il 17.10.2025 le stesse chiedevano la trasformazione del rito da contenzioso in congiunto alle condizioni meglio specificate nell'accordo medesimo.
Il Giudice fissava, pertanto, la comparizione delle parti all'udienza del 29.10.2025, stabilendo la sostituzione della partecipazione personale all'udienza con il deposito di note scritte. I procuratori delle parti depositavano le note scritte nelle quali dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e la causa veniva assunta in decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo
"status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati. Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 9115 del 13.05.2020 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione
“propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti datato 08.10.2025, sottoscritto dalle parti e depositato il 17.10.2025 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Va, d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in cancelleria il 15.04.2025 da nei confronti Parte_1
di mutata in istanza congiunta di divorzio con atto datato 08.10.2025, Controparte_1
provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina in data 08.09.2004, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 538, parte 2, serie A, anno 2004, da
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
il 15.06.1980, alle condizioni concordate dalle parti nella scrittura datata 08.10.2025 e depositata nel fascicolo telematico il 17.10.2025;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 30 ottobre
2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Viviana Scaramuzza dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all' Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.