Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 113
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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    Abuso del diritto

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno per diversità delle parti. Ha accolto il motivo di appello relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis st. contr., ritenendo che la complessa operazione societaria, pur con finalità di risparmio fiscale, fosse supportata da valide ragioni economico-societarie, quali consentire l'uscita anticipata di un socio e la riorganizzazione del gruppo familiare. Ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione che esclude l'abusività in presenza di ragioni economiche apprezzabili e la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti un differente carico fiscale. Ha inoltre evidenziato che la fusione da sola non avrebbe raggiunto l'obiettivo di estromettere un socio specifico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 113
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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